Articolo 7 della Legge 12 maggio 1942, n. 652
Articolo 6
Versione
9 luglio 1942
Art. 7.

Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere e pubblicare in testo unico - da approvarsi con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aereonautica, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato - le disposizioni di legge generali e speciali relative all'ordinamento del Corpo degli ufficiali della giustizia militare, con facolta' di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari e integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 9 luglio 1942