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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/09/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2466/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv.to Gabriele Picano, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rap- CP_1
presentata e difesadall'avv.to Antonio Ascolese, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 423/2023, emesso in data 13/03/2023 e pubbli- cato il 14/03/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 6.344,00 oltre interessi e spese. CP_2
L'opponente deduceva, in via preliminare, il mancato esperi- mento della negoziazione assistita e, nel merito, la carenza di prova del credito per inesistenza dei documenti di trasporto
(DDT) relativi alle fatture poste a fondamento del monitorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la qua- CP_1
le chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del de- creto ingiuntivo, ed eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., in quanto notificato successivamente all'entrata in vigore della riforma introdotta
2 dal d.lgs. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), ma redatto secon- do il previgente rito.
All'udienza del 5/10/2023, il Giudice, ritenendo fondata l'eccezione preliminare formulata dall'opposta, rinviava per conclusioni invitando le parti ad interloquire sulla predetta questione.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 22/01/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare ed assorbente, questo Giudicante non può non rilevare, in relazione al caso di specie, la fonda- tezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Preliminarmente, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo opposto (n. 423/2023) è stato notificato alla società opponente in data 28/03/2023, sicché l'opposizione notificata in data
19/04/2023 ricade, ratione temporis, sotto la disciplina pro- cessuale introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. “Ri- forma Cartabia”), entrata in vigore il 28 febbraio 2023.
In particolare, la riforma ha modificato in modo significativo la struttura dell'atto di citazione, introducendo nuove prescri- zioni formali e sostanziali a pena di nullità. L'art. 163, comma
3, c.p.c., come novellato, richiede ora che l'atto introduttivo indichi: n.
3-bis) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettro- nica certificata comunicato al proprio ordine e il codice fisca-
3 le del procuratore, n. 4) l'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della do- manda, con le relative conclusioni e al n. 5) l'indicazione spe- cifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunica- zione.
Orbene, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione risulta redatto secondo le formule e le modalità del “vecchio rito”, omettendo i requisiti sopra indicati.
Secondo il disposto dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione
è nulla qualora manchino tali elementi essenziali.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l'inosservanza delle prescrizioni formali essenziali comporta nullità insanabile e, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, si traduce nell'improcedibilità dell'opposizione stessa con con- seguente conferma del monitorio (cfr. Cass., Sez. Un., 16 lu- glio 2020, n. 16759; Cass., Sez. III, 15 novembre 2021, n.
34205).
La più recente giurisprudenza di merito si è espressa nello stesso senso. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 5 otto- bre 2023 ha dichiarato inammissibile un atto di citazione in- trodotto dopo il 28/02/2023 secondo il previgente schema, ri- levando la nullità insanabile. Allo stesso modo il Tribunale di
Roma con sentenza del 12 settembre 2023 ha confermato che la mancata conformità dell'atto alle nuove prescrizioni di cui
4 all'art. 163 c.p.c. comporta improcedibilità dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Tali orientamenti, pienamente condivisi da questo Giudice, impongono di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inam- missibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale viene dichiarato definitivamente esecutivo.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispo- sitivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014
e tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
5 4.086,99 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 15/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2466/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv.to Gabriele Picano, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rap- CP_1
presentata e difesadall'avv.to Antonio Ascolese, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 423/2023, emesso in data 13/03/2023 e pubbli- cato il 14/03/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 6.344,00 oltre interessi e spese. CP_2
L'opponente deduceva, in via preliminare, il mancato esperi- mento della negoziazione assistita e, nel merito, la carenza di prova del credito per inesistenza dei documenti di trasporto
(DDT) relativi alle fatture poste a fondamento del monitorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la qua- CP_1
le chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del de- creto ingiuntivo, ed eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., in quanto notificato successivamente all'entrata in vigore della riforma introdotta
2 dal d.lgs. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), ma redatto secon- do il previgente rito.
All'udienza del 5/10/2023, il Giudice, ritenendo fondata l'eccezione preliminare formulata dall'opposta, rinviava per conclusioni invitando le parti ad interloquire sulla predetta questione.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 22/01/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare ed assorbente, questo Giudicante non può non rilevare, in relazione al caso di specie, la fonda- tezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Preliminarmente, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo opposto (n. 423/2023) è stato notificato alla società opponente in data 28/03/2023, sicché l'opposizione notificata in data
19/04/2023 ricade, ratione temporis, sotto la disciplina pro- cessuale introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. “Ri- forma Cartabia”), entrata in vigore il 28 febbraio 2023.
In particolare, la riforma ha modificato in modo significativo la struttura dell'atto di citazione, introducendo nuove prescri- zioni formali e sostanziali a pena di nullità. L'art. 163, comma
3, c.p.c., come novellato, richiede ora che l'atto introduttivo indichi: n.
3-bis) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettro- nica certificata comunicato al proprio ordine e il codice fisca-
3 le del procuratore, n. 4) l'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della do- manda, con le relative conclusioni e al n. 5) l'indicazione spe- cifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunica- zione.
Orbene, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione risulta redatto secondo le formule e le modalità del “vecchio rito”, omettendo i requisiti sopra indicati.
Secondo il disposto dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione
è nulla qualora manchino tali elementi essenziali.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che l'inosservanza delle prescrizioni formali essenziali comporta nullità insanabile e, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, si traduce nell'improcedibilità dell'opposizione stessa con con- seguente conferma del monitorio (cfr. Cass., Sez. Un., 16 lu- glio 2020, n. 16759; Cass., Sez. III, 15 novembre 2021, n.
34205).
La più recente giurisprudenza di merito si è espressa nello stesso senso. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 5 otto- bre 2023 ha dichiarato inammissibile un atto di citazione in- trodotto dopo il 28/02/2023 secondo il previgente schema, ri- levando la nullità insanabile. Allo stesso modo il Tribunale di
Roma con sentenza del 12 settembre 2023 ha confermato che la mancata conformità dell'atto alle nuove prescrizioni di cui
4 all'art. 163 c.p.c. comporta improcedibilità dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Tali orientamenti, pienamente condivisi da questo Giudice, impongono di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inam- missibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale viene dichiarato definitivamente esecutivo.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispo- sitivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014
e tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
5 4.086,99 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 15/09/2025
Il Giudice
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