Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 10/06/2025, n. 11348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11348 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13536/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13536 del 2021, proposto da RA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesao dagli avvocati Mario Bucello, Paola Tanferna, Simona Viola, Nicola Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Transizione Ecologica, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Gme – Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento di SE comunicato via pec in data 24 settembre 2021 e avente come oggetto “Istanza di applicazione dell'art.56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76 SE/A20200172796 del 12 novembre 2020 in merito al provvedimento di annullamento d'ufficio SE/P20180036869 del 26/04/2018”, nonché del preavviso di rigetto comunicato via pec in data 3 maggio 2021 e avente il medesimo oggetto;
2) di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento
3) dei “chiarimenti operativi” resi dal SE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017;
4) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicata sul sito del SE il 20 marzo 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – premesso di promuovere sull’intero territorio nazionale progetti di risparmio ed efficientamento energetico – ha impugnato il provvedimento del 24.09.2021 in epigrafe, con atti presupposti, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – SE ha respinto la sua istanza di applicazione dell’art.56, comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, in relazione al precedente provvedimento di annullamento di ufficio di 9 RVC già concluse.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto che tra aprile e dicembre 2016 ha domandato al SE il rilascio dei certificati bianchi relativi a 9 RVC. Gli interventi sono stati sottoposti al c.d. metodo standard e le schede tecniche di riferimento sono state le n. 5T (“Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri”), 6T (“Isolamento delle pareti e delle coperture”), 7T (“Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW”), 8T (“Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda Sanitaria”) e 20T (“Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario”): per tutti i progetti rendicontati, RA ha potuto assicurare un risparmio energetico superiore al limite minimo di 20 tep/annue stabilito dall’art. 10 delle linee guida.
La ricorrente ha allora domandato al SE l’incentivazione corrispondente ai risparmi energetici conseguiti allegando le informazioni e la documentazione previste dalla normativa.
In accoglimento di tali richieste, il Gestore, con successivi provvedimenti, ha comunicato l’esito positivo del procedimento, autorizzando il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. ad emettere i titoli di efficienza energetica maturati. L’accoglimento è stato espressamente disposto “ in esito all'attività istruttoria svolta dal SE e sulla base della documentazione complessiva inerente al progetto al quale [ciascuna] richiesta” era riferita ”.
Tuttavia, ha evidenziato la ricorrente, con nota del 1 marzo 2018 il Gestore ha comunicato l’avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio delle 9 RVC in ragione di presunte carenze documentali, richiedendo di produrre: 1. autodichiarazione dei clienti partecipanti contenente i seguenti dati: - diritto vantato sull’immobile interessato dall’intervento; - impegno a non richiedere e/o a non aver già richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi; - liberatoria in favore di RA per la richiesta dei certificati bianchi; - nei casi in cui il cliente fosse un condominio, delega all’amministratore (ad es. delibera condominiale) per la richiesta dei titoli di efficienza energetica; 2.relazione tecnica ex art. 28, l. 10/1991, che consentisse di verificare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e le caratteristiche dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post; 3.documentazione atta a verificare che i clienti partecipanti fossero i beneficiari dei risparmi energetici realizzati; 4. certificati di ultimazione lavori e fatture inerenti alla fornitura e alla posa in opera dei materiali impiegati nei progetti rendicontati nelle RVC; 5.documentazione atta a verificare il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi; 6.documentazione che consentisse di escludere che gli edifici interessati dagli interventi rendicontati con le schede tecniche 7T e 8T risultassero soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 11 e dell’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, nonché, nel caso in cui fossero stati soggetti all’obbligo, documentazione che consentisse di verificare la correttezza del calcolo effettuato per lo scorporo della quota parte di potenza installata soggetta ad obbligo; 7.documentazione in grado di provare l’anno di costruzione dell’edificio e la sua destinazione d’uso; 8.documentazione atta a verificare che alcuni degli interventi di efficientamento energetico non fossero stati suddivisi in più RVC; 9. copia del certificato UNI CEI 11352 rilasciato dall'organismo di certificazione.
Sono seguite due richieste di proroga da parte della ricorrente, ma solo una di esse è stata accolta, poiché dopo la seconda richiesta il SE ha emesso il provvedimento impugnato; in seguito il SE ha richiesto la restituzione dei relativi certificati bianchi emessi.
Le determinazioni negative per gli interessi della ricorrente sono state impugnate davanti a questo TAR con autonomi ricorsi, che sono stati successivamente corredati da motivi aggiunti.
Al contempo, la società ha inoltrato conforme istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che è stata negativamente definita con il provvedimento del 24 settembre 2021, qui impugnato.
In pratica, il Gestore, dopo aver elencato la documentazione ritenuta non soddisfacente, ha confermato che l’istruttoria svolta nel corso del procedimento di annullamento e il mancato invio, in quel contesto, della comprova di quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 in sede di RVC, non ha consentito di accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, legittimanti il riconoscimento degli incentivi; non essendo possibile, quindi, verificare la veridicità di quanto dichiarato, il SE ha ritenuto sussistere una rappresentazione non veritiera dei fatti sulla base dei quali sono stati riconosciuti gli incentivi, di talché non ha ripensato sul proprio operato, né limitato gli effetti dell’annullamento ai sensi del nuovo comma 3-ter del D.Lgs. 28/2011.
2. Avverso tale provvedimento di conferma la ricorrente si è nuovamente rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure:
- 1. Violazione dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020. Violazione dell’art. 42, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 28/2011. Violazione dell’art. 21 nonies, l. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione e/o falsa applicazione delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11. Eccesso di potere per sviamento, perplessità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Ingiustizia e illogicità manifesta. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa. Violazione del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione dell’art. 11 delle preleggi.
- 2. Violazione art. 3, 10 e 10 bis, l. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, d.lgs. 28/2011. Eccesso di potere per sviamento, perplessità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Ingiustizia e illogicità manifesta.
In sintesi, la ricorrente ha innanzitutto contestato il potere di controllo del SE nella fattispecie, perché gli interventi di efficientamento promossi sono stati effettuati sulla base del metodo di valutazione c.d. standard, che consente al soggetto proponente di quantificare i risparmi energetici senza svolgere misurazioni dirette, ma fornendo – secondo quanto esposto nel gravame – i pochi e tassativi dati necessari per alimentare l’algoritmo di calcolo prestabilito dalla specifica scheda tecnica, mentre l’unica documentazione da trasmettere a corredo sarebbe indicata agli art. 13 e 14 delle Linee Guida.
Conseguentemente, la società ha censurato tutta la richiesta di produzione documentale del Gestore, che non sarebbe prevista dalla pertinente disciplina. Inoltre la società ha censurato la pretesa doppia rendicontazione di alcuni progetti, che riguarderebbe, in verità, immobili sui quali sono stati effettuati interventi di efficientamento distinti.
In ogni caso, poi, fermo restando che il SE ben avrebbe potuto – in tesi – rilevare già in sede di prima istruttoria le carenze documentali solo successivamente contestate, tali carenze non potrebbero essere equiparate ad una falsa rappresentazione dei fatti; di talché sarebbe inapplicabile la norma dell’art. 19, comma 2 bis , della legge n. 241/1990, che consente il superamento del termine ragionevole di 18 mesi per ritirare l’atto; l’azione amministrativa sarebbe dunque illegittima anche sotto questo profilo. Inoltre il SE avrebbe frustrato le finalità sottese alla nuova norma di cui all’art. 56 citato e non avrebbe peraltro motivato sulla ricorrenza dei presupposti di legge per l’adozione di un atto di ritiro, né avrebbe motivato sulle osservazioni formulate dalla ricorrente.
3. Il SE si è costituito in giudizio in resistenza, ribadendo con memoria la posizione espressa nel provvedimento.
4. In vista della discussione nel merito del ricorso, la ricorrente ha insistito nelle difese.
5. Alla pubblica udienza del 14.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato, e va respinto.
7. Quanto al primo motivo, l’assunto di fondo per cui SE non avrebbe potuto richiedere ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già forniti dalla ricorrete, sulle RVC, non può essere condiviso.
Come anche recentemente affermato dal Tribunale (sentenze n. 11501/2024, n. 2024\2025), va richiamata la giurisprudenza della Sezione (sentenza 31 maggio 2022, n. 7122) in tema di poteri del SE relativamente al controllo delle RVC standard, segnatamente con riguardo alle dichiarazioni dei clienti partecipanti.
È stato in proposito condivisibilmente affermato che “Il potere di verifica e controllo degli atti di approvazione delle RVC rinviene il proprio fondamento sia nella disciplina di settore (d.lgs. n. 28 del 2011, DM 11 gennaio 2017, Linee Guida EEN 9/11), sia in quella generale in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR 445 del 2000). L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del SE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio. Il Gestore deve invero verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici”.
E’ stato parimenti stabilito che “né le richieste del SE possono ritenersi ultronee, tenuto conto che questi può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 2583/2022) (….) occorre richiamare i principi già affermati da questa Sezione (ex multis, sentenza 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata in appello), per cui:
- il Gestore ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare”;
- la “complessità documentale e informativa” delle richieste del SE in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi, posto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto”;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, “ al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea (quindi non tassativamente elencata, bensì riferita ad una categoria aperta, n.d.r.) a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ” ;
- in linea generale, l’intervenuta sottoposizione a verifica, nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, delle RVC afferenti a progetti standardizzati “non preclude al SE di porre in essere una istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida […]”;
- non integra una mera irregolarità l’assenza, nella “autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento” , del “ documento di identità dei medesimi clienti” […] dell’” indicazione del titolo di disponibilità dell’opera” e dell’impegno “ da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi” ; la mancanza di tali elementi “ determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC” , non risultando attestata (tra l’altro) l’ “effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale” .
- […] ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 11 gennaio 2017 il SE, nell’esercizio del potere di verifica, è legittimato a “richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse”.
Anche la liberatoria rilasciata dai clienti finali può essere richiesta da SE, in quanto tale richiesta si fonda sull’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, il quale dispone che «[i] certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali»; per cui l’acquisizione di tale documento in fase di verifica è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento.
8. Inoltre, come affermato di recente da questo Tribunale (si veda ad esempio la sentenza n. 2024/2025), in relazione all’applicazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 56 DL n. 76\2010, che ha modificato l’art. 42 d.lgs. n. 28\2011 e ai principi propri dell’autotutela amministrativa, occorre considerare che il Giudice d’appello ha condivisibilmente ritenuto che “l'applicazione dello ius superveniens presuppone l'instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell'Amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta, che, pertanto, deve essere applicata all'esito di un distinto procedimento amministrativo, che differisce da quello inerente alla decadenza degli incentivi, avendo quest'ultimo solo come presupposto. Tale applicazione non può intervenire in sede giurisdizionale ad opera del giudice nel giudizio di impugnativa (giudizio che ha oggetto la legittimità dell'atto impugnato con riferimento al momento della sua adozione), dovendo la legittimità dell'atto di decadenza o di annullamento d'ufficio, adottato in data anteriore all'entrata in vigore della novella, essere valutata in forza del principio tempus regit actum alla luce del quadro normativo vigente alla data della sua adozione” (Cons. Stato, Sez. II, 25/03/2024, n. 2832).
La medesima pronuncia ha precisato inoltre che “nemmeno può affermarsi che la modifica apportata al menzionato art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2011 per il tramite dell'art. 56 D.L. n. 76 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 del 2020 (che ha aggiunto le seguenti parole: "in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 ") abbia inciso sulla natura del potere esercitato dal SE, che rimane di decadenza, sebbene accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 2501; Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747)”.
Inoltre, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha qualificato i provvedimenti come quello in esame come provvedimenti di decadenza accertativa, nei seguenti termini: “La decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 11 settembre 2020, n. 18).
9. Fermo quanto sopra, in ogni caso non persuadono le censure sul superamento del termine di 18 mesi per l’annullamento delle RVC (che peraltro sarebbe riferibile solo ad alcune di esse, ciò che è riconosciuto dalla stessa ricorrente); tale termine invero non rileva, anche a prescindere dalla equiparazione tra la mancanza di documenti e la contestata falsa rappresentazione dei fatti).
In realtà, infatti, come correttamente ricordato dal SE nel provvedimento qui impugnato, la novella normativa che ha interessato l’art. 42 del D.lgs. 28/2011 non può essere tout court applicabile nella fattispecie, dovendosi ritenere che il termine di 18 mesi per l’annullamento delle RVC, semmai, decorra dalla sua entrata in vigore; di conseguenza, per quanto la ragionevolezza delle tempistiche delle Pubbliche Amministrazioni per ripensare sul proprio operato fosse certamente un principio già ricavabile dall’ordinamento anche prima della novella di cui si è detto, non si ritiene che il rispetto del termine di 18 mesi possa assurgere a parametro di legittimità dell’azione del SE nello specifico caso in esame.
A tale conclusione si giunge anche considerando che nella fattispecie non si discute, in realtà, di un procedimento di annullamento di RVC (che è “a monte” delle odierne questioni), bensì si discute della applicazione di un peculiare strumento di riesame (in pratica, è il riesame di un riesame già effettuato) che il Legislatore ha previsto all’art. 56, comma 8, nella declinazione specificamente dedicata ai procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio già “definiti con provvedimenti del SE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti” (come nella specie), che – sempre secondo la norma – è attivabile soltanto “su richiesta dell’interessato” e in virtù del quale “Il SE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente [dunque rientrando nel merito delle questioni], dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.”.
Ne consegue che, avendo la ricorrente prescelto di sottoporre nuovamente le questioni al SE, avvalendosi del descritto strumento di riesame (nonostante la pendenza dei giudizi) nel condivisibile obiettivo di dimostrare la correttezza degli interventi eseguiti e la legittima allocazione delle pubbliche risorse percepite, è evidente che essa non possa poi dolersi, neanche in questa sede, dell’eventuale superamento del termine di 18 mesi di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 per l’adozione dei provvedimenti presupposti, dato che essa stessa ha sollecitato la riapertura dell’istruttoria davanti all’Amministrazione (che certamente – stante il testuale dato normativo sopra riportato – non può esaurirsi nella mera ripetizione delle contestazioni procedimentali e sui poteri del SE, già sollevate avverso i presupposti provvedimenti di ritiro dei benefici).
10. Atteso anche quanto sopra esposto, anche il secondo mezzo è infondato, in quanto il provvedimento di riesame gravato risulta ampiamente motivato sulla base analitica della documentazione inviata dalla istante al Gestore, in corrispondenza di ciascuno dei rilievi mossi da quest’ultimo; inoltre, la ragione giuridica dell’atto –che deriva direttamente dal suo carattere sostanzialmente vincolato- fa riferimento alla avvenuta “… ponderazione degli interessi risulta prevalente l'interesse pubblico al corretto e razionale uso delle risorse della collettività destinate a garantire l’effettiva incentivazione delle sole iniziative per le quali siano rispettati i requisiti previsti dal quadro normativo e regolatorio di riferimento.”
11. Il ricorso va dunque respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di SE che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila\00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO