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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1681-24 RGAC, vertente
TRA
, E , nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di (avv.ti Nadia Candeloro e Giandomenico d' Persona_1
Ambra)
parte appellante
E
1
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di
, E nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di delle spese di primo grado, che si Persona_1 liquidano nella maggiore misura di euro 1.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di
, E , nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di delle spese del presente grado, che si Persona_1 liquidano in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 19-6-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 20-2-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 3/10/2023 deduceva che, con Persona_1 decreto di omologa del Tribunale di Roma depositato il 09/05/2023 e notificato alla competente sede in data 12/05/2023, veniva CP_1 accertata la sussistenza in capo all'istante del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza dal mese di settembre 2022; che in data 01/06/2023 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come segue: “Accogliere il presente ricorso e per
l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/80 con decorrenza dal mese di settembre 2022 oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) Condannare, in ogni caso, l'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”
Nessuno si costituiva per l' e il Giudice ne dichiarava la CP_1 contumacia.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
3 condanna l' al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal settembre 2022, oltre interessi decorsi 120 giorni dall'1/6/23; condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1.305,00 CP_1 da attribuire ai procuratori antistatari.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' assistito, al quale, a seguito di decesso, sono subentrati gli eredi con memoria di costituzione in prosecuzione.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha liquidato le spese processuali in euro 1.305, e quindi in misura inferiore ai minimi tariffari, da ritenere inderogabili alla luce della giurisprudenza di legittimità, per di più senza fornire alcuna motivazione sul punto.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni
4 riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 Dispone il DM n.55-14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247), nel testo vigente “ratione temporis”, all' art.5
(determinazione del valore della controversia): -1 nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e' determinato a norma del codice di procedura civile. Ai sensi dell' art.14 cpc, a sua volta, in materia di cause relative a somme di denaro, il valore della causa si determina in base al valore indicato o dichiarato dall' attore. Prosegue, tuttavia, l' art.5 citato, al medesimo comma 1°, che, nei giudizi per pagamento di somme, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, va determinato in misura pari all' ammontare dei ratei dovuti (dal settembre 2022 a settembre 2023), con applicazione dello scaglione da euro 5.200 ad euro 26.000 per le cause di previdenza- assistenza, come richiesto dalla parte appellante.
I parametri applicabili “ratione temporis” vanno individuati nel DM
n.55-14, come modificato da ultimo dal DM n.147-22, entrato in vigore il 23-10-2022.
Si prevedono i seguenti valori minimi: studio controversia euro 465, fase introduttiva euro 389, fase decisoria euro 1.011, per complessivi euro 1.865. Nel rito del lavoro le udienze sono sempre di discussione, sicchè il compenso per la fase istruttoria di cui all' art.4 DM 55-14, come modificato – peraltro, nella specie non richiesto - va liquidato soltanto in presenza di attività istruttoria
5 o comunque di attività rigorosamente strumentale all' istruttoria, nella specie non effettuata.
-8 Ciò premesso, con riferimento alle liquidazioni delle spese in sede giudiziale non esiste alcun principio di inderogabilità dei minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al decreto del
Ministro della giustizia n. 55 del 10.3.2014.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass.30286-17, Cass.10343-20). Il giudice può, dunque, scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione
(Cass.11601-18, Cass.35270-21).
L' art. 4 del DM n.55-14, nella attuale formulazione, dispone: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
La più recente giurisprudenza di legittimità con riferimento ad analoga previsione contenuta nel DM n.37-18, ha statuito che “In
6 assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass.9815-23), osservando, ai fini che qui interessano, che: ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine , a CP_2 pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo,
e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo
101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”; sotto quest' ultimo profilo, “i nuovi criteri rispondono …. all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte”.
-9 Invero, l'individuazione di meri parametri (e cioè, valori di riferimento) per la liquidazione delle spese processuali e la precisazione che il giudice ne deve tenere conto, non può tradursi in una obbligatoria applicazione delle tariffe professionali, atteso
7 che proprio l'utilizzo del termine “parametri” e della locuzione
“tiene conto” inducono ad escludere la vincolatività degli stessi tanto nel minimo quanto nel massimo.
Una difforme interpretazione del D.M. 55/2014, come novellato, ne comporterebbe l'illegittimità per violazione dei principi posti dalla legge, e cioè da normativa di superiore rango.
Ed infatti l'art.4 comma 2° L.794-42 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), tuttora vigente, stabilisce che, nelle cause di particolare semplicità, gli
“onorari” possono essere ridotti fino alla metà dei minimi. Trattasi di principio generale a maggior ragione da applicare a meri
“parametri”.
Il DL n.1-12, come convertito, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed emesso, per l'appunto, in considerazione, della “straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte … all' implementazione della concorrenza dei mercati”, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali demandando ai successivi regolamenti, approvati con decreti ministeriali, l'individuazione dei “parametri” suddetti per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali. L' art. 9 del citato DL, infatti, ha espressamente previsto: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione
… nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con “riferimento” a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (…)”.
8 In questa cornice va collocata la successiva L.247-12 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), emessa proprio “nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali”, la quale, senza nulla innovare in ordine all' abolizione delle tariffe professionali, ha previsto, all' art.13 (conferimento dell' incarico e compenso) comma 6°, che “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi …”.
Non sarebbe, dunque, compatibile con il vigente regime di abrogazione delle tariffe professionali, un decreto ministeriale che, di fatto, in assenza di una espressa previsione di legge nel senso dell'inderogabilità - ed anzi in presenza di disposizione di legge in senso contrario (art.4 L.794-42), ancora vigente - reintroducesse parametri di liquidazione giudiziale obbligatori in favore della categoria forense, per di più in contrasto con i principi del libero mercato e con le regole di concorrenza imposte dalla normativa eurounitaria.
Nè si ravvisa - quale obiettivo legittimo, in quanto tale idoneo in via eccezionale a derogare alla regola generale della libera concorrenza – un “interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente”, atteso che: a) il compenso minimo è già garantito dall' art.2233 comma 2° cc, senza tuttavia ingessarne l' individuazione con la reintroduzione delle tariffe professionali inderogabili;
b) è del tutto indimostrato che la corresponsione di un compenso oltre una soglia minima garantisca al cliente “un livello di prestazione adeguato”.
In particolare, non emerge dalla menzionata giurisprudenza di legittimità che, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria ivi richiamata: “alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi” può esistere un rischio che i legali
9 “svolgano una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell'eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità”; l'esistenza di tariffe minime sia atta, in linea di principio, “in considerazione delle caratteristiche del mercato” nazionale, a contribuire a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni forensi. Tanto più che non si evidenzia in che modo l'esercizio delle prestazioni in esame, che dovrebbero essere assoggettate alle tariffe minime, siano esse stesse accompagnate da
“garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni” (Corte di Giustizia causa C-377/17).
Non sussiste, dunque, un interesse “generale” a fondamento della previsione di una soglia minima di remunerazione, in quanto tale idoneo ad assurgere ad obiettivo legittimo, e, dunque, a giustificare una deroga al “gioco della concorrenza”, invece imposto in via generale dalla normativa eurounitaria.
Per di più, la Corte di Giustizia, con la successiva sentenza del
25-1-2024, resa nella causa C-428-22, ha ulteriormente precisato che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Consiglio superiore dell'ordine forense, e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione, evidenziando, questa volta, che, in presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.
10
-10 Ne consegue che gli importi ricompresi nell'ambito dei parametri di cui al D.M. 55/2014 sono sorretti da una presunzione di proporzionalità ed idoneità del compenso, ma il giudice ha il potere- dovere di verificare nel caso concreto se i limiti minimo o massimo previsti dalle tariffe forensi siano adeguati all'attività prestata, alla tipologia della controversia, alle condizioni delle parti, al numero ed alla complessità delle questioni trattate, ai risultati conseguiti e alla durata del processo, motivando le ragioni per le quali sussistono i presupposti per una diminuzione od un aumento superiore dei compensi rispetto a quanto previsto dallo scaglione di riferimento.
In particolare, a norma dell' art.4 del DM citato: ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
in ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita'
e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
-11 Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento amministrativo e di atp e dei successivi adempimenti e sono contenute in sole n.2 facciate;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali, anche perché la controparte non si è costituita in primo grado;
non è apprezzabile in alcun modo una significativa quantità ed un particolare contenuto della corrispondenza che
11 risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
il processo è stato definito in una sola udienza.
-12 La situazione sopra evidenziata giustifica senz' altro una deroga ai parametri minimi, seppure non superiore al 20%.
-13 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, la parte appellata va condannata al rimborso delle spese di primo grado, da liquidare nella maggiore misura di euro 1.500.
-14 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore del gravame, da individuare nella differenza spettante a titolo di spese di primo grado, e della semplicità dell' unica questione trattata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
12