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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al N.R.G. 294-309/2022 aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv. Franco Fabiani (c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
) e Silvio Colombo (c.f. ed elettivamente domiciliati in via C.F._2 C.F._3
Albertolli 9 Como, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
e Email_2
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sgaria Parte_2 CodiceFiscale_4
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Milano, in Corso Monforte n. 45, nonché CodiceFiscale_5 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
- Opponenti-
E
- codice fiscale, partita IVA e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli - in persona del Dott. , P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Chiara Marchiori ( ) del Foro di Padova CodiceFiscale_6
(telefax n. 049.2050211 pec: ed Enrico Gentile ( Email_4 [...]
del Foro di Padova (telefax n. 049.2050211, pec C.F._7
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gaetano Longo Email_5
Dorni, Viale Azari, n. 64 – Verbania – Pallanza.
- Opposta – pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
Voglia il Tribunale di Verbania, previa ogni e più utile declaratoria del caso, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, anche in via istruttoria e incidentale, così giudicare;
Nel merito:
* accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 519/2021 (R.G. 1652/2021) pronunciato dal Tribunale di Verbania in data 17.12.2021 e qui opposto;
* accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento della somma di €, 85.712,88 (o della diversa somma) proposta dalla opposta in via subordinata,
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa rideterminazione, attraverso l'epurazione delle somme indebitamente appostate e/o addebitate e/o percepite dalla banca a titolo di interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di
“giorni valuta” e di spese di gestione del conto corrente, del saldo effettivo del conto corrente n. 00021 dedotto alla data di chiusura del 22/5/2014 in misura pari ad € 806,18 a credito del correntista, così come indicato dal CTU alla pagina 12, paragrafi 4.1. e 4.2. dell'elaborato peritale, accertare che nulla è dovuto dall'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare la totale infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di pagamento svolta dalla opposta.
PER L'EFFETTO ed IN OGNI CASO, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atti di citazione e 1.3.2022, e (notificato in data 2.3.2022) e Parte_1 Parte_3 [...]
(notificato in data 1.3.2022), hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2
519/2021, emesso, su ricorso di , in qualità di garanti per fideiussione, per il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 85.712,88 oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento liquidate, a titolo di residuo importo debitore alla data del 24.11.2021 del conto corrente n. 21 accesso da in data 18.12.1998 con fusa per incorporazione in Controparte_3 Controparte_4 con atto 29.10.2010. Parte_4
L'opposizione proposta da e ha assunto numero di r.g. 294/2022. Parte_1 Parte_3 pagina 2 di 11 Gli opponenti, e hanno eccepito la nullità delle clausole dei contratti di Parte_1 Parte_3 fideiussione riproduttive del modulo Abi, ed, in conseguenza della nullità della clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., la decadenza del creditore dalla garanzia, non avendo la Banca proposto e coltivato le sue istanze contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Di seguito hanno eccepito la insussistenza del credito ingiunto, non avendo la prodotto il contratto CP_4 originario di conto corrente aperto in data 18.12.1998, né avendo depositato gli estratti di conto corrente completi;
hanno contestato, altresì, l'importo risultante a debito del primo estratto di conto corrente prodotto dalla creditrice opposta;
hanno contestato la validità degli addebiti sul conto corrente in assenza di pattuizione.
Hanno eccepito la nullità del contratto di rinegoziazione del 5.2.2008, per omessa consegna dell'esemplare del contratto di conto-corrente ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per violazione dell'art. 1423 c.c., non essendo ammissibile la convalida di un contratto nullo e, in via subordinata, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, pattuita con clausola nulla.
Hanno concluso chiedendo sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito revocare il decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione proposta da ha assunto numero di R.G. 320/2022. Parte_2
ha preliminarmente eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta; Parte_2 ha inoltre eccepito la nullità parziale della fideiussione sottoscritta nel 2001, in quanto riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, la cui contrarietà alla legge 287/1990 è stata accertata dalla
Banca d'Italia all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 14, su parere conforme dell'AGCM e, la consequenziale decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per omessa insinuazione al passivo della società Controparte_3
Nel merito ha eccepito l'omessa produzione degli estratti di conto corrente completi e l'applicazione di addebiti illegittimi;
l'invalidità del contratto di rinegoziazione del 5.67.2008, per impossibilità di ricondurre la sottoscrizione ivi apposta al contratto, per omessa consegna di un esemplare e per la invalidità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, e accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 17/1/2001 ed accertata altresì la violazione, da parte della banca, dell'art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione della fideiussione e/o comunque la liberazione del fideiussore e, per l'effetto, la totale infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di pagamento svolta dalla opposta;
nel merito in via subordinata, accertato che l'opposta ha omesso di fornire la prova del proprio credito ovvero che ha operato addebiti illegittimi, dichiarare la totale infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di pagamento svolta dalla opposta e revocare il decreto ingiuntivo. pagina 3 di 11 Si è costituita l'opposta che, in entrambi i procedimenti, ha chiesto disporsi la riunione, ha eccepito quanto alla nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, l'incompetenza del Tribunale di
Verbania in favore del Tribunale delle Imprese di Torino.
Nel merito, ha contestato tutte le doglianze svolte dagli opponenti e ha concluso per la conferma della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
3. Disposta la riunione dei due procedimenti, all'udienza del 20.9.2022, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 7.2.2023, ritenuto di non disporre consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
1.12.2023.
Con sentenza non definitiva n. 466 del 1° dicembre 2023 è stato così disposto:
a) Definitivamente pronunciando nei confronti di , accoglie l'eccezione di nullità parziale per violazione Parte_3 dell'art. 2 co. 1 lett. a L. n. 287/1990 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto da , accoglie la Parte_3 consequenziale eccezione di decadenza della dalla garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1957 c.c. e, per CP_1
l'effetto, revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo nr. 519/2021 del Tribunale di Verbania. Parte_3
b) Condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in € 7.052,00 per CP_1 Parte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e IVA come per legge.
c) Non definitivamente pronunciando nei confronti di rigetta l'eccezione di nullità parziale per violazione dell'art. Parte_1
2 co. 1 lett. a L. n. 287/1990.
d) Non definitivamente pronunciando nei confronti di rigetta l'eccezione di nullità parziale per violazione Parte_2 dell'art. 2 co. 1 lett. a L. n. 287/1990.
e) Previa separazione del giudizio nei confronti di dispone la rimessione delle cause riunite sul ruolo istruttorio. Parte_1
f) Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle opposizioni proposte da Parte_1
e Parte_2
g) Spese al definitivo per le opposizioni proposte da e Parte_1 Parte_2
4. Con ordinanza in pari data è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente n. 21 intestato alla società e nominato Controparte_3 quale CTU, il dr. commercialista Persona_1
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza in data 10.1.2025, notificata alle parti in data 29.1.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 11 5. A seguito della sentenza non definitiva, emessa in data 1.12.2023 - con la quale sono state rigettate le eccezioni di carenza di titolarità del credito in capo alla e di nullità parziale delle fideiussioni CP_1 sollevate dagli opponenti e – occorre affrontare le eccezioni degli opponenti, Parte_1 Parte_2 relative alla carenza di prova del credito azionato in via monitoria, per mancata pattuizione di clausole e di produzione da parte opposta di tutti gli estratti di conto-corrente e di nullità delle clausole relative agli addebiti sul conto corrente n. 21 intestato alla società nonché la Controparte_3 consequenziale eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie formulata dall'opposta. ha azionato in via monitoria, nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
(e di la cui posizione è già stata definita con la sentenza 1 dicembre 2023 n. Parte_2 Parte_3
466/2023), quali fideiussori di il credito per l'importo di €. 85.712,88 oltre Controparte_3 interessi, quale saldo debitore alla data del 24 novembre 2021 del conto corrente n. 21 acceso in data 18 dicembre 1998 da con successivamente fusa per Controparte_3 Controparte_4 incorporazione in con atto del 29 ottobre 2009. Parte_4
Entrambi gli opponenti hanno eccepito l'omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente, non avendo l'opposta prodotto il contratto di apertura del conto corrente ordinario n.21, ma unicamente quello di rinegoziazione delle condizioni economiche, né avendo prodotto i contratti di apertura dei conti S.B.F. n. 52 e n. 140219, le cui competenze sono state girocontate sul conto n. 21 e la sequenza completa e integrale degli estratti conto afferenti i tre conti correnti dalla data di aperura dei rapporti.
Hanno eccepito l'invalidità del contratto di rinegoziazione del 5.2.2008 per omessa consegna di un esemplare e perché il predetto contratto costituisce un atto di convalida di un precedente contratto di conto-corrente nullo in quanto non stipulato nelle forme di cui all'art. 117 TUB.
ha ulteriormente eccepito la non riconducibilità delle sottoscrizioni al contratto di Parte_2 rinegoziazione per mancanza di data e di numerazione delle pagine.
In relazione a tale ultimo contratto, hanno infine eccepito l'invalidità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, essendo stato indicato il solo valore percentuale della commissione, in assenza di alcuna ulteriore specificazione circa le relative modalità di applicazione.
Hanno aggiunto che la ha addebitato in conto corrente somme per interessi a un tasso ultra-legale, CP_4 per capitalizzazione trimestrale spese e commissioni non contrattualmente pattuiti e/o non validamente pattuiti, e pertanto non dovuti.
5.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione con cui ha dedotto la non riconducibilità Parte_2 delle sottoscrizioni apposte al documento, allegato 4 di parte opposta, al contratto di rinegoziazione del
5.2.2008.
pagina 5 di 11 L'eccezione è infondata, in quanto il documento allegato 4 al ricorso monitorio risulta composto da otto pagine numerate progressivamente e risulta sottoscritto alle pagine 7 e 8.
Discende che le sottoscrizioni apposte sull'ultima pagina sono riconducibili al contratto.
L'eccezione di nullità per omessa consegna del contratto alla correntista della copia, è parimenti infondata,
a fronte della dichiarazione confessoria contenuta nel contratto stesso, con cui la correntista dichiara di aver ricevuto copia del contratto.
5.2. Venendo alle eccezioni di nullità degli addebiti sul conto corrente per mancanza di pattuizione scritta, il CTU ha relazionato che il contratto del 5.2.2008 contiene la valida pattuizione degli interessi e della capitalizzazione degli interessi trimestrali, per cui ha applicato gli interessi pattuiti, salvo quelli più favorevoli applicati dalla e la capitalizzazione trimestrale sino al 1.1.2014 come disposto nel quesito. CP_4
Per il periodo successivo sino alla chiusura del rapporto in data 22.5.2014 non ha applicato la capitalizzazione degli interessi. Sul punto, la giurisprudenza è oramai consolidata e giova richiamare il principio affermato da ultimo dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 30/07/2024, n.21344, in forza del quale: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n.
147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Il CTU ha inoltre espunto dal computo le commissioni di servizio affidamento in quanto non pattuite, ha ricalcolato le commissioni di liquidazione applicate in misura maggiore rispetto a quanto pattuito e ha espunto gli oneri quali commissioni fuori fido e spese unitarie di gruppo diverso da 1 a 3 in quanto non pattuite.
Ha, infine, contabilizzato le operazioni alla data di esecuzione non essendo validamente pattuita la disciplina delle valute.
5.3. Con riguardo agli estratti di conto corrente e alla metodologia di calcolo, il CTU ha relazionato che gli estratti del conto corrente principale n. 21 sono stati prodotti in parte da parte opponente e in parte dall'opposta in maniera incompleta, e che non sono presenti:
- gli estratti di conto corrente relativi al periodo antecedente il 1.7.2008;
- da agosto 2008 ad agosto 2009;
- di ottobre, novembre e dicembre 2009;
- di febbraio e di marzo 2010.
Il CTU ha dunque evidenziato di non aver operato alcuna rettifica in relazione ai periodi mancanti e di aver iniziato il conteggio a partire dal 1.4.2010, assumendo quale saldo iniziale il saldo passivo di € 36.390,36, ossia dell'ultimo saldo disponibile al 31.1.2010 prima del “buco” (doc. 8 di parte opponente Pt_2
pagina 6 di 11 ), in quanto più favorevole al correntista rispetto al saldo passivo iniziale al 31.3.2010 di € Pt_2
87.314,39.
La ha contestato l'adeguamento del saldo al 31.3.2010, operato dal CTU, chiedendo un conteggio CP_1 che prendesse in considerazione, l'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto conto reso disponibile dalla del 31.8.2009 pari a € 14.807,45 o in alternativa l'azzeramento del primo estratto conto CP_4 disponibile in assoluto del 31.7.2008 pari a € 30.680,71.
Le doglianze della sono infondate. CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per
l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando lacompleta documentazionerelativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando
i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo
a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”.
Dal principio sopra citato, si evince che la pretesa dell'opposta a decurtare dalle somme risultanti a debito del correntista al 1.4.2010, l'importo di € 14.807,45 risultante quale saldo passivo al 31.8.2009 - come da pagina 7 di 11 conteggi effettuati dal CTU agli allegati 4 e 4 bis - ovvero l'importo di € 30.680,71 risultante quale saldo passivo al 31.7.2008), è infondata, non trattandosi degli ultimi saldi disponibili e non essendo disponibile la completa documentazione relativa al periodo successivo.
Ciò posto, pur volendosi ritenere, come dedotto dall'opponente , che il CTU, in mancanza del Parte_1 primo estratto conto riferibile al rapporto e nell'impossibilità di ricostruire i movimenti dei successivi periodi, avrebbe dovuto considerare pari a zero il saldo passivo iniziale al 1.4.2010 di € 87.314,39, non si ritiene di chiamare a chiarimenti il CTU per riformulare i conteggi, in quanto gli opponenti hanno aderito alle conclusioni del CTU in ordine alla rideterminazione del saldo del conto corrente.
5.4. L'opposta ha, infine, eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista in data anteriore al 1-e 2 marzo 2012, ossia anteriormente al decennio dalla notifica degli atti di citazione.
Sul punto devono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali:
- “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (sentenza n. 24418 del 2.12.2010 delle Sezioni Unite);
- “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie. Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
- “Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare
l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, n.27705).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, l'eccezione sollevata dall'opposta risulta correttamente formulata in relazione a tutte le rimesse antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Il CTU sul punto ha relazionato che il contratto di conto corrente era affidato e che l'affidamento era pari a
€ 30.000,00.
Di seguito il CTU ha effettuato due conteggi alternativi, come disposto nel quesito, utilizzando il saldo epurato dagli addebiti illegittimi eventualmente riscontrati in risposta ai quesiti di cui ai successivi punti b),
c), d) (cd. saldo rideterminato) e il saldo risultante dagli estratti conto (c.d. saldo banca), ordinando versamenti e addebiti per data disponibilità, con priorità a parità di data delle entrate rispetto alle uscite.
Sul punto, si ritiene di aderire all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, oramai consolidato, in forza del quale: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 e Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9756 del 11/04/2024).
Il principio è stato ribadito anche dalla recente pronuncia della Cassazione, Ordinanza n. 15684 del 2025 in cui si legge: “Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, - si è sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a
pagina 9 di 11 riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto, questa Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori.
Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse
"realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate anche dalla successiva
Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn.
2749, 5577 e 9203 del 2025), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 9756 del 2024; Cass. nn. 5577 e 9203 del 2025).
Il predetto principio si considera applicabile anche nel caso di specie, in cui non è stata proposta domanda di ripetizione degli addebiti illegittimi, poiché in ogni caso occorre accertare in via incidentale il diritto alla ripetizione ai fini dell'accertamento del saldo di conto corrente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16113 del 2024).
Il CTU ha, dunque, espunto le annotazioni a debito per competenze trimestrali illegittime, ha confrontato il saldo ricalcolato con gli affidamenti concessi al fine di individuare eventuali sconfinamenti e, quindi, le rimesse solutorie e ha, infine, accertato che risultano pagate con rimesse solutorie prescritte solo parte delle competenze del II trimestre 2010 (pari a €. 692,06).
5.5. Alla luce dei criteri sopra esposti, il CTU ha rielaborato il saldo di conto corrente n. 21 e ha accertato che il conto corrente alla data del 22.5.2014 presentava un saldo a credito della correntista pari a €
806,18.
Discende che non vanta alcun credito nei confronti degli Controparte_1 opponenti e quali fideiussori di in relazione al saldo Parte_1 Parte_2 Controparte_3 del rapporto di conto corrente n. 21, acceso da in data 18 dicembre 1998 Controparte_3
pagina 10 di 11 presso la e che il decreto ingiuntivo n. 519/2021 emesso il 17 dicembre 2021 dal Controparte_4
Tribunale di Verbania (R.G. 1652/2021) deve essere revocato.
6. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di parte opponente sull'eccezione di nullità delle fideiussioni, sono compensate nella misura del 50% e per il residuo sono a carico della parte opposta.
Le stesse si liquidano sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del credito azionato in via monitoria, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e istruttoria e medi aumentati del 30% per la fase conclusionale, tenuto conto della partecipazione a due udienze di precisazione delle conclusioni.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste nei rapporti tra le parti definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da e : Parte_1 Parte_2
1. Accertato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 21, acceso da in Controparte_3 data 18 dicembre 1998 presso la alla data del 22.5.2014 presentava un saldo Controparte_4
a credito della correntista pari a € 806,18, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
519/2021 emesso il 17 dicembre 2021 dal Tribunale di Verbania.
2. Compensa per il 50% le spese di lite e condanna Controparte_1 alla refusione del residuo in favore di e che liquida, in favore di
[...] Parte_1 Parte_2 ciascuno, in € 406,50 per spese vive ed € 12.614,95 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa e iva come per legge.
3. Pone le spese di CTU nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Verbania, 28.7.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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