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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Marta Speciale -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Maria
Stanganelli, presso il cui studio in Gioia Tauro, alla via Corrado Alvaro n. 58, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione, dall'Avv. Manuele Papalia ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Palmi (RC) Corso T. A. Barbaro, 34;
-resistente-
OGGETTO: separazione personale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25.6.2024 per il ricorrente:
“1. dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla resistente, disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Delianuova, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
2. stabilire l'affidamento condiviso in favore di entrambi i coniugi, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa;
3. disporre il diritto di visita della minore , stabilendo che: Per_1
• fino al compimento dei due anni della bambina gli incontri con il padre abbiano inizio presso i servizi sociali di Taurianova dove la minore dovrà essere accompagnata dalla madre o da un familiare, alle seguenti prescrizioni:
➢ previo accordo con la madre e, comunque in difetto di accordo, il ricorrente possa portare con sé la bimba tre giorni a settimana da concordare all'inizio di ogni mese in base ai turni lavorativi del padre - previo documentato avviso alla madre (corredato dalla tabella dei turni) - dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nei periodi invernali e dalle ore 10:00 alle 22:00 nel periodo estivo (maggio-ottobre);
➢ che a settimane alterne, con un giorno da concordarsi all'inizio di ogni mese in base ai turni lavorativi del padre, il ricorrente possa portare con sé la bimba dalle ore 10:00-11:00 fino alle ore 18:00 del giorno dopo nel periodo invernale e dalle ore 16:00-17:00 fino alle ore 21:00 del giorno dopo nel periodo estivo (maggio/ottobre);
➢ durante le vacanze natalizie e pasquali, che il padre possa tenere con sé la bimba dal giorno 24 alle ore 17:00 fino al giorno 25 alle ore 17:00, giorno di Capodanno, il giorno di
Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
2 ➢ che in occasione del compleanno della piccola del 22 Febbraio, che il Per_1
ricorrente possa tenere con sé la bimba dalle ore 15:00 del 21.02 fino alle ore 17:00 del
22.02, ovvero nella sola data del 22 Febbraio dalle ore 9:00 alle ore 17:00.;
➢ che per il compleanno del ricorrente, la festa del papà, compleanno del nonno paterno,
8 dicembre, primo maggio e festa patronale cittadina del 13.08 che il padre possa tenere con sé la bimba dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
• successivamente al compimento dei due anni, gli incontri con il padre abbiano inizio in un punto comune, ovvero il Parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro – punto equidistante allo stesso modo dal paese di residenza del ricorrente e della resistente -, alle seguenti prescrizioni:
➢ previo accordo con la madre e, comunque in difetto di accordo, il ricorrente possa portare con sé la bimba tre giorni a settimana da concordare all'inizio di ogni mese in base ai turni lavorativi del padre - previo documentato avviso alla madre (corredato dalla tabella dei turni) - dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle 10:00 alle 22:00 nel periodo estivo (maggio/ottobre);
➢ che a settimane alterne, il ricorrente possa portare con sé la bimba dal venerdì alle
10:00-11:00 fino alla domenica alle ore 18:00 nel periodo invernale e dal venerdì alle ore
16:00-17:00 fino alla domenica alle ore 21:00 nel periodo estivo (maggio-ottobre);
➢ durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni facendo in modo di ricomprendere il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ che in occasione del compleanno della piccola del 22 Febbraio, che il Per_1
ricorrente possa tenere con sé la bimba dalle ore 15:00 del 21.02 fino alle ore 17:00 del
22.02, ovvero nella sola data del 22 Febbraio dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
3 ➢ che per il compleanno del ricorrente, la festa del papà, compleanno del nonno paterno,
8 dicembre e primo maggio che il padre possa tenere con sé la bimba dalle ore 10:00 alle ore 22:00;
➢ che in occasione della festa patronale, il padre possa tenere con sé la bambina dalle ore
17:00 del 12.08 fino alle ore 10:00 del 15.08.
4. attribuire al ricorrente il diritto di abitazione della casa coniugale, dalla quale la moglie si è già allontanata;
5. disporre l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 200,00, come già disposto dal Giudice istruttore con ordinanza del 23.01.2024, mentre disporre una ripartizione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive - concordate previamente, anche a mezzo messaggio whatsapp con il sig. - dal momento che la Pt_2 resistente risulta titolare di partita iva a far data dall'08.02.2024 e, quindi, libero professionista estetista/truccatrice ovvero “altre attività di servizi per la persona” come da relazione della Guardia di Finanza”.
Dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25.6.2024 per la parte resistente: “
1. dichiarare la separazione giudiziale con addebito al ricorrente, disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Delianuova, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
2. prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento principale presso la madre nel domicilio eletto in Delianuova (RC) alla Via
Nuova Guardiola n. 35; inoltre, stabilire che, il padre una volta che si Persona_3
concluderanno gli incontri del lunedì dalle 10:00 alle 12:00 presso gli Assistenti Sociali del
Comune di Delianuova, potrà prendere la piccola due giorni alla Persona_2
settimana, il martedì e il giovedì, alle 9:30 presso il domicilio sito in Delianuova alla Via
Nuova Guardiola n. 35 e riportare la piccola nello stesso domicilio alle ore 16:00.
4 Nei mesi di giugno e settembre, ferme restando le giornate di martedì e giovedì, il IG.
[...]
potrà prendere la piccola alle ore 10:30 e riportarla in Delianuova, Per_3 Per_1
Via Nuova Guardiola n. 35, alle ore 17:30.
Nei mesi di luglio ed agosto, ferme restando le giornate di martedì e giovedì, il IG. Pt_2
potrà prendere la bambina alle ore 13:00 e riportarla in Delianuova, Via Nuova Guardiola
n. 35, alle ore a 21:00.
Si precisa che, allo stato, fino a quanto il rapporto tra la IG.ra e il IG. Controparte_1
non sarà di reciproco rispetto, saranno i parenti prossimi della IG.ra Persona_3
ad affidare al la piccola . Qualora dovesse essere Controparte_1 Pt_2 Per_1
presente la sorella del IG. la stessa IG.ra Persona_3 Persona_4 Controparte_1 non avrà problemi ad affidare la piccola a quest'ultima. Per_1
Il giorno del compleanno della piccola (22 febbraio) il padre Per_1 Persona_3
potrà prendere la bambina alle ore 9:30 e riportala in Delianuova Via Nuova Guardiola n.
35 alle 16:00.
A Natale, Pasqua, Capodanno, festa del papà, compleanno del IG. e Persona_3
compleanno del nonno paterno ( ), il padre potrà prendere la Persona_5 Persona_3
bambina alle ore 9:30 e riportala in Delianuova Via Nuova Guardiola n. 35 alle 16:00.
Qualora il compleanno dei nonni materni ( il 19 luglio e Persona_6 Persona_7
04 gennaio), la festa della mamma, il compleanno della IG.ra (01 Controparte_1 ottobre) e la festa della Madonna dell'Assunta di Delianuova (15 agosto) dovessero coincidere con il giorno prefissato nel quale il IG. potrebbe prendere con Persona_3 sé la bambina, in tal caso l'incontro slitterà direttamente al giorno immediatamente successivo.
In ogni caso, per quanto sopra non meglio specificato, si fa espresso richiamo al Piano
Genitoriale deposito in atti.
4. Stabilire che le decisioni da assumere in maniera rapida ed immediata riguardanti la piccola vengano prese dalla IG.ra , e ciò in ragione della Per_1 Controparte_1
5 tenera età della minore e proprio in ragione dello status della stessa;
riservando, con il proseguo dell'età, ogni diversa determinazione.
5. alla luce delle risultanze istruttorie emerse (la IG.ra ha una situazione CP_1
economica precaria, mentre il IG. oltre allo stipendio dichiarato, percepisce ulteriori Pt_2 emolumenti dalla gestione dell'American B&B in San Ferdinando) e facendo presente che la IG.ra rinuncia ad ogni pretesa sulla casa coniugale e sull'assegno di Controparte_1
mantenimento personale, stabilire a carico del sig. un assegno di Persona_3
mantenimento in favore della minore non inferiore ad euro 400,00 con Persona_2
rivalutazione dei dati Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive a carico del IG. o, in subordine, altra somma ritenuta di giustizia, Persona_3
comunque non inferiore ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione dei dati Istat, nonché il
70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive a carico del IG. Per_3
[...]
6. In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 3.10.2023, - premesso di Persona_3
aver contratto, il 06.9.2022, matrimonio civile con;
che dall'unione Controparte_1
coniugale è nata la figlia (22.2.2023); che imprevedibilmente, nei primi giorni Per_1
di agosto, al rientro da una vacanza trascorsa insieme, la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale trasferendosi, insieme alla figlia di pochi mesi, presso la casa dei propri genitori, situata a Delianuova, ad oltre 45 km di distanza dalla casa familiare, cui faceva rientro verso il 9 agosto, su insistenza del ricorrente, non per ricomporre la frattura ma per prendere alcune sue cose personali e fare ritorno assieme alla piccola presso la casa dei genitori;
Per_1
che, in quella circostanza, più volte, la resistente aveva umiliato ed insultato il marito il quale, durante la vita matrimoniale, si era preso cura dei bisogni materiali della famiglia e della figlia, con cui intratteneva un profondo legame;
che la distanza del nuovo luogo di residenza della figlia, con un tempo di percorrenza su strade montane e tortuose di oltre 50 minuti, unitamente agli impegni lavorativi ed ai i continui dinieghi ed ostacoli frapposti dall'altro genitore, lo avevano costretto a rivolgersi agli assistenti sociali ed anche ad amici
6 comuni per una mediazione con la moglie sulle visite alla piccola che il Per_1
29.08.2023 era quindi riuscito ad organizzare un incontro con la bambina presso l'abitazione dei genitori della resistente, ma in quella occasione era rimasto vittima di un'imboscata, nella quale era stato aggredito verbalmente e fisicamente dai fratelli e dal padre della resistente e, per salvaguardare la propria incolumità e quella della bambina che aveva in braccio, aveva dovuto “consegnare la stessa nelle mani della madre per poi immediatamente fuggire” e sporgere denuncia presso i Carabinieri della stazione di Delianuova;
che a seguito dell'episodio si era determinato a chiedere la separazione, scontrandosi con il comportamento ostruzionistico, lesivo del diritto di visita e di incontro tra padre e figlia, posto in essere dalla resistente;
di essere dipendente presso la con orario di CP_2
lavoro soggetto a turni, mentre la resistente di fatto svolge l'attività di truccatrice;
di aver stipulato in data 05.05.2023 una polizza assicurativa a favore della figlia per la Per_1
quale corrisponde un importo mensile pari ad €. 100,00, e di aver provveduto al mantenimento della stessa “mediante ricariche postepay o mediante consegna diretta di beni di prima necessità, acquistati dallo stesso presso negozi di vendita di beni di prima infanzia”;
- tutto ciò premesso, ha chiesto in via d'urgenza, ex art. 473bis.15 c.p,.c., adottarsi i provvedimenti opportuni ad evitare il pregiudizio imminente e irreparabile al diritto alla bigenitorialità e, nel merito, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione, con affido condiviso della figlia minore.
Con decreto del 15.10.2023 è stata accolta la domanda di provvedimenti provvisori e urgenti, ed è stato disciplinato il diritto di visita paterna, per tre pomeriggi alla settimana.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli assunti del marito in ordine Controparte_1 all'origine della crisi coniugale, affermando che questa era dovuta alla carenza di interesse ed empatia dimostrata dal il quale aveva instaurato un generalizzato clima di Pt_2
vessazione e violenza psicologica, relegando la moglie - che, dopo la nascita della figlia, non era indipendente economicamente e doveva fare affidamento su di lui - in una condizione di sudditanza economica e psicologica, senza lasciarle alcuno spazio decisionale in merito alle spese familiari, gestendo da solo l'assegno unico della bambina e non permettendole di ricevere l'emolumento sul proprio conto;
egli indirizzava nei confronti
7 della resistente insulti ed offese continue e reiterate che la umiliavano nella condizione di madre e di donna: presto, le offese si erano allargate all'intero nucleo familiare della resistente, ed il aveva iniziato ad usare appellativi ( “satana”, “maledetta”, “bestia”, Pt_2
“stronza”) che lasciavano la moglie terrorizzata e inerte, nella speranza che il marito non alzasse le mani. Lo stesso aveva poi intrapreso un percorso di supporto psicologico, Pt_2
con la scusa di essere provato dalla nascita della bambina, ma in realtà per imporre alla moglie di farsi seguire da uno specialista, scelto da lui, per una presunta ed asserita depressione post partum, di cui parlava con conoscenti e amici, all'unico scopo di screditare la propria moglie. Negli ultimi mesi, infine, i maltrattamenti psicologici si erano trasformati in violenze fisiche, come avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio, quando il durante Pt_2 un'accesa discussione, aveva procurato ad essa dei lividi sul corpo. CP_1
Ha inoltre contestato di aver abbandonato la casa familiare, affermando che il 09.08.2023 ella si trovava ancora nella casa di San Ferdinando, dove il 10.08.2023 aveva ricevuto la visita dei propri genitori, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno, accompagnata dal marito, aveva portato a visita di controllo la piccola dal pediatra, Dott.ssa Per_1
: solo il 12.8.2023, dopo che il marito le aveva rivelato di aver sporto denuncia contro Per_8
di lei, aveva deciso di non tornare presso la casa familiare, e di fermarsi a Delianuova presso l'abitazione dei propri genitori, al fine di tutelare l'incolumità propria e soprattutto della bambina. Il allora le aveva inviato messaggi ed audio pieni di odio, offendendo i Pt_2
genitori della resistente e invitandola, con toni cruenti, a fare rientro a casa, con offese
(“bestia maledetta”, “diavolo”, “tu si malefica”) e minacce (“ti mentu l'avvocatu e vaci a finiri mali”, “vedi che finisce male”).
In data 29.08.2023, alle 18:20 circa il si era recato a Delianuova, presso l'abitazione Pt_2
dei suoceri, per visitare la figlia ma, una volta presa in braccio la bambina, si era rivolto con toni ineducati alla madre della resistente e aveva minacciato di portare la bambina via con sé, dirigendosi verso l'uscita e sbattendo con violenza la resistente, che provava a bloccarlo, sulla porta, così cagionandole lesioni guaribili in 5 giorni, come certificato dal medico di
Guardia al presidio ASL Delianuova.
8 Ha aggiunto di avere, a partire dal 30.08.2023, cercato di ridurre al minimo il contatto con il accettando, previo accordo tra legali, di far vedere la bambina al proprio padre solo Pt_2
attraverso videochiamate, che il marito ha spesso utilizzato per indirizzare offese e accuse ad essa resistente, nonché per controllare i suoi spostamenti.
Ha anche precisato di avere, in data 10.09.2023, richiesto l'attivazione ed il supporto di un
Centro Antiviolenza, anche per ricevere supporto di tipo psicologico, in esito alla querela per maltrattamenti presentata in data 29.08.2023.
Ha quindi chiesto l'addebito della separazione al marito, per le continue e crescenti violenze di natura psicologica e economica, culminate addirittura con violenze di natura fisica, nonché per la mancata assistenza materiale alla figlia, concretizzatasi nel mancato versamento dell'assegno familiare e di qualsiasi contributo economico.
Ha aggiunto che la disparità reddituale le attribuisce diritto a ricevere un assegno di mantenimento per se stessa, dal momento che, dopo la nascita della piccola ella Per_1
ha dovuto quasi completamente rinunciare a svolgere il lavoro come truccatrice (lavoro svolto in precedenza, ma mai regolarizzato), e non possiede alcun immobile né bene mobile registrato, mentre il marito lavora come operario a tempo indeterminato presso il Porto di
Gioia Tauro, è proprietario dell'abitazione familiare sita in San Ferdinando, possiede beni mobili registrati (quali un'autovettura, una barca, uno scooter, nonché oggetti di elevato valore: rolex) e gestisce un B&B sito in San Ferdinando, denominato Australian B&B, posto in un appartamento che si trova proprio al piano superiore dell'abitazione utilizzata come casa familiare.
In ordine all'affidamento della figlia minore, ha concluso per l'affido condiviso, con collocamento prevalente della minore presso la madre e con disciplina delle visite paterne in luogo protetto ed alla presenza dei Servizi Sociali.
2. All'udienza del 7.11.2023, fissata per la modifica, conferma o revoca dei provvedimenti d'urgenza, sentite le parti, è stato previsto che le visite paterne avvenissero due volte alla settimana in spazio neutro allestito presso i locali dei Servizi
9 Sociali, ed una volta alla settimana con la possibilità per il padre di prelevare la piccola e tenerla con sé. Per_1
Successivamente, alla prima udienza di merito del 16.01.2024, si è dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e, con separata ordinanza, è stato disposto l'affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, come Per_1
congiuntamente richiesto dalle parti, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina delle visite paterne, con prelievo presso i locali dei Servizi Sociali competenti per territorio;
infine, il contributo paterno al mantenimento della figlia minore è stato quantificato in euro 200,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo istruttorio, è stata autorizzata la produzione di supporti contenenti files audio, unitamente alle perizie trascrittive, ed è stata ammessa e assunta la prova testimoniale sui capitoli articolati dalle parti.
Quindi, pervenuta la relazione finale redatta dai Servizi Sociali incaricati, e modificate le modalità delle visite paterne nel senso concordato dalle parti, dopo alcuni rinvii per tentativi di bonario componimento, naufragati sotto il profilo economico, all'udienza dell'8.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per scritti conclusivi.
3. Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalle reciproche domande di addebito, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2023 e per tutta la durata del processo, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
4. In ordine alle reciproche richieste di addebito, si deve premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare non solo se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ma anche se sussista un nesso di causalità tra il predetto
10 comportamento e la separazione (tra le molte, Cass. n.13592/2006; Cass. n.12383/2005;
Cass. n.13747/2003; Cass. n.14162/2001; Cass. n.12130/2001; Cass. n.279/2000).
Orbene, sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che, nella vicenda che occupa, le risultanze dell'istruttoria svolta non siano idonee a suffragare le contrapposte tesi sull'incidenza causale delle violazioni reciprocamente attribuite da un coniuge all'altro.
L'esame dei documenti che recano la stampa del testo dei messaggi telefonici (whatsapp) e delle registrazioni audio, prodotte da entrambe le parti, restituisce invero l'immagine del progressivo naufragare del rapporto di coppia, soprattutto in relazione alla delusione delle elevate e romantiche aspettative coltivate dalla , infrantesi rispetto alla realtà del CP_1
vissuto quotidiano e degli atteggiamenti egoistici e offensivi imputati al marito, anche da parte della famiglia di lei.
A tal fine, si precisa che, nel caso che occupa, le registrazioni ed i testi dei messaggi prodotti, attinenti conversazioni intercorse tra le parti, possono costituire fonte di prova, ex art. 2712
c.c., dal momento che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, è parte in causa e che non risulta effettuato, nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e
183 c.p.c., alcun chiaro, circostanziato ed esplicito disconoscimento, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. civile, sez. III, Ordinanze n. 1250 del 19/01/2018 e n. 30977 del 03/12/2024)
Ciò posto, occorre osservare che, dall'esame delle complessive risultanze di causa, emerge che il dedotto e contestato abbandono della casa familiare attribuito alla è CP_1
intervenuto solo dopo il definitivo venir meno dell'affectio: è vero che ella si era già trasferita dai genitori, come soleva spesso fare, nei primi giorni di agosto 2023, in un clima già teso e conflittuale di rapporti coniugali compromessi ma non definitivamente naufragati (v. trascrizione registrazioni audio del 05.08.2023, 06.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, nel fascicolo del ricorrente), come dimostra il rientro nell'abitazione coniugale del 9 -10 agosto, al fine di recarsi alla visita del pediatra della figlia, in San Ferdinando, nonché la trasferta dei coniugi a Reggio Calabria, in compagnia della madre di lei, al fine di acquistare il vestito del battesimo (circostanza narrata dalla teste madre della , la quale Per_6 Parte_3 all'udienza del 16.4.2024 ha dichiarato “..ricordo invece un litigio del 18 agosto 2023, al ritorno da Reggio Calabria dove eravamo andati per l'acquisto del vestito del battesimo;
11 quella sera a casa mia, mentre mia figlia era andata a cambiare il pannolino alla bambina, hanno litigato e lui se n'è andato arrabbiato;
li ho sentiti anche più tardi litigare al telefono e lui le diceva “tu non vali niente, tu non servi a niente”. “Non ricordo se è stato quella sera o la sera successiva, ma sono stata io a dire a mio genero che da quel momento avrebbe dovuto comunicare solo tramite avvocato con mia figlia”).
Viene meno pertanto il nesso eziologico tra allontanamento da casa della moglie e separazione, in quanto il mancato rientro nel domicilio familiare ha costituito, semmai, una necessaria conseguenza rispetto alla definitiva compromissione dei rapporti coniugali.
Dall'altro lato, le complessive risultanze di causa non comprovano la grave accusa rivolta al di aver tenuto condotte violente sotto il profilo psicologico, economico e fisico: in Pt_2 particolare, dall'esame dei messaggi whatsapp e delle conversazioni trascritte, emerge piuttosto che, dopo la nascita della figlia, sono sorti tra coniugi i primi dissapori, per lo più causati dalla convinzione della moglie di essere trascurata dal marito, il quale era spesso fuori casa, non solo per ragioni lavorative ma anche ludiche, lasciando solo alla – CP_1
che contemporaneamente lavorava come truccatrice - il compito di occuparsi della neonata;
si sono poi aggiunte recriminazioni economiche, perché la resistente, supportata dalla sua famiglia, contestava al marito di spendere soldi per i suoi divertimenti, anziché consegnarli alla moglie perché li amministrasse lei, e di non provvedere per intero alle esigenze della figlia, avendo chiesto anche alla moglie di contribuire con i suoi guadagni;
nell'ambito dei litigi di coppia, entrambi i coniugi avevano proferito offese l'uno verso i familiari dell'altro; infine, la rottura definitiva è stata causata dal fatto che, trasferitasi la moglie a Delianuova dai genitori, il aveva rivelato l'esistenza dei dissidi al maresciallo dei Carabinieri ed Pt_2
al prete, oltre che ad altre persone di famiglia, imputandone la causa a problemi psicologici della moglie anziché alle proprie carenze, e ciò era stato vissuto dalla e dalla sua CP_1 famiglia come un'offesa, e aveva dato luogo ad una rapida evoluzione negativa, conclusasi con l'episodio del 29.8.2023, quando la resistente era già a Delianuova e, nell'ambito di un clima di alterco tra diversi membri della famiglia , da un lato, ed il ricorrente, CP_1 dall'altro, quest'ultimo aveva strattonato la moglie, procurandole “lieve contusione al braccio sn. e lieve escoriazione al braccio dx in corrispondenza del gomito” (come da certificato del medico curante, del 29.8.2023, ore 21,15, allegato al fascicolo della
12 resistente), e riportando a sua volta “trauma contusivo spalla e omero dx” (come da referto rilasciato il 30.8.2023 alle ore 1,09 dall'U.O. di Pronto soccorso dell'Ospedale S. Maria degli
Ungheresi di Polistena).
La ricostruzione degli eventi sopra operata, tratta dall'esame delle conversazioni audio in atti, consente senz'altro di escludere la ricorrenza di episodi di violenza economica, essendo emerso che la poteva godere dei proventi della propria attività lavorativa, che le CP_1
consentivano una certa indipendenza economica, mentre rivendicazioni, come il mancato acquisto, da parte del marito, di un'automobile da donare alla moglie ovvero come l'essere stata chiamata a collaborare alle spese familiari, non integrano – nelle condizioni date -
l'invocato motivo d'addebito.
Né è possibile intravedere violenza psicologica o morale nella condotta del Pt_2
consistente nel riferire a terzi il proprio sospetto che la moglie fosse affetta da depressione post partum, considerato che dalle conversazioni audio presenti in atti emerge che entrambi i coniugi esprimevano, nel periodo conflittuale, reciproche recriminazioni, derivate dalle rispettive e opposte visioni delle ragioni della crisi in atto (oltretutto il ricorrente, nella denuncia presentata il 29.8.2023, in atti, sostiene di essersi determinato a riferire la circostanza ai Carabinieri per la preoccupazione insorta quando la moglie, nell'ambito di un litigio telefonico, aveva minacciato di suicidarsi e di uccidere la figlia).
In generale, tutte le accuse, offese e violenze, anche fisiche, rivolte da ciascun coniuge (e dalle famiglie di origine) all'altro possono essere ricondotte al clima conflittuale in atto, in un contesto di reciprocità che non consente di addebitare univocamente ad una delle parti la responsabilità della fine dell'affectio.
In ultima analisi, dalle risultanze sopra indicate – che, per la loro oggettività e completezza, superano le parziali ricostruzioni emergenti dalle deposizioni dei testi escussi, in particolare dei familiari della , coinvolti a loro volta in prima persona nei litigi intercorsi (il CP_1
teste è stato anche ammonito durante l'escussione, in cui ha manifestato Testimone_1
espresso livore nei confronti del ricorrente) - si desume che il rapporto matrimoniale, entrato in crisi per atteggiamenti egoistici ed incomprensioni anche valoriali tra i coniugi, si è progressivamente deteriorato fino a consumarsi del tutto, mentre non vi è alcuna dimostrazione sul fatto che i comportamenti antigiuridici, attribuiti da ciascun coniuge
13 all'altro, abbiano assunto decisiva efficienza causale, logica e cronologica, nel formarsi o, comunque, nel consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il quadro che emerge dalle considerazioni sopra indicate è invero quello di una coppia che, al di là di specifiche censurabili condotte poste in essere dall'uno e dall'altro coniuge, non è stata in grado di superare le difficoltà e le responsabilità del matrimonio, determinandosi così un progressivo allontanamento dei coniugi, mentre le singole condotte reciprocamente ascritte appaiono meri segni esteriori delle profonde differenze valoriali e del logoramento del rapporto, più che causa determinante del fallimento dell'unione, sicchè sia il trasferimento della moglie che le reazioni scomposte del marito, peraltro occorse nell'ambito di un contesto e di una lite allargata a tutti i familiari della consorte, non hanno rappresentato la causa, ma semmai l'effetto, dell'intollerabilità della convivenza.
Le domande di addebito vanno dunque entrambe rigettate.
5. In ordine all'affidamento della figlia minore della coppia, va subito chiarito Per_1 che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. 337 ter
c.c.: “(il giudice) valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo consentito l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, solo quando ricorra in concreto la contrarietà dell'affidamento congiunto all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nonostante la collaborazione dei Servizi incaricati abbia portato ad un miglioramento rispetto alla fase iniziale, permangono difficoltà nella gestione del conflitto e quindi nella comunicazione genitoriale, soprattutto in relazione a modalità disfunzionali attivate dal nella gestione delle emozioni che si manifestano in situazioni Pt_2
di disagio (v. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Delianuova, depositata il
24.6.2024, in cui si dà atto che in alcune occasioni, soprattutto di incontri mancati con la figlia, il a assunto una “modalità comunicativa poco efficace, difatti non sembra abbia Pt_2
14 in certe circostanze la capacità di esprimere le proprie emozioni e idee in modo adeguato, risultando prepotente ed eccessivo rispetto alle sue richieste. Sembra difficile per lui accettare modalità e tempi diversi dai suoi, senza avere piena consapevolezza delle conseguenze che i suoi comportamenti possono generare negli altri. Allo stesso tempo, in altre occasioni ha dimostrato, invece, un atteggiamento favorevole all'ascolto e nell'interiorizzare quanto gli veniva suggerito e nel fare discernimento, ponendo l'attenzione su azioni che potessero rappresentare il benessere della minore”).
Tuttavia, dalla medesima relazione è emerso anche che “La bambina ha avuto molti progressi…entrambi i genitori stimolano molto lo sviluppo cognitivo della piccola. Il rapporto con il padre appare sempre più complice, il sig. ppare amorevole, scrupoloso Pt_2 nei confronti della piccola. E' meticoloso soprattutto sulla salute della bambina…”, tanto che nelle conclusioni i Servizi incaricati danno atto che “si è venuto a creare un legame significativo tra il e la minore. Entrambi i genitori rispettano i bisogni della minore, Pt_2 sono attenti e amorevoli”.
Pertanto, è possibile confermare – in applicazione della regola generale sopra illustrata e in accoglimento della conforme richiesta avanzata dalle parti– sia l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori che la sua collocazione prevalente presso la madre, come Per_1
già disposto con i vigenti provvedimenti provvisori.
Inoltre, allo scopo di favorire il rapporto affettivo tra il padre e la figlia, va prevista la facoltà del di prelevare – che ormai ha compiuto due anni - presso il domicilio Pt_2 Per_1
materno e di tenerla con sé, riconsegnandola presso lo stesso domicilio, ogni settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle 10:00 alle
21:00 nel periodo estivo (giugno/settembre) nonché, a settimane alterne, la domenica dalle ore 10:30 alle ore 19:00 nel periodo invernale e, nel periodo estivo (giugno-settembre), sempre a week-end alternati ma con pernottamento, dal sabato alle ore 10:30 alla domenica alle ore 19:00; ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e così anche il 31 dicembre, l'1 ed il 6 gennaio, dalle ore 12:00 con pernottamento fino alle ore 12:00 del giorno successivo;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, dalle
10:30 alle 19:00, e così anche alternando tutte le giornate di festività nazionale (25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre); in occasione del compleanno, il 22 Febbraio,
15 dalle ore 9:30 alle ore 17:00; nel giorno del compleanno del ricorrente, della festa del papà, del compleanno del nonno paterno, dalle ore 10:00 alle ore 19:00; tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che tale regime non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze scolastiche, sportive o di altra natura della minore e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della stessa.
6. Nessun provvedimento va assunto con riguardo alla casa familiare, posto che la madre convivente con la minore si è trasferita altrove.
7. Per ciò che concerne l'entità della contribuzione del padre al mantenimento della figlia minore, convivente con la madre, occorre applicare i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n. 2); i tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che il svolge attività di lavoro subordinato, con Pt_2
la qualifica di operaio a tempo indeterminato presso la società Medcenter Container
Terminal s.p.a., con un reddito lordo annuale dichiarato nel 2023, per l'anno 2022, pari a
30.994.00 euro (corrispondenti in media ad uno stipendio netto di oltre 1900 euro mensili per 13 mensilità) ed è proprietario di due unità immobiliari site in San Ferdinando (v. dichiarazioni allegate al ricorso); dall'estratto conto allegato al ricorso, peraltro cointestato con familiare, emergono spese per finanziamenti contratti prima del matrimonio, ma anche accrediti e investimenti per acquisto e vendita di buoni dematerializzati, nonché versamenti di assegni circolari: pur non essendo certa – trattandosi di conto cointestato - la riconducibilità al ricorrente delle entrate, diverse dallo stipendio, dalla prova per testi appare dimostrato che egli gestisca un “bed & breakfast” denominato “Australian B&B”, sito in San
Ferdinando nello stesso edificio ove insiste la casa familiare, potendosi dunque presumere una capacità reddituale superiore a quella emergente dalle dichiarazioni reddituali depositate, che non comprendono, appunto, gli utili conseguiti dall'attività gestita.
Peraltro, analoghe considerazioni sull'inaffidabilità delle dichiarazioni fiscali devono svolgersi per i redditi della resistente, la quale – sebbene abbia sempre esercitato un'attività individuale come make up artist, come dalla stessa affermato e come emerge dalle conversazioni audio in atti – non ha mai dichiarato alcun reddito negli anni fino al 2023,
16 avendo aperto la propria partita IVA solo a far data dall'08.02.2024 (v. relazione della
Guardia di Finanza, in atti).
Pertanto, posto che – come già sopra evidenziato – la valutazione richiesta ha ad oggetto le
“risorse economiche” dei genitori obbligati, comprensive non solo dei redditi dichiarati, ma di tutti i proventi, oltre che della capacità di guadagno e del patrimonio, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle attuali esigenze della figlia, alla prevalenza dei tempi di sua permanenza presso la madre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultima esercitati, determinare l'assegno nella cifra di euro 300,00 mensili.
Va anche posto in capo al l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento Pt_2
delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze della figlia, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (come libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
8. Infine, deve prendersi atto della rinuncia della resistente alla domanda di mantenimento per se stessa, sulla quale pertanto nulla è da provvedere.
9. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza sulle rispettive domande di addebito, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
10. La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva nei capi di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso depositato in Persona_3
Cancelleria il 3.10.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- affida la minore ad entrambi i genitori, disponendo che ella Persona_2
continui a vivere con la madre in Delianuova, con facoltà del padre di incontrarla e di tenerla con sé, nei giorni e con le modalità meglio descritte in parte motiva;
17 - dispone che il ricorrente versi alla , a titolo di contribuito al mantenimento CP_1
della figlia, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio del creditore, con obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie della minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice rel. est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Marta Speciale -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Maria
Stanganelli, presso il cui studio in Gioia Tauro, alla via Corrado Alvaro n. 58, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione, dall'Avv. Manuele Papalia ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Palmi (RC) Corso T. A. Barbaro, 34;
-resistente-
OGGETTO: separazione personale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25.6.2024 per il ricorrente:
“1. dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla resistente, disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Delianuova, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
2. stabilire l'affidamento condiviso in favore di entrambi i coniugi, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa;
3. disporre il diritto di visita della minore , stabilendo che: Per_1
• fino al compimento dei due anni della bambina gli incontri con il padre abbiano inizio presso i servizi sociali di Taurianova dove la minore dovrà essere accompagnata dalla madre o da un familiare, alle seguenti prescrizioni:
➢ previo accordo con la madre e, comunque in difetto di accordo, il ricorrente possa portare con sé la bimba tre giorni a settimana da concordare all'inizio di ogni mese in base ai turni lavorativi del padre - previo documentato avviso alla madre (corredato dalla tabella dei turni) - dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nei periodi invernali e dalle ore 10:00 alle 22:00 nel periodo estivo (maggio-ottobre);
➢ che a settimane alterne, con un giorno da concordarsi all'inizio di ogni mese in base ai turni lavorativi del padre, il ricorrente possa portare con sé la bimba dalle ore 10:00-11:00 fino alle ore 18:00 del giorno dopo nel periodo invernale e dalle ore 16:00-17:00 fino alle ore 21:00 del giorno dopo nel periodo estivo (maggio/ottobre);
➢ durante le vacanze natalizie e pasquali, che il padre possa tenere con sé la bimba dal giorno 24 alle ore 17:00 fino al giorno 25 alle ore 17:00, giorno di Capodanno, il giorno di
Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
2 ➢ che in occasione del compleanno della piccola del 22 Febbraio, che il Per_1
ricorrente possa tenere con sé la bimba dalle ore 15:00 del 21.02 fino alle ore 17:00 del
22.02, ovvero nella sola data del 22 Febbraio dalle ore 9:00 alle ore 17:00.;
➢ che per il compleanno del ricorrente, la festa del papà, compleanno del nonno paterno,
8 dicembre, primo maggio e festa patronale cittadina del 13.08 che il padre possa tenere con sé la bimba dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
• successivamente al compimento dei due anni, gli incontri con il padre abbiano inizio in un punto comune, ovvero il Parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro – punto equidistante allo stesso modo dal paese di residenza del ricorrente e della resistente -, alle seguenti prescrizioni:
➢ previo accordo con la madre e, comunque in difetto di accordo, il ricorrente possa portare con sé la bimba tre giorni a settimana da concordare all'inizio di ogni mese in base ai turni lavorativi del padre - previo documentato avviso alla madre (corredato dalla tabella dei turni) - dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle 10:00 alle 22:00 nel periodo estivo (maggio/ottobre);
➢ che a settimane alterne, il ricorrente possa portare con sé la bimba dal venerdì alle
10:00-11:00 fino alla domenica alle ore 18:00 nel periodo invernale e dal venerdì alle ore
16:00-17:00 fino alla domenica alle ore 21:00 nel periodo estivo (maggio-ottobre);
➢ durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni facendo in modo di ricomprendere il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze estive per trenta giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ che in occasione del compleanno della piccola del 22 Febbraio, che il Per_1
ricorrente possa tenere con sé la bimba dalle ore 15:00 del 21.02 fino alle ore 17:00 del
22.02, ovvero nella sola data del 22 Febbraio dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
3 ➢ che per il compleanno del ricorrente, la festa del papà, compleanno del nonno paterno,
8 dicembre e primo maggio che il padre possa tenere con sé la bimba dalle ore 10:00 alle ore 22:00;
➢ che in occasione della festa patronale, il padre possa tenere con sé la bambina dalle ore
17:00 del 12.08 fino alle ore 10:00 del 15.08.
4. attribuire al ricorrente il diritto di abitazione della casa coniugale, dalla quale la moglie si è già allontanata;
5. disporre l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 200,00, come già disposto dal Giudice istruttore con ordinanza del 23.01.2024, mentre disporre una ripartizione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive - concordate previamente, anche a mezzo messaggio whatsapp con il sig. - dal momento che la Pt_2 resistente risulta titolare di partita iva a far data dall'08.02.2024 e, quindi, libero professionista estetista/truccatrice ovvero “altre attività di servizi per la persona” come da relazione della Guardia di Finanza”.
Dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25.6.2024 per la parte resistente: “
1. dichiarare la separazione giudiziale con addebito al ricorrente, disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Delianuova, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
2. prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento principale presso la madre nel domicilio eletto in Delianuova (RC) alla Via
Nuova Guardiola n. 35; inoltre, stabilire che, il padre una volta che si Persona_3
concluderanno gli incontri del lunedì dalle 10:00 alle 12:00 presso gli Assistenti Sociali del
Comune di Delianuova, potrà prendere la piccola due giorni alla Persona_2
settimana, il martedì e il giovedì, alle 9:30 presso il domicilio sito in Delianuova alla Via
Nuova Guardiola n. 35 e riportare la piccola nello stesso domicilio alle ore 16:00.
4 Nei mesi di giugno e settembre, ferme restando le giornate di martedì e giovedì, il IG.
[...]
potrà prendere la piccola alle ore 10:30 e riportarla in Delianuova, Per_3 Per_1
Via Nuova Guardiola n. 35, alle ore 17:30.
Nei mesi di luglio ed agosto, ferme restando le giornate di martedì e giovedì, il IG. Pt_2
potrà prendere la bambina alle ore 13:00 e riportarla in Delianuova, Via Nuova Guardiola
n. 35, alle ore a 21:00.
Si precisa che, allo stato, fino a quanto il rapporto tra la IG.ra e il IG. Controparte_1
non sarà di reciproco rispetto, saranno i parenti prossimi della IG.ra Persona_3
ad affidare al la piccola . Qualora dovesse essere Controparte_1 Pt_2 Per_1
presente la sorella del IG. la stessa IG.ra Persona_3 Persona_4 Controparte_1 non avrà problemi ad affidare la piccola a quest'ultima. Per_1
Il giorno del compleanno della piccola (22 febbraio) il padre Per_1 Persona_3
potrà prendere la bambina alle ore 9:30 e riportala in Delianuova Via Nuova Guardiola n.
35 alle 16:00.
A Natale, Pasqua, Capodanno, festa del papà, compleanno del IG. e Persona_3
compleanno del nonno paterno ( ), il padre potrà prendere la Persona_5 Persona_3
bambina alle ore 9:30 e riportala in Delianuova Via Nuova Guardiola n. 35 alle 16:00.
Qualora il compleanno dei nonni materni ( il 19 luglio e Persona_6 Persona_7
04 gennaio), la festa della mamma, il compleanno della IG.ra (01 Controparte_1 ottobre) e la festa della Madonna dell'Assunta di Delianuova (15 agosto) dovessero coincidere con il giorno prefissato nel quale il IG. potrebbe prendere con Persona_3 sé la bambina, in tal caso l'incontro slitterà direttamente al giorno immediatamente successivo.
In ogni caso, per quanto sopra non meglio specificato, si fa espresso richiamo al Piano
Genitoriale deposito in atti.
4. Stabilire che le decisioni da assumere in maniera rapida ed immediata riguardanti la piccola vengano prese dalla IG.ra , e ciò in ragione della Per_1 Controparte_1
5 tenera età della minore e proprio in ragione dello status della stessa;
riservando, con il proseguo dell'età, ogni diversa determinazione.
5. alla luce delle risultanze istruttorie emerse (la IG.ra ha una situazione CP_1
economica precaria, mentre il IG. oltre allo stipendio dichiarato, percepisce ulteriori Pt_2 emolumenti dalla gestione dell'American B&B in San Ferdinando) e facendo presente che la IG.ra rinuncia ad ogni pretesa sulla casa coniugale e sull'assegno di Controparte_1
mantenimento personale, stabilire a carico del sig. un assegno di Persona_3
mantenimento in favore della minore non inferiore ad euro 400,00 con Persona_2
rivalutazione dei dati Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive a carico del IG. o, in subordine, altra somma ritenuta di giustizia, Persona_3
comunque non inferiore ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione dei dati Istat, nonché il
70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive a carico del IG. Per_3
[...]
6. In ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 3.10.2023, - premesso di Persona_3
aver contratto, il 06.9.2022, matrimonio civile con;
che dall'unione Controparte_1
coniugale è nata la figlia (22.2.2023); che imprevedibilmente, nei primi giorni Per_1
di agosto, al rientro da una vacanza trascorsa insieme, la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale trasferendosi, insieme alla figlia di pochi mesi, presso la casa dei propri genitori, situata a Delianuova, ad oltre 45 km di distanza dalla casa familiare, cui faceva rientro verso il 9 agosto, su insistenza del ricorrente, non per ricomporre la frattura ma per prendere alcune sue cose personali e fare ritorno assieme alla piccola presso la casa dei genitori;
Per_1
che, in quella circostanza, più volte, la resistente aveva umiliato ed insultato il marito il quale, durante la vita matrimoniale, si era preso cura dei bisogni materiali della famiglia e della figlia, con cui intratteneva un profondo legame;
che la distanza del nuovo luogo di residenza della figlia, con un tempo di percorrenza su strade montane e tortuose di oltre 50 minuti, unitamente agli impegni lavorativi ed ai i continui dinieghi ed ostacoli frapposti dall'altro genitore, lo avevano costretto a rivolgersi agli assistenti sociali ed anche ad amici
6 comuni per una mediazione con la moglie sulle visite alla piccola che il Per_1
29.08.2023 era quindi riuscito ad organizzare un incontro con la bambina presso l'abitazione dei genitori della resistente, ma in quella occasione era rimasto vittima di un'imboscata, nella quale era stato aggredito verbalmente e fisicamente dai fratelli e dal padre della resistente e, per salvaguardare la propria incolumità e quella della bambina che aveva in braccio, aveva dovuto “consegnare la stessa nelle mani della madre per poi immediatamente fuggire” e sporgere denuncia presso i Carabinieri della stazione di Delianuova;
che a seguito dell'episodio si era determinato a chiedere la separazione, scontrandosi con il comportamento ostruzionistico, lesivo del diritto di visita e di incontro tra padre e figlia, posto in essere dalla resistente;
di essere dipendente presso la con orario di CP_2
lavoro soggetto a turni, mentre la resistente di fatto svolge l'attività di truccatrice;
di aver stipulato in data 05.05.2023 una polizza assicurativa a favore della figlia per la Per_1
quale corrisponde un importo mensile pari ad €. 100,00, e di aver provveduto al mantenimento della stessa “mediante ricariche postepay o mediante consegna diretta di beni di prima necessità, acquistati dallo stesso presso negozi di vendita di beni di prima infanzia”;
- tutto ciò premesso, ha chiesto in via d'urgenza, ex art. 473bis.15 c.p,.c., adottarsi i provvedimenti opportuni ad evitare il pregiudizio imminente e irreparabile al diritto alla bigenitorialità e, nel merito, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione, con affido condiviso della figlia minore.
Con decreto del 15.10.2023 è stata accolta la domanda di provvedimenti provvisori e urgenti, ed è stato disciplinato il diritto di visita paterna, per tre pomeriggi alla settimana.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli assunti del marito in ordine Controparte_1 all'origine della crisi coniugale, affermando che questa era dovuta alla carenza di interesse ed empatia dimostrata dal il quale aveva instaurato un generalizzato clima di Pt_2
vessazione e violenza psicologica, relegando la moglie - che, dopo la nascita della figlia, non era indipendente economicamente e doveva fare affidamento su di lui - in una condizione di sudditanza economica e psicologica, senza lasciarle alcuno spazio decisionale in merito alle spese familiari, gestendo da solo l'assegno unico della bambina e non permettendole di ricevere l'emolumento sul proprio conto;
egli indirizzava nei confronti
7 della resistente insulti ed offese continue e reiterate che la umiliavano nella condizione di madre e di donna: presto, le offese si erano allargate all'intero nucleo familiare della resistente, ed il aveva iniziato ad usare appellativi ( “satana”, “maledetta”, “bestia”, Pt_2
“stronza”) che lasciavano la moglie terrorizzata e inerte, nella speranza che il marito non alzasse le mani. Lo stesso aveva poi intrapreso un percorso di supporto psicologico, Pt_2
con la scusa di essere provato dalla nascita della bambina, ma in realtà per imporre alla moglie di farsi seguire da uno specialista, scelto da lui, per una presunta ed asserita depressione post partum, di cui parlava con conoscenti e amici, all'unico scopo di screditare la propria moglie. Negli ultimi mesi, infine, i maltrattamenti psicologici si erano trasformati in violenze fisiche, come avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio, quando il durante Pt_2 un'accesa discussione, aveva procurato ad essa dei lividi sul corpo. CP_1
Ha inoltre contestato di aver abbandonato la casa familiare, affermando che il 09.08.2023 ella si trovava ancora nella casa di San Ferdinando, dove il 10.08.2023 aveva ricevuto la visita dei propri genitori, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno, accompagnata dal marito, aveva portato a visita di controllo la piccola dal pediatra, Dott.ssa Per_1
: solo il 12.8.2023, dopo che il marito le aveva rivelato di aver sporto denuncia contro Per_8
di lei, aveva deciso di non tornare presso la casa familiare, e di fermarsi a Delianuova presso l'abitazione dei propri genitori, al fine di tutelare l'incolumità propria e soprattutto della bambina. Il allora le aveva inviato messaggi ed audio pieni di odio, offendendo i Pt_2
genitori della resistente e invitandola, con toni cruenti, a fare rientro a casa, con offese
(“bestia maledetta”, “diavolo”, “tu si malefica”) e minacce (“ti mentu l'avvocatu e vaci a finiri mali”, “vedi che finisce male”).
In data 29.08.2023, alle 18:20 circa il si era recato a Delianuova, presso l'abitazione Pt_2
dei suoceri, per visitare la figlia ma, una volta presa in braccio la bambina, si era rivolto con toni ineducati alla madre della resistente e aveva minacciato di portare la bambina via con sé, dirigendosi verso l'uscita e sbattendo con violenza la resistente, che provava a bloccarlo, sulla porta, così cagionandole lesioni guaribili in 5 giorni, come certificato dal medico di
Guardia al presidio ASL Delianuova.
8 Ha aggiunto di avere, a partire dal 30.08.2023, cercato di ridurre al minimo il contatto con il accettando, previo accordo tra legali, di far vedere la bambina al proprio padre solo Pt_2
attraverso videochiamate, che il marito ha spesso utilizzato per indirizzare offese e accuse ad essa resistente, nonché per controllare i suoi spostamenti.
Ha anche precisato di avere, in data 10.09.2023, richiesto l'attivazione ed il supporto di un
Centro Antiviolenza, anche per ricevere supporto di tipo psicologico, in esito alla querela per maltrattamenti presentata in data 29.08.2023.
Ha quindi chiesto l'addebito della separazione al marito, per le continue e crescenti violenze di natura psicologica e economica, culminate addirittura con violenze di natura fisica, nonché per la mancata assistenza materiale alla figlia, concretizzatasi nel mancato versamento dell'assegno familiare e di qualsiasi contributo economico.
Ha aggiunto che la disparità reddituale le attribuisce diritto a ricevere un assegno di mantenimento per se stessa, dal momento che, dopo la nascita della piccola ella Per_1
ha dovuto quasi completamente rinunciare a svolgere il lavoro come truccatrice (lavoro svolto in precedenza, ma mai regolarizzato), e non possiede alcun immobile né bene mobile registrato, mentre il marito lavora come operario a tempo indeterminato presso il Porto di
Gioia Tauro, è proprietario dell'abitazione familiare sita in San Ferdinando, possiede beni mobili registrati (quali un'autovettura, una barca, uno scooter, nonché oggetti di elevato valore: rolex) e gestisce un B&B sito in San Ferdinando, denominato Australian B&B, posto in un appartamento che si trova proprio al piano superiore dell'abitazione utilizzata come casa familiare.
In ordine all'affidamento della figlia minore, ha concluso per l'affido condiviso, con collocamento prevalente della minore presso la madre e con disciplina delle visite paterne in luogo protetto ed alla presenza dei Servizi Sociali.
2. All'udienza del 7.11.2023, fissata per la modifica, conferma o revoca dei provvedimenti d'urgenza, sentite le parti, è stato previsto che le visite paterne avvenissero due volte alla settimana in spazio neutro allestito presso i locali dei Servizi
9 Sociali, ed una volta alla settimana con la possibilità per il padre di prelevare la piccola e tenerla con sé. Per_1
Successivamente, alla prima udienza di merito del 16.01.2024, si è dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e, con separata ordinanza, è stato disposto l'affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, come Per_1
congiuntamente richiesto dalle parti, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina delle visite paterne, con prelievo presso i locali dei Servizi Sociali competenti per territorio;
infine, il contributo paterno al mantenimento della figlia minore è stato quantificato in euro 200,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo istruttorio, è stata autorizzata la produzione di supporti contenenti files audio, unitamente alle perizie trascrittive, ed è stata ammessa e assunta la prova testimoniale sui capitoli articolati dalle parti.
Quindi, pervenuta la relazione finale redatta dai Servizi Sociali incaricati, e modificate le modalità delle visite paterne nel senso concordato dalle parti, dopo alcuni rinvii per tentativi di bonario componimento, naufragati sotto il profilo economico, all'udienza dell'8.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per scritti conclusivi.
3. Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalle reciproche domande di addebito, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2023 e per tutta la durata del processo, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
4. In ordine alle reciproche richieste di addebito, si deve premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare non solo se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ma anche se sussista un nesso di causalità tra il predetto
10 comportamento e la separazione (tra le molte, Cass. n.13592/2006; Cass. n.12383/2005;
Cass. n.13747/2003; Cass. n.14162/2001; Cass. n.12130/2001; Cass. n.279/2000).
Orbene, sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che, nella vicenda che occupa, le risultanze dell'istruttoria svolta non siano idonee a suffragare le contrapposte tesi sull'incidenza causale delle violazioni reciprocamente attribuite da un coniuge all'altro.
L'esame dei documenti che recano la stampa del testo dei messaggi telefonici (whatsapp) e delle registrazioni audio, prodotte da entrambe le parti, restituisce invero l'immagine del progressivo naufragare del rapporto di coppia, soprattutto in relazione alla delusione delle elevate e romantiche aspettative coltivate dalla , infrantesi rispetto alla realtà del CP_1
vissuto quotidiano e degli atteggiamenti egoistici e offensivi imputati al marito, anche da parte della famiglia di lei.
A tal fine, si precisa che, nel caso che occupa, le registrazioni ed i testi dei messaggi prodotti, attinenti conversazioni intercorse tra le parti, possono costituire fonte di prova, ex art. 2712
c.c., dal momento che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, è parte in causa e che non risulta effettuato, nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e
183 c.p.c., alcun chiaro, circostanziato ed esplicito disconoscimento, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. civile, sez. III, Ordinanze n. 1250 del 19/01/2018 e n. 30977 del 03/12/2024)
Ciò posto, occorre osservare che, dall'esame delle complessive risultanze di causa, emerge che il dedotto e contestato abbandono della casa familiare attribuito alla è CP_1
intervenuto solo dopo il definitivo venir meno dell'affectio: è vero che ella si era già trasferita dai genitori, come soleva spesso fare, nei primi giorni di agosto 2023, in un clima già teso e conflittuale di rapporti coniugali compromessi ma non definitivamente naufragati (v. trascrizione registrazioni audio del 05.08.2023, 06.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, nel fascicolo del ricorrente), come dimostra il rientro nell'abitazione coniugale del 9 -10 agosto, al fine di recarsi alla visita del pediatra della figlia, in San Ferdinando, nonché la trasferta dei coniugi a Reggio Calabria, in compagnia della madre di lei, al fine di acquistare il vestito del battesimo (circostanza narrata dalla teste madre della , la quale Per_6 Parte_3 all'udienza del 16.4.2024 ha dichiarato “..ricordo invece un litigio del 18 agosto 2023, al ritorno da Reggio Calabria dove eravamo andati per l'acquisto del vestito del battesimo;
11 quella sera a casa mia, mentre mia figlia era andata a cambiare il pannolino alla bambina, hanno litigato e lui se n'è andato arrabbiato;
li ho sentiti anche più tardi litigare al telefono e lui le diceva “tu non vali niente, tu non servi a niente”. “Non ricordo se è stato quella sera o la sera successiva, ma sono stata io a dire a mio genero che da quel momento avrebbe dovuto comunicare solo tramite avvocato con mia figlia”).
Viene meno pertanto il nesso eziologico tra allontanamento da casa della moglie e separazione, in quanto il mancato rientro nel domicilio familiare ha costituito, semmai, una necessaria conseguenza rispetto alla definitiva compromissione dei rapporti coniugali.
Dall'altro lato, le complessive risultanze di causa non comprovano la grave accusa rivolta al di aver tenuto condotte violente sotto il profilo psicologico, economico e fisico: in Pt_2 particolare, dall'esame dei messaggi whatsapp e delle conversazioni trascritte, emerge piuttosto che, dopo la nascita della figlia, sono sorti tra coniugi i primi dissapori, per lo più causati dalla convinzione della moglie di essere trascurata dal marito, il quale era spesso fuori casa, non solo per ragioni lavorative ma anche ludiche, lasciando solo alla – CP_1
che contemporaneamente lavorava come truccatrice - il compito di occuparsi della neonata;
si sono poi aggiunte recriminazioni economiche, perché la resistente, supportata dalla sua famiglia, contestava al marito di spendere soldi per i suoi divertimenti, anziché consegnarli alla moglie perché li amministrasse lei, e di non provvedere per intero alle esigenze della figlia, avendo chiesto anche alla moglie di contribuire con i suoi guadagni;
nell'ambito dei litigi di coppia, entrambi i coniugi avevano proferito offese l'uno verso i familiari dell'altro; infine, la rottura definitiva è stata causata dal fatto che, trasferitasi la moglie a Delianuova dai genitori, il aveva rivelato l'esistenza dei dissidi al maresciallo dei Carabinieri ed Pt_2
al prete, oltre che ad altre persone di famiglia, imputandone la causa a problemi psicologici della moglie anziché alle proprie carenze, e ciò era stato vissuto dalla e dalla sua CP_1 famiglia come un'offesa, e aveva dato luogo ad una rapida evoluzione negativa, conclusasi con l'episodio del 29.8.2023, quando la resistente era già a Delianuova e, nell'ambito di un clima di alterco tra diversi membri della famiglia , da un lato, ed il ricorrente, CP_1 dall'altro, quest'ultimo aveva strattonato la moglie, procurandole “lieve contusione al braccio sn. e lieve escoriazione al braccio dx in corrispondenza del gomito” (come da certificato del medico curante, del 29.8.2023, ore 21,15, allegato al fascicolo della
12 resistente), e riportando a sua volta “trauma contusivo spalla e omero dx” (come da referto rilasciato il 30.8.2023 alle ore 1,09 dall'U.O. di Pronto soccorso dell'Ospedale S. Maria degli
Ungheresi di Polistena).
La ricostruzione degli eventi sopra operata, tratta dall'esame delle conversazioni audio in atti, consente senz'altro di escludere la ricorrenza di episodi di violenza economica, essendo emerso che la poteva godere dei proventi della propria attività lavorativa, che le CP_1
consentivano una certa indipendenza economica, mentre rivendicazioni, come il mancato acquisto, da parte del marito, di un'automobile da donare alla moglie ovvero come l'essere stata chiamata a collaborare alle spese familiari, non integrano – nelle condizioni date -
l'invocato motivo d'addebito.
Né è possibile intravedere violenza psicologica o morale nella condotta del Pt_2
consistente nel riferire a terzi il proprio sospetto che la moglie fosse affetta da depressione post partum, considerato che dalle conversazioni audio presenti in atti emerge che entrambi i coniugi esprimevano, nel periodo conflittuale, reciproche recriminazioni, derivate dalle rispettive e opposte visioni delle ragioni della crisi in atto (oltretutto il ricorrente, nella denuncia presentata il 29.8.2023, in atti, sostiene di essersi determinato a riferire la circostanza ai Carabinieri per la preoccupazione insorta quando la moglie, nell'ambito di un litigio telefonico, aveva minacciato di suicidarsi e di uccidere la figlia).
In generale, tutte le accuse, offese e violenze, anche fisiche, rivolte da ciascun coniuge (e dalle famiglie di origine) all'altro possono essere ricondotte al clima conflittuale in atto, in un contesto di reciprocità che non consente di addebitare univocamente ad una delle parti la responsabilità della fine dell'affectio.
In ultima analisi, dalle risultanze sopra indicate – che, per la loro oggettività e completezza, superano le parziali ricostruzioni emergenti dalle deposizioni dei testi escussi, in particolare dei familiari della , coinvolti a loro volta in prima persona nei litigi intercorsi (il CP_1
teste è stato anche ammonito durante l'escussione, in cui ha manifestato Testimone_1
espresso livore nei confronti del ricorrente) - si desume che il rapporto matrimoniale, entrato in crisi per atteggiamenti egoistici ed incomprensioni anche valoriali tra i coniugi, si è progressivamente deteriorato fino a consumarsi del tutto, mentre non vi è alcuna dimostrazione sul fatto che i comportamenti antigiuridici, attribuiti da ciascun coniuge
13 all'altro, abbiano assunto decisiva efficienza causale, logica e cronologica, nel formarsi o, comunque, nel consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il quadro che emerge dalle considerazioni sopra indicate è invero quello di una coppia che, al di là di specifiche censurabili condotte poste in essere dall'uno e dall'altro coniuge, non è stata in grado di superare le difficoltà e le responsabilità del matrimonio, determinandosi così un progressivo allontanamento dei coniugi, mentre le singole condotte reciprocamente ascritte appaiono meri segni esteriori delle profonde differenze valoriali e del logoramento del rapporto, più che causa determinante del fallimento dell'unione, sicchè sia il trasferimento della moglie che le reazioni scomposte del marito, peraltro occorse nell'ambito di un contesto e di una lite allargata a tutti i familiari della consorte, non hanno rappresentato la causa, ma semmai l'effetto, dell'intollerabilità della convivenza.
Le domande di addebito vanno dunque entrambe rigettate.
5. In ordine all'affidamento della figlia minore della coppia, va subito chiarito Per_1 che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. 337 ter
c.c.: “(il giudice) valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo consentito l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, solo quando ricorra in concreto la contrarietà dell'affidamento congiunto all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nonostante la collaborazione dei Servizi incaricati abbia portato ad un miglioramento rispetto alla fase iniziale, permangono difficoltà nella gestione del conflitto e quindi nella comunicazione genitoriale, soprattutto in relazione a modalità disfunzionali attivate dal nella gestione delle emozioni che si manifestano in situazioni Pt_2
di disagio (v. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Delianuova, depositata il
24.6.2024, in cui si dà atto che in alcune occasioni, soprattutto di incontri mancati con la figlia, il a assunto una “modalità comunicativa poco efficace, difatti non sembra abbia Pt_2
14 in certe circostanze la capacità di esprimere le proprie emozioni e idee in modo adeguato, risultando prepotente ed eccessivo rispetto alle sue richieste. Sembra difficile per lui accettare modalità e tempi diversi dai suoi, senza avere piena consapevolezza delle conseguenze che i suoi comportamenti possono generare negli altri. Allo stesso tempo, in altre occasioni ha dimostrato, invece, un atteggiamento favorevole all'ascolto e nell'interiorizzare quanto gli veniva suggerito e nel fare discernimento, ponendo l'attenzione su azioni che potessero rappresentare il benessere della minore”).
Tuttavia, dalla medesima relazione è emerso anche che “La bambina ha avuto molti progressi…entrambi i genitori stimolano molto lo sviluppo cognitivo della piccola. Il rapporto con il padre appare sempre più complice, il sig. ppare amorevole, scrupoloso Pt_2 nei confronti della piccola. E' meticoloso soprattutto sulla salute della bambina…”, tanto che nelle conclusioni i Servizi incaricati danno atto che “si è venuto a creare un legame significativo tra il e la minore. Entrambi i genitori rispettano i bisogni della minore, Pt_2 sono attenti e amorevoli”.
Pertanto, è possibile confermare – in applicazione della regola generale sopra illustrata e in accoglimento della conforme richiesta avanzata dalle parti– sia l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori che la sua collocazione prevalente presso la madre, come Per_1
già disposto con i vigenti provvedimenti provvisori.
Inoltre, allo scopo di favorire il rapporto affettivo tra il padre e la figlia, va prevista la facoltà del di prelevare – che ormai ha compiuto due anni - presso il domicilio Pt_2 Per_1
materno e di tenerla con sé, riconsegnandola presso lo stesso domicilio, ogni settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle 10:00 alle
21:00 nel periodo estivo (giugno/settembre) nonché, a settimane alterne, la domenica dalle ore 10:30 alle ore 19:00 nel periodo invernale e, nel periodo estivo (giugno-settembre), sempre a week-end alternati ma con pernottamento, dal sabato alle ore 10:30 alla domenica alle ore 19:00; ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e così anche il 31 dicembre, l'1 ed il 6 gennaio, dalle ore 12:00 con pernottamento fino alle ore 12:00 del giorno successivo;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, dalle
10:30 alle 19:00, e così anche alternando tutte le giornate di festività nazionale (25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre); in occasione del compleanno, il 22 Febbraio,
15 dalle ore 9:30 alle ore 17:00; nel giorno del compleanno del ricorrente, della festa del papà, del compleanno del nonno paterno, dalle ore 10:00 alle ore 19:00; tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che tale regime non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze scolastiche, sportive o di altra natura della minore e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della stessa.
6. Nessun provvedimento va assunto con riguardo alla casa familiare, posto che la madre convivente con la minore si è trasferita altrove.
7. Per ciò che concerne l'entità della contribuzione del padre al mantenimento della figlia minore, convivente con la madre, occorre applicare i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n. 2); i tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che il svolge attività di lavoro subordinato, con Pt_2
la qualifica di operaio a tempo indeterminato presso la società Medcenter Container
Terminal s.p.a., con un reddito lordo annuale dichiarato nel 2023, per l'anno 2022, pari a
30.994.00 euro (corrispondenti in media ad uno stipendio netto di oltre 1900 euro mensili per 13 mensilità) ed è proprietario di due unità immobiliari site in San Ferdinando (v. dichiarazioni allegate al ricorso); dall'estratto conto allegato al ricorso, peraltro cointestato con familiare, emergono spese per finanziamenti contratti prima del matrimonio, ma anche accrediti e investimenti per acquisto e vendita di buoni dematerializzati, nonché versamenti di assegni circolari: pur non essendo certa – trattandosi di conto cointestato - la riconducibilità al ricorrente delle entrate, diverse dallo stipendio, dalla prova per testi appare dimostrato che egli gestisca un “bed & breakfast” denominato “Australian B&B”, sito in San
Ferdinando nello stesso edificio ove insiste la casa familiare, potendosi dunque presumere una capacità reddituale superiore a quella emergente dalle dichiarazioni reddituali depositate, che non comprendono, appunto, gli utili conseguiti dall'attività gestita.
Peraltro, analoghe considerazioni sull'inaffidabilità delle dichiarazioni fiscali devono svolgersi per i redditi della resistente, la quale – sebbene abbia sempre esercitato un'attività individuale come make up artist, come dalla stessa affermato e come emerge dalle conversazioni audio in atti – non ha mai dichiarato alcun reddito negli anni fino al 2023,
16 avendo aperto la propria partita IVA solo a far data dall'08.02.2024 (v. relazione della
Guardia di Finanza, in atti).
Pertanto, posto che – come già sopra evidenziato – la valutazione richiesta ha ad oggetto le
“risorse economiche” dei genitori obbligati, comprensive non solo dei redditi dichiarati, ma di tutti i proventi, oltre che della capacità di guadagno e del patrimonio, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle attuali esigenze della figlia, alla prevalenza dei tempi di sua permanenza presso la madre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultima esercitati, determinare l'assegno nella cifra di euro 300,00 mensili.
Va anche posto in capo al l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento Pt_2
delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze della figlia, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (come libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
8. Infine, deve prendersi atto della rinuncia della resistente alla domanda di mantenimento per se stessa, sulla quale pertanto nulla è da provvedere.
9. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza sulle rispettive domande di addebito, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
10. La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva nei capi di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso depositato in Persona_3
Cancelleria il 3.10.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- affida la minore ad entrambi i genitori, disponendo che ella Persona_2
continui a vivere con la madre in Delianuova, con facoltà del padre di incontrarla e di tenerla con sé, nei giorni e con le modalità meglio descritte in parte motiva;
17 - dispone che il ricorrente versi alla , a titolo di contribuito al mantenimento CP_1
della figlia, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio del creditore, con obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie della minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice rel. est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola
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