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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 992/2021 (a cui è riunito il n. R.G. 182/2023)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civile riunite di primo grado iscritte al n. 992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e al n. 182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertenti
TRA (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fulvio Barca. attoreE
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. convenuta contumace nella causa R.G. n. 992/2021
(CF E P. IVA: ), in persona del l.r.p.t., e per Controparte_2 P.IVA_2 essa la mandataria (CF: E P. IVA: Controparte_3 P.IVA_3
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Alessandra Villecco. convenuta nella causa n. 182/2023 e terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella causa R.G. n. 992/2021 NONCHÉ (P. IVA: ), nella qualità di procuratrice e Controparte_4 P.IVA_5 mandataria di (CF: e P. IVA: Parte_2 P.IVA_6
), in persona dell'Amministratore delegato e l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_5 difesa dall'Avv. Pierluigi Federici.
1 terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 15.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_1
15.3.2021, notificatogli in data 25.3.2021, con cui la Controparte_5 gli intimava il pagamento della somma di € 1.595.232,90, (di cui €
[...]
1.555.389,62 per rate insolute e debito residuo al 13.10.2016 ed € 438.843,28 per interessi di mora al 2.3.2021), oltre successivi interessi dal 3.3.2021 fino all'effettivo soddisfo, in ragione del mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute sul rapporto di mutuo garantito da ipoteca volontaria, stipulato per rogito notarile (Rep. n. 6392, Racc. n. 2317) con la medesima banca in data 27.2.2002 ed integrato con successivo atto notarile del 3.4.2002 di erogazione a saldo e quietanza dell'intera somma mutuata. Ha eccepito: -l'insussistenza e/o l'erronea determinazione del debito;
- l'applicazione di interessi moratori usurari;
-l'indeterminatezza del tasso di interesse anche perché indicizzato in base al parametro EURIBOR in violazione della normativa antitrust;
-l'usura soggettiva, stante anche la sproporzione della garanzia ipotecaria;
- la nullità del contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati
“interest rate swap”; -la presenza di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; -la non imputabilità dell'inadempimento per il periodo dal 30.6.2012 al maggio 2019, durante il quale la gestione delle rate di ammortamento del mutuo era di esclusiva pertinenza dei custodi dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Catanzaro n. 340/06 RGNR DDA – n. 536/06 RG GIP. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione: In via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, stante l'evidente periculum in mora nonché il fumus boni iuris, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo per cui è causa nonché dell'atto di precetto datato 15/03/2021 e notificato in data 25/03/2021; Nel merito ed in via principale:
2
1. In accoglimento alla proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione forzata CP_6 stante la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c.;
2. Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di cui nelle premesse stipulato dalle parti in data 27/02/2012 per Notar Rep. n° 6392 e Racc. n° 2317 integrato con Persona_1 successivo atto notarile del 03/04/2020 sia usurario per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed applicazione dell'art 1815, comma 2, c.c., in quanto stipulato fin dalla pattuizione con tassi di interessi, compresi oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura;
3. Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario è usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese e oneri indicati in contratto, spese per la polizza assicurativa, commissione di estinzione anticipata, ecc.), determinano il travalicamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo Contratto.
4. Ritenere, quindi, per i motivi esposti in narrativa che, per effetto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 II° comma c.c, il contratto di mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi.
5. Accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso corrispettivo e, per l'effetto l'applicazione del tasso sostitutivo nella misura legale.
6. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato in relazione all'Euribor per violazione della normativa antitrust per il periodo 29/09/2005 al 30/05/2008 ed in quello immediatamente successivo al 30.5.08, stante la pattuizione negoziale di un Euribor a sei mesi e per l'effetto applicare il tasso di interesse ex art. 1284, comma 3, c.c. con ricalco delle somme effettivamente dovute dall'attore e riconoscimento in favore dello stesso delle somme pagate in eccedenza;
7. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo in relazione al "contratto su strumenti finanziari derivati "Interest Rate Swap" stipulato in data 10.04.2002 e/o la nullità del contratto finanziario "Interest Rate Swap” con conseguente riconoscimento in favore del di Pt_1
€ 76.004,28 o di quella maggiore o minore di risulta da accertarsi in corso di causa;
8. Accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole vessatorie inserite nel contratto di mutuo e richiamate in premessa;
9. Accertare e dichiarare che in conseguenza delle nullità del predetto mutuo e/o delle relative clausole per gli interessi convenzionali il sig. ha maturato un diritto di credito nei confronti Pt_1 della banca opposta, pari ad € 210.187,22 o alla eventualmente diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Contr
10. condannare la alla restituzione della somme come sopra quantificate, o comunque nell'importo che verrà determinato in corso di causa, pari a quanto indebitamente percepito a seguito delle sopra indicate violazioni, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero effettuare la compensazione della predetta somma, o comunque di quella maggiore o minore che nel corso del giudizio verrà accertata a credito dell'attore, con eventuali somme che fossero accertate a debito dello stesso ed a credito della banca convenuta.
3 11. Accertare e dichiarare, in virtù delle sollevate nullità, l'esatta quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti in causa. In via riconvenzionale, nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di al rimborso delle somme: Parte_1
- di € 210.187,22 dato dalla differenza tra gli interessi pagati e quelli dovuti al tasso legale tempo per tempo vigente, o di quella maggiore o minore di risulta accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dall'origine al saldo;
- di € 76.004,28 a titolo di differenziali negativi pagati in virtù dell'illegittimità del "CONTRATTO SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI "INTEREST Contr RATE SWAP" ed in caso di eventuale saldo positivo in favore della provvedere alla compensazione;
- delle somme pagate in eccedenza in relazione alla nullità per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato in relazione all'Euribor per violazione della normativa antitrust per il periodo 29/09/2005 al 30/05/2008 ed in quello immediatamente successivo al 30.5.08 da accertarsi in corso di causa. Contr Sempre in via riconvenzionale condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti in relazioni alle nullità sollevate in premessa, nell' importo che si indica prudenzialmente in € 200.000,00 o comunque in quello maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuto congruo e di giustizia, da liquidarsi in via equitativa Ferma l'eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente ovvero indebitamente corrisposto dall'attore alla banca convenuta e la eventuale maggior somma ancora dovuta a titolo di capitale In ogni caso, con vittoria di spese e competenze all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge”.
1.1. In detto giudizio (rubricato al n. R.G. 992/2021) la Controparte_5 non si è costituita pur a fronte della regolare notifica eseguita nei
[...] suoi confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
1.2. Con comparsa del 9.2.2022 è intervenuta in giudizio la Controparte_2 assumendo di essere cessionaria del credito in questione e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3. Con comparsa di costituzione del 6.2.2023 è intervenuta in giudizio la
[...]
dando atto di essere divenuta titolare del credito per cui è causa stante Parte_2
l'intervenuta cessione dei crediti in blocco stipulata con la Controparte_2
Ha fatto proprie tutte le richieste, conclusioni e istanze già svolte dalla società cedente.
2. Parallelamente il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto del 30.11.2022, notificatogli in data 21.12.2022, con cui la Controparte_2
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di € 1.595.232,90,00 in virtù del medesimo titolo esecutivo. L'attore ha articolato le medesime doglianze, eccezioni, richieste e conclusioni già esplicate nel giudizio incardinato al n. R.G. 992/2021, contestando l'abuso degli strumento processuali da parte della la quale a suo dire avrebbe Controparte_2 dovuto astenersi dal notificare un secondo atto di precetto vista la pendenza della precedente azione esecutiva.
2.1. In detto secondo giudizio, rubricato al n. R.G. 182/2023, si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Parte_2 rigetto dell'opposizione.
3. Con provvedimento emesso all'udienza del 6.7.2023 è stata disposta la riunione dei due giudizi ex art. 274 c.p.c.
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4. In via preliminare e con segnato riferimento all'atto di precetto del 15.3.2021, notificato in data 25.3.2021 dalla va rilevato Controparte_5 che agli atti vi è prova del fatto che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 82/2021, intrapresa sulla scorta di detto precetto, è stata dichiarata improcedibile dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 27.6.2022 (all. nota di deposito del 29.6.2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2014, n. 15761). Tutte le doglianze avanzate in questa sede dal sig. sono sussumibili nell'art. Pt_1
615 comma 1 c.p.c. essendo dirette a contestare il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata. Dovrà pertanto procedersi alla loro disamina visto che l'attore non ha manifestato la mancanza di interesse ad ottenere la decisione.
5. Ciò posto, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva rectius di titolarità attiva del rapporto delle cessionarie e Controparte_2 Parte_2
si osserva quanto segue.
[...]
La ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Controparte_2
Seconda n. 149 del 16.12.2021), contente l'avviso di cessione ex artt. 4, 7.1. della
5 Legge 30 aprile 1999, n. 130 e art. 58 TUB relativo all'operazione intercorsa con la il 3.12.2021. Controparte_5
A tal riguardo occorre porre in evidenza che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4334; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17110; Cass. 31188/2017). Orbene, consultando il link segnalato sul menzionato estratto della Gazzetta Ufficiale (https://www.linkfinancial.eu/informativa-cessioni-c4/) è possibile accedere alla lista dei dati indicativi dei crediti oggetto di cessione (NDG debitore) tra i quali è rinvenibile il numero 300125433 ascrivibile alla posizione debitoria del sig. Pt_1
[...]
Quanto appena illustrato appare sufficiente a dimostrare la titolarità del rapporto in questione in capo alla e ciò consente di ritenere provata anche la Controparte_2 legittimazione della sua cessionaria Parte_2
Invero questa ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n. 164 del 7.1.2023), contente l'avviso di cessione ex art. 58 TUB relativo all'operazione intercorsa con la nel quale si legge che l'operazione Controparte_2 ha riguardato “crediti che, alla data del 30 giugno 2021, erano di titolarità di
[...] ovvero di BNP Paribas S.A., agente per il tramite della sua Controparte_5 succursale italiana, e che sono stati acquistati in data 3 dicembre 2021 da CP_2
: come visto il credito per cui è causa rientra pienamente in tale descrizione.
[...]
6. Non coglie nel segno il motivo di opposizione articolato dall'attore nel giudizio R.G. n. 182/2023 laddove ha eccepito l'invalidità del precetto del 30.11.2022 essendo già stato notificato lo speculare precetto opposto nel giudizio R.G. n. 992/2021. In realtà la notifica di plurimi atti di precetto non configura alcun abuso degli strumenti processuali né un vizio dei relativi atti meritando condivisione il principio secondo cui “libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purchè non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicchè non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876).
6 Nell'ipotesi in esame, nessuna spesa riferita al precedente precetto viene riportata in quello successivo sicché la condotta della deve ritenersi Controparte_2 legittima.
7. Quanto all'asserito superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la disciplina dell'usura concerna anche tali interessi, come del resto di recente autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597), che hanno offerto delle fondamentali indicazioni in ordine alle modalità di rilevazione del superamento del tasso-soglia in caso di interessi moratori. La Suprema Corte ha sancito che laddove i DM ratione temporis applicabili prevedano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando la seguente formula: “T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Nel caso di specie va considerato che gli interessi di mora richiesti tramite il precetto impugnato afferiscono al periodo dal 13.10.2016 al 2.3.2021. Occorrerà dunque avere riguardo unicamente alla misura di questi per stabilire se all'attore siano stati addebitati interessi di mora travalicanti la soglia dell'usura. Ebbene, è la stessa parte ad affermare mediante il proprio CTP che il tasso di interesse applicato in tale periodo è pari all'8,56%; tuttavia non corrisponde al vero che detto tasso abbia superato il tasso d'usura per tutto il lasso temporale sopra indicato. Invero il CTP ha errato nel confrontare detto tasso di mora con il tasso soglia degli interessi corrispettivi, non tenendo conto del fatto che successivamente all'1.7.2011, data dell'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al TEGM di riferimento (che per il trimestre 1.10.2016-31.12.2016 è pari al 2,5) il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La doglianza si rivela pertanto infondata.
8. Del pari merita di essere disattesa la contestazione relativa alla illegittimità e mancanza di certezza della somma precettata. L'attore ha contestato il fatto che la data del 13.10.2016 non coincide con la scadenza di nessuna rata. Si tratta di una allegazione inconferente ben potendo corrispondere tale giorno a quello in cui il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.
7 L'opponete ha poi dedotto che, stando al piano di ammortamento, al 31.12.2016 egli sarebbe dovuto essere debitore della somma di € 636.661,70, sicché non si spiegherebbe il totale precettato. L'affermazione risulta del tutto generica e meramente assertiva visto che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo provato di avere operato la restituzione di maggiori somme rispetto a quelle che la banca assume non pagate. È bene ricordate che nei giudizi di opposizione all'esecuzione l'attore ha l'onere di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione, mentre spetta all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che il titolo esecutivo esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore del soggetto contemplato nel titolo) (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, n.12415). Di regola, spetta quindi alla parte attrice dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria.
9. È altresì infondata la doglianza con cui è stata eccepita l'indeterminatezza e la non univocità del tasso di interesse pattuito. Nell'art. 4 del contratto di mutuo è stato stabilito che la misura ed il metodo di determinazione degli interessi “saranno precisati, mediante l'utilizzo di parametri aventi i requisiti di certezza e di pubblicità nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza” e per l'appunto l'art. 4 dell' “atto di erogazione a saldo quietanza e frazionamento di mutuo” datato 3.4.2002 prevede quanto segue: “La restituzione del mutuo che viene perfezionato a tasso di interesse variabile ogni semestre, avverrà secondo le seguenti modalità e regolamento: a) l'ammortamento del mutuo avrà inizio dall'1 luglio 2002 e pertanto le relative rate semestrali scadranno a partire dal 31 dicembre 2002 e quindi l'ultima il 30 dicembre 2022; b) la parte mutuante dichiara di aver ricevuto dalla parte mutuataria l'importo corrispondente agli interessi di preammortamento al tasso del 2,75% (due virgola settantacinque per cento) semestrale maturati dalla data del presente atto al 30 giugno 2022; c) il tasso di interesse di ammortamento viene determinato nella somma dei seguenti addendi: 1) una quota fisa pari a punti 0,975 (zero virgola novecentosettantacinque) a semestre costituita dalla commissione di intermediazione della parte mutuante;
2) una quota variabile costituita dal tasso semestrale pari alla metà del tasso nominale annuo lettera per depositi in Euro 6 (sei) mesi denominato EURIBOR calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles, rilevato per valuta 30 giugno e 31 dicembre (giorno bancario lavorativo) antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Il predetto Euribor a 6 (sei) mesi sarà reso noto a mezzo delle Agenzie di informazione e di norma pubblicato su “Il Sole 24 ore””. Dunque, nemmeno rileva la mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento indicato in quanto, come visto, sono stati messi a disposizione del mutuatario tutti gli elementi utili per ottenere piena contezza dell'entità
8 dell'impegno economico assunto: tasso di interesse di preammortamento;
gli indici a cui è ancorato il tasso di ammortamento;
la durata dell'ammortamento con le date di inizio e fine;
la periodicità dei ratei;
la somma capitale da restituire. Non è ravvisabile pertanto alcun profilo di indeterminatezza e non risultano essere stati violati i criteri di cui agli artt. 1284 e 1346 c.c.
10. In ordine alla eccepita nullità della clausola che fissa il tasso di interesse con rinvio al parametro costituito dall'EURIBOR, va rilevato che questo giudice non ignora l'esistenza del contrasto di orientamenti palesatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito;
ciò nondimeno, allo stato, si ritiene maggiormente condivisibile l'indirizzo pronunciato dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007), la quale ha espresso i seguenti principi di diritto:
-“i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”;
-“le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”. In sostanza affinché la clausola in questione possa essere dichiarata nulla per violazione della normativa c.d. Antitrust è necessario che colui che ne invoca l'invalidità –sul quale grava il relativo onere ex art. 2697 c.c.- alleghi e dimostri che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe dell'intesa restrittiva della concorrenza o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il
9 valore dell'EURIBOR o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Inoltre, perché la clausola che fa riferimento all'EURIBOR per determinare il tasso di interesse possa essere ritenuta nulla per indeterminatezza va fornita la prova del fatto che detto parametro sia fuoriuscito dalla sfera di volontà delle parti a causa di condotte poste in essere da terzi idonee ad alterarne il valore “genuino”. Nel caso in disamina alcun elemento in tal senso è stato fornito dall'attore, né sul fronte allegatorio né su quello istruttorio, perciò l'eccezione in parola merita di essere respinta.
11. L'attore lamenta che l'asserita sproporzionalità della garanzia ipotecaria concessa rispetto al debito contratto integrerebbe la violazione della buona fede da parte della banca oltre che un'ipotesi di usura oggettiva. In primo luogo la giurisprudenza di legittimità menzionata dalla parte (Cassazione civile sez. III, 05/04/2016, n.6533), che ravvisa un comportamento di abuso del creditore che iscrive ipoteca sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, ha ad oggetto un caso di ipoteca giudiziale. Nel caso di specie è invece pacifico che l'ipoteca di cui trattasi è stata concessa dal sig. fino a prova contraria volontariamente e in accordo con la controparte Pt_1 nel libero esercizio della propria autonomia negoziale. La normativa codicistica relativa alla riduzione delle ipoteche, dalla quale potrebbe trarsi un principio di proporzionalità tra garanzia ipotecaria e debito garantito, non a caso sancisce espressamente all'art. 2873 c.c. che “Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza”. Si rammenta inoltre che affinché possa ritenersi configurata la fattispecie dell'usura c.d. soggettiva occorre non solo la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), ma anche della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282). Al riguardo la parte attrice ha del tutto omesso di allegare e dimostrare che la banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato, o che la
10 stessa abbia imposto al mutuatario condizioni sfavorevoli approfittando consapevolmente del suo stato di acclarata difficoltà economico-finanziaria. Si evidenzia, in particolare, che l'attore non ha dimostrato adeguatamente l'esistenza della dedotta situazione debitoria.
12. L'attore ha poi eccepito la nullità del “CONTRATTO PER OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI <> ” sottoscritto contestualmente alla stipula del mutuo avanzando domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei differenziali negativi pagati in virtù delle pattuizioni a suo dire illecite. La domanda va disattesa in quanto del tutto generica e non provata. Le argomentazioni proposte nell'atto di citazione, che ricalcano pedissequamente quelle svolte nella perizia di parte, consistono in mere petizioni di principio accompagnate dal rimando agli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità sul tema ma non contengono alcun riferimento specifico al concreto atteggiarsi del contratto in questione e alle pattuizioni in esso contenute. In particolare, l'assunto secondo cui il derivato in questione non rispetterebbe i tre criteri di valutazione stabiliti dalla CONSOB con la sua Determinazione DI/99013791 del 26.2.1999 risulta del tutto apodittico in quanto motivato unicamente sulla base di considerazioni astratte. Quanto alle presunte carenze informative del contratto è evidente che la parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, abbia omesso di produrre l'Allegato A menzionato nelle condizioni generali del contratto contenente le condizioni economiche dell'operazione. Ciò non consente di verificare la fondatezza delle lamentate omissioni informative. Del resto la parte non ha allegato in modo esplicito di non avere avuto contezza dei termini dell'operazione stante la mancata consegna in sede di stipula ad opera della banca di tutta la documentazione contrattuale. Pertanto sul punto la parte non ha assolto il proprio onere probatorio. Va ricordato in linea di principio che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, in primis, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione d'indebito, incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass., sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in
11 eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”). Sicché, il cliente che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di pattuizioni invalide ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e di provare le ragioni specifiche a sostegno della propria richiesta di ripetizione d'indebito.
13. Quanto all'eccepita vessatorietà di talune delle clausole pattuite nel contratto di mutuo in oggetto, in primo luogo non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 40 comma 2 TUB da parte dell'art. 4 del contratto, posto che la disciplina sancita dalla menzionata norma è stata esplicitamente richiamata nell'art. 13 del “Capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di mutuo”. In secondo luogo la possibilità da parte della mutuante prevista dall'art. 3 di variare il tasso previsto sino alla stipulazione del contratto di erogazione a saldo è stata controbilanciata dalla possibilità per la parte mutuataria di recedere dal contratto
“nel caso di variazione in senso sfavorevole” ai sensi dell'art. 118 TUB, per cui non è ravvisabile alcuno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. Quanto alla clausola n. 8 relativa all'ipoteca si rimanda a quanto già illustrato nel paragrafo n. 11. Non è dato poi comprendere come l'asserito e presunto disinteresse della banca nelle reali condizioni economiche del mutuatario possa determinare di per sé la vessatorietà della clausola di cui all'art. 4 nella parte in cui, per come riferito dall'attore, prevede che il rimborso del mutuo potrà avvenire nel termine massimo di 5 o 10 anni “in considerazione alla situazione del mercato finanziario”. In ogni caso la formulazione letterale della clausola appare ben diversa da quella riportata dall'attore in quanto in essa è previsto che la durata del termine del rimborso può essere scelta dalla parte mutuataria la quale in sede di atto di erogazione e quietanza può ottenere un diverso termine la cui concessione dovrà essere valutata dalla mutuante in relazione alla situazione del mercato finanziario dell'epoca. Una pattuizione di tal fatta appare del tutto ragionevole essendovi la concreta possibilità che nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto di mutuo e la firma dell'atto di erogazione e quietanza si verifichino significativi mutamenti dell'andamento dei mercati che l'istituto di credito ha motivo di valutare prima di concedere dilazioni del termine di restituzione del prestito. In ordine alla eccepita vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 e 5 nella parte in cui è previsto il pagamento dei ratei in contanti, si ritiene che l'ipotetica violazione da parte della banca della normativa sui pagamenti in contanti non comporti di per sé uno squilibrio sinallagmatico a carico del cliente.
12 Infine, la parte non ha specificato i motivi che determinerebbero la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 5 e 2. In chiusura va evidenziato che, fermo quanto esposto, non rileva il fatto che tali clausole non siano state oggetto di specifica approvazione da parte del mutuatario in quanto le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono comunque qualificabili come
“predisposte” ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1341 c.c., e, quindi non abbisognano di una specifica approvazione (cfr. Cass. Civ., Sentenza 10 ottobre 2022, n. 29353).
14. L'attore ha poi affermato che le parti convenute avrebbero errato nel richiedergli anche i ratei relativi al periodo dal 30.6.2012 al maggio 2019 durante il quale i propri beni mobili e immobili erano sottoposti a confisca in virtù di provvedimento del Tribunale di Catanzaro – Ufficio Gip. La doglianza non merita accoglimento in quanto il mutuo sotteso al precetto impugnato è stato sottoscritto, in qualità di parte mutuataria, dal sig.
[...]
, che è dunque l'unico soggetto obbligato alla restituzione dell'importo Pt_1 finanziato. Eventuali ed ipotetiche mancanze dei soggetti chiamati a gestire i beni confiscati sono del tutto inconferenti nella presente sede. Né può ritenersi violato il disposto dell'art. 1186 c.c. per essere la parte divenuta insolvente non “per fatto proprio” visto anche che l'attore non ha dimostrato in alcun modo di aver ottemperato al pagamento dei ratei scaduti o di essersi attivato una volta ritornato nella disponibilità dei beni nel maggio del 2019 al fine di estinguere la morosità eccepita dall'istituto di credito o quantomeno per ottenere chiarimenti dalla creditrice e rendersi disponibile ad adempiere le proprie obbligazioni.
15. In definitiva, sulla scorta delle suesposte motivazioni le domande avanzate dal sig. meritano di essere rigettate in quanto infondate. Parte_1
Considerata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione della validità delle clausole che fanno riferimento all'EURIBOR per determinare il tasso di interesse appare congruo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico del soccombente sig. nella misura Parte_1 che sarà liquidata in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività in concreto svolta. Nulla va disposto sulle spese tra l'attore e la Controparte_5 stante la contumacia di quest'ultima (v. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
13
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA integralmente le domande proposte da Parte_1
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., che viene liquidata in € 2.500,00, oltre spese CP_2 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà;
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., che viene liquidata in € 9.500,00, oltre spese Parte_2 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà;
Castrovillari, 14/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civile riunite di primo grado iscritte al n. 992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e al n. 182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertenti
TRA (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fulvio Barca. attoreE
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. convenuta contumace nella causa R.G. n. 992/2021
(CF E P. IVA: ), in persona del l.r.p.t., e per Controparte_2 P.IVA_2 essa la mandataria (CF: E P. IVA: Controparte_3 P.IVA_3
), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Alessandra Villecco. convenuta nella causa n. 182/2023 e terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella causa R.G. n. 992/2021 NONCHÉ (P. IVA: ), nella qualità di procuratrice e Controparte_4 P.IVA_5 mandataria di (CF: e P. IVA: Parte_2 P.IVA_6
), in persona dell'Amministratore delegato e l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_5 difesa dall'Avv. Pierluigi Federici.
1 terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 15.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_1
15.3.2021, notificatogli in data 25.3.2021, con cui la Controparte_5 gli intimava il pagamento della somma di € 1.595.232,90, (di cui €
[...]
1.555.389,62 per rate insolute e debito residuo al 13.10.2016 ed € 438.843,28 per interessi di mora al 2.3.2021), oltre successivi interessi dal 3.3.2021 fino all'effettivo soddisfo, in ragione del mancato pagamento delle rate di ammortamento scadute sul rapporto di mutuo garantito da ipoteca volontaria, stipulato per rogito notarile (Rep. n. 6392, Racc. n. 2317) con la medesima banca in data 27.2.2002 ed integrato con successivo atto notarile del 3.4.2002 di erogazione a saldo e quietanza dell'intera somma mutuata. Ha eccepito: -l'insussistenza e/o l'erronea determinazione del debito;
- l'applicazione di interessi moratori usurari;
-l'indeterminatezza del tasso di interesse anche perché indicizzato in base al parametro EURIBOR in violazione della normativa antitrust;
-l'usura soggettiva, stante anche la sproporzione della garanzia ipotecaria;
- la nullità del contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati
“interest rate swap”; -la presenza di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; -la non imputabilità dell'inadempimento per il periodo dal 30.6.2012 al maggio 2019, durante il quale la gestione delle rate di ammortamento del mutuo era di esclusiva pertinenza dei custodi dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Catanzaro n. 340/06 RGNR DDA – n. 536/06 RG GIP. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione: In via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione delle parti, stante l'evidente periculum in mora nonché il fumus boni iuris, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo per cui è causa nonché dell'atto di precetto datato 15/03/2021 e notificato in data 25/03/2021; Nel merito ed in via principale:
2
1. In accoglimento alla proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione forzata CP_6 stante la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c.;
2. Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di cui nelle premesse stipulato dalle parti in data 27/02/2012 per Notar Rep. n° 6392 e Racc. n° 2317 integrato con Persona_1 successivo atto notarile del 03/04/2020 sia usurario per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 644 c.p. ed applicazione dell'art 1815, comma 2, c.c., in quanto stipulato fin dalla pattuizione con tassi di interessi, compresi oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura;
3. Dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario è usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che unitamente a tutti gli altri componenti remunerativi (spese e oneri indicati in contratto, spese per la polizza assicurativa, commissione di estinzione anticipata, ecc.), determinano il travalicamento del tasso soglia, indicato in narrativa, del periodo di riferimento di sottoscrizione del medesimo Contratto.
4. Ritenere, quindi, per i motivi esposti in narrativa che, per effetto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 II° comma c.c, il contratto di mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi.
5. Accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso corrispettivo e, per l'effetto l'applicazione del tasso sostitutivo nella misura legale.
6. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato in relazione all'Euribor per violazione della normativa antitrust per il periodo 29/09/2005 al 30/05/2008 ed in quello immediatamente successivo al 30.5.08, stante la pattuizione negoziale di un Euribor a sei mesi e per l'effetto applicare il tasso di interesse ex art. 1284, comma 3, c.c. con ricalco delle somme effettivamente dovute dall'attore e riconoscimento in favore dello stesso delle somme pagate in eccedenza;
7. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo in relazione al "contratto su strumenti finanziari derivati "Interest Rate Swap" stipulato in data 10.04.2002 e/o la nullità del contratto finanziario "Interest Rate Swap” con conseguente riconoscimento in favore del di Pt_1
€ 76.004,28 o di quella maggiore o minore di risulta da accertarsi in corso di causa;
8. Accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole vessatorie inserite nel contratto di mutuo e richiamate in premessa;
9. Accertare e dichiarare che in conseguenza delle nullità del predetto mutuo e/o delle relative clausole per gli interessi convenzionali il sig. ha maturato un diritto di credito nei confronti Pt_1 della banca opposta, pari ad € 210.187,22 o alla eventualmente diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Contr
10. condannare la alla restituzione della somme come sopra quantificate, o comunque nell'importo che verrà determinato in corso di causa, pari a quanto indebitamente percepito a seguito delle sopra indicate violazioni, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero effettuare la compensazione della predetta somma, o comunque di quella maggiore o minore che nel corso del giudizio verrà accertata a credito dell'attore, con eventuali somme che fossero accertate a debito dello stesso ed a credito della banca convenuta.
3 11. Accertare e dichiarare, in virtù delle sollevate nullità, l'esatta quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti in causa. In via riconvenzionale, nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di al rimborso delle somme: Parte_1
- di € 210.187,22 dato dalla differenza tra gli interessi pagati e quelli dovuti al tasso legale tempo per tempo vigente, o di quella maggiore o minore di risulta accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dall'origine al saldo;
- di € 76.004,28 a titolo di differenziali negativi pagati in virtù dell'illegittimità del "CONTRATTO SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI "INTEREST Contr RATE SWAP" ed in caso di eventuale saldo positivo in favore della provvedere alla compensazione;
- delle somme pagate in eccedenza in relazione alla nullità per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato in relazione all'Euribor per violazione della normativa antitrust per il periodo 29/09/2005 al 30/05/2008 ed in quello immediatamente successivo al 30.5.08 da accertarsi in corso di causa. Contr Sempre in via riconvenzionale condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti in relazioni alle nullità sollevate in premessa, nell' importo che si indica prudenzialmente in € 200.000,00 o comunque in quello maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuto congruo e di giustizia, da liquidarsi in via equitativa Ferma l'eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente ovvero indebitamente corrisposto dall'attore alla banca convenuta e la eventuale maggior somma ancora dovuta a titolo di capitale In ogni caso, con vittoria di spese e competenze all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge”.
1.1. In detto giudizio (rubricato al n. R.G. 992/2021) la Controparte_5 non si è costituita pur a fronte della regolare notifica eseguita nei
[...] suoi confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
1.2. Con comparsa del 9.2.2022 è intervenuta in giudizio la Controparte_2 assumendo di essere cessionaria del credito in questione e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.3. Con comparsa di costituzione del 6.2.2023 è intervenuta in giudizio la
[...]
dando atto di essere divenuta titolare del credito per cui è causa stante Parte_2
l'intervenuta cessione dei crediti in blocco stipulata con la Controparte_2
Ha fatto proprie tutte le richieste, conclusioni e istanze già svolte dalla società cedente.
2. Parallelamente il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto del 30.11.2022, notificatogli in data 21.12.2022, con cui la Controparte_2
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di € 1.595.232,90,00 in virtù del medesimo titolo esecutivo. L'attore ha articolato le medesime doglianze, eccezioni, richieste e conclusioni già esplicate nel giudizio incardinato al n. R.G. 992/2021, contestando l'abuso degli strumento processuali da parte della la quale a suo dire avrebbe Controparte_2 dovuto astenersi dal notificare un secondo atto di precetto vista la pendenza della precedente azione esecutiva.
2.1. In detto secondo giudizio, rubricato al n. R.G. 182/2023, si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Parte_2 rigetto dell'opposizione.
3. Con provvedimento emesso all'udienza del 6.7.2023 è stata disposta la riunione dei due giudizi ex art. 274 c.p.c.
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4. In via preliminare e con segnato riferimento all'atto di precetto del 15.3.2021, notificato in data 25.3.2021 dalla va rilevato Controparte_5 che agli atti vi è prova del fatto che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 82/2021, intrapresa sulla scorta di detto precetto, è stata dichiarata improcedibile dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 27.6.2022 (all. nota di deposito del 29.6.2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2014, n. 15761). Tutte le doglianze avanzate in questa sede dal sig. sono sussumibili nell'art. Pt_1
615 comma 1 c.p.c. essendo dirette a contestare il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata. Dovrà pertanto procedersi alla loro disamina visto che l'attore non ha manifestato la mancanza di interesse ad ottenere la decisione.
5. Ciò posto, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva rectius di titolarità attiva del rapporto delle cessionarie e Controparte_2 Parte_2
si osserva quanto segue.
[...]
La ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Controparte_2
Seconda n. 149 del 16.12.2021), contente l'avviso di cessione ex artt. 4, 7.1. della
5 Legge 30 aprile 1999, n. 130 e art. 58 TUB relativo all'operazione intercorsa con la il 3.12.2021. Controparte_5
A tal riguardo occorre porre in evidenza che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4334; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17110; Cass. 31188/2017). Orbene, consultando il link segnalato sul menzionato estratto della Gazzetta Ufficiale (https://www.linkfinancial.eu/informativa-cessioni-c4/) è possibile accedere alla lista dei dati indicativi dei crediti oggetto di cessione (NDG debitore) tra i quali è rinvenibile il numero 300125433 ascrivibile alla posizione debitoria del sig. Pt_1
[...]
Quanto appena illustrato appare sufficiente a dimostrare la titolarità del rapporto in questione in capo alla e ciò consente di ritenere provata anche la Controparte_2 legittimazione della sua cessionaria Parte_2
Invero questa ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n. 164 del 7.1.2023), contente l'avviso di cessione ex art. 58 TUB relativo all'operazione intercorsa con la nel quale si legge che l'operazione Controparte_2 ha riguardato “crediti che, alla data del 30 giugno 2021, erano di titolarità di
[...] ovvero di BNP Paribas S.A., agente per il tramite della sua Controparte_5 succursale italiana, e che sono stati acquistati in data 3 dicembre 2021 da CP_2
: come visto il credito per cui è causa rientra pienamente in tale descrizione.
[...]
6. Non coglie nel segno il motivo di opposizione articolato dall'attore nel giudizio R.G. n. 182/2023 laddove ha eccepito l'invalidità del precetto del 30.11.2022 essendo già stato notificato lo speculare precetto opposto nel giudizio R.G. n. 992/2021. In realtà la notifica di plurimi atti di precetto non configura alcun abuso degli strumenti processuali né un vizio dei relativi atti meritando condivisione il principio secondo cui “libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purchè non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicchè non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876).
6 Nell'ipotesi in esame, nessuna spesa riferita al precedente precetto viene riportata in quello successivo sicché la condotta della deve ritenersi Controparte_2 legittima.
7. Quanto all'asserito superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la disciplina dell'usura concerna anche tali interessi, come del resto di recente autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597), che hanno offerto delle fondamentali indicazioni in ordine alle modalità di rilevazione del superamento del tasso-soglia in caso di interessi moratori. La Suprema Corte ha sancito che laddove i DM ratione temporis applicabili prevedano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando la seguente formula: “T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Nel caso di specie va considerato che gli interessi di mora richiesti tramite il precetto impugnato afferiscono al periodo dal 13.10.2016 al 2.3.2021. Occorrerà dunque avere riguardo unicamente alla misura di questi per stabilire se all'attore siano stati addebitati interessi di mora travalicanti la soglia dell'usura. Ebbene, è la stessa parte ad affermare mediante il proprio CTP che il tasso di interesse applicato in tale periodo è pari all'8,56%; tuttavia non corrisponde al vero che detto tasso abbia superato il tasso d'usura per tutto il lasso temporale sopra indicato. Invero il CTP ha errato nel confrontare detto tasso di mora con il tasso soglia degli interessi corrispettivi, non tenendo conto del fatto che successivamente all'1.7.2011, data dell'entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” va determinato sommando al TEGM di riferimento (che per il trimestre 1.10.2016-31.12.2016 è pari al 2,5) il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La doglianza si rivela pertanto infondata.
8. Del pari merita di essere disattesa la contestazione relativa alla illegittimità e mancanza di certezza della somma precettata. L'attore ha contestato il fatto che la data del 13.10.2016 non coincide con la scadenza di nessuna rata. Si tratta di una allegazione inconferente ben potendo corrispondere tale giorno a quello in cui il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.
7 L'opponete ha poi dedotto che, stando al piano di ammortamento, al 31.12.2016 egli sarebbe dovuto essere debitore della somma di € 636.661,70, sicché non si spiegherebbe il totale precettato. L'affermazione risulta del tutto generica e meramente assertiva visto che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo provato di avere operato la restituzione di maggiori somme rispetto a quelle che la banca assume non pagate. È bene ricordate che nei giudizi di opposizione all'esecuzione l'attore ha l'onere di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione, mentre spetta all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che il titolo esecutivo esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore del soggetto contemplato nel titolo) (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, n.12415). Di regola, spetta quindi alla parte attrice dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria.
9. È altresì infondata la doglianza con cui è stata eccepita l'indeterminatezza e la non univocità del tasso di interesse pattuito. Nell'art. 4 del contratto di mutuo è stato stabilito che la misura ed il metodo di determinazione degli interessi “saranno precisati, mediante l'utilizzo di parametri aventi i requisiti di certezza e di pubblicità nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza” e per l'appunto l'art. 4 dell' “atto di erogazione a saldo quietanza e frazionamento di mutuo” datato 3.4.2002 prevede quanto segue: “La restituzione del mutuo che viene perfezionato a tasso di interesse variabile ogni semestre, avverrà secondo le seguenti modalità e regolamento: a) l'ammortamento del mutuo avrà inizio dall'1 luglio 2002 e pertanto le relative rate semestrali scadranno a partire dal 31 dicembre 2002 e quindi l'ultima il 30 dicembre 2022; b) la parte mutuante dichiara di aver ricevuto dalla parte mutuataria l'importo corrispondente agli interessi di preammortamento al tasso del 2,75% (due virgola settantacinque per cento) semestrale maturati dalla data del presente atto al 30 giugno 2022; c) il tasso di interesse di ammortamento viene determinato nella somma dei seguenti addendi: 1) una quota fisa pari a punti 0,975 (zero virgola novecentosettantacinque) a semestre costituita dalla commissione di intermediazione della parte mutuante;
2) una quota variabile costituita dal tasso semestrale pari alla metà del tasso nominale annuo lettera per depositi in Euro 6 (sei) mesi denominato EURIBOR calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles, rilevato per valuta 30 giugno e 31 dicembre (giorno bancario lavorativo) antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Il predetto Euribor a 6 (sei) mesi sarà reso noto a mezzo delle Agenzie di informazione e di norma pubblicato su “Il Sole 24 ore””. Dunque, nemmeno rileva la mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento indicato in quanto, come visto, sono stati messi a disposizione del mutuatario tutti gli elementi utili per ottenere piena contezza dell'entità
8 dell'impegno economico assunto: tasso di interesse di preammortamento;
gli indici a cui è ancorato il tasso di ammortamento;
la durata dell'ammortamento con le date di inizio e fine;
la periodicità dei ratei;
la somma capitale da restituire. Non è ravvisabile pertanto alcun profilo di indeterminatezza e non risultano essere stati violati i criteri di cui agli artt. 1284 e 1346 c.c.
10. In ordine alla eccepita nullità della clausola che fissa il tasso di interesse con rinvio al parametro costituito dall'EURIBOR, va rilevato che questo giudice non ignora l'esistenza del contrasto di orientamenti palesatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito;
ciò nondimeno, allo stato, si ritiene maggiormente condivisibile l'indirizzo pronunciato dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007), la quale ha espresso i seguenti principi di diritto:
-“i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”;
-“le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse”. In sostanza affinché la clausola in questione possa essere dichiarata nulla per violazione della normativa c.d. Antitrust è necessario che colui che ne invoca l'invalidità –sul quale grava il relativo onere ex art. 2697 c.c.- alleghi e dimostri che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe dell'intesa restrittiva della concorrenza o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il
9 valore dell'EURIBOR o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Inoltre, perché la clausola che fa riferimento all'EURIBOR per determinare il tasso di interesse possa essere ritenuta nulla per indeterminatezza va fornita la prova del fatto che detto parametro sia fuoriuscito dalla sfera di volontà delle parti a causa di condotte poste in essere da terzi idonee ad alterarne il valore “genuino”. Nel caso in disamina alcun elemento in tal senso è stato fornito dall'attore, né sul fronte allegatorio né su quello istruttorio, perciò l'eccezione in parola merita di essere respinta.
11. L'attore lamenta che l'asserita sproporzionalità della garanzia ipotecaria concessa rispetto al debito contratto integrerebbe la violazione della buona fede da parte della banca oltre che un'ipotesi di usura oggettiva. In primo luogo la giurisprudenza di legittimità menzionata dalla parte (Cassazione civile sez. III, 05/04/2016, n.6533), che ravvisa un comportamento di abuso del creditore che iscrive ipoteca sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, ha ad oggetto un caso di ipoteca giudiziale. Nel caso di specie è invece pacifico che l'ipoteca di cui trattasi è stata concessa dal sig. fino a prova contraria volontariamente e in accordo con la controparte Pt_1 nel libero esercizio della propria autonomia negoziale. La normativa codicistica relativa alla riduzione delle ipoteche, dalla quale potrebbe trarsi un principio di proporzionalità tra garanzia ipotecaria e debito garantito, non a caso sancisce espressamente all'art. 2873 c.c. che “Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza”. Si rammenta inoltre che affinché possa ritenersi configurata la fattispecie dell'usura c.d. soggettiva occorre non solo la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), ma anche della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282). Al riguardo la parte attrice ha del tutto omesso di allegare e dimostrare che la banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato, o che la
10 stessa abbia imposto al mutuatario condizioni sfavorevoli approfittando consapevolmente del suo stato di acclarata difficoltà economico-finanziaria. Si evidenzia, in particolare, che l'attore non ha dimostrato adeguatamente l'esistenza della dedotta situazione debitoria.
12. L'attore ha poi eccepito la nullità del “CONTRATTO PER OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI <
11 eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”). Sicché, il cliente che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di pattuizioni invalide ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e di provare le ragioni specifiche a sostegno della propria richiesta di ripetizione d'indebito.
13. Quanto all'eccepita vessatorietà di talune delle clausole pattuite nel contratto di mutuo in oggetto, in primo luogo non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 40 comma 2 TUB da parte dell'art. 4 del contratto, posto che la disciplina sancita dalla menzionata norma è stata esplicitamente richiamata nell'art. 13 del “Capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di mutuo”. In secondo luogo la possibilità da parte della mutuante prevista dall'art. 3 di variare il tasso previsto sino alla stipulazione del contratto di erogazione a saldo è stata controbilanciata dalla possibilità per la parte mutuataria di recedere dal contratto
“nel caso di variazione in senso sfavorevole” ai sensi dell'art. 118 TUB, per cui non è ravvisabile alcuno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. Quanto alla clausola n. 8 relativa all'ipoteca si rimanda a quanto già illustrato nel paragrafo n. 11. Non è dato poi comprendere come l'asserito e presunto disinteresse della banca nelle reali condizioni economiche del mutuatario possa determinare di per sé la vessatorietà della clausola di cui all'art. 4 nella parte in cui, per come riferito dall'attore, prevede che il rimborso del mutuo potrà avvenire nel termine massimo di 5 o 10 anni “in considerazione alla situazione del mercato finanziario”. In ogni caso la formulazione letterale della clausola appare ben diversa da quella riportata dall'attore in quanto in essa è previsto che la durata del termine del rimborso può essere scelta dalla parte mutuataria la quale in sede di atto di erogazione e quietanza può ottenere un diverso termine la cui concessione dovrà essere valutata dalla mutuante in relazione alla situazione del mercato finanziario dell'epoca. Una pattuizione di tal fatta appare del tutto ragionevole essendovi la concreta possibilità che nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto di mutuo e la firma dell'atto di erogazione e quietanza si verifichino significativi mutamenti dell'andamento dei mercati che l'istituto di credito ha motivo di valutare prima di concedere dilazioni del termine di restituzione del prestito. In ordine alla eccepita vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 e 5 nella parte in cui è previsto il pagamento dei ratei in contanti, si ritiene che l'ipotetica violazione da parte della banca della normativa sui pagamenti in contanti non comporti di per sé uno squilibrio sinallagmatico a carico del cliente.
12 Infine, la parte non ha specificato i motivi che determinerebbero la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 5 e 2. In chiusura va evidenziato che, fermo quanto esposto, non rileva il fatto che tali clausole non siano state oggetto di specifica approvazione da parte del mutuatario in quanto le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono comunque qualificabili come
“predisposte” ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1341 c.c., e, quindi non abbisognano di una specifica approvazione (cfr. Cass. Civ., Sentenza 10 ottobre 2022, n. 29353).
14. L'attore ha poi affermato che le parti convenute avrebbero errato nel richiedergli anche i ratei relativi al periodo dal 30.6.2012 al maggio 2019 durante il quale i propri beni mobili e immobili erano sottoposti a confisca in virtù di provvedimento del Tribunale di Catanzaro – Ufficio Gip. La doglianza non merita accoglimento in quanto il mutuo sotteso al precetto impugnato è stato sottoscritto, in qualità di parte mutuataria, dal sig.
[...]
, che è dunque l'unico soggetto obbligato alla restituzione dell'importo Pt_1 finanziato. Eventuali ed ipotetiche mancanze dei soggetti chiamati a gestire i beni confiscati sono del tutto inconferenti nella presente sede. Né può ritenersi violato il disposto dell'art. 1186 c.c. per essere la parte divenuta insolvente non “per fatto proprio” visto anche che l'attore non ha dimostrato in alcun modo di aver ottemperato al pagamento dei ratei scaduti o di essersi attivato una volta ritornato nella disponibilità dei beni nel maggio del 2019 al fine di estinguere la morosità eccepita dall'istituto di credito o quantomeno per ottenere chiarimenti dalla creditrice e rendersi disponibile ad adempiere le proprie obbligazioni.
15. In definitiva, sulla scorta delle suesposte motivazioni le domande avanzate dal sig. meritano di essere rigettate in quanto infondate. Parte_1
Considerata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione della validità delle clausole che fanno riferimento all'EURIBOR per determinare il tasso di interesse appare congruo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico del soccombente sig. nella misura Parte_1 che sarà liquidata in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività in concreto svolta. Nulla va disposto sulle spese tra l'attore e la Controparte_5 stante la contumacia di quest'ultima (v. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
13
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA integralmente le domande proposte da Parte_1
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., che viene liquidata in € 2.500,00, oltre spese CP_2 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà;
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., che viene liquidata in € 9.500,00, oltre spese Parte_2 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà;
Castrovillari, 14/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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