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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NN D'VI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4648/2023 R.G., avente ad oggetto: il giudizio di rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c., proposto con atto di citazione passato per la notifica in data 27.09.2023, da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA SI (C.F. ) come da procura alle liti in atti;
C.F._2
Attore in riassunzione (già appellante)
Contro
, (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Scrugli
(C.F. ), come da procura alle liti in atti;
C.F._3
Convenuto in riassunzione (già appellato)
All'udienza cartolare del 15.05.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §1-Con atto ritualmente notificato ha citato innanzi al Parte_2
Tribunale di Roma il e ha chiesto che confronti Controparte_2
dello stesso venissero accolte le seguenti richieste: “accertato l'inadempimento del
rispetto all'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. Controparte_1
condannarlo a realizzare i lavori indicati nella Relazione Tecnica di Ufficio redatta
dall'Ing. nel procedimento R.G. 16463/12 avanti il Tribunale di Roma, Persona_1
Dott. Buscema ed inoltre condannare il al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti e subendi dal sig. nella misura di euro 342.800,00 Parte_1
(trecentoquarantaduemilaottocento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento
per gli ulteriori danni che matureranno in corso di causa. Con vittoria di spese del
presente procedimento, del procedimento per accertamento tecnico preventivo, nonché
rifusione delle spese di C.T.U. già sostenute pari ad euro 4.870,01”.
§1.1-Nella resistenza della parte convenuta, il primo giudice ha: a) accertato e dichiarato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni da Controparte_2
infiltrazioni di umidità nei due locali oggetto di causa, di proprietà di , Parte_1
limitatamente all'omessa custodia e/o manutenzione delle parti comuni;
b) ha condannato il ad eseguire le opere indicate dal CTU, ing. Controparte_2 Per_1
, nella relazione peritale e relativi allegati, limitatamente agli interventi di
[...]
impermeabilizzazione della scala condominiale (per l'importo di euro 2.000 oltre IVA),
nonché limitatamente ai lavori di intonaco e barriera chimico-fisica da eseguire su murature portanti o perimetrali dell'edificio per evitare la risalita dal basso dell'infiltrazione capillare proveniente dal suolo sottostante e/o dalle fondazioni dell'edificio condominiale, con esclusione della realizzazione del vespaio al di sotto dei locali di proprietà dell'attore, ritenendo che il solaio di calpestio fosse in proprietà
esclusiva dell'istante; c) ha condannato il all'esecuzione dei lavori interni di CP_2 riparazione e ripristino dei due locali di proprietà dell'attore e la relativa spesa (di euro
8.192,00 oltre IVA) è stata posta a carico dell'ente condominiale nella misura dei 2/3 e per il restante 1/3 a carico di;
d) ha condannato il al Parte_1 CP_2
pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 17.3.2016 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo e pieno godimento dei due locali oggetto di causa;
e) ha condannato il al CP_2
pagamento in favore di delle spese relative al procedimento ex art 696 Parte_1
bis c.p.c. R.G. N. 16463/2012, liquidate in euro 277,93 per esborsi ed in euro 1.500,00
per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nonché al pagamento delle spese del giudizio di merito, compreso quelle di CTU,
liquidate in euro 1.071,70 per esborsi ed in euro 4.100,00 per compensi avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
§1.2-Avverso tale decisione ha proposto appello e ha chiesto, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, l'integrale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, oltre al risarcimento dei danni ulteriori maturati in corso di causa per il mancato godimento dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni, da quantificarsi in via equitativa in euro 1.392,00 mensili.
Si è costituito il e ha resistito al gravame, chiedendo Controparte_2
la conferma della decisione impugnata ad eccezione della parte in cui ha determinato la responsabilità del nella misura dei 2/3 ed il risarcimento nella misura CP_2
equitativa di € 20.000,00, ritenendo doversi imputare all'appellante principale anche il ritardo nell'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni, e perciò
proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma in tal senso della sentenza di primo grado.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 6418/2019, pubblicata in data 23.10.2019, con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale, ai sensi degli artt. 166 e 342 c.p.c. e, in parzialmente accoglimento dell'appello principale,
ha così statuito: “a) condanna il , a realizzare Controparte_2
il vespaio descritto a pag. 13 della relazione 30.7.15 del c.t.u. ing. ; Persona_1
b)condanna il , a pagare per intero la somma Controparte_2
di euro 8.192,00 oltre Iva;
-dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-compensa per
metà le spese processuali, che per il rimanente condanna il Controparte_2
, a pagare in favore di liquidate per il procedimento di ATP
[...] Parte_1
in euro 888,96, di cui euro 138,96 per esborsi ed euro 750,00 per compensi oltre Iva e
Cpa, per il giudizio di primo grado in euro 2.585,85 di cui euro 535,85 per esborsi ed
euro 2.050,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa;
per il
giudizio di appello in euro 7.741,50, di cui euro 924,00 per esborsi ed euro 6.817,50 per
compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa;
-pone definitivamente le spese
dell'ATP e della CTU a carico di ciascuna parte per la metà”.
§2-La sentenza di appello sopra indicata è stata impugnata da innanzi Parte_1
alla Corte di cassazione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) Violazione del giudicato interno formatosi su un capo autonomo della
sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il danno per mancato utilizzo e per mancato guadagno per locazione degli immobili del ricorrente è stato accertato dal
Tribunale di Roma e l'impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado da parte del è stata travolta dalla dichiarazione di Controparte_2
inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
Inoltre, il risarcimento chiesto per il danno da mancato utilizzo dei locali e per il mancato guadagno è stato liquidato dal primo giudice in misura di gran lunga inferiore rispetto alla quantificazione operata dal CTU, in ragione del ravvisato contributo causale dell'attore nell'aggravamento dei danni. Tale capo della decisione è stato oggetto di impugnativa in grado di appello, tuttavia, la
Corte capitolina, nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente affermazione dell'appartenenza del vespaio alle zone comuni ex art. 1117
c.c. ed esclusione del concorso di colpa dell'attore, ha contraddittoriamente ritenuto la censura infondata. Di contro, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, il capo della sentenza di primo grado, relativo all'accertamento dell'esistenza del danno, avrebbe dovuto essere considerato passato in giudicato, rimanendo solo da riformulare la congrua liquidazione dello stesso sulla scorta di quanto riferito dal CTU.
“2) Omesso accertamento della C.T.U. quale fatto decisivo e discusso in relazione al vizio
di cui all'art. 360, comma 1, n. 5; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1226
c.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La Corte d'Appello non ha considerato le prove documentali prodotte da Parte_1
e le risultanze della CTU sia in relazione all'accertamento del danno che alla sua quantificazione, omettendo di argomentare con valutazione congrua e logica le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare una decisione contrastante con le conclusioni dell'ausiliario, confermando la liquidazione del danno per mancato godimento degli immobili danneggiati nella misura erroneamente determinata via equitativa dal tribunale,
pur in mancanza dei presupposti richiesti dall'art 1226 c.c..
“3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al vizio di cui all'art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d'Appello ha invertito l'onere della prova, ritenendo che un fatto estintivo, ossia la realizzazione dei lavori indicati nella sentenza del Tribunale
di Roma, fosse a carico del ricorrente, attore nel merito, e non del convenuto CP_2
Di contro, era onere del ridetto ente dare prova della realizzazione dei lavori effettuati,
producendo il verbale di fine lavori, di collaudo e di riconsegna dei locali al CP_2
Pt_1 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. in relazione al vizio di cui
all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d'Appello, nonostante abbia accolto due dei quattro motivi di impugnazione dell'appellante e dichiarato tardivo Parte_1
l'appello incidentale del convenuto, ha modificato la regolamentazione delle CP_2
spese di lite relative al primo grado di giudizio, pur in assenza di specifico motivo di impugnazione della parte interessata sul punto e pur in assenza di mutamento della posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, a seguito del giudizio di appello.
§2.1-Si è costituito con controricorso il , proponendo Controparte_2
anche ricorso incidentale e denunciando, con riferimento all'art. 360, comma primo, n. 5,
c.p.c. l'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma primo, cod. civ., nella produzione dei danni interni”.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14947/2023 ha accolto il ricorso proposto da limitatamente al secondo e al quarto motivo, affermando: “accoglie il Parte_1
secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia la causa ad altra sezione della
Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità”; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal per la CP_2
preclusione derivante dal giudicato interno già formatosi sull'accertamento delle cause dei danni da infiltrazioni.
ha in questa sede riassunto il giudizio, chiedendo, in riforma della Parte_3
sentenza impugnata: “- accertato l'inadempimento rispetto all'obbligo di custodia ex art.
2051 c.c. condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 e subendi dal sig. nella misura di € 77.440,00 Parte_1
(settantasettemilaquattrocentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa ritenuta di giustizia;
-
condannare il alla refusione a favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696 c.p.c., delle spese di
[...]
CTU liquidate nel procedimento di primo grado, nonché alla refusione delle spese di lite
del procedimento ex art. 696 c.p.c., nonché delle spese di lite del procedimento di primo
grado, il tutto come liquidato nella sentenza del Tribunale di Roma: - condannare il
alla refusione a favore del sig. delle CP_2 Controparte_1 Parte_1
spese di lite relative al giudizio di Cassazione. Con vittoria di spese e competenze di lite
del presente grado e del giudizio di Cassazione”.
§3.1-Si è costituito il , e, contestato l'assolvimento da Controparte_2
parte di dell'onere probatorio circa l'impossibilità di godere Parte_1
dell'immobile sia in via diretta che indiretta, nonché l'erroneità del calcolo delle somme richiesta a titolo di risarcimento, ha invece aderito alla censura relativa all'erroneità della statuizione sulle spese di lite;
ha quindi chiesto il rigetto della domanda ed in via subordinata, di ridurre la misura della liquidazione dei danni a quella ritenuta congrua e di giustizia.
§3.2-Tenutasi la prima udienza in data 22.02.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 15.05.2025 e, all'esito della stessa, è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§4-Deve anzitutto condividersi l'assunto dell'attore in riassunzione teso ad evidenziare,
sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione, l'adempimento – da parte sua –
dell'onere di allegazione e prova dell'entità dei danni per i quali ha chiesto ristoro,
siccome derivati dall'impossibilità di godere degli immobili oggetto di causa, nel periodo
2012-2015 e la conseguente erroneità della decisione del primo giudice, pur condivisa dal giudice di appello con statuizione cassata dal giudice di legittimità, allorché ha liquidato siffatti danni in via equitativa, trascurando del tutto e senza congrua motivazione la determinazione fattane dal CTU in ragione del valore locativo dei ridetti immobili.
La Suprema Corte, infatti, nell'accogliere parzialmente il secondo motivo del ricorso proposto da , ha osservato che la censura: “coglie nel segno là dove Parte_1
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 (rectius: 2056) cod. civ. in
relazione alla giustificazione offerta della scelta di disancorare del tutto la liquidazione
del danno dalle indicazioni del c.t.u., anche in relazione al periodo, successivo all'anno
2012, in cui ─ come implicitamente postulato nella stessa sentenza ─le condizioni
«gravemente degradate» degli immobili erano state oggettivamente riscontrate in
giudizio. [……….]
Ebbene, alla luce degli esposti principi, appare evidente l'error in iudicando in cui, sul
punto, è incorsa la Corte di merito, ravvisabile sotto il triplice profilo: a) della ritenuta
necessità, per la parte attrice, di provare che, nel periodo dal 2012 al 2015, il Pt_1
avesse offerto in locazione sul mercato i suoi immobili ovvero che i potenziali locatori
fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado degli stessi, senza dunque considerare se,
trattandosi di domanda risarcitoria da danno emergente, fosse stato assolto dal
convenuto l'onere di specifica contestazione della relativa allegazione e,
correlativamente, (omettendo di considerare) l'attenuazione dell'onere probatorio in
capo all'attore; b) della conseguente obliterazione della stima operata dal c.t.u. del
valore locativo degli immobili quale idonea base per la liquidazione del danno;
c) della
adozione al suo posto di un criterio di calcolo in nessun modo giustificato quanto al suo
fondamento logico e fattuale”.
Alla luce delle direttrici ermeneutiche tracciate nella decisione del giudice di legittimità
sopra riportata e considerati i precedenti nella medesima richiamati, deve essere accolta la domanda in questa sede riproposta da per la rideterminazione delle Parte_1 somme spettantegli a titolo di risarcimento del danno derivatogli dalla inutilizzabilità dei locali in sua proprietà in atti descritti, nella misura espressamente delimitata dalla medesima Corte di cassazione ovvero per il periodo intercorrente dal 2012 al 2015. E,
dunque, non può essere esaminata la richiesta risarcitoria avanzata ancora una volta da con l'atto di riassunzione relativamente all'anno 2016. Parte_1
Difatti, l'esame della stessa è precluso dal rigetto del terzo motivo del ricorso per cassazione, relativo per l'appunto al mancato riconoscimento degli ulteriori danni prodottisi in corso di causa, essendo dato testualmente leggere nell'ordinanza n.
14947/2023 resa all'esito della fase rescindente: <
ricorrente non coglie la ratio decidendi posta a base del rigetto del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli ulteriori danni nel frattempo prodottisi in corso di causa o, comunque, ne travisa il senso.
La Corte d'appello ha ritenuto tale domanda infondata sul rilievo che, «a fronte della
specifica contestazione del , che esclude che le infiltrazioni siano tuttora CP_2
presenti richiamando la verifica effettuata dal c.t.u. con la relazione preliminare, in cui
è dato atto che: “attualmente l'edificio è interessato da lavori di CP_3
straordinaria manutenzione riguardanti ... anche le lavorazioni a suo tempo
raccomandate dallo scrivente nei locali commerciali di proprietà dell'attore” …»,
l'appellante non ha offerto la prova, su di lui incombente, dell'attuale persistenza del fenomeno.
Nessuna inversione dell'onere della prova è dunque ravvisabile alla base di tale ragionamento, dal momento che il credito risarcitorio è stato escluso, per tale segmento temporale, per la mancata prova di un elemento del suo fatto costitutivo, ossia del danno,
e segnatamente nella specie della sua persistenza, della cui prova era certamente onerato l'attore>>. Pertanto, il risarcimento complessivo da liquidarsi in favore di Parte_1
, sulla base del valore locativo degli immobili indicato dal consulente tecnico
[...] nominato in primo grado è pari ad €. 73.265,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo la decorrenza di seguito indicata (cfr. tabella riepilogativa dei canoni a pag.
Per_ 18 della relazione preliminare del CTU ing. , richiamata nella relazione definitiva del 23.09.2015).
Tale posta risarcitoria ha natura di debito di valore;
per cui, considerati: il già intervenuto il pagamento della somma di €. 20.000,00, da parte del , in esecuzione della CP_2
sentenza di primo grado nonché l'epoca in cui è stata determinata dal CTU la somma di cui si discute, va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore,
ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve
avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli
entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b)
detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando
un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per
il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che
residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Come sopra precisato, il CTU ha constatato l'esistenza del danno per l'impossibilità di godimento dei locali interessai alle descritte infiltrazioni nel marzo 2012, tal che sia sulla somma qui liquidata per il danno patrimoniale che sull'acconto già ricevuto, previa devalutazione alla data dell'illecito, coincidente con marzo 2012, andranno calcolati gli interessi al tasso legale sugli importi ottenuti rivalutandole anno per anno secondo gli indici ISTAT, sino al pagamento dell'acconto, quindi, operata la sottrazione, sulla differenza residua andranno computati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente decisione, mentre, sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Sul quarto motivo del ricorso principale proposto da la Suprema Corte Parte_1
ha ritenuto: “Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, del tutto favorevole
all'attore, appellante principale, non era stato fatto segno di alcun motivo di appello
incidentale (che anzi, come detto, era stato dichiarato inammissibile nella sua interezza,
per tardività). Esso, pertanto, restava estraneo al tema devoluto al giudice d'appello,
limitato alla verifica della fondatezza o meno delle maggiori pretese risarcitorie non
riconosciute dal primo giudice, il rigetto o il non integrale accoglimento delle quali
avrebbe pertanto potuto avere refluenze solo sul regolamento delle spese del giudizio di
appello, ma non certo su quello delle spese di primo grado”.
L'accoglimento del quarto motivo di ricorso per cassazione, relativo alla modifica da parte della Corte di Appello della statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio, nonostante non vi fosse impugnativa in merito, comporta la conferma della sentenza di primo grado in punto di spese processuali e quindi la condanna del a rifonderle in favore di , compreso le spese Controparte_1 Parte_1
per CTU e quelle sostenute nell'ambito del procedimento per ATP.
Per quanto attiene invece le spese di lite dei successivi gradi: appello, cassazione e giudizio di rinvio, considerato che la domanda attorea risulta pressoché integralmente accolta (solo per l'anno 2016 non è stato riconosciuto il risarcimento) e che la parte vittoriosa ha chiesto liquidarsi in suo favore solo quelle relative al giudizio di legittimità
e al presente giudizio di rinvio (cfr. conclusioni esposte nell'atto di citazione in riassunzione nonché nella comparsa conclusionale), per tali due fasi da ultime indicate,
le stesse vanno poste a carico del , previa liquidazione come da dispositivo, CP_2
in misura intermedia tra i minimi e i medi tariffari vigenti, per causa di valore pari a quanto in questa sede riconosciuto dovuto, con espunzione dei compensi relativi alla fase
“trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione in oggetto indicato, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma N. n. 5798/2016,
condanna l'ente convenuto in riassunzione da ultimo indicato, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento della complessiva somma di €. 73.265,60
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con detrazione della somma di €.
20.000,00, già corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, il tutto come in parte motiva indicato. Conferma nel resto la sentenza di primo grado, anche quanto al governo delle spese di lite.
3) Condanna il , alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio e liquida le stesse, per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, in €. 5.700,00 e, quanto al giudizio di rinvio, in €. 7.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente est.
NN D'VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NN D'VI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4648/2023 R.G., avente ad oggetto: il giudizio di rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c., proposto con atto di citazione passato per la notifica in data 27.09.2023, da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA SI (C.F. ) come da procura alle liti in atti;
C.F._2
Attore in riassunzione (già appellante)
Contro
, (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Scrugli
(C.F. ), come da procura alle liti in atti;
C.F._3
Convenuto in riassunzione (già appellato)
All'udienza cartolare del 15.05.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §1-Con atto ritualmente notificato ha citato innanzi al Parte_2
Tribunale di Roma il e ha chiesto che confronti Controparte_2
dello stesso venissero accolte le seguenti richieste: “accertato l'inadempimento del
rispetto all'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. Controparte_1
condannarlo a realizzare i lavori indicati nella Relazione Tecnica di Ufficio redatta
dall'Ing. nel procedimento R.G. 16463/12 avanti il Tribunale di Roma, Persona_1
Dott. Buscema ed inoltre condannare il al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti e subendi dal sig. nella misura di euro 342.800,00 Parte_1
(trecentoquarantaduemilaottocento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento
per gli ulteriori danni che matureranno in corso di causa. Con vittoria di spese del
presente procedimento, del procedimento per accertamento tecnico preventivo, nonché
rifusione delle spese di C.T.U. già sostenute pari ad euro 4.870,01”.
§1.1-Nella resistenza della parte convenuta, il primo giudice ha: a) accertato e dichiarato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni da Controparte_2
infiltrazioni di umidità nei due locali oggetto di causa, di proprietà di , Parte_1
limitatamente all'omessa custodia e/o manutenzione delle parti comuni;
b) ha condannato il ad eseguire le opere indicate dal CTU, ing. Controparte_2 Per_1
, nella relazione peritale e relativi allegati, limitatamente agli interventi di
[...]
impermeabilizzazione della scala condominiale (per l'importo di euro 2.000 oltre IVA),
nonché limitatamente ai lavori di intonaco e barriera chimico-fisica da eseguire su murature portanti o perimetrali dell'edificio per evitare la risalita dal basso dell'infiltrazione capillare proveniente dal suolo sottostante e/o dalle fondazioni dell'edificio condominiale, con esclusione della realizzazione del vespaio al di sotto dei locali di proprietà dell'attore, ritenendo che il solaio di calpestio fosse in proprietà
esclusiva dell'istante; c) ha condannato il all'esecuzione dei lavori interni di CP_2 riparazione e ripristino dei due locali di proprietà dell'attore e la relativa spesa (di euro
8.192,00 oltre IVA) è stata posta a carico dell'ente condominiale nella misura dei 2/3 e per il restante 1/3 a carico di;
d) ha condannato il al Parte_1 CP_2
pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 17.3.2016 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo e pieno godimento dei due locali oggetto di causa;
e) ha condannato il al CP_2
pagamento in favore di delle spese relative al procedimento ex art 696 Parte_1
bis c.p.c. R.G. N. 16463/2012, liquidate in euro 277,93 per esborsi ed in euro 1.500,00
per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nonché al pagamento delle spese del giudizio di merito, compreso quelle di CTU,
liquidate in euro 1.071,70 per esborsi ed in euro 4.100,00 per compensi avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
§1.2-Avverso tale decisione ha proposto appello e ha chiesto, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, l'integrale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, oltre al risarcimento dei danni ulteriori maturati in corso di causa per il mancato godimento dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni, da quantificarsi in via equitativa in euro 1.392,00 mensili.
Si è costituito il e ha resistito al gravame, chiedendo Controparte_2
la conferma della decisione impugnata ad eccezione della parte in cui ha determinato la responsabilità del nella misura dei 2/3 ed il risarcimento nella misura CP_2
equitativa di € 20.000,00, ritenendo doversi imputare all'appellante principale anche il ritardo nell'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni, e perciò
proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma in tal senso della sentenza di primo grado.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 6418/2019, pubblicata in data 23.10.2019, con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale, ai sensi degli artt. 166 e 342 c.p.c. e, in parzialmente accoglimento dell'appello principale,
ha così statuito: “a) condanna il , a realizzare Controparte_2
il vespaio descritto a pag. 13 della relazione 30.7.15 del c.t.u. ing. ; Persona_1
b)condanna il , a pagare per intero la somma Controparte_2
di euro 8.192,00 oltre Iva;
-dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-compensa per
metà le spese processuali, che per il rimanente condanna il Controparte_2
, a pagare in favore di liquidate per il procedimento di ATP
[...] Parte_1
in euro 888,96, di cui euro 138,96 per esborsi ed euro 750,00 per compensi oltre Iva e
Cpa, per il giudizio di primo grado in euro 2.585,85 di cui euro 535,85 per esborsi ed
euro 2.050,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa;
per il
giudizio di appello in euro 7.741,50, di cui euro 924,00 per esborsi ed euro 6.817,50 per
compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa;
-pone definitivamente le spese
dell'ATP e della CTU a carico di ciascuna parte per la metà”.
§2-La sentenza di appello sopra indicata è stata impugnata da innanzi Parte_1
alla Corte di cassazione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) Violazione del giudicato interno formatosi su un capo autonomo della
sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il danno per mancato utilizzo e per mancato guadagno per locazione degli immobili del ricorrente è stato accertato dal
Tribunale di Roma e l'impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado da parte del è stata travolta dalla dichiarazione di Controparte_2
inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
Inoltre, il risarcimento chiesto per il danno da mancato utilizzo dei locali e per il mancato guadagno è stato liquidato dal primo giudice in misura di gran lunga inferiore rispetto alla quantificazione operata dal CTU, in ragione del ravvisato contributo causale dell'attore nell'aggravamento dei danni. Tale capo della decisione è stato oggetto di impugnativa in grado di appello, tuttavia, la
Corte capitolina, nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente affermazione dell'appartenenza del vespaio alle zone comuni ex art. 1117
c.c. ed esclusione del concorso di colpa dell'attore, ha contraddittoriamente ritenuto la censura infondata. Di contro, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, il capo della sentenza di primo grado, relativo all'accertamento dell'esistenza del danno, avrebbe dovuto essere considerato passato in giudicato, rimanendo solo da riformulare la congrua liquidazione dello stesso sulla scorta di quanto riferito dal CTU.
“2) Omesso accertamento della C.T.U. quale fatto decisivo e discusso in relazione al vizio
di cui all'art. 360, comma 1, n. 5; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1226
c.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La Corte d'Appello non ha considerato le prove documentali prodotte da Parte_1
e le risultanze della CTU sia in relazione all'accertamento del danno che alla sua quantificazione, omettendo di argomentare con valutazione congrua e logica le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare una decisione contrastante con le conclusioni dell'ausiliario, confermando la liquidazione del danno per mancato godimento degli immobili danneggiati nella misura erroneamente determinata via equitativa dal tribunale,
pur in mancanza dei presupposti richiesti dall'art 1226 c.c..
“3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al vizio di cui all'art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d'Appello ha invertito l'onere della prova, ritenendo che un fatto estintivo, ossia la realizzazione dei lavori indicati nella sentenza del Tribunale
di Roma, fosse a carico del ricorrente, attore nel merito, e non del convenuto CP_2
Di contro, era onere del ridetto ente dare prova della realizzazione dei lavori effettuati,
producendo il verbale di fine lavori, di collaudo e di riconsegna dei locali al CP_2
Pt_1 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. in relazione al vizio di cui
all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: la Corte d'Appello, nonostante abbia accolto due dei quattro motivi di impugnazione dell'appellante e dichiarato tardivo Parte_1
l'appello incidentale del convenuto, ha modificato la regolamentazione delle CP_2
spese di lite relative al primo grado di giudizio, pur in assenza di specifico motivo di impugnazione della parte interessata sul punto e pur in assenza di mutamento della posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, a seguito del giudizio di appello.
§2.1-Si è costituito con controricorso il , proponendo Controparte_2
anche ricorso incidentale e denunciando, con riferimento all'art. 360, comma primo, n. 5,
c.p.c. l'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma primo, cod. civ., nella produzione dei danni interni”.
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14947/2023 ha accolto il ricorso proposto da limitatamente al secondo e al quarto motivo, affermando: “accoglie il Parte_1
secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia la causa ad altra sezione della
Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità”; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal per la CP_2
preclusione derivante dal giudicato interno già formatosi sull'accertamento delle cause dei danni da infiltrazioni.
ha in questa sede riassunto il giudizio, chiedendo, in riforma della Parte_3
sentenza impugnata: “- accertato l'inadempimento rispetto all'obbligo di custodia ex art.
2051 c.c. condannare il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 e subendi dal sig. nella misura di € 77.440,00 Parte_1
(settantasettemilaquattrocentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa ritenuta di giustizia;
-
condannare il alla refusione a favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696 c.p.c., delle spese di
[...]
CTU liquidate nel procedimento di primo grado, nonché alla refusione delle spese di lite
del procedimento ex art. 696 c.p.c., nonché delle spese di lite del procedimento di primo
grado, il tutto come liquidato nella sentenza del Tribunale di Roma: - condannare il
alla refusione a favore del sig. delle CP_2 Controparte_1 Parte_1
spese di lite relative al giudizio di Cassazione. Con vittoria di spese e competenze di lite
del presente grado e del giudizio di Cassazione”.
§3.1-Si è costituito il , e, contestato l'assolvimento da Controparte_2
parte di dell'onere probatorio circa l'impossibilità di godere Parte_1
dell'immobile sia in via diretta che indiretta, nonché l'erroneità del calcolo delle somme richiesta a titolo di risarcimento, ha invece aderito alla censura relativa all'erroneità della statuizione sulle spese di lite;
ha quindi chiesto il rigetto della domanda ed in via subordinata, di ridurre la misura della liquidazione dei danni a quella ritenuta congrua e di giustizia.
§3.2-Tenutasi la prima udienza in data 22.02.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 15.05.2025 e, all'esito della stessa, è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§4-Deve anzitutto condividersi l'assunto dell'attore in riassunzione teso ad evidenziare,
sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione, l'adempimento – da parte sua –
dell'onere di allegazione e prova dell'entità dei danni per i quali ha chiesto ristoro,
siccome derivati dall'impossibilità di godere degli immobili oggetto di causa, nel periodo
2012-2015 e la conseguente erroneità della decisione del primo giudice, pur condivisa dal giudice di appello con statuizione cassata dal giudice di legittimità, allorché ha liquidato siffatti danni in via equitativa, trascurando del tutto e senza congrua motivazione la determinazione fattane dal CTU in ragione del valore locativo dei ridetti immobili.
La Suprema Corte, infatti, nell'accogliere parzialmente il secondo motivo del ricorso proposto da , ha osservato che la censura: “coglie nel segno là dove Parte_1
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 (rectius: 2056) cod. civ. in
relazione alla giustificazione offerta della scelta di disancorare del tutto la liquidazione
del danno dalle indicazioni del c.t.u., anche in relazione al periodo, successivo all'anno
2012, in cui ─ come implicitamente postulato nella stessa sentenza ─le condizioni
«gravemente degradate» degli immobili erano state oggettivamente riscontrate in
giudizio. [……….]
Ebbene, alla luce degli esposti principi, appare evidente l'error in iudicando in cui, sul
punto, è incorsa la Corte di merito, ravvisabile sotto il triplice profilo: a) della ritenuta
necessità, per la parte attrice, di provare che, nel periodo dal 2012 al 2015, il Pt_1
avesse offerto in locazione sul mercato i suoi immobili ovvero che i potenziali locatori
fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado degli stessi, senza dunque considerare se,
trattandosi di domanda risarcitoria da danno emergente, fosse stato assolto dal
convenuto l'onere di specifica contestazione della relativa allegazione e,
correlativamente, (omettendo di considerare) l'attenuazione dell'onere probatorio in
capo all'attore; b) della conseguente obliterazione della stima operata dal c.t.u. del
valore locativo degli immobili quale idonea base per la liquidazione del danno;
c) della
adozione al suo posto di un criterio di calcolo in nessun modo giustificato quanto al suo
fondamento logico e fattuale”.
Alla luce delle direttrici ermeneutiche tracciate nella decisione del giudice di legittimità
sopra riportata e considerati i precedenti nella medesima richiamati, deve essere accolta la domanda in questa sede riproposta da per la rideterminazione delle Parte_1 somme spettantegli a titolo di risarcimento del danno derivatogli dalla inutilizzabilità dei locali in sua proprietà in atti descritti, nella misura espressamente delimitata dalla medesima Corte di cassazione ovvero per il periodo intercorrente dal 2012 al 2015. E,
dunque, non può essere esaminata la richiesta risarcitoria avanzata ancora una volta da con l'atto di riassunzione relativamente all'anno 2016. Parte_1
Difatti, l'esame della stessa è precluso dal rigetto del terzo motivo del ricorso per cassazione, relativo per l'appunto al mancato riconoscimento degli ulteriori danni prodottisi in corso di causa, essendo dato testualmente leggere nell'ordinanza n.
14947/2023 resa all'esito della fase rescindente: <
ricorrente non coglie la ratio decidendi posta a base del rigetto del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli ulteriori danni nel frattempo prodottisi in corso di causa o, comunque, ne travisa il senso.
La Corte d'appello ha ritenuto tale domanda infondata sul rilievo che, «a fronte della
specifica contestazione del , che esclude che le infiltrazioni siano tuttora CP_2
presenti richiamando la verifica effettuata dal c.t.u. con la relazione preliminare, in cui
è dato atto che: “attualmente l'edificio è interessato da lavori di CP_3
straordinaria manutenzione riguardanti ... anche le lavorazioni a suo tempo
raccomandate dallo scrivente nei locali commerciali di proprietà dell'attore” …»,
l'appellante non ha offerto la prova, su di lui incombente, dell'attuale persistenza del fenomeno.
Nessuna inversione dell'onere della prova è dunque ravvisabile alla base di tale ragionamento, dal momento che il credito risarcitorio è stato escluso, per tale segmento temporale, per la mancata prova di un elemento del suo fatto costitutivo, ossia del danno,
e segnatamente nella specie della sua persistenza, della cui prova era certamente onerato l'attore>>. Pertanto, il risarcimento complessivo da liquidarsi in favore di Parte_1
, sulla base del valore locativo degli immobili indicato dal consulente tecnico
[...] nominato in primo grado è pari ad €. 73.265,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo la decorrenza di seguito indicata (cfr. tabella riepilogativa dei canoni a pag.
Per_ 18 della relazione preliminare del CTU ing. , richiamata nella relazione definitiva del 23.09.2015).
Tale posta risarcitoria ha natura di debito di valore;
per cui, considerati: il già intervenuto il pagamento della somma di €. 20.000,00, da parte del , in esecuzione della CP_2
sentenza di primo grado nonché l'epoca in cui è stata determinata dal CTU la somma di cui si discute, va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore,
ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve
avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli
entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b)
detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando
un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data
dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per
il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che
residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Come sopra precisato, il CTU ha constatato l'esistenza del danno per l'impossibilità di godimento dei locali interessai alle descritte infiltrazioni nel marzo 2012, tal che sia sulla somma qui liquidata per il danno patrimoniale che sull'acconto già ricevuto, previa devalutazione alla data dell'illecito, coincidente con marzo 2012, andranno calcolati gli interessi al tasso legale sugli importi ottenuti rivalutandole anno per anno secondo gli indici ISTAT, sino al pagamento dell'acconto, quindi, operata la sottrazione, sulla differenza residua andranno computati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla presente decisione, mentre, sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Sul quarto motivo del ricorso principale proposto da la Suprema Corte Parte_1
ha ritenuto: “Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, del tutto favorevole
all'attore, appellante principale, non era stato fatto segno di alcun motivo di appello
incidentale (che anzi, come detto, era stato dichiarato inammissibile nella sua interezza,
per tardività). Esso, pertanto, restava estraneo al tema devoluto al giudice d'appello,
limitato alla verifica della fondatezza o meno delle maggiori pretese risarcitorie non
riconosciute dal primo giudice, il rigetto o il non integrale accoglimento delle quali
avrebbe pertanto potuto avere refluenze solo sul regolamento delle spese del giudizio di
appello, ma non certo su quello delle spese di primo grado”.
L'accoglimento del quarto motivo di ricorso per cassazione, relativo alla modifica da parte della Corte di Appello della statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio, nonostante non vi fosse impugnativa in merito, comporta la conferma della sentenza di primo grado in punto di spese processuali e quindi la condanna del a rifonderle in favore di , compreso le spese Controparte_1 Parte_1
per CTU e quelle sostenute nell'ambito del procedimento per ATP.
Per quanto attiene invece le spese di lite dei successivi gradi: appello, cassazione e giudizio di rinvio, considerato che la domanda attorea risulta pressoché integralmente accolta (solo per l'anno 2016 non è stato riconosciuto il risarcimento) e che la parte vittoriosa ha chiesto liquidarsi in suo favore solo quelle relative al giudizio di legittimità
e al presente giudizio di rinvio (cfr. conclusioni esposte nell'atto di citazione in riassunzione nonché nella comparsa conclusionale), per tali due fasi da ultime indicate,
le stesse vanno poste a carico del , previa liquidazione come da dispositivo, CP_2
in misura intermedia tra i minimi e i medi tariffari vigenti, per causa di valore pari a quanto in questa sede riconosciuto dovuto, con espunzione dei compensi relativi alla fase
“trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione in oggetto indicato, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma N. n. 5798/2016,
condanna l'ente convenuto in riassunzione da ultimo indicato, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento della complessiva somma di €. 73.265,60
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con detrazione della somma di €.
20.000,00, già corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, il tutto come in parte motiva indicato. Conferma nel resto la sentenza di primo grado, anche quanto al governo delle spese di lite.
3) Condanna il , alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio e liquida le stesse, per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, in €. 5.700,00 e, quanto al giudizio di rinvio, in €. 7.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente est.
NN D'VI