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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2646 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
(avv. Giuseppe Carbonaro)
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il
Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16
Agrigento.
1 (Avv. Carlisi Viviana)
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento requisito sanitario assegno di invalidità civile e/o pensione di invalidità civile L.118/71 ed indennità di accompagnamento L. 509/88, 18/80.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte resistente concludeva come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile e/o alla pensione di invalidità civile di cui alla l.118/71 e del diritto all' Indennità di accompagnamento L. 509/88, 18/80, entrambe negategli sia in sede amministrativa che in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo fin dalla data della domanda amministrativa
(27/02/2019), oltre alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Con condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di A.T.P. non erano condivisibili avendo il C.T.U. sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affetta meglio dedotte in ricorso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti e per l'effetto
2 ottenere il riconoscimento alle relative prestazioni economiche e non ad essa connesse.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese del presente giudizio .
La causa istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa ivi compresa la nuova documentazione e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, veniva pertanto, rinviata all'udienza del 29 gennaio 2025 per discussione e decisione.
Cambiato nelle more del giudizio la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore la causa veniva rinviata all'udienza del 10 marzo
2025 per le medesime attività.
All'odierna udienza del 10 marzo 2025 la parte resistente discuteva la causa come da verbale di udienza ed il Giudice del Lavoro la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la L .118/ 71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la
3 richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Ed ancora, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari previsti dalle norme sopra citate non risultano soddisfatti.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. , previo esame del periziando , dei dati Persona_1
anamnestici e della documentazione medica in atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che parte ricorrente è “ (…) invalido nella misura del 68%
(sessantotto) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa
(…) “ e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento della prestazione richiesta assegno di invalidità civile e/o pensione di invalidità civile ed Numer_1
indennità di accompagnamento .
Ebbene, la C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e di merito unitamente alla valutazione della Commissione Medica Invalidi Civili vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte
4 ricorrente, devono essere dichiarate irripetibili avendo l'istante reso la dichiarazione 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suoi legale rappresentante pro-tempore cpme CP_1
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del 68% (sessantotto) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese della consulenza tecnica come liquidata con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 10 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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