Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2530/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2530 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
BB (VB), via Nazionale, 84;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Omegna (VB), Via Verdi, 7; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Melissa ARIOLA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola, via S. Antonio, 1/a, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31.08.2013
a Cannero Riviera, matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Cannero Riviera, alla parte II, Serie A, n.° 3, anno 2013; ordinare al Comune di Cannero Riviera di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
La casa familiare sita a BB (VB), Via Nazionale, 84, sarà assegnata alla sig.ra Parte_1
che continuerà ad abitarci unitamente al figlio minore , con quanto in essa
[...] Per_1
contenuto;
Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1
la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio liberamente in accordo con la madre ed, in ogni caso, a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo stesso sarà riaccompagnato a scuola, una sera alla settimana con impegno a riaccompagnarlo a scuola al mattino successivo (ciò nella settimana antecedente il weekend che trascorrerà con il figlio) e due sere alla settimana (ciò nella settimana antecedente il weekend che non trascorrerà con il figlio); ed ancora in via alternata il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, nonché la Pasqua e le altre festività, oltre a giorni 15 (quindici) durante le vacanze estive, in periodo da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno;
Il padre verserà alla signora la somma mensile di € 150,00, rivalutata annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate, secondo il protocollo delle spese extra assegno assunto dal Tribunale di Milano, che i coniugi dichiarano di aver visionato ed approvato;
I coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avanzare reciprocamente alcuna richiesta;
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 11/11/2024, e chiedevano, Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Cannero Riviera (VB) il 31/08/2013.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, intervenuto il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 31/08/2013 nel comune di Cannero Riviera (VB) e si sono separati consensualmente il 27/02/2023, con decreto del tribunale di Verbania del 27/02/2023 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avanzare reciprocamente alcuna richiesta;
che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Cannero Riviera (VB) il 31.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3 parte II, serie A, anno 2013; affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio liberamente in accordo con la madre ed, in ogni caso, a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando lo stesso sarà riaccompagnato a scuola, una sera alla settimana con impegno a riaccompagnarlo a scuola al mattino successivo (ciò nella settimana antecedente il weekend che trascorrerà con il figlio) e due sere alla settimana (ciò nella settimana antecedente il weekend che non trascorrerà con il figlio); ed ancora in via alternata il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, nonché la Pasqua e le altre festività, oltre a giorni 15 (quindici) durante le vacanze estive, in periodo da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno;
assegna la casa familiare sita a BB (VB), Via Nazionale, 84, alla ricorrente Parte_1
che continuerà ad abitarci unitamente al figlio minore , con quanto in essa contenuto;
[...] Per_1 pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, la somma mensile di Parte_1
€ 150,00, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, preventivamente Per_1
concordate, secondo il protocollo delle spese extra assegno assunto dal Tribunale di Milano;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO