Sentenza 23 novembre 1974
Massime • 2
L'impugnabilita e l'avvenuta impugnazione di una pronunzia esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro, emessa contro la pubblica amministrazione, non esimono, di per se, l'amministrazione dall' Obbligo di ottemperarvi.*
In tema di appalto di opere pubbliche (nella specie disciplinato dal capitolato generale approvato con DM 29 maggio 1895) la pubblica amministrazione e tenuta a corrispondere all'appaltatore gli interessi sulle somme a lui attribuite con lodo dichiarato esecutivo, anche prima della registrazione del decreto che essa e tenuta ad emettere in esecuzione del lodo a norma dell'ultimo comma dell'art 40 di detto capitolato, quando l'emissione di tale provvedimento sia stata ritardata volontariamente ed ingiustificatamente o con colpa grave. ( nella specie, e stato rimesso al giudice di rinvio l'accertamento sul punto se l'impugnazione per nullita del lodo arbitrale reso esecutivo, che aveva disposto il pagamento di somme contestate a favore dell'appaltatore, giustificasse il comportamento dell'amministrazione che aveva ritardato l'emanazione dell'ordinativo di pagamento fino alla decisione di nullita).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/1974, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1974 |
Testo completo
L'impugnabilita e l'avvenuta impugnazione di una pronunzia esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro, emessa contro la pubblica amministrazione, non esimono, di per se, l'amministrazione dall' Obbligo di ottemperarvi.*