Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1529
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha documentato la regolare notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale, ma ha eccepito la tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Decadenza per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) D.p.R. 602/73

    Il giudice, pur prendendo atto delle contestazioni del ricorrente sulla validità della notifica effettuata tramite operatore postale privato nel 2017, ritiene che la notifica sia avvenuta regolarmente per compiuta giacenza nel 2017. L'eccezione di tardività del ricorso è accolta.

  • Altro
    Omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha documentato la regolare notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale, ma ha eccepito la tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Decadenza per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) D.p.R. 602/73

    Il giudice, pur prendendo atto delle contestazioni del ricorrente sulla validità della notifica effettuata tramite operatore postale privato nel 2017, ritiene che la notifica sia avvenuta regolarmente per compiuta giacenza nel 2017. L'eccezione di tardività del ricorso è accolta.

  • Altro
    Omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha documentato la regolare notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale, ma ha eccepito la tardività del ricorso.

  • Rigettato
    Decadenza per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) D.p.R. 602/73

    Il giudice, pur prendendo atto delle contestazioni del ricorrente sulla validità della notifica effettuata tramite operatore postale privato nel 2017, ritiene che la notifica sia avvenuta regolarmente per compiuta giacenza nel 2017. L'eccezione di tardività del ricorso è accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1529
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1529
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo