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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1529/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA AS, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3487/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019555257000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019555257000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019555257000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 9/4/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il 19/4/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2017 00195552 57 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – ON, asseritamente notificatagli in data 23/02/2024, contenente il ruolo n. 2017/250169 reso esecutivo in data 07/03/2017 avente ad oggetto un controllo ex art. 36 ter DpR
600/73 sulla Dichiarazione Modello Unico/2013 anno d'imposta 2012, dell'importo di complessivi
€ 3.741,98 per IRPEF anno 2012;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73;
- decadenza per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) D.p.R. 602/73
Con note depositate il 29/5/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
La Agenzia delle Entrate - ON non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con memorie depositate il 21/1/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, contestando la regolarità della precedente notifica della cartella documentata da parte resistente.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio impositore non ha documentato la regolare notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale, ma ha eccepito la tardività del ricorso in quanto < impugnato era già stato oggetto di precedente notificazione da parte del concessionario. L'iter di notificazione si è concluso positivamente in data 02/11/2017 per compiuta giacenza. Quanto detto lo dimostra la relata di notifica che si versa agli atti del giudizio, da cui si evince che la notifica è stata regolarmente eseguita a mezzo raccomandata AR n. 210018690180 spedita in data 23/10/2017, e che la relativa ricevuta di ritorno è stata restituita al mittente con la dicitura “Compiuta giacenza”. Non v'è dubbio che la notifica sia pienamente valida e pertanto produttiva di effetti, a nulla rilevando la effettiva consegna della raccomandata>>.
Relativamente a tale circostanza, nelle sue memorie di replica il ricorrente ha evidenziato che < presunta notifica prodotta e perfezionatasi – a parere di parte resistente – per compiuta giacenza, non è corredata dalla relativa e successiva raccomandata informativa. Dall'allegato prodotto, infatti, si scorge solamente un timbro con la dicitura “LASCIATO AVVISO IL 29 NOV. 2017”. Ebbene, tale timbro non ha alcuna validità ai fini della prova della corretta notifica stante il fatto che, in ipotesi, il suddetto timbro potrebbe anche essere stato apposto in un qualunque altro momento successivo>>; ed inoltre che < soggetto al quale è stato affidato il servizio di notifica è un operatore postale privato, più specificatamente il “Consorzio_1”. In proposito giova evidenziare che la Legge n. 124/2017 ha introdotto, in favore degli operatori postali privati, la possibilità di notificare atti giudiziari subordinandola al possesso di apposita licenza individuale speciale ed iscrizione ad Albo Speciale tenuto dal EF. Con l'evidente e consequenziale nullità degli atti notificati in assenza della suddetta licenza. Ebbene, il Consorzio_1
nell'anno 2017 non possedeva la licenza individuale speciale prevista ai sensi della Legge
124/2017. Invero, la prima licenza è stata rilasciata all'operatore postale privato nell'anno 2019, come si evince dall'apposito elenco pubblicato dal EF (All. 1). A riprova di ciò, la ON LI SP (oggi
AdER) ha stipulato il “Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti” con il Consorzio_1 in data 20 settembre 2019, con decorrenza dal giorno della stipula del predetto contratto (All. 2). Alla stregua di ciò appare evidente che, alla data della presunta notifica prodotta dall'Ufficio, il Consorzio_1 non fosse autorizzato alla notifica di atti giudiziari, con la conseguente nullità dell'asserita notifica della Cartella di Pagamento n.
29320170019555257000>>.
Nell'esaminare le osservazioni contenute nelle memorie di replica, va innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha documentato le modalità di ricezione della cartella impugnata, allegata in copia al ricorso;
il ricorrente dichiara che la notifica è avvenuta il 23/2/2024, ma la relata di notifica è in bianco.
Quanto al primo profilo sottolineato da parte ricorrente, come è noto gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate -
ON v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982,
e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Con riferimento invece al secondo profilo (il Consorzio_1 non era, nel 2017, titolare di licenza individuale speciale), va osservato che l'art. 5 co. 2 D. Lgs. 22 luglio 1999 , n. 261 prevede che la licenza individuale c.d. speciale sia necessaria solo per la notifica di atti giudiziari e di contravvenzioni al Codice della Strada;
per la notifica degli altri atti (fra cui, evidentemente, anche gli atti impositivi), è invece sufficiente la licenza individuale c.d. semplice di cui all'art. 5 co.1; e parte ricorrente non documenta che il Consorzio_1 fosse sprovvisto di tale licenza c.d. semplice nell'anno 2017. Sul punto è anche utile richiamare Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, n.15360: < atti impositivi, per effetto dell'art. 4 d.lg. n. 261 del 1999 e successive modifiche, è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lg. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, d.lg. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali>>.
La notifica della cartella era stata quindi regolarmente effettuata nell'anno 2017 per compiuta giacenza (il plico, peraltro, era stato indirizzato all'effettivo indirizzo di residenza del contribuente, lo stesso indicato nel ricorso introduttivo).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Con riguardo alle spese, considerato che non è stata documentata la notifica della comunicazione ex art. 36 ter (necessaria per giurisprudenza costante) e viste le difficoltà interpretative della normativa in materia di notifica a mezzo posta, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA AS, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3487/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019555257000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019555257000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019555257000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 9/4/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il 19/4/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2017 00195552 57 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – ON, asseritamente notificatagli in data 23/02/2024, contenente il ruolo n. 2017/250169 reso esecutivo in data 07/03/2017 avente ad oggetto un controllo ex art. 36 ter DpR
600/73 sulla Dichiarazione Modello Unico/2013 anno d'imposta 2012, dell'importo di complessivi
€ 3.741,98 per IRPEF anno 2012;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73;
- decadenza per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) D.p.R. 602/73
Con note depositate il 29/5/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
La Agenzia delle Entrate - ON non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con memorie depositate il 21/1/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, contestando la regolarità della precedente notifica della cartella documentata da parte resistente.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio impositore non ha documentato la regolare notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale, ma ha eccepito la tardività del ricorso in quanto < impugnato era già stato oggetto di precedente notificazione da parte del concessionario. L'iter di notificazione si è concluso positivamente in data 02/11/2017 per compiuta giacenza. Quanto detto lo dimostra la relata di notifica che si versa agli atti del giudizio, da cui si evince che la notifica è stata regolarmente eseguita a mezzo raccomandata AR n. 210018690180 spedita in data 23/10/2017, e che la relativa ricevuta di ritorno è stata restituita al mittente con la dicitura “Compiuta giacenza”. Non v'è dubbio che la notifica sia pienamente valida e pertanto produttiva di effetti, a nulla rilevando la effettiva consegna della raccomandata>>.
Relativamente a tale circostanza, nelle sue memorie di replica il ricorrente ha evidenziato che < presunta notifica prodotta e perfezionatasi – a parere di parte resistente – per compiuta giacenza, non è corredata dalla relativa e successiva raccomandata informativa. Dall'allegato prodotto, infatti, si scorge solamente un timbro con la dicitura “LASCIATO AVVISO IL 29 NOV. 2017”. Ebbene, tale timbro non ha alcuna validità ai fini della prova della corretta notifica stante il fatto che, in ipotesi, il suddetto timbro potrebbe anche essere stato apposto in un qualunque altro momento successivo>>; ed inoltre che < soggetto al quale è stato affidato il servizio di notifica è un operatore postale privato, più specificatamente il “Consorzio_1”. In proposito giova evidenziare che la Legge n. 124/2017 ha introdotto, in favore degli operatori postali privati, la possibilità di notificare atti giudiziari subordinandola al possesso di apposita licenza individuale speciale ed iscrizione ad Albo Speciale tenuto dal EF. Con l'evidente e consequenziale nullità degli atti notificati in assenza della suddetta licenza. Ebbene, il Consorzio_1
nell'anno 2017 non possedeva la licenza individuale speciale prevista ai sensi della Legge
124/2017. Invero, la prima licenza è stata rilasciata all'operatore postale privato nell'anno 2019, come si evince dall'apposito elenco pubblicato dal EF (All. 1). A riprova di ciò, la ON LI SP (oggi
AdER) ha stipulato il “Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti” con il Consorzio_1 in data 20 settembre 2019, con decorrenza dal giorno della stipula del predetto contratto (All. 2). Alla stregua di ciò appare evidente che, alla data della presunta notifica prodotta dall'Ufficio, il Consorzio_1 non fosse autorizzato alla notifica di atti giudiziari, con la conseguente nullità dell'asserita notifica della Cartella di Pagamento n.
29320170019555257000>>.
Nell'esaminare le osservazioni contenute nelle memorie di replica, va innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha documentato le modalità di ricezione della cartella impugnata, allegata in copia al ricorso;
il ricorrente dichiara che la notifica è avvenuta il 23/2/2024, ma la relata di notifica è in bianco.
Quanto al primo profilo sottolineato da parte ricorrente, come è noto gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate -
ON v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co. 161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982,
e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Con riferimento invece al secondo profilo (il Consorzio_1 non era, nel 2017, titolare di licenza individuale speciale), va osservato che l'art. 5 co. 2 D. Lgs. 22 luglio 1999 , n. 261 prevede che la licenza individuale c.d. speciale sia necessaria solo per la notifica di atti giudiziari e di contravvenzioni al Codice della Strada;
per la notifica degli altri atti (fra cui, evidentemente, anche gli atti impositivi), è invece sufficiente la licenza individuale c.d. semplice di cui all'art. 5 co.1; e parte ricorrente non documenta che il Consorzio_1 fosse sprovvisto di tale licenza c.d. semplice nell'anno 2017. Sul punto è anche utile richiamare Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, n.15360: < atti impositivi, per effetto dell'art. 4 d.lg. n. 261 del 1999 e successive modifiche, è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lg. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, d.lg. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali>>.
La notifica della cartella era stata quindi regolarmente effettuata nell'anno 2017 per compiuta giacenza (il plico, peraltro, era stato indirizzato all'effettivo indirizzo di residenza del contribuente, lo stesso indicato nel ricorso introduttivo).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso per tardività. Con riguardo alle spese, considerato che non è stata documentata la notifica della comunicazione ex art. 36 ter (necessaria per giurisprudenza costante) e viste le difficoltà interpretative della normativa in materia di notifica a mezzo posta, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)