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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/09/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 291/2025 RG promossa con appello depositato in data 23 giugno 2025
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mladovan, come da mandato Parte_1
allegato all'atto di appello, con domicilio digitale Pec: Email_1
-appellante-
contro
C.F. e P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello, dagli avv.ti Giuseppe
Dussin e Leonardo Bolla, con domicilio digitale PEC Email_2
Email_3
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n.85/2025 pubblicata il 06 febbraio 2025 del Tribunale di
Treviso-sezione lavoro, non notificata.
IN PUNTO: licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale udienza 18.9.25: “le parti conciliano come da
separato verbale ovvero “chiedono concordemente la pronuncia di sentenza di cessazione di materia
del contendere con riforma della sentenza n. 85/2025 emessa dal Tribunale di Treviso, sezione lavoro,
Giudice dott.ssa Roberta Poirè, pubblicata in data 6 febbraio 2025, resa nel giudizio R.G. n.
362/24””.
FATTO E DIRITTO
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 85/2025 del Parte_1
6.2.2025, con cui il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra e il lavoratore, condannando la società al pagamento in favore del CP_1
lavoratore di un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio, oltre alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. , in Parte_1
parziale riforma della sentenza, chiede l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18,
IV comma, St. Lav., riservandosi di agire in successivo giudizio per il risarcimento del danno biologico asseritamente patito.
Nel costituirsi ritualmente, la società contesta puntualmente i motivi di appello, proponendo CP_1
a sua volta appello incidentale a fronte della sussistenza di tutti i fatti contestati e della proporzionalità
dalla sanzione e chiedendo la condanna del sig. a restituire le indennità liquidate nella Parte_1
sentenza di I grado e già corrisposte ovvero, in subordine, la riduzione dell'indennità risarcitoria nella misura minima. In via subordinata, in cado di accoglimento dell'appello, chiede venga CP_1 detratto dal risarcimento riconosciuto al lavoratore l'aliunde perceptum e percipiendum, con condanna alla restituzione del maggior importo versato.
All'udienza fissata per la trattazione della causa, le parti, anche su sollecitazione del Collegio, hanno trovato un accordo transattivo. E' stato redatto un verbale di conciliazione, con cui il lavoratore e la società hanno inteso definire il presente giudizio ed ogni diversa possibile pretesa, regolando anche le spese di lite.
Ne consegue, così come richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere (v. sul punto
Cass. 11.8.2027 n. 20006), con la conseguente riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio di merito.
Non vengono liquidate in sentenza le spese di lite, già oggetto di autonoma e condivisa valutazione delle parti nell'ambito della conciliazione giudiziale.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Venezia, 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano Campo Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 291/2025 RG promossa con appello depositato in data 23 giugno 2025
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mladovan, come da mandato Parte_1
allegato all'atto di appello, con domicilio digitale Pec: Email_1
-appellante-
contro
C.F. e P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello, dagli avv.ti Giuseppe
Dussin e Leonardo Bolla, con domicilio digitale PEC Email_2
Email_3
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n.85/2025 pubblicata il 06 febbraio 2025 del Tribunale di
Treviso-sezione lavoro, non notificata.
IN PUNTO: licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale udienza 18.9.25: “le parti conciliano come da
separato verbale ovvero “chiedono concordemente la pronuncia di sentenza di cessazione di materia
del contendere con riforma della sentenza n. 85/2025 emessa dal Tribunale di Treviso, sezione lavoro,
Giudice dott.ssa Roberta Poirè, pubblicata in data 6 febbraio 2025, resa nel giudizio R.G. n.
362/24””.
FATTO E DIRITTO
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 85/2025 del Parte_1
6.2.2025, con cui il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra e il lavoratore, condannando la società al pagamento in favore del CP_1
lavoratore di un importo pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio, oltre alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. , in Parte_1
parziale riforma della sentenza, chiede l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18,
IV comma, St. Lav., riservandosi di agire in successivo giudizio per il risarcimento del danno biologico asseritamente patito.
Nel costituirsi ritualmente, la società contesta puntualmente i motivi di appello, proponendo CP_1
a sua volta appello incidentale a fronte della sussistenza di tutti i fatti contestati e della proporzionalità
dalla sanzione e chiedendo la condanna del sig. a restituire le indennità liquidate nella Parte_1
sentenza di I grado e già corrisposte ovvero, in subordine, la riduzione dell'indennità risarcitoria nella misura minima. In via subordinata, in cado di accoglimento dell'appello, chiede venga CP_1 detratto dal risarcimento riconosciuto al lavoratore l'aliunde perceptum e percipiendum, con condanna alla restituzione del maggior importo versato.
All'udienza fissata per la trattazione della causa, le parti, anche su sollecitazione del Collegio, hanno trovato un accordo transattivo. E' stato redatto un verbale di conciliazione, con cui il lavoratore e la società hanno inteso definire il presente giudizio ed ogni diversa possibile pretesa, regolando anche le spese di lite.
Ne consegue, così come richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere (v. sul punto
Cass. 11.8.2027 n. 20006), con la conseguente riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio di merito.
Non vengono liquidate in sentenza le spese di lite, già oggetto di autonoma e condivisa valutazione delle parti nell'ambito della conciliazione giudiziale.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Venezia, 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)