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Sentenza 2 novembre 2024
Sentenza 2 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/11/2024, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Giusi Ianni Presidente dott.ssa Ermanna Grossi Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Gabriella Morrone;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che in data 30/06/2001 si era unita in matrimonio con rito Parte_1 concordatario, trascritto negli atti del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) all' Atto
N. 28 parte II serie A volume 1 anno 2001- Ufficio1 con , dalla cui Controparte_1
unione è nata la figlia , il 4/9/2003, che il Tribunale di Cosenza, con Persona_1
1 provvedimento reso in data 17.07.2013, aveva omologato la separazione, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, instando per stabilire a carico di un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, , pari ad euro 500,00 Persona_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 16.10.2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, in questa sede, alla domanda di contribuzione al mantenimento della figlia, per cui alcuna statuizione sul punto è più necessaria.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della separazione da oltre sei mesi a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Dev'essere disposta la trasmissione a cura della cancelleria della presente pronuncia, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Stante anche il comportamento processuale del convenuto, che non si è costituito né si è presentato per opporsi alla domanda, e la natura degli interessi coinvolti, appare equo dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
2 Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.10.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
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