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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/12/2024, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 706/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 706/2022 R.G posta in decisione all'udienza
collegiale dell'11 dicembre 2024
OGGETTO: d a
Opposizione (C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
all'esecuzione (art. 615 Bergamo il 20.10.1957 e residente in [...] c.p.c.) mobiliare Volpana n. 7,
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Dott. Luigi Ferrajoli (C.F.
), dall'Avv. Monica Leggeri (C.F. C.F._2
) e dall'Avv. Alfredo Pozza (C.F. C.F._3 ) del Foro di Milano, elettivamente domiciliato C.F._4
nello studio del primo, in Bergamo, alla Via A. Locatelli n. 25, giusta procura in atti
APPELLANTE nel proc. 706/22 RG
E
(C.F. e P.IVA n. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via Borgonuovo, 3, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Accinni (C.F.:
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso lo studio dell'avv. Francesca Bazoli (C.F. ) C.F._6
in Brescia, C.da Soncin Rotto, 6, giusta procura alle liti
APPELLANTE nel proc. riunito n. 783/22 RG
contro
, (P.I. e C.F. Controparte_3
), con sede in Roma alla Via G. Grezan n. 14, in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t. e, per esso, del Responsabile del
Contenzioso (giusta procura agli atti), Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Temistocle Miracco (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._7
quest'ultimo, in Cosenza alla Via Carlo Bilotti n. 3, giusta procura in atti pag. 2/8 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1416/2022,
pubblicata il 7.6.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza pubblicata in data 7 giugno 2022 il Tribunale di Bergamo
rigettava l'opposizione all'esecuzione presso terzi - CP_1
intrapresa nei confronti di da Equitalia Nord s.p.a., Parte_1
e, per l'effetto, dichiarava la pignorabilità delle somme dovute in ragione della polizza oggetto di causa, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza (RG 706/2022) e Parte_1 CP_1
(RG 783/2022) hanno proposto appello separatamente e il secondo
[...]
procedimento è stato riunito al primo in data 23.11.2022.
Nel giudizio si sono costituiti e l' Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
All'udienza del 23 novembre 2022 la Corte di Appello di Brescia
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11
dicembre 2024.
Nelle more del giudizio, con ordinanza in data 12 marzo 2024 è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo, R.G.E. n. 1577/2015, avverso la quale il signor aveva proposto l'opposizione Parte_1
pag. 3/8 all'esecuzione definita con la sentenza gravata.
Con nota depositata il 12 luglio 2024 il difensore dell'appellante depositava la rinuncia agli atti del giudizio RG n. Parte_1
706/2022 notificata alla controparte il 10.07.2024; anche CP_1
con nota depositata il 10 dicembre 2024 depositava rinuncia agli atti del giudizio RG 783/2022 notificata alla controparte in data 10.07.2024.
In data 10 dicembre 2024 le parti appellanti depositavano le rispettive rinunce regolarmente notificate e l' Controparte_5
depositava la copia dell'accettazione di rinuncia agli atti nei confronti di entrambe.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la estinzione del giudizio per rinuncia agli atti E L'
[...]
chiedeva il rimborso delle spese del presente Controparte_5
grado con distrazione in favore del difensore, da liquidare tenendo conto dell'effettivo valore della causa, pari ad oltre 2 milioni di euro, superiore a quello dichiarato (euro 219.000,00).
*****
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
pag. 4/8 loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove i difensori delle parti, muniti dei relativi poteri, hanno dichiarato verbalmente alla udienza dell'11 dicembre 2024 di volere rinunciare agli atti del presente giudizio e di accettare reciprocamente la rinuncia, depositando i reciproci atti di rinuncia ed accettazione regolarmente notificati.
Rimane da definire il regime delle spese atteso che le parti sul punto non hanno trovato accordo. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”;
pertanto, nel caso di specie i due appellanti rinuncianti vanno condannati a rifondere le spese all'Agenzia in via solidale.
E' sorto contrasto tra le parti circa il valore della causa e il conseguente ammontare delle spese: secondo il valore della Parte_1
causa va parametrato alla somma indicata nel pignoramento iniziale pari a € 219.748,38; l' , invece, sostiene di avere Controparte_3
spiegato nella stessa procedura un intervento per € 1.466.738,45 ed uno ancora successivo per € 352.143,66 (all. 5 pag. 13,27,34 fascicoli AD
pag. 5/8 RG. 706-783/2022) e, per l'effetto, il valore reale della causa sarebbe pari ad oltre € 2.038.000,00, ovvero l'importo che sarebbe stato assegnato ad AD in caso di estinzione anticipata della polizza con premio unico pari ad € 3.252.903,08 (cfr all. 5 pag. 47 fascicoli AD
RG. 706-783/2022). Al riguardo AD rammenta che ai sensi dell'art. 17
c.p.c. il valore della causa di opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. si determina in base al credito per cui si procede.
Osserva la Corte che il con l'atto di citazione in opposizione Parte_1
ha dichiarato un valore della causa di € 219.748,38, pari alla somma indicata nell'atto di pignoramento;
l' costituendosi nel giudizio CP_3
di primo grado, pur avendo prodotto gli ulteriori accertamenti effettuati di cui al doc. 14 ed i relativi atti di intervento, nulla ha allegato nella memoria di costituzione in relazione a tali atti di intervento e all'importo dei successivi accertamenti né ha contestato la dichiarazione di valore della parte attrice, e anzi, la stessa difesa, in sede di nota spese in primo grado, ha indicato lo scaglione “da € 52.001 a € 260.000”, range
coerente rispetto alla dichiarazione di valore di Parte_1
Inoltre AD, oltre a non aver mai contestato il valore della causa in primo grado, in sede di comparsa di costituzione nel presente grado, pur facendo riferimento agli ulteriori atti di intervento effettuati
(“Successivamente, AD depositava ulteriori atti di intervento (facendo
valere crediti ulteriori da quelli originariamente posti in esecuzione) al
fine di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate”, pag. 2), pag. 6/8 nulla ha rilevato in ordine agli importi di tali ulteriori crediti e alla loro incidenza sul valore della causa, dichiarando ancora una volta invariato il valore della controversia.
Solo con la nota di deposito dell'accettazione della rinuncia agli atti in data 25.11.2024, la difesa di AD ha richiesto la liquidazione delle spese a suo favore indicando, per la prima volta, il valore della controversia compreso nello scaglione “da € 1.000.001 a € 2.000.000”, sulla base delle somme dovute alla luce degli ulteriori accertamenti svolti.
La richiesta non può, quindi, essere accolta apparendo la allegazione tardiva.
Non risulta condivisibile nemmeno la applicazione dei valori massimi dello scaglione, come prospettata dalla difesa di AD, non trattandosi di controversia riguardante questioni giuridiche e in fatto caratterizzate da complessità o che ha richiesto un'attività difensiva di particolare pregio nè caratterizzata da urgenza, non sussistendo, quindi, nel caso di specie,
alcun elemento previsto dall'art 19 D.M. 147/2022 a sostegno di tale richiesta.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo con spese come da dispositivo limitatamente alla fase di studio ed introduttiva (valori medi),
come da nota spese in atti, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello,
con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
pag. 7/8 P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:
- dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese pari a € 2.977,00 per la Controparte_3
fase di studio ed € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. Temistocle Miracco;
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
pag. 8/8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 706/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 706/2022 R.G posta in decisione all'udienza
collegiale dell'11 dicembre 2024
OGGETTO: d a
Opposizione (C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
all'esecuzione (art. 615 Bergamo il 20.10.1957 e residente in [...] c.p.c.) mobiliare Volpana n. 7,
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Dott. Luigi Ferrajoli (C.F.
), dall'Avv. Monica Leggeri (C.F. C.F._2
) e dall'Avv. Alfredo Pozza (C.F. C.F._3 ) del Foro di Milano, elettivamente domiciliato C.F._4
nello studio del primo, in Bergamo, alla Via A. Locatelli n. 25, giusta procura in atti
APPELLANTE nel proc. 706/22 RG
E
(C.F. e P.IVA n. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Via Borgonuovo, 3, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Accinni (C.F.:
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso lo studio dell'avv. Francesca Bazoli (C.F. ) C.F._6
in Brescia, C.da Soncin Rotto, 6, giusta procura alle liti
APPELLANTE nel proc. riunito n. 783/22 RG
contro
, (P.I. e C.F. Controparte_3
), con sede in Roma alla Via G. Grezan n. 14, in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t. e, per esso, del Responsabile del
Contenzioso (giusta procura agli atti), Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Temistocle Miracco (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._7
quest'ultimo, in Cosenza alla Via Carlo Bilotti n. 3, giusta procura in atti pag. 2/8 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1416/2022,
pubblicata il 7.6.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza pubblicata in data 7 giugno 2022 il Tribunale di Bergamo
rigettava l'opposizione all'esecuzione presso terzi - CP_1
intrapresa nei confronti di da Equitalia Nord s.p.a., Parte_1
e, per l'effetto, dichiarava la pignorabilità delle somme dovute in ragione della polizza oggetto di causa, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza (RG 706/2022) e Parte_1 CP_1
(RG 783/2022) hanno proposto appello separatamente e il secondo
[...]
procedimento è stato riunito al primo in data 23.11.2022.
Nel giudizio si sono costituiti e l' Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
All'udienza del 23 novembre 2022 la Corte di Appello di Brescia
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11
dicembre 2024.
Nelle more del giudizio, con ordinanza in data 12 marzo 2024 è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo, R.G.E. n. 1577/2015, avverso la quale il signor aveva proposto l'opposizione Parte_1
pag. 3/8 all'esecuzione definita con la sentenza gravata.
Con nota depositata il 12 luglio 2024 il difensore dell'appellante depositava la rinuncia agli atti del giudizio RG n. Parte_1
706/2022 notificata alla controparte il 10.07.2024; anche CP_1
con nota depositata il 10 dicembre 2024 depositava rinuncia agli atti del giudizio RG 783/2022 notificata alla controparte in data 10.07.2024.
In data 10 dicembre 2024 le parti appellanti depositavano le rispettive rinunce regolarmente notificate e l' Controparte_5
depositava la copia dell'accettazione di rinuncia agli atti nei confronti di entrambe.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la estinzione del giudizio per rinuncia agli atti E L'
[...]
chiedeva il rimborso delle spese del presente Controparte_5
grado con distrazione in favore del difensore, da liquidare tenendo conto dell'effettivo valore della causa, pari ad oltre 2 milioni di euro, superiore a quello dichiarato (euro 219.000,00).
*****
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
pag. 4/8 loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove i difensori delle parti, muniti dei relativi poteri, hanno dichiarato verbalmente alla udienza dell'11 dicembre 2024 di volere rinunciare agli atti del presente giudizio e di accettare reciprocamente la rinuncia, depositando i reciproci atti di rinuncia ed accettazione regolarmente notificati.
Rimane da definire il regime delle spese atteso che le parti sul punto non hanno trovato accordo. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”;
pertanto, nel caso di specie i due appellanti rinuncianti vanno condannati a rifondere le spese all'Agenzia in via solidale.
E' sorto contrasto tra le parti circa il valore della causa e il conseguente ammontare delle spese: secondo il valore della Parte_1
causa va parametrato alla somma indicata nel pignoramento iniziale pari a € 219.748,38; l' , invece, sostiene di avere Controparte_3
spiegato nella stessa procedura un intervento per € 1.466.738,45 ed uno ancora successivo per € 352.143,66 (all. 5 pag. 13,27,34 fascicoli AD
pag. 5/8 RG. 706-783/2022) e, per l'effetto, il valore reale della causa sarebbe pari ad oltre € 2.038.000,00, ovvero l'importo che sarebbe stato assegnato ad AD in caso di estinzione anticipata della polizza con premio unico pari ad € 3.252.903,08 (cfr all. 5 pag. 47 fascicoli AD
RG. 706-783/2022). Al riguardo AD rammenta che ai sensi dell'art. 17
c.p.c. il valore della causa di opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. si determina in base al credito per cui si procede.
Osserva la Corte che il con l'atto di citazione in opposizione Parte_1
ha dichiarato un valore della causa di € 219.748,38, pari alla somma indicata nell'atto di pignoramento;
l' costituendosi nel giudizio CP_3
di primo grado, pur avendo prodotto gli ulteriori accertamenti effettuati di cui al doc. 14 ed i relativi atti di intervento, nulla ha allegato nella memoria di costituzione in relazione a tali atti di intervento e all'importo dei successivi accertamenti né ha contestato la dichiarazione di valore della parte attrice, e anzi, la stessa difesa, in sede di nota spese in primo grado, ha indicato lo scaglione “da € 52.001 a € 260.000”, range
coerente rispetto alla dichiarazione di valore di Parte_1
Inoltre AD, oltre a non aver mai contestato il valore della causa in primo grado, in sede di comparsa di costituzione nel presente grado, pur facendo riferimento agli ulteriori atti di intervento effettuati
(“Successivamente, AD depositava ulteriori atti di intervento (facendo
valere crediti ulteriori da quelli originariamente posti in esecuzione) al
fine di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate”, pag. 2), pag. 6/8 nulla ha rilevato in ordine agli importi di tali ulteriori crediti e alla loro incidenza sul valore della causa, dichiarando ancora una volta invariato il valore della controversia.
Solo con la nota di deposito dell'accettazione della rinuncia agli atti in data 25.11.2024, la difesa di AD ha richiesto la liquidazione delle spese a suo favore indicando, per la prima volta, il valore della controversia compreso nello scaglione “da € 1.000.001 a € 2.000.000”, sulla base delle somme dovute alla luce degli ulteriori accertamenti svolti.
La richiesta non può, quindi, essere accolta apparendo la allegazione tardiva.
Non risulta condivisibile nemmeno la applicazione dei valori massimi dello scaglione, come prospettata dalla difesa di AD, non trattandosi di controversia riguardante questioni giuridiche e in fatto caratterizzate da complessità o che ha richiesto un'attività difensiva di particolare pregio nè caratterizzata da urgenza, non sussistendo, quindi, nel caso di specie,
alcun elemento previsto dall'art 19 D.M. 147/2022 a sostegno di tale richiesta.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo con spese come da dispositivo limitatamente alla fase di studio ed introduttiva (valori medi),
come da nota spese in atti, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello,
con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
pag. 7/8 P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:
- dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese pari a € 2.977,00 per la Controparte_3
fase di studio ed € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. Temistocle Miracco;
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
pag. 8/8