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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2024, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3960/2024 RGAL TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE LEPERA Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: prestazioni previdenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della ditta “Alberelli Rosa” e di aver ottenuto con sentenza n. 1165/2023 resa dalla Corte di Appello di Catanzaro una condanna del datore di lavoro alla corresponsione della somma di euro 7.957,00, di cui euro 2.113,04 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (febbraio, marzo e aprile 2012). Esponeva, quindi, di aver presentato, il 18.04.2024, richiesta di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l dalla legge 29 maggio 1982 n. CP_1
297 per ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto e degli altri crediti lavorativi ed aggiungeva che la domanda non era stata accolta con riferimento alle ultime tre mensilità. Chiedeva, quindi, che l' in applicazione delle leggi in materia, fosse CP_1 condannato alla corresponsione della somma sopra indicata, censurando la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda (“le retribuzioni
1 richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art. 2 c. 1 d.lvo 80/92)”. Lamentava che erroneamente l' aveva ritenuto di far decorrere il “dies CP_1
a quo” per il calcolo a ritroso dei dodici mesi entro cui devono rientrare le ultime tre mensilità a carico del fondo dal deposito di un ricorso volto ad ottenere l'accertamento delle pretese retributive depositato il 23.01.2020 ed esitato in una sentenza poi riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con la pronuncia sopra indicata. Rilevava, in particolare, che già il 29.01.2013 aveva proposto analogo ricorso, pur esitato in una pronuncia di estinzione (sentenza n. 1492/2017 del Tribunale di Cosenza, non impugnata). Si costituiva l sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione, CP_1 nel merito escludendo di essere tenuto al pagamento dell'importo richiesto a titolo di retribuzioni, per le ragioni già indicate nel provvedimento di rigetto reso in sede amministrativa. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 02.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del 26.11.2024, l' il 21.11.2024. CP_1
E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
E' costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio di diritto secondo cui “Il diritto del lavoratore di ottenere dall CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr. Sez. L. n. 26819/2016; più di recente, Sez. L. n. 16852/2020). CP_1
Considerata, pertanto, la natura del diritto azionato e la sua autonomia 2 rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, l'eccezione sollevata dall' in ragione della data di maturazione del credito CP_1 retributivo (il rapporto di lavoro è cessato nel 2011) è, a ben vedere, inammissibile, posto che l'istituto, richiamando la data di insorgenza del diritto, fa valere un fenomeno estintivo che riguarda non la pretesa previdenziale, ma la pregressa pretesa che il lavoratore vantava nei confronti del datore di lavoro. Né può ritenersi che sia maturata la prescrizione annuale dello specifico credito (previdenziale) azionato. Considerato, infatti, che la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) nel caso in esame è incontestabile che il termine annuale non era decorso alla data della presentazione della domanda amministrativa (18.04.2024), atteso che la fattispecie attributiva si è perfezionata all'esito delle procedure di pignoramento svolte nello stesso mese di aprile 2024.
Nel merito si osserva che l'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l' un apposito “Fondo di Controparte_2 garanzia”, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti. A norma del secondo comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che delle relative somme accessorie, previa detrazione di quelle eventualmente già corrisposte;
il Fondo svolge quindi una duplice funzione, quella di permettere l'anticipato pagamento del trattamento di fine rapporto e quella di assicurare, in ogni caso, tale pagamento anche nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 regolano i presupposti e i termini per la presentazione al Fondo della richiesta di pagamento. In particolare, come si desume dalla lettera di tali disposizioni, la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale o che il medesimo, “non soggetto alle disposizioni 3 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267”, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro non adempia al pagamento del credito del lavoratore o adempia in misura parziale. Nel primo caso è necessario che il credito sia stato esaminato e ammesso (con decreto o con sentenza) nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo a un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione;
nel secondo caso è necessario il previo e inutile esperimento della procedura esecutiva individuale. Ai sensi degli art. 1 e 2 del D.lgs. n. 80/1992 gli stessi lavoratori (già dipendenti da un datore di lavoro assoggettabile o meno alle procedure concorsuali) possono ottenere dal “Fondo di Garanzia” con le modalità e nei termini previsti dallo stesso art. 2, anche il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR “…inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro…”. Ora, tenuto conto della lettera delle norme sopra riportate, che testualmente distinguono due ipotesi in relazione alla assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure concorsuali, deve pervenirsi alla conclusione che, quando il creditore insoddisfatto sia stato dipendente da un datore di lavoro imprenditore commerciale ed in quanto tale soggetto alle procedure concorsuali, la domanda di liquidazione dei crediti presuppone che tali procedure siano state preventivamente azionate. Tanto si ricava dalla lettera, appunto, dell'art. 2 della citata legge 297/1982, il quale, dopo aver evidenziato che scopo del Fondo è quello di
“…sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza…” , al comma 2° prevede che la domanda di pagamento possa essere presentata dal lavoratore o dai suoi aventi causa solo dopo che siano trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 l. fall., ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 l. fall., ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito. Tanto premesso, la domanda deve ritenersi infondata. Il D.lgs. 27.01.1992, n. 80, all'art. 2 comma 1 prevede quanto segue: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: 4 a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La norma, in coerenza con la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, di cui il d.lgs n. 80 del 1992 costituisce attuazione, tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale ivi individuata. Il legislatore ha delimitato la fascia temporale protetta, valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendolo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per coloro la cui l'attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene - lettera a) - in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (così Cass. n. 1885 del 01/02/2005, che richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95); per i lavoratori che abbiano invece continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene - lettera c) - a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore” (cfr. Sez. L. 24889/2019). Ebbene, applicando la normativa al caso di specie, deve convenirsi con l'istituto previdenziale convenuto che le mensilità richieste (febbraio, marzo e aprile 2012).
5 La Suprema Corte, al fine di adeguare la normativa in questione alle direttive comunitarie e alle successive pronunce in materia della Corte di Giustizia Europea, ha operato una lettura estensiva dell'art. 2, comma I, D.lgs 80/1992, affermando, con riferimento al dies a quo per il calcolo a ritroso dei dodici mesi entro cui debbono rientrare le ultime tre mensilità a carico del fondo, che: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal CP_1 medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (cfr. Cass. 1885/2005 conf. a Cass. 22262/2007, 12634/2008). Nel caso di specie, tuttavia, l'unica pregressa iniziativa valutabile a tal fine è il ricorso depositato in data 23.01.2020 volto ad ottenere il soddisfacimento dei crediti retributivi rimasti insoddisfatti. Deve, infatti, convenirsi con l' che la pregressa iniziativa del 2013 CP_1
(ricorso depositato il 29.01.2013) non può rilevare, attesa la pronuncia di estinzione del giudizio (non impugnata) e, pertanto, il mancato riconoscimento dei diritti azionati. La Suprema Corte ha infatti affermato: “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, CP_1
l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. Sez. L. n. 16249 del 29.07.2020).
6 Nessun titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro è, infatti, conseguito all'iniziativa giudiziale del 2013, attesa, appunto, la declaratoria di estinzione del giudizio. Il tribunale, pertanto, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, fa proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1006 pubblicata il 31.03.2021, richiamata nella memoria dell “…L'iniziativa del lavoratore, infatti, assume rilievo solo se CP_1 intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione (Cass. 29.7.2020 n. 16249; Cass. 28.1.2020 n. 1886). Il mero deposito di un ricorso per ingiunzione di pagamento, al quale non sia seguita, come nella specie, la pronuncia del decreto ingiuntivo e la sua successiva notificazione ad opera del lavoratore, non assume rilievo ai fini del computo del termine annuale di cui all'art. 2 l. 80/1992, trattandosi di iniziativa che non ha trovato consacrazione, in un titolo eseguibile nei confronti del lavoratore (rectius datore di lavoro) insolvente…”. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 03/12/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE LEPERA Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: prestazioni previdenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della ditta “Alberelli Rosa” e di aver ottenuto con sentenza n. 1165/2023 resa dalla Corte di Appello di Catanzaro una condanna del datore di lavoro alla corresponsione della somma di euro 7.957,00, di cui euro 2.113,04 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (febbraio, marzo e aprile 2012). Esponeva, quindi, di aver presentato, il 18.04.2024, richiesta di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l dalla legge 29 maggio 1982 n. CP_1
297 per ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto e degli altri crediti lavorativi ed aggiungeva che la domanda non era stata accolta con riferimento alle ultime tre mensilità. Chiedeva, quindi, che l' in applicazione delle leggi in materia, fosse CP_1 condannato alla corresponsione della somma sopra indicata, censurando la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda (“le retribuzioni
1 richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art. 2 c. 1 d.lvo 80/92)”. Lamentava che erroneamente l' aveva ritenuto di far decorrere il “dies CP_1
a quo” per il calcolo a ritroso dei dodici mesi entro cui devono rientrare le ultime tre mensilità a carico del fondo dal deposito di un ricorso volto ad ottenere l'accertamento delle pretese retributive depositato il 23.01.2020 ed esitato in una sentenza poi riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con la pronuncia sopra indicata. Rilevava, in particolare, che già il 29.01.2013 aveva proposto analogo ricorso, pur esitato in una pronuncia di estinzione (sentenza n. 1492/2017 del Tribunale di Cosenza, non impugnata). Si costituiva l sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione, CP_1 nel merito escludendo di essere tenuto al pagamento dell'importo richiesto a titolo di retribuzioni, per le ragioni già indicate nel provvedimento di rigetto reso in sede amministrativa. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 02.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del 26.11.2024, l' il 21.11.2024. CP_1
E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
E' costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio di diritto secondo cui “Il diritto del lavoratore di ottenere dall CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr. Sez. L. n. 26819/2016; più di recente, Sez. L. n. 16852/2020). CP_1
Considerata, pertanto, la natura del diritto azionato e la sua autonomia 2 rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, l'eccezione sollevata dall' in ragione della data di maturazione del credito CP_1 retributivo (il rapporto di lavoro è cessato nel 2011) è, a ben vedere, inammissibile, posto che l'istituto, richiamando la data di insorgenza del diritto, fa valere un fenomeno estintivo che riguarda non la pretesa previdenziale, ma la pregressa pretesa che il lavoratore vantava nei confronti del datore di lavoro. Né può ritenersi che sia maturata la prescrizione annuale dello specifico credito (previdenziale) azionato. Considerato, infatti, che la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) nel caso in esame è incontestabile che il termine annuale non era decorso alla data della presentazione della domanda amministrativa (18.04.2024), atteso che la fattispecie attributiva si è perfezionata all'esito delle procedure di pignoramento svolte nello stesso mese di aprile 2024.
Nel merito si osserva che l'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l' un apposito “Fondo di Controparte_2 garanzia”, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti. A norma del secondo comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che delle relative somme accessorie, previa detrazione di quelle eventualmente già corrisposte;
il Fondo svolge quindi una duplice funzione, quella di permettere l'anticipato pagamento del trattamento di fine rapporto e quella di assicurare, in ogni caso, tale pagamento anche nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 regolano i presupposti e i termini per la presentazione al Fondo della richiesta di pagamento. In particolare, come si desume dalla lettera di tali disposizioni, la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale o che il medesimo, “non soggetto alle disposizioni 3 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267”, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro non adempia al pagamento del credito del lavoratore o adempia in misura parziale. Nel primo caso è necessario che il credito sia stato esaminato e ammesso (con decreto o con sentenza) nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo a un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione;
nel secondo caso è necessario il previo e inutile esperimento della procedura esecutiva individuale. Ai sensi degli art. 1 e 2 del D.lgs. n. 80/1992 gli stessi lavoratori (già dipendenti da un datore di lavoro assoggettabile o meno alle procedure concorsuali) possono ottenere dal “Fondo di Garanzia” con le modalità e nei termini previsti dallo stesso art. 2, anche il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR “…inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro…”. Ora, tenuto conto della lettera delle norme sopra riportate, che testualmente distinguono due ipotesi in relazione alla assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure concorsuali, deve pervenirsi alla conclusione che, quando il creditore insoddisfatto sia stato dipendente da un datore di lavoro imprenditore commerciale ed in quanto tale soggetto alle procedure concorsuali, la domanda di liquidazione dei crediti presuppone che tali procedure siano state preventivamente azionate. Tanto si ricava dalla lettera, appunto, dell'art. 2 della citata legge 297/1982, il quale, dopo aver evidenziato che scopo del Fondo è quello di
“…sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza…” , al comma 2° prevede che la domanda di pagamento possa essere presentata dal lavoratore o dai suoi aventi causa solo dopo che siano trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 l. fall., ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 l. fall., ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito. Tanto premesso, la domanda deve ritenersi infondata. Il D.lgs. 27.01.1992, n. 80, all'art. 2 comma 1 prevede quanto segue: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: 4 a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La norma, in coerenza con la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, di cui il d.lgs n. 80 del 1992 costituisce attuazione, tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale ivi individuata. Il legislatore ha delimitato la fascia temporale protetta, valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendolo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per coloro la cui l'attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene - lettera a) - in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (così Cass. n. 1885 del 01/02/2005, che richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95); per i lavoratori che abbiano invece continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene - lettera c) - a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore” (cfr. Sez. L. 24889/2019). Ebbene, applicando la normativa al caso di specie, deve convenirsi con l'istituto previdenziale convenuto che le mensilità richieste (febbraio, marzo e aprile 2012).
5 La Suprema Corte, al fine di adeguare la normativa in questione alle direttive comunitarie e alle successive pronunce in materia della Corte di Giustizia Europea, ha operato una lettura estensiva dell'art. 2, comma I, D.lgs 80/1992, affermando, con riferimento al dies a quo per il calcolo a ritroso dei dodici mesi entro cui debbono rientrare le ultime tre mensilità a carico del fondo, che: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal CP_1 medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (cfr. Cass. 1885/2005 conf. a Cass. 22262/2007, 12634/2008). Nel caso di specie, tuttavia, l'unica pregressa iniziativa valutabile a tal fine è il ricorso depositato in data 23.01.2020 volto ad ottenere il soddisfacimento dei crediti retributivi rimasti insoddisfatti. Deve, infatti, convenirsi con l' che la pregressa iniziativa del 2013 CP_1
(ricorso depositato il 29.01.2013) non può rilevare, attesa la pronuncia di estinzione del giudizio (non impugnata) e, pertanto, il mancato riconoscimento dei diritti azionati. La Suprema Corte ha infatti affermato: “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, CP_1
l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. Sez. L. n. 16249 del 29.07.2020).
6 Nessun titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro è, infatti, conseguito all'iniziativa giudiziale del 2013, attesa, appunto, la declaratoria di estinzione del giudizio. Il tribunale, pertanto, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, fa proprio l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1006 pubblicata il 31.03.2021, richiamata nella memoria dell “…L'iniziativa del lavoratore, infatti, assume rilievo solo se CP_1 intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione (Cass. 29.7.2020 n. 16249; Cass. 28.1.2020 n. 1886). Il mero deposito di un ricorso per ingiunzione di pagamento, al quale non sia seguita, come nella specie, la pronuncia del decreto ingiuntivo e la sua successiva notificazione ad opera del lavoratore, non assume rilievo ai fini del computo del termine annuale di cui all'art. 2 l. 80/1992, trattandosi di iniziativa che non ha trovato consacrazione, in un titolo eseguibile nei confronti del lavoratore (rectius datore di lavoro) insolvente…”. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 03/12/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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