Decreto cautelare 6 marzo 2024
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01999/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LL IS di IT NT & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Feliciana Ferrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina n. 1232 del 26 ottobre 2023, recante la decadenza della concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009, dell’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2024 e della nota del 21 febbraio 2024, prot. n. 3277, recanti l’intimazione di sgombero e riconsegna dell’area demaniale marittima, del il verbale del 22 febbraio 2024, prot. n. 3383, recante l’intimazione di rimozione degli arredi e delle attrezzature, del provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 1146, recante la revoca delle autorizzazioni commerciali n. 485 e n. 486 del 13 febbraio 1987, delle note del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558, del 24 ottobre 2024, prot. n. 20576, e del 7 gennaio 2025, prot. n. 181, declinatorie della SCIA in sanatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. ND Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La proponente LL IS di IT NT & C. s.a.s. (in appresso, S. M.) impugnava: - col ricorso in epigrafe, la determina n. 1232 del 26 ottobre 2023 (prot. n. 20864 del 27 ottobre 2023), con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9605 del 18 maggio 2023, aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009 (rep. n. 285); - con un primo ordine di motivi aggiunti: -- l’ordinanza di sgombero n. 2 del 9 febbraio 2024 (reg. gen. n. 9) e la nota del 21 febbraio 2024, prot. n. 3277, con le quali il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi aveva intimato la riconsegna dell’area demaniale marittima di cui alla concessione n. 4 del 26 marzo 2009; -- il verbale del 22 febbraio 2024, prot. n. 3383, col quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi aveva intimato la rimozione degli arredi e delle attrezzature presenti nello stabilimento balneare “LL IS”; -- il provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 1146, col quale il Responsabile del Settore Ambiente, SUAP e Innovazione del Comune di Amalfi, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 22588 del 23 novembre 2023, aveva revocato le autorizzazioni n. 485 e n. 486 del 13 febbraio 1987 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso lo stabilimento balneare “LL IS”; - con un secondo ordine di motivi aggiunti: -- la nota del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558, con la quale quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi aveva attestato che sulla SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 si era formato il silenzio rigetto; -- la nota del 24 ottobre 2024, prot. n. 20576, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi aveva escluso che gli interventi contemplati dalla menzionata la SCIA del 10 maggio 2023 fossero sanabili ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001; - con un terzo ordine di motivi aggiunti, il provvedimento del 7 gennaio 2025, prot. n. 181, col quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, previa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 24042 del 17 dicembre 2024, aveva rigettato l’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, presentata a guisa di “SCIA condizionata” ex art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001, il 27 novembre 2024 (prot. n. 22772)
2. La vicenda dalla quale era scaturita la presente controversia era la seguente.
2.1. La S. M. era titolare della concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009 (rep. n. 285), rilasciata in favore della LL IS di IT Alfredo di TO Amelia s.a.s., in essa trasformatasi, ed avente per oggetto l’area di mq 769,82, ubicata in Amalfi, località Marina Grande (seconda arcata, lato levante), e censita in catasto al foglio 9, particelle 653, 656 e 121, ai fini del mantenimento di uno stabilimento balneare con ristorante-bar, denominato “LL IS” (ex “Bagni Flavio Gioia”), ed annesso deposito per attrezzature.
2.2. All’indomani dell’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione n. 86 del 21 luglio 2008 (pronunciato da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, con sentenza n. 954 del 17 maggio 2012), il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Amalfi, ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001 e sulla scorta delle risultanze del sopralluogo del 20 febbraio 2014, aveva contestato alla S. M., con nuova ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 (prot. n. 4904), l’esecuzione delle seguenti opere abusive sull’area demaniale marittima in concessione: «- n. 2 manufatti ad uso deposito e dispensa in lamiera collocati su pedana in legno aventi dimensioni di circa 25,00 mq di superficie; - un manufatto dì dimensioni di circa 8,00 mq in lamiera ad uso buvette; - un manufatto ad uso spogliatoio personale e pronto soccorso di dimensioni di circa 24,00 mq ubicato in aderenza alla buvette con chiusura in ferro e griglia metallica; - n. 52 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; - scala in ferro e legno di accesso all'arenile; - scala in ferro e legno di accesso allo stabilimento; - n. 1 solaio di circa 230,00 mq ubicato a quota + 2,70 dall'arenile, in parte composto da una struttura portante in laterocemento e putrelle di acciaio con sottostanti travi in c.a., e in parte realizzata con struttura portante in ferro e tavolato ligneo, l'intera superficie del solaio è pavimentata in legno; - n. 52 fondazioni dei pali; - una pavimentazione in grigliato di ferro di dimensioni di circa mq 9,00; - una pavimentazione in legno di circa 190,00 mq di superficie; - manufatto ubicato a quota + 2,70 adibito a ristorante, cucina e servizi vari, avente una superficie complessiva di circa mq 100,00 ed un'altezza media di m. 2,35, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., e copertura in lamiera con sottostanti pannelli coibentati sorretti da una struttura metallica; - ampliamento del terrazzo scoperto di circa 4,00 mq di superficie; - ampliamento del locale cucina di circa 2,50 mq; - copertura dell'intero terrazzo con tendaggi retraibili telecomandati, sostenuta da una struttura portante in profilati metallici; - chiusura perimetrale con infissi e vetrate del locale adibito a ristorante in modo da realizzare la completa chiusura e la formazione di un ulteriore volume; - installazione di tubazioni, canalizzazioni, centraline, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, di videosorveglianza, ecc. dislocati in tutti gli ambienti e a tutti i piani dello stabilimento».
La misura repressivo-ripristinatoria era adottata in base al rilievo che le opere contestate risultavano realizzate in assenza di titoli abilitativi ovvero in totale difformità rispetto ai rilasciati titoli abilitativi (autorizzazioni sindacali del 12 marzo 1984, prot. n. 156, del 19 febbraio 1987, prot. n. 376, del 9 aprile 1987, prot. n, 339; concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009).
In particolare, oltre alle difformità rispetto agli emessi titoli edilizi, era emerso che: - «tutti gli atti di assenso rilasciati per la realizzazione dello stabilimento balneare de quo, risultano privi della prescritta autorizzazione paesaggistica … ad eccezione dell’autorizzazione rilasciata per il locale w.c. per disabili»; - «le opere suddette sono state realizzate in assenza. di autorizzazione o nulla osta paesaggistico, obbligatorio per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio sia di facile che di difficile rimozione, sia precario che stabile »; - a fronte di quanto assentito dalla concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009 («mantenimento su suolo demaniale di uno stabilimento balneare occupante una superficie complessiva di mq 100,24 di area coperta con opere di facile rimozione a livello di arenile, una superficie di 221,14 mq di area coperta con opere di difficile rimozione, a livello + 2,70 rispetto all’arenile, e 43,69 mq di area scoperta non utilizzata») e in violazione dell’obbligo da quest’ultima sancito al punto 17, primo alinea («rimuovere tutte le opere mobili dello stabilimento, palafitte comprese, al termine della stagione balneare … installare tutto il complesso balneare con strutture interamente smontabili, in assoluta conformità nelle dimensioni e nella forma rappresentata dai grafici e con materiali di cui alla relazione tecnica»), nonché tenuto, segnatamente, conto che «la superficie a livello dell’arenile viene comunque occupata in modo permanente da circa 52 pilastri circolari in ferro, da una scala in ferro, da un pagliolato in legno di circa 200,00 mq, da alcuni locali adibiti a vari usi, da macchinari, impianti e materiali vari , determinando una occupazione abusiva di suolo demaniale di circa 238,00 mq», «l'intera struttura balneare, per come è stata concepita e realizzata, per l'uso dei vari materiali componenti le parti strutturali, per il complesso di opere di finitura e per tutti gli impianti in essa collocati, può senza dubbio essere qualificata come un impianto di difficile rimozione», ossia come opera «stabilmente ancorata al suolo e posizionata permanentemente durante tutto l'anno, in difformità da quanto previsto dai titoli edilizi e demaniali che prescrivono la totale rimozione della struttura balneare in oggetto costituita per la maggior parte esclusivamente da opere di facile rimozione, alla fine di ogni stagione balneare»; - in violazione dell’obbligo sancito dal punto 7 della concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009 («Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di per salvaguardare la pubblica e privata incolumità»), svariate parti strutturali si presentavano in stato precario, «pilastri e travi in ferro con evidenti segni di ruggine e di corrosione, lesioni diffuse e deterioramento del calcestruzzo componente pilastri e solai e la presenza di impianti vari (elettrico in particolare) composti da apparecchiature e tubazioni non a norma di legge».
2.3. L’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 era stata impugnata dalla S. M. dinanzi al TAR Campania, Salerno, sez. II, con ricorso iscritto a r.g. n. 1467/2014, che veniva respinto con sentenza n. 1176 del 13 luglio 2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3964 del 19 aprile 2023.
2.4. A seguito del definitivo accertamento giurisdizionale di abusività dello stabilimento balneare da essa gestito, la S. M. aveva, da un lato, presentato la SCIA del 10 maggio 2023, volta all’accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica di talune opere contestate con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 (le quali erano così descritte nell’allegata relazione tecnica: «a) a livello ristorante: lieve modifica delle scale di accesso; lieve prolungamento (localizzato) della terrazza scoperta; diversa tipologia e conformazione delle vetrate/infissi perimetrali; b) a livello arenile: buvette, cabine spogliatoio e cabine depositi, tutti stagionalmente apprestati (insieme al wc per diversamente abili autorizzato) a livello arenile al di sotto dell'impalcato di cui al precedente punto. In proposito corre precisare che sulla pratica edilizia e paesaggistica assentita nel luglio 1995 erano graficizzati, oltre al bagno per diversamente abili (oggetto dell'istanza dell'epoca), anche gran parte degli altri manufatti stagionali tutt'oggi apprestati»), ed aveva, d’altro lato, manifestato, con nota del 17 settembre 2023, prot. n. 17989, il proponimento di rimuovere le opere anzidette e di ripristinare lo stato dei luoghi.
2.5. Pure a valle del richiamato accertamento giurisdizionale, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9605 del 18 maggio 2023, aveva dichiarato, con determina n. 1232 del 26 ottobre 2023, decaduta la concessione n. 4 del 26 marzo 2009 ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, lett. b ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, 19 della concessione, e cioè sia per cattivo uso del bene demaniale marittimo sia per inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo.
In dettaglio, il cattivo uso del bene demaniale marittimo era stato ravvisato nell’esecuzione di opere abusive su area demaniale assoggettata a vincolo paesaggistico, trattandosi di «utilizzo non corretto e non in linea con le finalità sottese al rilascio della concessione»; mentre l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge e/o dal titolo costitutivo era stata ravvisata nelle gravi violazioni edilizie contestate con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014, resistita alla relativa impugnazione in sede giurisdizionale, nonché consistite «nella realizzazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito su area demaniale soggetta a vincolo paesaggistico, con pregiudizio per il regolare assetto del territorio e del paesaggio».
Per di più, il grave inadempimento degli obblighi derivanti dal titolo costitutivo (artt. 2 e 19) era stato reputato rilevante «in termini di irreversibile compromissione del rapporto fiduciario a fondamento della concessione».
2.6. Alla dichiarata decadenza della concessione n. 4 del 26 marzo 2009 susseguivano l’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2024, disponente lo sgombero dell’area demaniale marittima controversa, ed il provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 1146, recante la revoca delle autorizzazioni n. 485 e n. 486 del 13 febbraio 1987 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il lido balneare “LL IS”.
3. Nell’avversare siffatte determinazioni col ricorso introduttivo e col primo ordine di motivi aggiunti, la S. M. lamentava, in estrema sintesi, che: a) quanto alla decadenza della concessione n. 4 del 26 marzo 2009: aa) essa sarebbe stata dichiarata senza considerare la pendenza della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023, la quale avrebbe reso, peraltro, pro tempore inefficace l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014; ab) inoltre, a dispetto di quanto ritenuto dal Comune di Amalfi, non avrebbe potuto costituire l’approdo vincolato delle violazioni contestate, ma avrebbe dovuto essere pronunciata sulla base della ponderazione del sotteso interesse pubblico, sempreché rispondente al canone di proporzionalità dell’agere amministrativo; ac) non avrebbe trovato appiglio in un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022, per effetto del quale un lido balneare esistente in una località turistica largamente rinomata sarebbe rimasto inutilizzato; ad) alla stregua dei titoli abilitativi via via rilasciati in relazione allo stabilimento de quo, quest’ultimo non avrebbe subito modifiche: gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 non sarebbero, infatti, sussistiti o, comunque, si sarebbero sostanziati in lievi difformità, e non avrebbero, quindi, integrato gli estremi propri del cattivo uso del bene demaniale ovvero della grave violazione degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo; in particolare: - lo stabilimento “LL IS”, nella sua attuale configurazione (ivi comprese le chiusure perimetrali al livello superiore dell’impalcato), rinverrebbe, in prevalenza, la propria fonte di legittimazione paesaggistica nell’autorizzazione sindacale n. 399 del 9 aprile 1987, avente per oggetto la ristrutturazione dei “Bagni Flavio Gioia” (e resasi reviviscente per effetto della rimozione in autotutela, giusta d.m. 14 dicembre 1988, del relativo annullamento ministeriale, disposto con d.m. 28 maggio 1988); - l’installazione del w.c. per disabili rinverrebbe la propria fonte di legittimazione nell’autorizzazione sindacale n. 32 del 22 giugno 1995; - soltanto una porzione dell’impalcato sovrastante l’arenile, in corrispondenza della zona bar, cucina e servizi igienici, sarebbe stabilmente ancorata a quest’ultimo mediante palificazioni in ferro infisse in conglomerato cementizio e sarebbe stata, comunque, assentita con delibera della Giunta comunale (DGC) di Amalfi n. 75 del 26 febbraio 1983, nonché sottoposta a condono edilizio giusta istanza del 30 dicembre 1986, prot. n. 8237; - l’ingiunzione di demolizione della buvette sarebbe stata sospesa in via cautelare dal TAR Campania, Salerno, con ordinanza n. 966 del 16 giugno 1993; - le chiusure perimetrali al livello superiore dell’impalcato avrebbero formato oggetto di istanza di condono prot. n. 9378 del 28 febbraio 1995; b) quanto all’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2024: ba) le modalità e tempi del disposto sgombero non sarebbero stati indicati alla concessionaria, se non in misura del tutto incongrua; bb) detto sgombero non sarebbe assistito da un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto che, in caso di suo rilascio, il bene demaniale marittimo non sarebbe fruibile da parte della collettività, per effetto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022; bc) esso avrebbe dovuto essere, in ogni caso, preceduto dalla valutazione della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 e del manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate, nonché dall’erogazione di un congruo indennizzo in favore della concessionaria; bd) sarebbe stato, per di più, precluso dalla proroga ex lege della concessione n. 4 del 26 marzo 2009; be) così come sarebbe stato precluso dalla reviviscenza dell’originario termine di scadenza ex lege del rapporto concessorio fino al 2033, il demanio marittimo non potendosi qualificare a guisa di “risorsa scarsa” e stante l’annullamento con rinvio della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 31 dicembre 2021, disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023; c) quanto al provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 1146: ca) l’abusività della struttura esistente sarebbe smentita dal tenore del verbale del 22 febbraio 2024, prot. n. 3383, attestante la sua attuale corrispondenza dimensionale rispetto a quella dichiarata nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009; cb) la disposta revoca delle autorizzazioni commerciali avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 e del manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate; cc) sarebbe stata, per di più, preclusa dalla proroga ex lege della concessione n. 4 del 26 marzo 2009; cd) non ricorrerebbero, nella specie, le condizioni decadenziali di cui all’art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Amalfi, eccepiva, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità dei gravami proposti ex adverso per carenza di interesse ad agire e per violazione del principio ‘ne bis in idem’ rispetto al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3964 del 19 aprile 2023.
5. In esito alla camera di consiglio del 9 aprile 2024, la proposta istanza cautelare era respinta dalla Sezione con ordinanza n. 113 del 10 aprile 2024, riformata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VII, con ordinanza n. 1813 del 15 maggio 2024.
6. Successivamente, in pendenza di lite, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, sollecitato dalla S. M., dapprima, con note del 4 ottobre 2024 (prot. n. 19226 e n. 19240 del 7 ottobre 2024), a svolgere un sopralluogo – così come effettuato presso l’adiacente stabilimento balneare denominato “Marina Grande” – e, poi, con nota del 18 ottobre 2024 (prot. n. 20330 del 21 ottobre 2024), ad eseguire opportuni controlli e verifiche sulla scorta della documentazione all’uopo allegata, si pronunciava sfavorevolmente sulla SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023, avendo, da un lato, rilevato che su di essa si sarebbe formato il silenzio rigetto ex art. 36, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 (atto del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558) ed avendo, d’altro lato, escluso, che alla stessa fosse applicabile il regime di cui al successivo art. 37 (atto del 24 ottobre 2024, prot. n. 20576).
In dettaglio:
a) a tenore della nota del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558: «- non si comprende la motivazione per cui lo scrivente Ufficio dovrebbe effettuare dei sopralluoghi di verifica su tali strutture, considerato che, per quanto riguarda gli aspetti edilizi-urbanistici, nulla è mutato rispetto alle ordinanze di demolizione n. 21/2024 e 19/2024; - le SCIA in sanatoria presentate in data 10 maggio 2023 non hanno avuto esito positivo, infatti le stesse sono state respinte per "silenzio/diniego", così come prevede la normativa vigente in materia (cfr. art. 36, c. 3, del d.p.r. n. 380/2001); - per quanto riguarda lo stabilimento "Marina Grande", non sono state presentate richieste di sopralluogo da parte del titolare, né sono stati eseguiti sopralluoghi presso tale struttura … il legale rappresentante del citato stabilimento balneare ha inviato una copiosa documentazione tecnico-amministrativa, note e osservazioni comprovanti la legittimità di alcuni interventi, di cui l'Ufficio, dopo aver effettuato opportuni controlli e verifiche, le ha ritenute in parte valide; - non sono stati predisposti atti di revoca delle ordinanze di demolizione n. 21/2014 e 19/2014»;
b) a tenore della nota del 24 ottobre 2024, prot. n. 20576: «- il termine perentorio di 15 giorni imposto dalla S.V. con modalità alquanto discutibili e minacciose per la verifica della documentazione trasmessa in data 21 ottobre 2024 non trova applicazione in alcuna disposizione di legge; inoltre, considerata tutta la documentazione trasmessa e la delicatezza e complessità dell'argomento in esame, oltre al notevole carico di lavoro quotidiano dell'Ufficio, si rappresenta sin d'ora che per poter conseguentemente effettuare i dovuti riscontri, i termini di un'eventuale risposta non potranno essere quelli richiesti e imposti dal richiedente; - per quanto concerne l'accertamento della compatibilità paesaggistica, tale procedimento non è di competenza dello scrivente Settore, pertanto va richiesto all'Ufficio competente, ovvero il Settore Ambiente, SUAP e Innovazione; - per quanto riguarda la SCIA in sanatoria, non è applicabile l'art. 37 del d.p.r. n. 380/2001 … in quanto le opere da sanare non rientrano tra gli interventi previsti dal citato articolo, in particolare è possibile sanare con la SCIA solo gli interventi previsti dall'art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, tra i quali non sono annoverati quelli richiesti con la SCIA in sanatoria da voi trasmessa».
7. Siffatti riscontri negativi erano gravati dalla ricorrente con secondi motivi aggiunti, così argomentati: a) in omaggio ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 1 della l. 241/1990, il riesame in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 avrebbe dovuto considerarsi doveroso a fronte della revisione delle analoghe contestazioni riferite allo stabilimento “Marina Grande”, tanto più che contraddittoriamente la stessa amministrazione, nella nota del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558, non lo avrebbe escluso a priori (in presenza di adeguata documentazione, piuttosto che sulla base del richiesto sopralluogo); donde il silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Amalfi con i gravati atti soprassessori rispetto alle richieste del 4 ottobre 2024 e del 18 ottobre 2024; b) tenuto conto della natura delle opere sottoposte a sanatoria, e diversamente da quanto opinato dall’ente locale, la SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 avrebbe dovuto considerarsi soggiacente al regime ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, con conseguente inoperatività del predicato silenzio rigetto di cui al precedente art. 36, comma 3, anche perché quest’ultimo non avrebbe potuto perfezionarsi in difetto del necessario e propedeutico accertamento di compatibilità paesaggistica; c) in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, l’amministrazione resistente avrebbe obliterato la comunicazione dei motivi ostativi al richiesto accertamento di conformità urbanistico-edilizia.
8. All’indomani delle suindicate determinazioni reiettive, in data 27 novembre 2024 (prot. n. 22769) la S. M. rassegnava, ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001, una nuova istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, avente per oggetto le medesime opere contemplate nell’istanza di sanatoria del 10 maggio 2023 («a) a livello ristorante: lieve modifica delle scale di accesso; lieve prolungamento (localizzato) della terrazza scoperta; diversa tipologia e conformazione delle vetrate/infissi perimetrali; b) a livello arenile: buvette, cabine spogliatoio e cabine depositi, tutti stagionalmente apprestati (insieme al wc per diversamente abili autorizzato) a livello arenile al di sotto dell'impalcato di cui al precedente punto. In proposito corre precisare che sulla pratica edilizia e paesaggistica assentita nel luglio 1995 erano graficizzati, oltre al bagno per diversamente abili (oggetto dell'istanza dell'epoca), anche gran parte degli altri manufatti stagionali tutt'oggi apprestati»).
Anche stavolta, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, previa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 24041 del 17 dicembre 2024, si pronunciava negativamente col provvedimento del 7 gennaio 2025, prot. n. 181.
Tanto, in base al triplice rilievo che: a) la situazione del lido balneare “LL IS” non era tout court omologabile a quella propria degli stabilimenti adiacenti; b) la disciplina dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001 era insuscettibile di retroagire sull’assetto cristallizzatosi col giudicato formatosi, prima della sua entrata in vigore, sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3901 del 18 aprile 2023; c) gli interventi sottoposti a sanatoria, non risultando estrapolabili dalla pluralità di abusi acclarati in relazione al compendio immobiliare de quo e stante il vincolo paesaggistico su quest’ultimo gravante, integravano gli estremi della difformità totale ex art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001.
In dettaglio, a tenore del provvedimento del 7 gennaio 2025, prot. n. 181: - «la valutazione operata dallo scrivente Ufficio sul singolo stabilimento balneare va discernita dalle altre poiché ognuna di essa racchiude differenti singolarità che non possono essere messe in relazione fra loro, restando in ogni caso ferma l'applicazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento»; - «la disciplina relativa alla sanabilità di alcuni interventi nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all'art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024 ("c.d. decreto Salva Casa"), convertito in l. n. 105/2024 … risulta essere entrata in vigore in data certamente postuma rispetto all'emissione sia della sentenza n. 1176/2017 espressa del TAR Campania, Salerno, che, dalla confermativa sentenza n. 3964/2023 espressa dal Consiglio di Stato riguardo la piena legittimità del provvedimento repressivo comunale adottato (ordinanza n. 21/2014). Pertanto, contrariamente a quanto affermato ex adverso senza alcuna specifica disposizione di legge a supporto della tesi posta, occorre precisare che, nel caso di specie, detta disciplina non può avere effetto retroattivo volto al superamento delle posizioni giuridiche ad oggi già ampiamente cristallizzate. Ad abundantiam, nel dispositivo della sentenza n. 3964/2023 del Consiglio di Stato si evince chiaramente che la contestuale valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici contestati ha richiesto una visione complessiva e non atomistica, facendo stato tra le parti ed evidenziando indirettamente l'impossibilità di stabilire la sanabilità solo di alcune opere, pur sapendo che nello stesso immobile coesistono altre opere analogamente abusive poiché, si violerebbero i principi cardine di cui all'art. 9 bis del d.p.r. n. 380/2001 relativi all'inequivocabile interpretazione dello stato legittimo»; - «gli interventi ritenuti sanabili ed in parziale difformità (cfr. relazione tecnica illustrativa allegata alla SCIA prot. n. 22769 del 27 novembre 2024) non risultano essere tali per le motivazioni sopra esposte, incidendo nel complesso significativamente sugli elementi sostanziali della costruzione e, qualificandosi – senza alcun dubbio – come variazioni essenziali previste dall'art. 32, comma 1, lett. b e d, del d.p.r. n. 380/2001 … conseguenzialmente, si ribadisce nuovamente che detti interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto».
9. Nell’avversare, con terzi motivi aggiunti, tale ulteriore diniego, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) in disparità di trattamento, nonché in violazione dei principi costituzionali principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 1 della l. 241/1990, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi avrebbe rifiutato di riesaminare la posizione della S. M., nonostante si fosse diversamente orientato con riferimento all’omologa posizione del soggetto titolare dell’adiacente stabilimento balneare “Marina Grande”; b) diversamente da quanto opinato dall’ente locale, il ius superveniens costituito dal “decreto Salva Casa”, siccome introduttivo di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive, sarebbe suscettibile di incidere sulle situazioni acclarate prima della sua entrata in vigore, in omaggio al principio ordinamentale del favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi; c) l’amministrazione resistente avrebbe obliterato di considerare che non vi sarebbe stata, nella specie, occupazione demaniale abusiva, così come emergente dal processo verbale di riconsegna dell’area demaniale del 22 febbraio 2024; d) avrebbe, inoltre, erroneamente predicato l’applicabilità dell'art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, perché, nel caso in esame, non verrebbero in rilievo variazioni essenziali (non essendosi sostanzialmente modificata la struttura originaria, ma trattandosi di una lieve modifica delle scale di accesso al livello ristorante, di un lieve prolungamento della terrazza scoperta, della diversa tipologia e conformazione delle vetrate e degli infissi perimetrali, di lievi difformità inerenti installazioni stagionali, quali buvette, cabine adibite a spogliatoi e depositi) e perché, comunque, seppure tali fossero, rientrerebbero nell’orbita applicativa del successivo art. 36 bis; e) per di più, il diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia non avrebbe potuto perfezionarsi in difetto del necessario e propedeutico accertamento di compatibilità paesaggistica.
10. Ai secondi e terzi motivi aggiunti il resistente Comune di Amalfi replicava eccependone l’infondatezza.
11. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, è da reputarsi, innanzitutto, venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, per effetto dell’ormai sopraggiunta inoperatività della proroga legale automatica ex art. 1, comma 682 e 683, della l. n. 145/2018, in virtù della quale la S. M. non avrebbe, comunque, più titolo alla prosecuzione del rapporto concessorio e, quindi, al mantenimento del proprio stabilimento balneare sull’area demaniale marittima attribuitale.
All’indomani delle statuizioni nomofilattiche sancite da Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021, non è, infatti, revocabile in dubbio che, allo stato, dopo l’adozione dell’impugnata determina n. 1232 del 26 ottobre 2023, la concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009 non possa più considerarsi prorogata né, tanto meno, prorogabile.
1.1. In argomento, giova, in primis, richiamare la ricognizione del diritto vivente di derivazione unionale, già elargita dalla Sezione nella sentenza n. 749 del 23 aprile 2025.
1.1.1. Nella sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 (Promoimpresa S.r.l.), la Corte di giustizia UE, con riferimento alle proroghe demaniali marittime, aveva stabilito che: «1) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. 2) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo».
1.1.2. Sulla scorta di tale indirizzo, il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che: «… l'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice euro-unitario, comportante la disapplicazione dell'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dell'art. 34 duodecies, d.l. 179/2012, di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni già riconosciuto (cfr., per tutte e tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019 n. 1368). Del resto, più volte il Consiglio di Stato ha sancito in via generale l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti a un rinnovo automatico di per sé ostativo a una procedura selettiva. Inoltre, già decisioni precedenti della CGUE avevano affermato l'illegittimità di leggi regionali contemplanti, a talune condizioni, la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo al già titolare, evidenziando che proroga e rinnovo automatico, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici mediante preclusioni o ostacoli alla gestione dei beni demaniali oggetto di concessione, violano in generale i principi del diritto comunitario su libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. In conclusione, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145...(omissis)... è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto» (Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874).
1.1.3. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 10 del 12 gennaio 2021, ha ribadito che un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti sottrarrebbe le stesse «alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza … per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari».
1.1.4. Di qui, poi, il pronunciamento di Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021:
«Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto euro-unitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla p.a. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della p.a. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla p.a. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’UE».
1.1.5. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 20 aprile 2023, C-348/22 (Comune di Ginosa) ha così ulteriormente declinato in principi in subiecta materia:
- l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE si interpreta nel senso che si applica «a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro» e «che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo» (punto 41);
- esso stabilisce, al paragrafo 1, che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, una adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento; pertanto, tale disposizione «prescrive, in maniera incondizionata e sufficientemente precisa, un contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali» (punto 67);
- il successivo paragrafo 2 – secondo cui una concessione di occupazione del demanio marittimo deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico – «ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l'adozione di un atto dell'Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni … dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che un rinnovo automatico di queste ultime è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa)» (punto 69);
- ne discende che «l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impone quindi agli Stati membri l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi» (punto 70);
- tale effetto diretto dell'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE – e segnatamente delle disposizioni che prevedono l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e che vietano il rinnovo automatico di un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività – non può essere messo in discussione in virtù della circostanza che le medesime disposizioni si applicano «solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili» (punto 71);
- quanto alla decorrenza dell'effetto diretto delle disposizioni dell'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, essa coincide, come precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016, con il momento della entrata in vigore della direttiva (28 dicembre 2009), di talché "detta norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza" (punto 73);
- quanto al perimetro soggettivo dell'obbligo di disapplicazione delle disposizioni nazionali contrarie all'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, sulla falsariga di quanto già enunciato nella sentenza Promoimpresa, si può concludere che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alla autorità amministrative, comprese quelle comunali» (punto 79).
1.1.6. L’orientamento invalso a livello euro-unitario e nazionale è stato confermato ormai in maniera granitica dalla giurisprudenza amministrativa.
In particolare, vanno ricordate le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024.
«… la Dir. 2006/123/CE – recitano le pronunce richiamate – ha effetti diretti, è self-executing ed è immediatamente applicabile, come aveva chiarito la Corte di Giustizia UE nella sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, in C-458/14 e in C-67/15 – e, sulla sua scia, la sentenza n. 17 del 2021 dell’Adunanza plenaria e le altre già menzionate sentenze del Consiglio di Stato – e come la stessa Corte ha riconfermato decisamente, laddove ve ne fosse stato bisogno (e non ve ne era), proprio nella sentenza Comune di Ginosa del 20 aprile 2023, in C-348/22.
Questo Consiglio non può che ribadire, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 2021 e di tutta la menzionata giurisprudenza successiva, che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata (Cons. St, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.
La Corte di Giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 (Comune di Ginosa) ha (ri)affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Dir. 2006/123/CE che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
Quanto all’art. 12, paragrafo 2, di tale direttiva, esso dispone in particolare che un’autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico.
Tale disposizione, ha precisato ancora la Corte di Giustizia UE nella citata sentenza, ha effetto diretto in quanto vieta, “in termini inequivocabili”, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che un rinnovo automatico di queste ultime è escluso dai termini stessi dell’art. 12, paragrafo 2, della Dir. 2006/123/CE (v., in tal senso, la sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, punto 50).
L’art. 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impone quindi agli Stati membri l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi.
Nel punto 71 della sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 ancora la Corte di Giustizia ha precisato, a chiare lettere, che “la circostanza che tale obbligo e tale divieto si applichino solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall’amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale, non può rimettere in discussione l’effetto diretto connesso a tale articolo 12, paragrafi 1 e 2”.
Di conseguenza, ogni questione sulla scarsità delle risorse e sugli eventuali criteri fissati per accertare tale scarsità non può costituire ragione, come sostenuto da alcune parti del presente giudizio, per determinare la non applicabilità della Dir. 2006/123/CE nelle more della fissazione dei menzionati criteri.24. Come chiarito dalla Corte di Giustizia, la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore.
Devono, quindi, essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del TFUE, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e in particolare:
a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall’art. 3, comma 5, della l. n. 118 del 2022 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. in l. n. 126 del 2020);
b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10 quater, comma 3 e 12, comma 6 sexies, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14 del 2023 e dall’art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4 bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022.
Con riferimento a tali ultime disposizioni, che – unitamente agli artt. 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 – costituiscono le sopravvenienze legislative menzionate dalle citate decisioni delle Sezioni unite, si osserva che anche esse si pongono in palese contrasto con il diritto unionale, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 21 febbraio 2024, n. 119, Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 e Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940, Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche per l’analoga questione della applicazione dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104).
Infatti, mentre l’originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022, nell’abrogare le precedenti e già disapplicate disposizioni di proroga, aveva previsto in via transitoria il termine del 31 dicembre 2023 con possibilità di differimento con atto motivato fino al 31 dicembre 2024 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”, le modifiche apportate dalla l. n. 14 del 2023 di conversione del d.l. n. 198 del 2022 hanno nuovamente stravolto il quadro normativo con nuove proroghe rese indeterminate da una serie di disposizioni palesemente contrastanti con i descritti principi dell’ordinamento dell’UE.
La l. n. 14 del 2023, oltre a spostare in avanti di un anno i due termini sopraindicati (al 31 dicembre 2024 quello di efficacia delle concessioni e al 31 dicembre 2025 la possibilità di differimento), ha previsto che:
a) “le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori” (art. 10 quater, comma 3, del d.l. n. 198 del 2022);
b) “fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)” (comma 4 bis dell’art. 4 della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8 della l. n. 14 del 2023).
Il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023).
Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.
Ciò impone al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare tali disposizioni nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla l. n. 118 del 2022 dalla l. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all’art. 10 quater, comma 3, e all’art. 12, comma 6 sexies, del d.l. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022.
Tale disapplicazione si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che verrà trattata nei paragrafi successivi, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della Dir. 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare. (…).
In assenza di risultati, ancorché parziali e provvisori, che dimostrino in modo serio e attendibile, tanto a livello nazionale che a livello locale, che le concessioni non siano una risorsa scarsa, secondo i criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, indicati dalla Corte, e in forza di una valutazione che deve essere anzitutto necessariamente qualitativa della risorsa, questo Consiglio di Stato, a cui compete nell’ordinamento italiano il controllo giurisdizionale sulla valutazione della scarsità delle risorse (che devono “essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall’amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale”: Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, Comune di Ginosa, in C-348/22, punto 71), non può che riaffermare, allo stato, la sicura scarsità della risorsa (v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940 nonché Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 nonché Cons. Stato, sez. VII, 6 settembre 2023, n. 8184, ord., secondo cui “la risorsa materiale è scarsa”), dovendo concordarsi con quelle tesi secondo cui, ove all’operazione di mappatura fosse associata la finalità di eludere l’assoggettamento alle procedure competitive ad evidenza pubblica, si riesumerebbe un diritto di insistenza per gli attuali concessionari, non più esistente, come si dirà, nemmeno nell’ordinamento interno.
… l’applicabilità dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE è piena, diretta, incondizionata e non è né può essere subordinata dal legislatore in nessun modo alla mappatura, in sede nazionale, della “scarsità” della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dell’Unione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano (come, ad esempio, il già citato divieto di bandire le gare fino all’entrata in vigore di tale riordino: art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8, lett. b), della l. n. 14 del 2023), dato che tale scarsità, in riferimento alle caratteristiche stesse delle concessioni, è evidente, per le ragioni già bene illustrate dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 17 del 2021 e dalle già richiamate ulteriori decisioni del Consiglio di Stato, e si presume finché dall’autorità amministrativa competente (a cominciare dai Comuni) non venga acclarato invece, sulla base di apposita istruttoria, e illustrato, con specifica motivazione, che il territorio costiero di interesse presenti una quantità di risorsa adeguata e sufficiente, nel rispetto dei fondamentali valori quali la tutela dell’ambiente e del paesaggio (v. Corte cost., 23 aprile 2024, n. 70), all’obiettivo dello sfruttamento economico della costa per le finalità turistico-ricreative proprie di queste concessioni.
Per tali ragioni risultano prive di fondamento le tesi che conferiscono natura pregiudiziale rispetto all’oggetto del presente giudizio e alla stessa indizione delle gare le conclusioni del Tavolo tecnico, le quali, oltre al già rilevato profilo di incompatibilità con il diritto dell’Unione, in alcun modo possono condizionare o sospendere l’effetto diretto dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE; per le medesime considerazioni non può essere accolta la richiesta istruttoria, formulata dagli appellanti incidentali, di acquisire l’esito dei lavori, anche parziali, del Tavolo tecnico. (…).
Dalla consolidata giurisprudenza della Corte si traggono dunque i seguenti principi, che sono vincolanti non solo per ogni giudice nazionale – a cominciare dai giudici amministrativi, che non devono seguire eccentriche o arbitrarie interpretazioni delle norme in materia che hanno l’effetto di non applicare il diritto dell’Unione – ma anche per tutte le autorità amministrative, non ultime, in ragione della prossimità territoriale, quelle comunali:
a) le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo;
b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del TFUE e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.
Pertanto, l’obbligo di applicare l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE o l’art. 49 del T.F.U.E. potrebbe in ipotesi ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice, che ha già rilevato come sia in concreto difficilmente riscontrabile la contemporanea assenza delle due condizioni, tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale. (…).
Si può ritenere compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica” – funzionale allo svolgimento della gara – prevista dall’art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. n. 198 del 2022, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa”.
Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.
L’art. 3, comma 3, della l. n. 118 del 2022 – lo si ricorda – consente infatti la proroga tecnica, testualmente, solo per il tempo strettamente necessario “alla conclusione della procedura”, che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata, secondo una interpretazione ispirata a ragionevolezza, in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire, finalmente, le gare, non essendo consentito comunque, sul piano logico prima ancor che cronologico, disporre una proroga tecnica finalizzata alla conclusione di una procedura di gara che nemmeno sia stata avviata, quantomeno a livello programmatico, pur di fronte a vicende contenziose o a difficoltà legate all’espletamento della procedura stessa, nell’assenza, ad oggi, di un più volte auspicato riordino sistematico dell’intera materia, dove confluiscono e trovano composizione, come ha ricordato la Corte costituzionale, molteplici e rilevanti interessi, pubblici e privati».
1.1.7. Gli autorevoli arresti dianzi riportati sono stati, tra l’altro, ribaditi, anche più di recente, da Cons. Stato, sez. VII, 26 febbraio 2025, n. 1688; TAR Lazio, Latina, sez. II, 14 novembre 2024, n. 728; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 268; TAR Campania, Salerno, sez. III, 23 aprile 2025, n. 749.
E tanto, anche con riferimento all’ulteriore proroga sancita dall’art. 1, comma 1, lett. a, n. 1.1, del d.l. n. 131/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869; 19 febbraio 2025, n. 183).
1.2. Ciò posto, al momento dell’adozione determina n. 1232 del 26 ottobre 2023, la concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009 era da considerarsi soggiacente al regime di proroga di cui all’art. 3, comma 1, lett. a, della l. n. 118/2022 e, quindi, al relativo termine finale del 31 dicembre 2023, in conformità alle indicazioni impartite in subiecta materia dai richiamati arresti giurisprudenziali nomofilattici di derivazione unionale.
Conseguentemente, le sopravvenienze legislative e interpretative concernenti tale regime non possono non essersi riflesse sulla posizione azionata dalla S. M.
In questo senso, occorre, in particolare, rimarcare che, come illustrato retro, sub n. 1.1, le proroghe legislative debordanti dalla soglia temporale (31 dicembre 2023) fissata dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 sono da reputarsi ‘tamquam non essent’, in conformità alla regola disapplicativa enunciata da Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021 come operante tanto nei confronti dei giudici nazionali quanto nei confronti delle amministrazioni pubbliche (dovendosi precisare che, come osservato da TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 6 maggio 2024, n. 1516, sulla sostanza di tali pronunce è insuscettibile di incidere l'annullamento con rinvio disposto da Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559, in quanto attinente ad un profilo processuale, e che, in ogni caso, come annotato da Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, «a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata» la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17), cosicché «non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10 quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato» (Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; cfr., in tal senso, anche TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 547; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 22 aprile 2024, n. 653).
1.3. A fronte del diritto vivente formatosi nei sensi dianzi illustrati, la doverosa disapplicazione della proroga legale automatica non potrebbe, dunque, che condurre a considerare irrimediabilmente scaduta la concessione demaniale marittima n. 4 del 26 marzo 2009, anche a prescindere dai profili decadenziali contestati con la determina n. 1232 del 26 ottobre 2023.
1.4. Né varrebbe a menomare tale approdo la duplice circostanza che la Giunta comunale di Amalfi: a) nell’approvare, con delibera (DGC) n. 46 dell’11 aprile 2024, le linee guida relative alle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni turistico-ricreative con efficacia a far data dal 1° gennaio 2025, abbia previsto la «contestuale ultrattività delle concessioni allo stato in essere»; b) con delibera (DGC) n. 52 del 15 maggio 2025, abbia disposto «la proroga tecnica con prosecuzione delle concessioni turistico-ricreative, sportive e del Terzo Settore (ove esistenti) di cui all’art. 3, co 1, lett. a e b, legge n. 118/2022 e le concessioni della nautica da diporto compresi gli specchi acquei come da elenco che si allega sub A quale scelta, allo stato, più idonea ed opportuna a salvaguardare e contemperare i plurimi interessi coinvolti e garantire la funzionalità ed efficienza dei beni e relative strutture, con le prescrizioni di cui ai punti successivi, per il minor tempo possibile necessario all'approvazione del PAD [Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo] in corso di predisposizione, alla definizione delle criticità in ordine all’estensione e conformazione dei campi boa ai fini della sicurezza della navigazione in ambito portuale».
Al pari delle leggi-provvedimento in forza delle quali sono stati adottati, tali atti di puro indirizzo (peraltro, riferiti alle sole «concessioni allo stato in essere», e non anche a quelle decadute, quale, appunto, la concessione n. 4 del 26 marzo 2009, esclusa dall’elenco sub allegato A alla DGC n. 52 del 15 maggio 2025), non avendo ancora disposto alcun concreto avvio né fissato alcuna data certa per l’espletamento delle prescritte procedure competitive, non possono, infatti, sfuggire alla regola disapplicativa enunciata da Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021 e, quindi, non reputarsi ‘tamquam non essent’, nella parte in cui contemplanti non già una mera “proroga tecnica”, bensì una proroga sine die dei rapporti concessori in essere.
1.5. La rilevata improcedibilità nemmeno appare scalfita dalla circostanza, opposta dalla difesa attorea, della persistenza, in capo a quest’ultima, di un interesse qualificato alla caducazione di un provvedimento per sé pregiudizievole sotto il profilo curriculare, in vista di future gare per l’affidamento in concessione dell’area demaniale marittima de qua o di altre analoghe.
E tanto, per due ordini di considerazioni: - da un lato, perché, alla stregua dei rilievi svolti retro, sub n. 1.1 – il Comune di Amalfi, al momento dell’adozione della determina n. 1233 del 26 ottobre 2023, piuttosto che addentrarsi nella questione del ricorrere o meno delle condizioni ex artt. 47, lett. b ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n. 400/1993, 19 della concessione, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’ormai imminente scadenza del termine (31 dicembre 2023) per la disapplicazione delle proroghe legislative anti-unionali; - d’altro lato, perché è da reputarsi del tutto ipotetica l’introduzione, nelle future discipline di gara, di clausole automaticamente escludenti nei confronti di concorrenti destinatari di provvedimenti decadenziali.
2. Dalle superiori considerazioni discende anche la carenza di legittimazione e di interesse a proporre i secondi e terzi motivi aggiunti avverso gli atti (tacitamente ed espressamente) declinatori sia della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 sia dell’istanza di accertamento di conformità prot. n. 22769 del 27 novembre 2024.
Ed invero, per effetto della sopravvenuta scadenza della non più prorogabile concessione n. 4 del 26 marzo 2009, la S. M. risulta aver irrimediabilmente smarrito il titolo di disponibilità dell’area demaniale marittima ex ante assegnatale, giustificativo della legittimazione e dell’interesse a dolersi della mancata sanatoria delle opere abusive ivi realizzate.
3. Accreditabile è, poi, la sollevata eccezione di violazione del principio “ne bis in idem” di cui al comb. disp. artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 39, comma 1, cod. proc. amm.
In argomento, è appena il caso di rammentare che, per ius receptum, in presenza di identità degli elementi costitutivi, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cosicché esso riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni (proponibili in via di azione o eccezione) che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2008, n. 6189; sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; sez. V, 8 agosto 2019, n. 5627; sez. III, 7 luglio 2020, n. 4369; sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832).
Ora, è evidente che, nella specie, l’impianto censorio allestito in sede di ricorso introduttivo e di primi motivi aggiunti (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3), in quanto risolventesi nella confutazione dell’abusività edilizia accertata e sanzionata con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014, finisce per replicare inammissibilmente, sia pure sotto angolazioni diverse, la causa petendi del ricorso iscritto a r.g. n. 1467/2014, respinto con sentenza n. 1176 del 13 luglio 2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3964 del 19 aprile 2023 (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5627; TAR Valle d’Aosta, Aosta, 25 settembre 2019, n. 46, nonché, con specifico riferimento all’impugnazione di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione, Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3158; TAR Umbria, Perugia, 13 aprile 2016, n. 338), e, quindi, nella sostanza, per contestare il giudicato su di essa formatosi al di fuori del modulo processuale all’uopo apprestato dall’ordinamento, ossia del ricorso per revocazione ex art. 106 cod. proc. amm., ove esperibile in presenza delle condizioni previste dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ.
4. Ferme restando le superiori considerazioni in rito, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti si rivelano, comunque, infondati nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
5. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.aa.
La decadenza della concessione n. 4 del 26 marzo 2009 sarebbe stata dichiarata senza considerare la pendenza della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023, la quale avrebbe reso, peraltro, pro tempore inefficace l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014.
5.1. La censura in esame è, innanzitutto, fuori sesto.
La determina n. 1232 del 26 ottobre 2023 risulta, infatti, argomentata in ragione della mera circostanza oggettiva – dacché definitivamente acclarata in sede giurisdizionale – della realizzazione di illeciti edilizi sull’area demaniale marittima in concessione, ossia in ragione della rilevanza ‘in sé’ di una simile circostanza, integrante, a prescindere dalla sanabilità o meno dei predetti illeciti edilizi, gli estremi propri del cattivo uso di quest’ultima e dell’inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo, ai sensi degli artt. 47, lett. b ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, 19 della concessione n. 4 del 26 marzo 2009 (sull’ininfluenza della sanatoria rispetto al rilievo di abusività posto a fondamento di un provvedimento decadenziale di una concessione demaniale marittima, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 febbraio 2020, n. 221).
5.2. E’, comunque, il caso di soggiungere, ad ulteriore ripudio dell’assunto attoreo, che le contestazioni formulate con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 ed il contenuto della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 sono tutt’altro che coincidenti.
In particolare, – come già enunciato retro, in narrativa, sub n. 2.2. – le prime concernevano le seguenti opere: «- n. 2 manufatti ad uso deposito e dispensa in lamiera collocati su pedana in legno aventi dimensioni di circa 25,00 mq di superficie; - un manufatto dì dimensioni di circa 8,00 mq in lamiera ad uso buvette; - un manufatto ad uso spogliatoio personale e pronto soccorso di dimensioni di circa 24,00 mq ubicato in aderenza alla buvette con chiusura in ferro e griglia metallica; - n. 52 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; - scala in ferro e legno di accesso all'arenile; - scala in ferro e legno di accesso allo stabilimento; - n. 1 solaio di circa 230,00 mq ubicato a quota + 2,70 dall'arenile, in parte composto da una struttura portante in laterocemento e putrelle di acciaio con sottostanti travi in c.a., e in parte realizzata con struttura portante in ferro e tavolato ligneo, l'intera superficie del solaio è pavimentata in legno; - n. 52 fondazioni dei pali; - una pavimentazione in grigliato di ferro di dimensioni di circa mq 9,00; - una pavimentazione in legno di circa 190,00 mq di superficie; - manufatto ubicato a quota + 2,70 adibito a ristorante, cucina e servizi vari, avente una superficie complessiva di circa mq 100,00 ed un'altezza media di m. 2,35, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., e copertura in lamiera con sottostanti pannelli coibentati sorretti da una struttura metallica; - ampliamento del terrazzo scoperto di circa 4,00 mq di superficie; - ampliamento del locale cucina di circa 2,50 mq; - copertura dell'intero terrazzo con tendaggi retraibili telecomandati, sostenuta da una struttura portante in profilati metallici; - chiusura perimetrale con infissi e vetrate del locale adibito a ristorante in modo da realizzare la completa chiusura e la formazione di un ulteriore volume; - installazione di tubazioni, canalizzazioni, centraline, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, di videosorveglianza, ecc. dislocati in tutti gli ambienti e a tutti i piani dello stabilimento».
Come pure illustrato retro, in narrativa, sub n. 2.4, il secondo figura, invece, circoscritto ai seguenti interventi: «a) a livello ristorante: lieve modifica delle scale di accesso; lieve prolungamento (localizzato) della terrazza scoperta; diversa tipologia e conformazione delle vetrate/infissi perimetrali; b) a livello arenile: buvette, cabine spogliatoio e cabine depositi, tutti stagionalmente apprestati (insieme al wc per diversamente abili autorizzato) a livello arenile al di sotto dell'impalcato di cui al precedente punto. In proposito corre precisare che sulla pratica edilizia e paesaggistica assentita nel luglio 1995 erano graficizzati, oltre al bagno per diversamente abili (oggetto dell'istanza dell'epoca), anche gran parte degli altri manufatti stagionali tutt'oggi apprestati».
E’ evidente, dunque, che la proposizione di una sanatoria parziale sarebbe stata insuscettibile di paralizzare il procedimento decadenziale.
6. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.ab-c.
La decadenza non avrebbe potuto costituire l’approdo vincolato delle violazioni contestate, ma avrebbe dovuto essere pronunciata sulla base della ponderazione del sotteso interesse pubblico, sempreché rispondente al canone di proporzionalità dell’agere amministrativo; né avrebbe trovato appiglio in un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022, per effetto del quale un lido balneare esistente in una località turistica largamente rinomata sarebbe rimasto inutilizzato.
6.1. A ripudio di tale ordine di doglianze, giova, in primis, rammentare che, per consolidata giurisprudenza, in materia di concessioni demaniali marittime, al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 cod. nav., l’amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali. Ciò comporta, sul piano sostanziale, che – una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti – il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario (Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3044; cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 465; Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4284; Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2793; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 12 giugno 2012, n. 550; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 15 febbraio 2018, n. 408; 16 marzo 2021, n. 878; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 14 maggio 2018, n. 653; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2 luglio 2018, n. 4326; TAR Puglia, Bari, sez. III, 18 luglio 2019, n. 1040; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2022, n. 14222; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 gennaio 2023, n. 38).
In questo senso, si è osservato che: «L'art. 47 cod. nav., nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione "può dichiarare la decadenza del concessionario" (nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, tra i quali l'omesso pagamento del canone concessorio), indica un potere dell'amministrazione concedente che, secondo la prevalente giurisprudenza, si concretizza in un provvedimento amministrativo vincolato dovendosi l'amministrazione limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 465; nonché, sez. VI, 29 novembre 2017, n. 5582). Nella soluzione accolta dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, è implicita la qualificazione della fattispecie della decadenza all'interno dei tipici schemi di natura pubblicistica. Tuttavia, anche muovendo da una più corretta ricostruzione in termini negoziali o contrattuali della fattispecie concessoria, la doverosità della dichiarazione di decadenza trova conferma nella considerazione secondo la quale le ipotesi delineate dall'art. 47 cod. nav. rappresentano altrettante clausole risolutive espresse con l'esclusione della lettera f, che fa generico riferimento alla "inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione", integrate le quali – secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione (si veda Sezione II civ., 2 ottobre 2014, n. 20854) – la risoluzione opera di diritto senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte. La Cassazione, inoltre, precisa che l'effetto risolutivo si produce "ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere", ma - nel caso della pubblica amministrazione che abbia accertato la sussistenza dei fatti che integrano la fattispecie risolutiva - tale dichiarazione è (come accennato) doverosa (anzi, vincolata), in ragione dei principi di imparzialità e di buon andamento (applicabili anche nell'attività di diritto privato). Pertanto, con riferimento alle tassative ipotesi dell'art. 47 cit., si può giungere alla medesima soluzione (decadenza del concessionario come provvedimento vincolato) sia inquadrando la concessione nei tradizionali schemi pubblicistici, sia muovendo dalla natura contrattuale del rapporto concessorio» (TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 settembre 2019, n. 746; cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 22 luglio 2021, n. 8806; Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2023, n. 404).
6.2. Conseguentemente, in una fattispecie in termini rispetto a quella dedotta nel presente giudizio, in cui era stata contestata l’esecuzione di plurimi e rilevanti abusi edilizi, con ordinanza di demolizione la cui legittimità era stata giurisdizionalmente acclarata sia in primo grado sia in appello, l’amministrazione concedente è stata considerata vincolata dalla norma all'adozione del provvedimento di decadenza della concessione demaniale. E tanto, anche in applicazione dell’art. 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993 («Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»): la portata di tale disposizione è, infatti, chiara nel prevedere che, all'accertamento di "gravi" violazioni edilizie, deve seguire – in esito, dunque, ad un'attività di carattere vincolato – l'adozione del provvedimento decadenziale (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 aprile 2023, n. 545).
Nel confermare quest’ultima pronuncia, Cons. Stato, sez. VII, 5 aprile 2024, n. 3146 ha evidenziato che qualsivoglia margine di discrezionalità tecnica ipotizzabile in capo all’amministrazione concedente in sede di adozione del provvedimento decadenziale è da intendersi rigorosamente limitato, se non sterilizzato, a fronte di rilevanti trasformazioni edilizie abusive dell’area demaniale marittima in concessione, vieppiù laddove – come, appunto, nella specie – il relativo accertamento sia assistito dal definitivo vaglio giurisdizionale della misura repressivo-ripristinatoria ad esse applicata: «Nella descritta prospettiva – recita la richiamata decisione in appello – il servile "può" previsto dall'art. 47, comma 1, cod. nav. ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione significa che l'autorità demaniale è titolata ad esercitare il potere in presenza delle fattispecie previste dalle lettere da a a f della medesima disposizione normativa. Ai fini della legittimità del provvedimento è dunque sufficiente che sia accertata una delle fattispecie in questione, senza necessità di fornire un'ulteriore motivazione a sostegno della determinazione conclusiva. La correlazione tra il presupposto accertato e la determinazione finale rende infatti auto-evidente il venir meno della fiducia dell'amministrazione nei confronti del proprio concessionario, per l'astratta idoneità delle ipotesi elencate nelle menzionate lettere da a a f ad incidere sul vincolo fiduciario che dovrebbe presiedere allo svolgimento del rapporto concessorio per la sua intera durata. Il giudizio fiduciario è in altri termini legittimamente espresso nell'accertamento dei presupposti tipici della decadenza e nella loro rilevanza ai fini della cessazione del rapporto. Rispetto alla riconduzione del fatto concreto all'ipotesi astratta non è pertanto necessaria un'ulteriore valutazione. Elementi in questo senso si traggono dall'ipotesi che rispetto a quelle contemplate dall'art. 47 cod. nav. presenta un più accentuato carattere di determinatezza, ovvero quella delle "gravi violazioni edilizie" ex art. 01, comma 2 ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, in relazione alla quale la norma si esprime in termini di doverosità ("sono revocate")».
6.3. Alla stregua delle coordinate ermeneutico-applicative dianzi declinate, è da escludersi, dunque, che, a fronte degli abusi edilizi emersi a carico della S. M. sulla base di accertamenti amministrativi resistiti al sindacato giurisdizionale di legittimità per essi invocato, potessero residuare al Comune di Amalfi margini discrezionali per abdicare all’adozione della misura decadenziale di cui agli artt. 47, lett. b ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993, 19 della concessione n. 4 del 26 marzo 2009.
6.4. L’argomento attoreo incentrato sul divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis (peraltro eliminato con la novella operata dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 131/2024), della l. n. 118/2022 è da intendersi, infine, dequotato dalle statuizioni sancite dal Consiglio di Stato, sez. VII, nelle sentenze n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024 nel senso della disapplicazione del divieto in parola (cfr., in termini adesivi, TAR Liguria, Genova, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183; sul punto, cfr. più diffusamente retro, sub n. 1.1.6).
7. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.ad.
Alla stregua dei titoli abilitativi via via rilasciati in relazione allo stabilimento de quo, quest’ultimo non avrebbe subito modifiche rilevanti: gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 non sarebbero, infatti, sussistiti o, comunque, si sarebbero sostanziati in lievi difformità, e non avrebbero, quindi, integrato gli estremi propri del cattivo uso del bene demaniale ovvero della grave violazione degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo.
7.1. Una simile censura, oltre a collidere – come visto retro, sub n. 3 – col principio “ne bis in idem”, si infrange inesorabilmente contro la congerie di illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali ritratta nell’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014, che ha comportato la trasformazione di una struttura balneare ab origine assentita come essenziale, precaria e amovibile in una struttura dimensionalmente più ampia, funzionalmente più complessa, nonché stabilmente ancorata al suolo: «- n. 2 manufatti ad uso deposito e dispensa in lamiera collocati su pedana in legno aventi dimensioni di circa 25,00 mq di superficie; - un manufatto dì dimensioni di circa 8,00 mq in lamiera ad uso buvette; - un manufatto ad uso spogliatoio personale e pronto soccorso di dimensioni di circa 24,00 mq ubicato in aderenza alla buvette con chiusura in ferro e griglia metallica; - n. 52 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; - scala in ferro e legno di accesso all'arenile; - scala in ferro e legno di accesso allo stabilimento; - n. 1 solaio di circa 230,00 mq ubicato a quota + 2,70 dall'arenile, in parte composto da una struttura portante in laterocemento e putrelle di acciaio con sottostanti travi in c.a., e in parte realizzata con struttura portante in ferro e tavolato ligneo, l'intera superficie del solaio è pavimentata in legno; - n. 52 fondazioni dei pali; - una pavimentazione in grigliato di ferro di dimensioni di circa mq 9,00; - una pavimentazione in legno di circa 190,00 mq di superficie; - manufatto ubicato a quota + 2,70 adibito a ristorante, cucina e servizi vari, avente una superficie complessiva di circa mq 100,00 ed un'altezza media di m. 2,35, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., e copertura in lamiera con sottostanti pannelli coibentati sorretti da una struttura metallica; - ampliamento del terrazzo scoperto di circa 4,00 mq di superficie; - ampliamento del locale cucina di circa 2,50 mq; - copertura dell'intero terrazzo con tendaggi retraibili telecomandati, sostenuta da una struttura portante in profilati metallici; - chiusura perimetrale con infissi e vetrate del locale adibito a ristorante in modo da realizzare la completa chiusura e la formazione di un ulteriore volume; - installazione di tubazioni, canalizzazioni, centraline, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, di videosorveglianza, ecc. dislocati in tutti gli ambienti e a tutti i piani dello stabilimento» (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.2).
7.2. Il rilevato quadro di abusività connotante il lido balneare “LL IS” è stato così succintamente avallato da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, il quale, con sentenza n. 1176 del 13 luglio 2017, ha respinto il ricorso iscritto a r.g. n. 1466/2014, proposto dalla S. M. avverso la menzionata ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014: «Lo stabilimento balneare, infine è risultato occupare abusivamente il suolo demaniale per una superficie di circa 238,00 mq ed è risultato, per le sue complessive caratteristiche strutturali, essere opera stabilmente ancorata al suolo e di difficile rimozione, in difformità da quanto previsto dai titolo edilizi e demaniali che ne avevano prescritto la rimovibilità alla fine di ogni stagione balneare (si veda punto 17 comma 1 concessione demaniale marittima n. 4/2009)».
Con maggiore impegno argomentativo, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3964 del 19 aprile 2023, nel confermare la suindicata pronuncia di primo grado, ha rilevato che:
«… dal provvedimento impugnato e dalla relazione del responsabile dell’area tecnica del Comune, risult[a] che gli abusi riscontrati siano di due tipi. Alcune opere risultano al Comune in difformità dai titoli; altre opere risultano, invece, integralmente prive di titoli.
In particolare, sono integralmente prive di titolo le seguenti opere: i) i manufatti ad uso deposito e dispensa in lamiera collocati su pedana in legno aventi dimensioni di circa 25,00 mq di superficie; ii) il manufatto di dimensioni di circa 8,00 mq in lamiera ad uso buvette; iii) il manufatto ad uso spogliatoio personale e pronto soccorso di dimensioni di circa 24,00 mq ubicato in aderenza alla buvette con chiusura in ferro e griglia metallica; iv) il solaio di circa 230,00 mq ubicato a quota + 2,70 dall'arenile, in parte composto da una struttura portante in laterocemento e putrelle di acciaio con sottostanti travi in c.a., e in parte realizzata con struttura portante in ferro e tavolato ligneo; v) la pavimentazione in grigliato di ferro di dimensioni di circa mq. 9,00; vi) la pavimentazione in legno di circa 190,00 mq di superficie; vii) la copertura dell'intero terrazzo con tendaggi retraibili telecomandati, sostenuta da una struttura portante in metallo.
Sono, invece, ritenute eseguite in difformità dai titoli le seguenti opere: i) i 52 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; ii) la scala in ferro e legno di accesso all'arenile; iii) la scala in ferro e legno di accesso alio stabilimento; iv) le 52 fondazioni dei pali; v) il manufatto ubicato a quota + 2,70 adibito a ristorante, cucina e servizi vari, avente una superficie complessiva di circa mq 100 e un'altezza media di 2,35, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., e copertura in lamiera con sottostanti pannelli coibentati sorretti da una struttura metallica; vi) l’aumento del terrazzo scoperto di circa 4,00 mq di superficie; vii) l’ampliamento del locale cucina di circa 2,50 mq.
Il complesso delle opere realizzate – molte delle quali non sorrette da alcun titolo – conduce a decretare l’infondatezza del ricorso in appello. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; 12 aprile 2021, n. 2974; 1° aprile 2021, n. 2721; 19 ottobre 2020, n. 6300; 30 giugno 2020, n. 4170; 30 giugno 2020, n. 4170; 7 novembre 2019, n. 7601; sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5887). Applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l’insieme complessivo delle opere realizzate comporti la creazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito e giustifichi, pertanto, il provvedimento repressivo del Comune. Né, del resto, l’assenza di titoli o le difformità sono smentite dalla società appellante la quale si limita a deduzioni solo parziali e, comunque, non idonee a scalfire l’accertamento del Comune, ritenuto legittimo dal Giudice di primo grado. Infatti, S. M. si limita ad invocare: i) l’autorizzazione ambientale ex art. 7 della l. 1497/39 dal Sindaco di Amalfi con decreto n. 376 del 19 febbraio 1987, che, tuttavia, non attiene ad aspetti edilizi; ii) il progetto di “ristrutturazione stabilimento balneare F. Gioia - Scala di accesso”, assentito ai fini ambientali col decreto sindacale n. 399 del 9 aprile 1987, senza, tuttavia, operare alcun raffronto tra le opere indicate nell’ordinanza e gli eventuali titoli edilizi (non indicati) che avrebbero assentito tali opere di ristrutturazione; iii) l’autorizzazione n. 32 del 22.06.95 con la quale era stata assentita ai fini ambientali l’installazione di un wc per disabili ed opere annesse, che, tuttavia, riguarderebbe un’unica struttura e non offrirebbe “copertura” legale alle ulteriori e numerose opere sopra indicate; iv) la delibera di Giunta comunale n. 75 del 26 febbraio 1983 e il decreto sindacale 399/87 che, tuttavia, riguardano le sole strutture verticali; v) la circostanza che la bouvette sarebbe stata oggetto di ordinanza di demolizione (sospesa dal TAR Campania, sez. di Salerno, con l’ordinanza n. 966 del 16 giugno 1993), senza, tuttavia, indicare il relativo titolo autorizzatorio; vi) il decreto n. 399/1987 che, come indicato dalla parte, avrebbe assentito “le chiusure perimetrali con vetrate, così come gli infissi in opera”, e che, quindi, non è titolo che legittima le altre opere.
Pertanto, anche tali deduzioni non consentono di superare la complessiva valutazione effettuata dalla quale, come evidenziato, emerge un complesso di opere prive di titolo o, comunque, difformi dai titoli. Non ha, poi, rilievo la domanda di condono presentata atteso che, sulla stessa, si è formato il silenzio-diniego, come affermato dal primo giudice e non contestato dall’appellante.
… le difformità di suolo demaniale occupato sono analiticamente indicate nel provvedimento che muove da quanto assentito nella concessione (100,24 metri con opere di facile rimozione e 221,14 di area coperta con opere di difficile rimozione) e lo confronta con l’insieme delle opere realizzate, determinando la superficie di 238,00 mq, in ragione delle varie opere senza titolo o in difformità dai titoli realizzati nella struttura balneare. I rilievi sul punto dell’appellante non colgono nel segno stante il carattere abusivo delle opere (per le ragioni indicate supra) che ampliano indebitamente le aree sulle quali la concessione aveva assentito la realizzazione di interventi edilizi».
Trattasi, all’evidenza, di statuizioni in cui le singole deduzioni attoree riportate retro, in narrativa, sub n. 3.ad, trovano puntuale confutazione e che, quindi, non possono essere qui rimesse in discussione, in difetto di elementi fattuali nuovi e dirimenti, che – come osservato retro sub n. 3 – avrebbero dovuto, in ogni caso, essere fatti valere mediante l’appropriato rimedio ex art. ex art. 106 cod. proc. amm.
7.3. D’altronde, il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. formatosi sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 ha coperto il “dedotto” e il “deducibile” relativo alla controversia definita dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3964 del 19 aprile 2023, ivi comprese, cioè, le questioni e gli accertamenti di abusività che hanno rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia – costituenti il giudicato implicito – e che si ricollegano, quindi, in modo indissolubile alla stessa – costituente il giudicato esplicito – formandone l’indispensabile presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2674; sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6556; sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832). Il che impedisce – come detto – di rimettere qui in discussione la portata di illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali già acclarata con effetti di giudicato sostanziale mediante una decisione che ha escluso – sia in primo sia in secondo grado – i denunciati vizi della relativa contestazione.
7.4. Ferme restando le superiori considerazioni, a riprova della sussistenza e rilevanza degli illeciti in parola milita, d’altronde, la circostanza confessoria che la ricorrente abbia avvertito la necessità di richiederne per ben due volte la sanatoria (giusta SCIA del 10 maggio 2023 ed istanza del 27 novembre 2024, prot. n. 22769), così da lasciar dubitare del suo stesso interesse qualificato, concreto e attuale a dolersi delle contestazioni di abusività rivoltele.
In questo senso, va ricordato l’arresto sancito da Cons. Stato, sez. VI, 1° giugno 2022, n. 4444: «l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui “nemo potest venire contra factum proprium” (Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825). Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura, infatti, un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa. Il che si traduce in una carenza di interesse a contestare in giudizio la qualificazione dei fatti ammessi in sede procedimentale, posti a base della condotta tenuta dal ricorrente nei rapporti con l’amministrazione resistente». Ed è, appunto, in questo senso, che il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, nella propria relazione istruttoria del 17 luglio 2025, prot. n. 13611, ha sottolineato che «l'atto in sé di avanzare richiesta di regolarizzazione di opere abusive mediante la presentazione di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica fa appalesare senza ombra di dubbio la condizione tale per cui lo stato attuale della struttura insistente sull'area demaniale non corrisponda ai titoli edilizi-urbanistici citati dal tenore testuale della relazione tecnica illustrativa acclusa alla SCIA condizionata prot. n. 22769 del 27 novembre 2024».
8. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.ca e 9.c.
La contestata trasformazione edilizia in ampliamento dell’originario stabilimento balneare sarebbe, peraltro, smentita dal tenore del verbale del 22 febbraio 2024, prot. n. 3383, attestante la corrispondenza dimensionale della struttura esistente rispetto a quella dichiarata nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009.
In realtà, il citato verbale del 22 febbraio 2024, prot. n. 3383, riveste natura meramente ricognitiva, limitandosi a rilevare l’estensione dell’arenile (pari ai mq 400,73 indicati nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009), dell’area scoperta sul retro dello stabilimento (pari ai mq 43,69 indicati nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009), dell’area coperta dalla pavimentazione in legno sopraelevata (designata come «pedane in legno» e pari ai mq 104,24 indicati nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009), delle aree occupate dal bar-ristorante con annessi terrazzi, realizzati a m 2,70 dal livello dell’arenile (pari ai mq 221,54 indicati nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009) e dal locale deposito (pari ai mq 17,49 indicati nella concessione n. 4 del 26 marzo 2009) e, senza minimamente addentrarsi nelle questioni inerenti alle trasformazioni strutturali, volumetriche e funzionali impresse sulle aree anzidette.
9. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.ba.
Le modalità e tempi dello sgombero dell’area demaniale marittima, intimato con l’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2024, non sarebbero stati indicati alla concessionaria, se non in misura del tutto incongrua.
La ricorrente non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. quali fossero le esigenze specifiche in ragione delle quali il termine (22 febbraio 2024) fissato con l’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2024 per lo sgombero dell’area demaniale marittima fosse insufficiente, laddove la decadenza della concessione n. 4 del 26 marzo 2009 risultava già da tempo disposta con la determina n. 1232 del 26 ottobre 2023 e laddove l’amministrazione comunale, in sede di verbale del 22 febbraio 2024, prot. n. 3383, ha, comunque, consentito alla S. M. un differimento di ulteriori 15 giorni per la rimozione degli arredi ed attrezzature ancora presenti in loco.
10. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.bb, 3.bd e 3.cc.
Il disposto sgombero non sarebbe assistito da un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto che, in caso di suo rilascio, il bene demaniale marittimo non sarebbe fruibile da parte della collettività, per effetto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022.
Esso, al pari della revoca dei titoli annonari, sarebbe stato, per di più, precluso dalla proroga ex lege della concessione n. 4 del 26 marzo 2009
Le censure in esame trovano confutazione nei rilievi formulati retro, sub n. 1 e 6.4.
11. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.be.
Il disposto sgombero sarebbe stato precluso dalla reviviscenza dell’originario termine di scadenza ex lege del rapporto concessorio fino al 2033, in quanto: 1) il demanio marittimo non potendosi definire a guisa di “risorsa scarsa”; 2) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023, hanno annullato con rinvio la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 31 dicembre 2021.
11.1. La tesi attorea sub n. 1 trova aperta smentita nelle argomentazioni articolate dal Consiglio di Stato, sez. VII, nelle sentenze n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024 circa l’incidenza della questione della scarsità delle risorse naturali sulla disapplicazione delle proroghe legali automatiche delle concessioni demaniali (cfr. retro, sub n. 1.1.6).
Ed è appena il caso di soggiungere, a testimonianza dell’innegabile limitatezza – o meglio unicità – dell’area controversa ed a decisivo ripudio della tesi in parola, che la spiaggia “Marina Grande” trovasi ubicata entro la “Costiera Amalfitana”, inserita tra i “Paesaggi Culturali” che l’UNESCO considera “Patrimonio dell’Umanità”, nell’altamente rinomata località turistica di Amalfi, il cui territorio comunale è interamente assoggettato a vincolo paesaggistico giusta d.m. 22 novembre 1955, nonché disciplinato dal Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana (l. r. Campania n. 35/1987) e dal Piano del Parco Regionale dei Monti Lattari.
11.2. In merito all’assunto sub n. 2, valga qui ribadire che sulla sostanza degli attesti nomofilattici dell’Adunanza Plenaria è insuscettibile di incidere l'annullamento con rinvio disposto da Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559, in quanto attinente ad un profilo processuale, e che, in ogni caso, come annotato da Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, «a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata» la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 (cfr. retro, sub n. 1.2).
12. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.bc e 3.cb.
L’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2024 ed il provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 1146, avrebbero dovuto essere preceduti dalla valutazione della SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 e del manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate, nonché, quanto alla prima, dall’erogazione di un congruo indennizzo in favore della concessionaria.
12.1. Anche tali ordini di doglianze trovano confutazione nelle considerazioni svolte retro, sub n. 5.
12.2. Si aggiunga, in ogni caso, che lo sgombero dell’area demaniale marittima e la revoca delle autorizzazioni commerciali n. 485 e n. 486 del 13 febbraio 1987 rinvengono la loro diretta ragione giustificativa nella decadenza della concessione n. 4 del 26 marzo 2009, dichiarata con la determina n. 1232 del 26 ottobre 2023, rispetto alla quale gli abusi (solo in parte) sottoposti a sanatoria si situano a monte.
12.3. Si aggiunga, altresì, che il manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate non risulta aver avuto effettivo seguito a cura della S. M.
12.4. Fuori luogo è, infine, la pretesa all’indennizzo per il rilascio dell’area demaniale marittima.
Al riguardo, occorre, in primis, rimarcare che in esito alla novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 131/2024, a norma dell’art. 4, comma 9, della l. n. 118/2022, «in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025»; e che una simile, previsione, a tenore del citato art. 1, comma 13, del d.l. n. 131/2024 è da intendersi comunque irretroattiva («Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori»).
In ogni caso, deve osservarsi che la pretesa attorea rimane preclusa dalla disposizione dell’art. 49, comma 1, cod. nav., ai sensi della quale, «salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato». Disposizione, questa, che ha superato il vaglio della Corte di Giustizia UE, la quale, con decisione dell'11 luglio 2024 nella causa C-598/22, Società Italiana Imprese Balneari, la Corte di Giustizia ne ha sancito la compatibilità con l’art. 49 TFUE («L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l'occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione»).
Non senza considerare, infine, che, da un lato, l’indennizzo invocato dalla ricorrente non può trovare giustificazione a fronte dell’acclarata abusività delle trasformazioni da essa apportate al bene demaniale in concessione e che, d’altro lato il suo mancato riconoscimento non è, di per sé, suscettibile di infirmare l’adottato provvedimento di sgombero.
13. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.cd.
Non ricorrerebbero, nella specie, le condizioni decadenziali di cui all’art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010.
A dispetto dell’assunto attoreo, il potere di revoca esercitato dall’amministrazione comunale resistente trova appiglio normativo nella disposizione dell’art. 64, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, a tenore della quale «l’avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro», nel senso che il venir meno di una condizione ab origine essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale (conformità urbanistico-edilizia dei locali di relativo insediamento) non può non riflettersi sulla perdurante validità ed efficacia del titolo annonario.
In tale prospettiva, per granitica giurisprudenza, si è ritenuto che l'accertata abusività dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale non possa non comportare la revoca dell'autorizzazione commerciale, senza che residui spazio a valutazioni di interessi o al disimpegno di attività discrezionale, atteggiandosi la revoca ad atto dovuto. In termini più generali, riferiti a qualsivoglia attività commerciale, si è affermato che il legittimo esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr., ex multis, Cons, Stato, sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4880; sez. V, 7 novembre 2022, n. 9786; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 aprile 2021, n. 2691; sez. III, 6 settembre 2021, n. 5710; 1° febbraio 2023, n. 738).
Tanto chiarito, era ineludibile, nella specie, la doverosa rimozione dei titoli annonari conseguiti dalla S. M., tenuto conto sia dell’acclarata abusività sia della sopravvenuta indisponibilità dello stabilimento ove si svolgeva l’attività commerciale assentita.
14. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 7.a e 9.a.
In omaggio ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 1 della l. 241/1990, il riesame in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 avrebbe dovuto considerarsi doveroso a fronte della revisione delle analoghe contestazioni riferite allo stabilimento “Marina Grande”, tanto più che contraddittoriamente la stessa amministrazione, nella nota del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558, non lo avrebbe escluso a priori (in presenza di adeguata documentazione, piuttosto che sulla base del richiesto sopralluogo); donde il silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Amalfi con i gravati atti soprassessori rispetto alle richieste del 4 ottobre 2024 e del 18 ottobre 2024.
La S. M. lamenta, segnatamente, l’indisponibilità dell’amministrazione comunale a riconsiderare la propria posizione alla luce delle sopravvenienze occorse in relazione all’adiacente stabilimento “Marina Grande”, predicando la doverosità del riesame richiestole.
14.1. Tale censura si infrange, in primis, contro il dato oggettivo che dalla documentazione depositata in giudizio non emerge l’adozione di alcun provvedimento di rimozione in autotutela delle analoghe determinazioni nei confronti del cennato lido balneare “Marina Grande”, l’adozione di atti aventi natura meramente ricognitivo-interlocutoria non potendosi, di certo, intendere per tale.
Sconta, poi, il limite per cui, onde configurare l’invocata parificazione di trattamento, è necessario che vi sia un rapporto di coincidenza tra la fattispecie dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, e, quindi, l’oggettiva ed assoluta identità di situazioni messe a confronto, in modo da dimostrare l’esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia. Laddove, nel caso in esame, non risulta compiutamente dimostrata dalla ricorrente la piena omogeneità tra la situazione dell’area demaniale marittima assegnatale in concessione e la situazione dell’area demaniale marittima per cui sarebbe emersa l’opportunità di approfondimenti istruttori in loco.
14.2. Tutto ciò induce, dunque, ad escludere la predicata doverosità del richiesto riesame in autotutela delle determinazioni ex ante assunte dall’amministrazione comunale.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che presupposto sostanziale del silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 cod. proc. amm. è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in omaggio al precetto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990.
In altri termini, l’omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, e cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
In mancanza di un simile presupposto, l’inerzia dell’amministrazione non può qualificarsi in termini di silenzio inadempimento.
Ora, nella specie, non era in radice configurabile, in capo al Comune di Amalfi, alcun obbligo di pronunciarsi in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l'attivazione di un procedimento in tal senso.
Il potere di autotutela soggiace, infatti, alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata; è, quindi, incoercibile e non si esercita in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4308/2010; sez. IV, n. 3270/2010; sez. V, n. 5199/2012; sez. IV, n. 4714/2013; sez. V, n. 3095/2014; sez. IV, n. 3426/2014; n. 4309/2014; sez. V, n. 273/2015; sez. IV, n. 2237/2015; sez. V, n. 4642/2016; sez. IV, n. 2751/2017; n. 1945/2018; sez. V, n. 2380/2018; sez. III, n. 782/2019; sez. V, n. 3576/2019; n. 4502/2019; sez. IV, n. 2622/2021; n. 1687/2022; n. 7434/2024; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., n. 380/1017; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 563/2013; sez. VIII, n. 72/2014; Salerno, sez. II, n. 1033/2014; n. 1033/2016; Napoli, sez. I, n. 6139/2018; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8543/2013; n. 10662/2018; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2434/2013; TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1612/2013; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 236/2019).
La proposizione dell’esercizio dei poteri di autotutela non è, cioè, di per sé, in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici: questo principio trova conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l'iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, e si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2540/2020; n. 3277/2020; n. 5492/2021; n. 2654/2022).
Ed invero, la preclusione del ricorso al silenzio inadempimento onde ottenere l’intervento dell’amministrazione in autotutela rinviene, tra l’altro, la propria ratio nell'esigenza di evitare l’aggiramento della regola del termine decadenziale di impugnazione dell'atto amministrativo.
Il vietato éscamotage postula, in particolare, una sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento inoppugnato o inoppugnabile e sia instaurata la procedura del silenzio inadempimento allo scopo strumentale e surrettizio di provocare l'adozione di un nuovo provvedimento di riesame, il quale, assorbendo o sostituendo il precedente, riconosca all’interessato il bene della vita dapprima denegato ovvero lo rimetta in termini per tutelarsi giurisdizionalmente avverso la reiterata pronuncia sfavorevole (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2549/2012; sez. VI, n. 3634/2013).
15. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 7.b e 9.e.
Tenuto conto della natura delle opere sottoposte a sanatoria, e diversamente da quanto opinato dall’ente locale, la SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023 avrebbe dovuto considerarsi soggiacente al regime ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, con conseguente inoperatività del predicato silenzio rigetto di cui al precedente art. 36, comma 3, anche perché quest’ultimo non avrebbe potuto perfezionarsi in difetto del necessario e propedeutico accertamento di compatibilità paesaggistica.
Neppure il diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia pronunciato col provvedimento del 7 gennaio 2025, prot. n. 181, avrebbe potuto perfezionarsi in difetto del necessario e propedeutico accertamento di compatibilità paesaggistica.
15.1. L’ordine di doglianze in esame, oltre a reggersi apoditticamente sull’assioma della natura “minore” degli abusi di cui alla citata SCIA in sanatoria del 10 maggio 2023, sconta il tenore della seguente statuizione, sancita dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 3964 del 19 aprile 2023: ««Il complesso delle opere realizzate – molte delle quali non sorrette da alcun titolo – conduce a decretare l’infondatezza del ricorso in appello. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; 12 aprile 2021, n. 2974; 1° aprile 2021, n. 2721; 19 ottobre 2020, n. 6300; 30 giugno 2020, n. 4170; 30 giugno 2020, n. 4170; 7 novembre 2019, n. 7601; sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5887). Applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l’insieme complessivo delle opere realizzate comporti la creazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito e giustifichi, pertanto, il provvedimento repressivo del Comune».
Statuizione, questa, che si pone, dunque, in linea col consolidato indirizzo secondo cui «la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente» (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4279).
Ebbene, a fronte di una congerie di illeciti edilizi (oltre che paesaggistici e demaniali) tutt’altro che circoscritta agli interventi denunciati nella SCIA del 10 maggio 2023, la sanatoria con quest’ultima richiesta non avrebbe potuto essere legittimamente frammentata e disarticolata dal quadro organico di abusi accertati in corrispondenza del lido balneare “LL IS” senza contravvenire al principio ordinamentale di unitarietà della stessa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 18 maggio 2016, n. 862; 18 settembre 2019, n. 1247; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2017, n. 549). In questo senso, occorre rimarcare che la legislazione urbanistica e la giurisprudenza escludono la possibilità di una sanatoria parcellizzata (nello spazio e nel tempo), sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario, e non in relazione a singole parti autonomamente considerate; cosicché non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa; d’altronde, una volta che risulti l'inaccoglibilità di una istanza per come è stata proposta, l'amministrazione legittimamente la respinge, senza doversi porre la questione se una diversa istanza – in ipotesi – avrebbe potuto avere un esito diverso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033).
Ciò posto, correttamente il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, nella nota del 24 ottobre 2024, prot. n. 20576, ha opposto alla S. M. che, «per quanto riguarda la SCIA in sanatoria, non è applicabile l'art. 37 del d.p.r. n. 380/2001 … in quanto le opere da sanare non rientrano tra gli interventi previsti dal citato articolo, in particolare è possibile sanare con la SCIA solo gli interventi previsti dall'art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, tra i quali non sono annoverati quelli richiesti con la SCIA in sanatoria da voi trasmessa».
15.2. Né vale a menomare il superiore approdo l’assunto attoreo secondo cui il pronunciamento sotto il profilo urbanistico-edilizio avrebbe dovuto, comunque, essere preceduto dal richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica.
Deve, infatti, osservarsi che la riscontrata insussistenza della condizione pregiudiziale di procedibilità della SCIA in sanatoria ha reso in radice superfluo e precluso in limine l’accertamento di merito paesaggistico spettante all’autorità tutoria locale e statale, il quale sarebbe rimasto, nella sostanza, travolto dalla irrimediabile insanabilità delle opere ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 novembre 2022, n. 864); cosicché legittimamente il Comune di Amalfi, anche in omaggio al principio ordinamentale di economicità dell’azione amministrativa, e, quindi, al fine di evitare inutili aggravi procedimentali (cfr. TAR Marche, Ancona, 18 agosto 2016, n. 487; TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 maggio 2020, n. 1652), ha arrestato il proprio apprezzamento a tale profilo, senza dover compiere ulteriori valutazioni né interpellare la Soprintendenza di Salerno e Avellino (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2017, n. 3074; sez. IV, 19 settembre 2017, n. 4445; sez. III 28 agosto 2018, n. 5290; Salerno, sez. II, n. 638/2022).
Una simile impostazione neppure è da reputarsi indebolita dall’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria, sussistendo un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, nel senso che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale e con la conseguenza che il titolo paesaggistico va acquisito prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l'interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 giugno 2022, n. 4000; Salerno, sez. II, 25 maggio 2023, n. 1225). Ciò, sia in quanto, da un lato, la propedeuticità del procedimento abilitativo paesaggistico è da intendersi logicamente operante nel senso dell’eventuale preclusività del suo esito sfavorevole rispetto a quello potenzialmente favorevole del procedimento abilitativo edilizio (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2441), e non anche nel caso inverso (come, appunto, nel caso in esame); sia in quanto, d’altro lato, l’autonomia e l’indeclinabilità del primo rileva comunque, a prescindere dall’eventuale esito sfavorevole del secondo, ai fini delle relative sorti sul procedimento penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 (sul punto, cfr. TAR Lazio, Latina, sez. II, 11 dicembre 2023, n. 842) (ma questo non costituisce specifico motivo di contestazione da parte ricorrente).
16. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 7.c.
In violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, l’amministrazione resistente avrebbe obliterato la comunicazione dei motivi ostativi al richiesto accertamento di conformità urbanistico-edilizia.
16.1. A ripudio di tale censura, occorre rimarcare che, in relazione al procedimento di sanatoria di cui alla SCIA del 10 maggio 2023, risultano essere state apprestate all’interessata sufficienti garanzie di contraddittorio, per il tramite dell’interlocuzione instaurata con le richieste ed i solleciti del 4 ottobre 2024 (prot. n. 19226 e n. 19240 del 7 ottobre 2024) e del 18 ottobre 2024 (prot. n. 20330 del 21 ottobre 2024) e con i susseguenti riscontri del 15 ottobre 2024, prot. n. 19558, e del 24 ottobre 2024, prot. n. 20576.
16.2. In ogni caso, giova rammentare che l'ultimo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, stabilisce che «la disposizione di cui al secondo periodo» («il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato») «non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis» (peraltro, impropriamente invocato, nella specie, da parte ricorrente, trattandosi di preavviso di revoca, e non di rigetto); rimane, invece, applicabile la disposizione contenuta nel primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
In questo senso, il Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2022, n. 6708 e 23 dicembre 2022, n. 11289 ha precisato che solo in caso di provvedimento discrezionale l'eventuale violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, così inquadrando la portata dell'art. 21 octies, nella versione successiva alla riforma di cui all'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020; ed invero, seppure la centralità del contraddittorio procedimentale consente l'emersione di fatti e circostanze che, sottoposte alla valutazione dell'amministrazione, possono indurre ad una favorevole conclusione del procedimento, questo aspetto diviene recessivo quando, in presenza di specifici presupposti individuati dal legislatore, una sola può essere la scelta legittima dell'amministrazione in conformità con la legge (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 752).
Nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 22 agosto 2023, n. 4838 ha affermato che: «Le previsioni di cui all'art. 10 bis l. n. 241/1990 devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il primo periodo del comma due del predetto art. 21 octies opera tuttora in relazione alla violazione procedimentale del menzionato art. 10 bis. Ciò anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, le quali incidono propriamente sull'applicazione del secondo periodo del comma due dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 in esame … La lettura coordinata dei menzionati artt. 10 bis e 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata. In questi casi, l'attivazione del contraddittorio procedimentale – per il tramite della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza – risulterebbe non utile, in quanto non contribuirebbe in alcun modo a modificare il contenuto sostanziale della decisione. Ne consegue che l'annullamento del provvedimento negativo in relazione esclusivamente al vizio formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto ed una volta accertata l'infondatezza della pretesa sostanziale azionata dal privato, si tradurrebbe in un'antieconomica duplicazione di attività amministrativa, tenuto conto che, dopo la caducazione dell'atto impugnato, nella fase di riedizione del potere, la nuova decisione da assumere non potrebbe avere un contenuto ed un dispositivo diverso da quello proprio della decisione annullata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020, n. 1925; 12 febbraio 2020, n. 1081; 17 settembre 2019, n. 6209; sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1156; sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 256 e 27 settembre 2018, n. 5562 …)».
Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle considerazioni svolte retro, sub n. 13, il rilievo di inettitudine sanante dell’esperito strumento ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001 costituiva approdo vincolato, con la conseguenza che gli atti impugnati con secondi motivi aggiunti non possono essere annullato per violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (cfr. TAR Umbria, Perugia, 2 aprile 2024, n. 225).
17. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 9.b e 9.d.
Diversamente da quanto opinato dall’ente locale, il ius superveniens costituito dal “decreto Salva Casa”, siccome introduttivo di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive, sarebbe suscettibile di incidere sulle situazioni acclarate prima della sua entrata in vigore, in omaggio al principio ordinamentale del favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi.
L’amministrazione resistente avrebbe, inoltre, erroneamente predicato l’applicabilità dell'art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, perché, nel caso in esame, non verrebbero in rilievo variazioni essenziali (non essendosi sostanzialmente modificata la struttura originaria, ma trattandosi di una lieve modifica delle scale di accesso al livello ristorante, di un lieve prolungamento della terrazza scoperta, della diversa tipologia e conformazione delle vetrate e degli infissi perimetrali, di lievi difformità inerenti installazioni stagionali, quali buvette, cabine adibite a spogliatoi e depositi) e perché, comunque, seppure tali fossero, rientrerebbero nell’orbita applicativa del successivo art. 36 bis.
17.1. In particolare, l’art. 36 bis, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 stabilisce che: «In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32».
17.2. Ora, è pur vero che, come osservato da Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486, nonché ribadito da TAR Campania, Salerno, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 406; 24 aprile 2025, n. 789; 12 giugno 2025, n. 1097, il ius superveniens costituito dalla disciplina "Salva Casa" (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) è da ritenersi far premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi.
Ma è altrettanto innegabile che un simile effetto conservativo non possa sospingersi oltre il perimetro dell’attività sanzionatoria amministrativa – cui figura dalla norma espressamente circoscritto, sul piano temporale, mediante l’espressione «fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative» – e impingere in quello ormai intangibile proprio del giudicato che – come, appunto, nella specie – abbia definitivamente acclarato la natura e la consistenza degli abusi contestati.
17.3. Le proposizioni attoree dianzi ripudiate sono ulteriormente dequotate dall’infondatezza della censura di inapplicabilità dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001.
Ed invero, gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 21 del 24 giugno 2014 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.2), resistita alla relativa impugnazione (respinta sia, in primo grado, da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, con sentenza n. 1176 del 13 luglio 2017, sia, in appello, dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3964 del 19 aprile 2023), per la relativa natura e consistenza, precipuamente in quanto riguardati nella loro globalità, piuttosto che parcellizzati secondo la prospettazione fornita con l’istanza del 27 novembre 2024, prot. n. 22769, non possono non integrare almeno gli estremi propri delle variazioni essenziali («incidendo nel complesso significativamente sugli elementi sostanziali della costruzione e, qualificandosi – senza alcun dubbio – come variazioni essenziali previste dall'art. 32, comma 1, lett. b e d, del d.p.r. n. 380/2001», recita il gravato provvedimento del 7 gennaio 2025, prot. n. 181) e, in quanto innegabilmente realizzati in area assoggettata a vincolo paesaggistico (tanto da formare oggetto anche di richiesto accertamento di compatibilità ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004), non possono non assurgere al livello della totale difformità ex art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 («Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44»). Donde la legittimità della ravvisata esclusione dal perimetro applicativo del successivo art. 36 bis, circoscritto alle ipotesi di “di parziali difformità e di variazioni essenziali”, e non riferibile anche a quelle di totale difformità.
18. In conclusione, stanti i ravvisati profili di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno, nel complesso, respinti.
19. Quanto alle spese di lite, la complessità della vicenda dedotta in giudizio ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
ND Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di LO | PI RU |
IL SEGRETARIO