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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14261-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 dicembre 2025, alle ore 11:35, il Giudice DR LF,
aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 14261/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del
15 dicembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che l'Avv. Riccardo
NI ha provveduto, nel termine assegnato al deposito della nota scrit-
ta con le quali riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive depositate il 10 dicembre 2025, ha chie-
sto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
vista la nota depositata da parte ricorrente ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
DR LF
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Interna- zionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14261/2024 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Colorado (USA) e residente in 11604 White Rim Terrace Jonestown, TX
78645 (USA),
e
( ) nato il [...] Parte_2 C.F._2
a New York (USA) e residente in 106 Dawson Trail Georgetown, TX 78633
(USA), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Ambrogio
( e Riccardo NI ( Email_1 [...]
, per procura allegata al ricorso ex art. Email_2
281 decies c.p.c.;
- ricorrenti -
E
( ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
to;
- resistente contumace -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Oggetto: accertamento cittadinanza italiana iure sanguinis.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del , così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda avanzata nel presente procedimento da
[...]
e , e, per l'effetto, dichiara Parte_1 Parte_2
che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota-
zioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle au-
torità consolari competenti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato in data 21 novembre 2024 – e Parte_1
, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza Parte_2
italiana iure sanguinis. A sostegno della propria domanda hanno dedotto
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
di discendere da , nato a [...] Persona_1
di Sicilia (PA) il 13 gennaio 1871, mai naturalizzato e che non ha mai ri-
nunciato alla cittadinanza italiana. Trasferitosi negli Stati Uniti si sposava a New York dapprima il 6 dicembre 1911 con e in se- Controparte_3
guito il 30 settembre 1916, alla morte della prima moglie (avvenuta il 24
settembre 1912) con . Persona_2
Per Da quest'ultima unione nacque il 9 ottobre 1919 negli Stati Uniti,
zio , che si è sposato a New York il 20 novembre 1946 Persona_4
con Controparte_4
Dall'unione dei predetti in data 4 maggio 1954, è nato negli Stati Uniti,
il ricorrente che a sua volta si è sposato a New York Parte_2
il 7 marzo 1982 con Persona_5
Da quest'ultima unione, in data 7 giugno 1988 è nata negli Stati Uniti,
la ricorrente , la quale si è sposata il 20 luglio Parte_1
2013 con . Persona_6
❖❖❖
Tanto premesso, va ribadita la contumacia del resistente
[...]
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimen-
to, atteso che tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che Persona_1
non era stato mai naturalizzato cittadino americano e, pertanto,
[...]
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricor-
rente dal cittadino italiano che mai Persona_1
naturalizzatosi americano ha trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1, L. n. 91/1992 che dispone che “è cittadino
per nascita: … il figlio di padre o madre cittadini”.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno tentato di prendere un appuntamento con il Consolato di riferimento ( ) tra- CP_5
mite il portale dedicato [prenot@mi; cfr. doc. 7, 8 e 9, produzione parte ricorrente] al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguinis,
ai sensi della L. n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di citta-
dino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Sul punto va rilevato che è fatto, oramai, notorio che i versa- Parte_3
no in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibi-
lità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate.
Orbene, è pacifico che i tempi di attesa così lunghi o addirittura l'im-
possibilità di fatto di prenotare l'appuntamento, sono del tutto irragione-
voli e determinano una ingiusta lesione dei diritti degli interessati.
Con l'evidente conseguenza che, " L'inerzia e la paralisi dell'operato dei
consolati italiani all'estero, che precludono l'avvio o la conclusione del pro-
cedimento amministrativo nei termini di legge per il riconoscimento della cit-
tadinanza italiana iure sanguinis, integrano un diniego implicito del diritto
al riconoscimento della cittadinanza, fondando l'interesse ad agire in giudi-
zio del ricorrente” (Trib. Reggio Calabria n. 1674/2025; Trib. Roma, Ord.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
n. 610/2021; Trib. Firenze, Ord. n. 3228/2023; Trib. Roma, Ord. n.
17692/2017).
Sul punto bisogna, peraltro, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della
L. n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere con-
cluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in or-
dine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure
sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso inte-
grando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, nella fattispecie, l'assoluta incertezza in ordine alla definizio-
ne da parte dell'Autorità consolare della richiesta formulata dagli odierni ricorrenti (la cui conclusione ex art. 3, D.P.R. 18/4/1994, n. 362 - Rego-
lamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – è fissata in 730 giorni) giustifica l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
Da ultimo, va peraltro rilevato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per la pro-
posizione della domanda giudiziale, dal momento che, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, vige un sistema a doppio binario
(cfr. Cass, SSUU, n. 28873/2008) secondo cui “non può ritenersi che la
presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condi-
zione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trat-
tandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza
di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giu-
risdizione del giudice ordinario”.
Invero, il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura am-
ministrativa, peraltro non prevista né dalla legge n. 91/1992, né dai de-
creti applicativi della stessa.
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte,
statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato
dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario,
essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il
proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del
quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una pre-
ventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconosci-
mento della condizione di cittadino” (Trib. Roma, Ord. n. 25/02/2020;
Trib. Roma, Ord. del 2/11/2018, e Trib. Roma, Ord. del 23/10/2019).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto accolto.
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione in giudizio del resi-
stente giustifica l'integrale compensazione delle Controparte_1
spese processuali tra le parti.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
DR LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce DR LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n.
193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 dicembre 2025, alle ore 11:35, il Giudice DR LF,
aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 14261/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del
15 dicembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che l'Avv. Riccardo
NI ha provveduto, nel termine assegnato al deposito della nota scrit-
ta con le quali riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive depositate il 10 dicembre 2025, ha chie-
sto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
vista la nota depositata da parte ricorrente ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
DR LF
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Interna- zionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14261/2024 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Colorado (USA) e residente in 11604 White Rim Terrace Jonestown, TX
78645 (USA),
e
( ) nato il [...] Parte_2 C.F._2
a New York (USA) e residente in 106 Dawson Trail Georgetown, TX 78633
(USA), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Ambrogio
( e Riccardo NI ( Email_1 [...]
, per procura allegata al ricorso ex art. Email_2
281 decies c.p.c.;
- ricorrenti -
E
( ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
to;
- resistente contumace -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Oggetto: accertamento cittadinanza italiana iure sanguinis.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del , così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda avanzata nel presente procedimento da
[...]
e , e, per l'effetto, dichiara Parte_1 Parte_2
che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota-
zioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle au-
torità consolari competenti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato in data 21 novembre 2024 – e Parte_1
, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza Parte_2
italiana iure sanguinis. A sostegno della propria domanda hanno dedotto
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
di discendere da , nato a [...] Persona_1
di Sicilia (PA) il 13 gennaio 1871, mai naturalizzato e che non ha mai ri-
nunciato alla cittadinanza italiana. Trasferitosi negli Stati Uniti si sposava a New York dapprima il 6 dicembre 1911 con e in se- Controparte_3
guito il 30 settembre 1916, alla morte della prima moglie (avvenuta il 24
settembre 1912) con . Persona_2
Per Da quest'ultima unione nacque il 9 ottobre 1919 negli Stati Uniti,
zio , che si è sposato a New York il 20 novembre 1946 Persona_4
con Controparte_4
Dall'unione dei predetti in data 4 maggio 1954, è nato negli Stati Uniti,
il ricorrente che a sua volta si è sposato a New York Parte_2
il 7 marzo 1982 con Persona_5
Da quest'ultima unione, in data 7 giugno 1988 è nata negli Stati Uniti,
la ricorrente , la quale si è sposata il 20 luglio Parte_1
2013 con . Persona_6
❖❖❖
Tanto premesso, va ribadita la contumacia del resistente
[...]
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimen-
to, atteso che tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che Persona_1
non era stato mai naturalizzato cittadino americano e, pertanto,
[...]
non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricor-
rente dal cittadino italiano che mai Persona_1
naturalizzatosi americano ha trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1, L. n. 91/1992 che dispone che “è cittadino
per nascita: … il figlio di padre o madre cittadini”.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno tentato di prendere un appuntamento con il Consolato di riferimento ( ) tra- CP_5
mite il portale dedicato [prenot@mi; cfr. doc. 7, 8 e 9, produzione parte ricorrente] al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguinis,
ai sensi della L. n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di citta-
dino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Sul punto va rilevato che è fatto, oramai, notorio che i versa- Parte_3
no in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibi-
lità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate.
Orbene, è pacifico che i tempi di attesa così lunghi o addirittura l'im-
possibilità di fatto di prenotare l'appuntamento, sono del tutto irragione-
voli e determinano una ingiusta lesione dei diritti degli interessati.
Con l'evidente conseguenza che, " L'inerzia e la paralisi dell'operato dei
consolati italiani all'estero, che precludono l'avvio o la conclusione del pro-
cedimento amministrativo nei termini di legge per il riconoscimento della cit-
tadinanza italiana iure sanguinis, integrano un diniego implicito del diritto
al riconoscimento della cittadinanza, fondando l'interesse ad agire in giudi-
zio del ricorrente” (Trib. Reggio Calabria n. 1674/2025; Trib. Roma, Ord.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
n. 610/2021; Trib. Firenze, Ord. n. 3228/2023; Trib. Roma, Ord. n.
17692/2017).
Sul punto bisogna, peraltro, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della
L. n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere con-
cluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in or-
dine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure
sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso inte-
grando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, nella fattispecie, l'assoluta incertezza in ordine alla definizio-
ne da parte dell'Autorità consolare della richiesta formulata dagli odierni ricorrenti (la cui conclusione ex art. 3, D.P.R. 18/4/1994, n. 362 - Rego-
lamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – è fissata in 730 giorni) giustifica l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
Da ultimo, va peraltro rilevato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per la pro-
posizione della domanda giudiziale, dal momento che, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, vige un sistema a doppio binario
(cfr. Cass, SSUU, n. 28873/2008) secondo cui “non può ritenersi che la
presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condi-
zione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trat-
tandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza
di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giu-
risdizione del giudice ordinario”.
Invero, il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura am-
ministrativa, peraltro non prevista né dalla legge n. 91/1992, né dai de-
creti applicativi della stessa.
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte,
statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato
dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario,
essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il
proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del
quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una pre-
ventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconosci-
mento della condizione di cittadino” (Trib. Roma, Ord. n. 25/02/2020;
Trib. Roma, Ord. del 2/11/2018, e Trib. Roma, Ord. del 23/10/2019).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto accolto.
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione in giudizio del resi-
stente giustifica l'integrale compensazione delle Controparte_1
spese processuali tra le parti.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
DR LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudi-
ce DR LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n.
193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale