Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/1977, n. 5041
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Sentenza 17 novembre 1977

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Quando il proprietario locatore di un immobile aliena per parti distinte la proprieta della cosa locata, il rapporto di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono gli acquirenti, i quali, ciascuno per la parte rispettivamente acquistata, assumono la veste di locatori ai sensi degli artt 1599 e 1602 cod civ, con la conseguenza che l'acquirente parziale il quale agisca per il rilascio della cosa locata a seguito di risoluzione del contratto, agisce per far valere un diritto autonomo e indipendente (limitatamente alla parte da lui acquistata) da quello degli altri locatori, onde il giudizio non deve essere integrato nei confronti di questi ultimi. Tale principio, ovviamente, non opera nel caso di alienazione dello immobile locato per quote ideali, poiche tale fattispecie da luogo ad un contratto unico con pluralita di parti e, quindi, ad un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario, non potendo la situazione giuridica unica, consistente nella cessazione o nella permanenza dell'unico contratto, sussistere nei confronti di alcuni soggetti e non nei confronti di altri. ( V 2168/63; ( V 1403/58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/1977, n. 5041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5041
    Data del deposito : 17 novembre 1977

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