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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8391 / 2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna, Sezione III Civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14 giugno 2021 da: nata a [...] il [...], residente a [...]
Cataldi n. 1-2, C.F. CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Giorgio
BO e UR AR IO del Foro di Lodi e dall'avvocato Carlo Rasia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Farini n. 37 nei confronti di:
avvocato del Foro di La Spezia, C.F. CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Massimiliano Mori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia,
Piazzale J.F. Kennedy n. 27
e con la chiamata in causa di:
in persona del procuratore in forza di Controparte_2 Parte_2 CP_3 procura in data 20.5.2020 n. 83120 Rep. Notaio di Bracciano, con sede in Roma, Via Po n. 20, Per_1
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gabriele Garcea del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via Barberia n. 6
pagina 1 di 48 in punto a: responsabilità professionale dell'avvocato; risarcimento danni;
pagamento del compenso.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
la parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente in data 12 giugno 2024 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare l'incompetenza del tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di risposta dall'Avv. Emanuela Dall'Ara per essere competente inderogabilmente la Corte
d'appello di Milano.
Nel merito
A) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Emanuela Dall'Ara in relazione alla non corretta e diligente esecuzione dell'incarico a Lei affidato, per tutti i fatti e le ragioni in diritto esposte nell'atto di citazione;
B) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. Emanuela Dall'Ara per i danni tutti conseguiti all'Attrice, Sig.ra come conseguenza diretta e indiretta dei fatti dedotti Parte_1 nell'atto di citazione in quanto imputabili a colpa della Convenuta;
C) Per l'effetto, condannare l'Avv. Emanuela Dall'Ara al risarcimento in favore dell'Attrice della somma di Euro 3.793,92 corrispondente agli oneri tutti e compensi dall'Attrice versati per l'esecuzione dell'incarico professionale qui contestato ed euro 353,80 per consulenza richiesta al
AF, nonché al pagamento della somma complessiva capitale di Euro 12.800,00 oltre oneri di legge, a titolo di rimborso spese liquidato dal Tribunale del Lavoro di Milano e dalla Corte d'Appello del lavoro di Milano a carico dell'Attrice a seguito della soccombenza dedotta nel presente giudizio;
D) Condannare inoltre l'Avv. Emanuela Dall'Ara a risarcire all'Attrice la somma di Euro 70.000=, o quell'altra riconosciuta dal Tribunale, anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento per perdita della chance qualificata di ottenere il riconoscimento di tale rimborso da parte di RC
IA a titolo di accordo conciliativo nel giudizio di lavoro per cui è causa, per fatto e colpa esclusivamente attribuibili alla responsabilità professionale della Convenuta Avv. Emanuela Dall'Ara, oltre interessi maturati dall'offerta al saldo.
pagina 2 di 48 E) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto;
F) In particolare, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla Convenuta Avv. Emanuela
Dall'Ara perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte nella presente Memoria e perché
l'asserito – e contestato e negato – credito sarebbe comunque prescritto ex art. 2956 e ss. c.c.
G) In particolare, rigettare la domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata dalla Convenuta poiché totalmente infondata in fatto e diritto.
H) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sui capitoli avversari eventualmente ammessi si chiede prova contraria con i testi di seguito indicati, da sentire anche sui seguenti ulteriori capitoli, connessi alle deduzioni istruttorie di controparte:
1) Vero che la signora si rivolse il 14.3.2014 all'avv. Dall'Ara per avere un parere circa la Pt_1 opportunità di aderire o meno alla offerta RC di 45.000,00 a fronte della sua situazione lavorativa oggetto poi di causa;
2) Vero che i conteggi relativi alle ipotetiche pretese per differenze retributive della attrice furono resi disponibili dalla professionista incaricata della determinazione, solo in data Persona_2
15.12.2014;
3) Vero che alla udienza del 26.2.2015, avanti il Giudice del Lavoro di Milano, a fronte della offerta di definizione formulata dai legali della RC l'avv. Dall'Ara discusse con il legale di controparte avv. di solo sull'ammontare delle spese legali a suo favore;
CP_4
4) Vero che all'esito della udienza avanti la Corte d'Appello del 5.2.2018 l'avv. Dall'Ara mai comunicò alla cliente la decisione sfavorevole della Corte e l'Attrice ne venne a conoscenza solo dopo essersi rivolta al domiciliatario avv. Marco Zucchini in data 6.3.2018.
A testi: ; avv. Angelo Di Gioia;
avv. Marco Zucchini”. Testimone_1 Persona_2
Il Procuratore di parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali istanze, eccezioni, domande nuove delle controparti.
la parte convenuta conclude come da foglio depositato telematicamente in data 13 giugno 2024 e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna adversis reiectis
-respingere ogni e qualsivoglia domanda attorea, in quanto totalmente infondata;
-dichiarare inammissibili e/o comunque irrilevanti le istanze istruttorie e le produzioni allegate alla memoria ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di parte attrice in quanto tardive e anche disconosciute, nonché la relazione tecnica depositata, tardivamente e al di fuori di qualsiasi contraddittorio, in data 29.09.2023. pagina 3 di 48 In via riconvenzionale
-Condannare nata a [...], il [...], residente in [...]-2, c.f. a corrispondere all'avv. Emanuela Dall'Ara la somma C.F._3 di euro 28.212,50 quale saldo delle prestazioni professionali dalla stessa svolte con riferimento alle cause aventi N. R.G. 14603/2014 Trib. Milano e N. R.G. 1307/2015 Corte d'appello di Milano, come da preventivo accettato per la causa di primo grado, ed in base alle tariffe ex D.M. 55/2014 per il secondo grado;
-Accertare e dichiarare che ha agito con il presente giudizio in totale malafede e Parte_1 condannare pertanto a risarcire i danni all'avv. Emanuela Dall'Ara da liquidarsi in Parte_1 via equitativa ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità in capo all'avv. Emanuela Dall'Ara nella vicenda oggetto di causa,
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a ciò tenuta in forza Controparte_5 della polizza per la responsabilità professionale n. 71- CT84771 poi sostituita da polizza n. 71-
18990PJ a manlevare l'avv. Emanuela Dall'Ara da ogni e qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti dell'attrice.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, parte convenuta insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori debitamente indicati nella propria memoria ex art.183 VI c. n. 2 c.p.c.:
1) Vero che l'avvocato Dall'Ara, in data 14.3.2014 alle ore 16 circa ricevette la signora Pt_1 nel suo studio;
[...]
2) Vero che la signora in detta occasione riferì di aver intrattenuto un rapporto di lavoro Pt_1 formalizzato come prestazione di servizi /collaborazione, con Pubblibaby, poi confluita in
[...]
Controparte_6
3) Vero che l'attrice riferì che detto rapporto era stato interrotto per iniziativa del datore di lavoro e che la medesima aveva ricevuto offerta relativa al pagamento di una somma a chiusura del rapporto di euro 45.000, dalla stessa rifiutata;
4) Vero che l'avvocato Dall'Ara, in detto incontro, spiegò che la riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato è operazione interpretativa che si basa su indici rivelatori della cosiddetta subordinazione;
5) Vero che l'avvocato Dall'Ara spiegò alla signora che la riqualificazione di un rapporto di Pt_1 lavoro diventa operazione tanto più difficile quanto la prestazione ha un contenuto professionalmente elevato quale quella ricoperta dalla medesima cliente;
pagina 4 di 48 6) Vero che la signora espose che lei, durante il periodo ventennale di lavoro alle dipendenze Pt_1 di aveva svolto le medesime mansioni con le medesime modalità Controparte_7 dei dirigenti alle dipendenze della medesima;
7) Vero che la medesima in detto incontro, dichiarò che “non intendeva accontentarsi dei Pt_1 quattro spiccioli con cui RC voleva liquidarla”;
8) Vero che l'avvocato Dall'Ara informò la signora che si trattava di causa in cui le Pt_1 probabilità di successo erano pari al 50%;
9) Vero che all'esito di detto incontro, la signora conferì l'incarico all'avvocato Dall'Ara di Pt_1 predisporre ogni azione utile al fine di far riqualificare il suo rapporto di lavoro;
10) Vero che l'avvocato Dall'Ara, in data 16 settembre 2014 alle ore 17.00 circa, ricevette nuovamente la signora nel proprio studio;
Pt_1
11) Vero che in detta circostanza l'avvocato Dall'Ara ricordò alla signora che l'avvocato Pt_1
Boffi di RC aveva formulato proposta transattiva di euro 45.000/50.000;
12) Vero che la signora rispose: “tanto vale provare a prendere quanto indicato nei conteggi Pt_1 piuttosto che gli spiccioli che mi offrono”;
13) Vero che a quel punto l'avvocato Dall'Ara spiegò alla signora che la causa era sottoposta Pt_1 alla valutazione del Giudice che avrebbe esaminato sia i documenti che eventualmente escusso i testi,
e ritenuto di ravvisare o meno la subordinazione;
14) Vero che la signora si disse a quel punto decisa a procedere con la causa;
Pt_1
15) Vero che l'avvocato Dall'Ara ricevette la signora nel suo studio in data 16.2.2015 alle ore Pt_1
15 circa per prepararla all'udienza cui la stessa ricorrente avrebbe dovuto partecipare;
16) Vero che in detto incontro l'avvocato Dall'Ara spiegò alla signora cosa sarebbe successo Pt_1 all'udienza del 26.2.2015, fissata nel procedimento di primo grado avverso Controparte_6
17) Vero che nello specifico, l'avvocato Dall'Ara disse: 1) di essere in attesa di eventuale memoria di costituzione depositata da RC, il cui termine scadeva quel giorno;
2) che all'udienza il Giudice avrebbe espletato il tentativo di conciliazione e pertanto Controparte avrebbe probabilmente reiterato la proposta già fatta;
3) che pertanto consigliava alla di pensare ad una somma che potesse Pt_1 accontentarla in via transattiva, per poter valutare la proposta avversaria e eventualmente controproporre;
4) consigliò alla ricorrente di rileggersi il ricorso perché il Giudice avrebbe probabilmente espletato anche l'interrogatorio libero in detta udienza;
16) Vero che la signora ebbe colloqui telefonici settimanali con l'avvocato Emanuela Dall'Ara Pt_1 fra il marzo 2014 e l'aprile 2018;
pagina 5 di 48 17) Vero che nel settembre 2015 l'avvocato Emanuela Dall'Ara ricevette la signora nel suo Pt_1 studio e quest'ultima si disse intenzionata a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, che riteneva ingiusta;
18) Vero che in detta occasione l'avvocato Dall'Ara confermò che a suo avviso sussistevano motivi per l'appello, ma che si trattava di causa in cui il Giudice aveva ampio potere discrezionale e che l'esito poteva essere sfavorevole;
19) Vero che la signora si dichiarò decisa a proporre appello, dicendo che voleva provare “il Pt_1 tutto per tutto” al fine di ottenere le somme che le spettavano;
20) Vero che a fine maggio 2018, l'avvocato Dall'Ara contattò telefonicamente la signora per Pt_1 chiederle se avesse deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Milano, ma la stessa dichiarò di essersi rivolta ad altro Legale.
A testi su tutti i capitoli di prova si indicano: residente in [...]al Cornoviglio Testimone_2
(SP), residente in [...]”. Testimone_3
Il Procuratore di parte convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate da parte attrice.
la chiamata in causa conclude come da memoria 183 co. 6 n. 1 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via principale, rigettare le domanda di manleva formulata dalla convenuta per inoperatività della garanzia assicurativa.
In subordine rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e comunque in quanto non provate.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'avv. Emanuela Dall'Ara, limitare il risarcimento alle somme che saranno dimostrate essere conseguenza immediata e diretta dell'operato del professionista e limitare la condanna della conchiudente alle somme dovute in forza della polizza invocata, con applicazione dello scoperto contrattualmente previsto e ad esclusione delle somme richieste a titolo di compenso professionale versato all'avv. Dall'Ara”.
Il Procuratore della chiamata in causa dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove delle controparti.
pagina 6 di 48 FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14 giugno 2021 conveniva Parte_1
avvocato del foro di La Spezia avanti al Tribunale intestato, deducendone la CP_1 Pt_1 responsabilità professionale con riferimento all'assistenza prestata per una causa di lavoro instaurata avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro nei confronti di RC IA (causa n. 14603/2014
R.G.L., definita con sentenza n. 1172/2015 pubblicata in data 30 aprile 2015, con la quale le domande formulate dalla enivano rigettate) e per la susseguente causa di appello instaurata avanti Pt_1 alla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro (causa n. 1305/2015 R.G., definita con sentenza n.
204/2018 pubblicata in data 21 marzo 2018, con la quale l'appello veniva respinto;
sentenza divenuta irrevocabile).
Esponeva in fatto:
-di avere subito in data 31 dicembre 2013 gli effetti del recesso operato da RC IA, con conseguente cessazione del rapporto professionale intercorso a far tempo dal 19 ottobre 1993, come da contratti via via stipulati dall'attrice mediante la società Rima di RA & C. s.a.s., dapprima con e poi con RC che l'aveva incorporata;
CP_8
-di essersi rivolta all'avvocato per verificare il da farsi;
CP_1
-che l'avvocato forniva un parere, che portava l'attrice a ritenere che il rapporto potesse CP_1 essere qualificato (anziché quale rapporto professionale di collaborazione) quale rapporto di lavoro subordinato, simulato dietro contratti di collaborazione autonoma tra società; le probabilità di successo della causa vennero valutate dall'avvocato di un peso tale da giustificare ampiamente l'alea del giudizio:
-di essersi determinata, solo in forza di tale parere, ad agire nei confronti di RC, instaurando la causa n. 14603/2014 R.G.L. avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro;
nel ricorso veniva chiesto il pagamento di oltre 356.000 euro per tredicesima e quattordicesima, oltre al danno previdenziale;
-che in occasione della prima udienza: a) si costituiva RC, contestando ogni assunto e pretesa avversa;
b) in sede di tentativo di conciliazione, RC offriva a mero titolo transattivo la somma di euro 70.000,00 a completa definizione della vertenza;
c) la onsultatasi velocemente con il Pt_1 legale rifiutava l'offerta, “nella prospettazione, del professionista che la assisteva, che essa fosse inadeguata rispetto alla richiesta formulata nelle conclusioni assunte in causa, e che non prevedesse un riconoscimento di adeguate spese legali”; d) il Giudice rigettava le istanze di prova orale formulate pagina 7 di 48 dalla parte ricorrente e a seguito di discussione rigettava la domanda evidenziando che la ricorrente, di ciò onerata, non aveva offerto capitoli di prova idonei a provare i presupposti del dedotto vincolo di subordinazione, e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di RC per euro 6.000,00 oltre accessori;
-che l'avvocato induceva la promuovere il giudizio di appello, “vantando CP_1 Pt_1
l'abnormità concettuale e giuridica della reiezione della richiesta di ammissione delle prove tradottasi, in sostanza, in una preliminare violazione del diritto della parte di agire provando nel giudizio”;
-di essersi determinata, soltanto in forza di tale parere professionale, a intraprendere la strada dell'appello, nella convinzione “indotta” che vi fossero fondate ragioni per l'accoglimento;
-che, costituitasi RC, la Corte di Appello di Milano pronunciava sentenza mediante la quale segnalava le ragioni della inammissibilità dei capitoli di prova insistiti in appello, rimarcava la inidoneità delle produzioni documentali effettuate dalla e pronunciava il rigetto Pt_1 dell'impugnazione (stante la inidoneità delle prospettazioni svolte dall'appellante ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
il rapporto instaurato era di collaborazione paritaria, senza vincolo di subordinazione;
difettavano gli elementi essenziali ai fini della prova di un rapporto di subordinazione), condannando la l pagamento delle spese di Pt_1 lite per euro 6.800,00 oltre accessori;
-di non avere proposto ricorso per cassazione, su consiglio dell'avvocato ; CP_1
-di avere corrisposto alla professionista, per le prestazioni rese in primo grado e in appello, complessivi euro 3.793,92 a titolo di compenso professionale comprensivo delle attività del domiciliatario, oltre a euro 353,80 per l'elaborazione -a cura del AF- delle somme oggetto di domanda;
-di avere corrisposto a RC complessivi euro 12.800,00 oltre accessori per spese legali.
In diritto, ravvisava la responsabilità professionale della convenuta per mancata o inadeguata valutazione iniziale, per inadeguata assistenza prestata nella fase di preparazione/studio e durante lo svolgimento della causa, e per inidoneità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado rispetto alla pretesa vantata;
sussistevano approssimazione, scarsa preparazione e attenzione tecnica, e inidonea individuazione delle prove necessarie;
il rigetto in primo grado era esclusivamente il frutto
“della incapacità di dedurre elementi idonei in astratto alla configurazione di ammissibilità della domanda. Sia per non aver argomentato su aspetti considerati essenziali alla configurazione della pretesa;
sia per non essere stata in grado di costruire capitoli di prova dotati della forma di ammissibilità generale e pertinenza processuale”; la professionista avrebbe dovuto guidare la cliente pagina 8 di 48 con scrupolo e attenzione nelle scelte da effettuare, mentre era venuta meno al proprio dovere di studio, informazione e dissuasione, e aveva attuato una inadeguata strategia processuale.
Da ciò discendeva la responsabilità contrattuale della convenuta, venuta meno al dovere di diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.
Ravvisava i presupposti per conseguire il risarcimento dei danni, così prospettati quale effetto dell'inadempimento:
-spese legali dovute pagare a RC risultata vittoriosa nei due giudizi (complessivi euro 12.800,00 oltre oneri);
-perdita di chance per importo pari alla somma di euro 70.000,00 offerta da RC avanti al Giudice del lavoro di Milano, ma non accettata;
-compensi della professionista pari a euro 3.793,92 (corrisposti ma non dovuti, stante l'inadempimento grave);
-somma versata per consulenza AF (euro 353,80).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Emanuela Dall'Ara in relazione alla non corretta e diligente esecuzione dell'incarico a Lei affidato, per tutti i fatti e le ragioni in diritto esposte nel presente atto di citazione;
B) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. Emanuela Dall'Ara per i danni tutti conseguiti all'Attrice, Sig.ra come conseguenza diretta e indiretta dei fatti Parte_1 dedotti nel presente atto di citazione in quanto imputabili a colpa della Convenuta;
C) Per l'effetto, condannare l'Avv. Emanuela Dall'Ara al risarcimento in favore dell'Attrice della somma di Euro 3.793,92 corrispondente agli oneri tutti e compensi dall'Attrice versati per
l'esecuzione dell'incarico professionale qui contestato ed euro 353,80 per consulenza richiesta al
AF, nonché al pagamento della somma complessiva capitale di Euro 12.800,00 oltre oneri di legge,
a titolo di rimborso spese liquidato dal Tribunale del Lavoro di Milano e dalla Corte d'Appello del lavoro di Milano a carico dell'Attrice a seguito della soccombenza dedotta nel presente giudizio;
D) Condannare inoltre l'Avv. Emanuela Dall'Ara a risarcire all'Attrice la somma di Euro 70.000=, o quell'altra riconosciuta dal Tribunale, anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento per perdita della chance qualificata di ottenere il riconoscimento di tale rimborso da parte di RC
IA a titolo di accordo conciliativo nel giudizio di lavoro per cui è causa, per fatto e colpa esclusivamente attribuibili alla responsabilità professionale della Convenuta Avv. Emanuela
Dall'Ara, oltre interessi maturati dall'offerta al saldo. pagina 9 di 48 Con vittoria delle spese di lite”.
La causa veniva assegnata al Giudice onorario dott. Giuseppina Benenati.
La convenuta avvocato tempestivamente costituitasi in data 23 ottobre 2021 CP_1 Pt_1
(a fronte di prima udienza indicata in atto di citazione in data 25 novembre 2021), esponeva:
-di avere spiegato alla in dal primo incontro svoltosi in data 14 marzo 2014 le difficoltà di Pt_1 una causa di riqualificazione di un rapporto di lavoro da autonomo a subordinato “particolarmente quando non vi siano sedi di lavoro fisse e orari di lavoro predeterminati, come nel caso della signora
Ritenne tuttavia che l'eterodirezione della prestazione fosse presente sia nelle modalità Pt_1 lavorative descritte dalla Cliente sia … dalla documentazione che la Cliente fornì”; analoga spiegazione fu data all'incontro del 16 settembre 2014;
-che la “aveva benissimo compreso che la riqualificazione di un rapporto di lavoro Pt_1 autonomo non era operazione automatica e dall'esito certo. Le fu spiegato e la stessa ne prese atto”;
-di non avere mai consigliato alla “l'azione …, esponendole esclusivamente la propria Pt_1 valutazione di sussistenza dei presupposti per la riqualificazione del rapporto di lavoro”;
-di avere inviato alla cliente, prima del deposito del ricorso, ben 16 mail effettuando anche vari colloqui telefonici, a dimostrazione dell'elevatissima assistenza prestata;
-che la la quale aveva già rifiutato una offerta di 45.000,00 euro prima di rivolgersi alla Pt_1 convenuta) ribadiva il proprio rifiuto a seguito di una nuova offerta di euro 40-50.000,00 effettuata da
RC a seguito della comunicazione della convenuta in data 29 luglio 2014;
-di non essersi rivolta al AF per i conteggi delle spettanze della bensì alla dott. Pt_1 [...] che si avvaleva di un AF e che prima di redigere i conteggi confermava la sussistenza in Per_2 astratto degli indici della subordinazione;
-di avere spiegato alla cliente che in occasione della prima udienza il Giudice del Lavoro avrebbe potuto formulare una proposta conciliativa;
in sede d'udienza la proposta di euro 70.000,00 fu rifiutata dalla dopo che l'avvocato le aveva chiesto espressamente se voleva prima Pt_1 CP_1 pensarci); in quell'occasione la ormulò una controproposta per euro 90.000,00 oltre spese Pt_1 legali, rifiutata da controparte;
-che il Giudice rigettava le istanze istruttorie della operando un “ragionamento del tutto Pt_1 assurdo”, poiché basato su indici non presenti nella c.d. subordinazione attenuata;
pagina 10 di 48 -di avere ricevuto la nel proprio studio in data 21 maggio 2015, una volta emessa la Pt_1 sentenza di primo grado, valutando insieme alla stessa i rischi connessi all'appello; seguiva una fitta corrispondenza esitata nel deposito del ricorso in appello nell'ottobre 2015;
-che la sentenza della Corte di Appello di Milano perveniva al rigetto con argomenti assai contestabili avuto riguardo alle prove offerte (documenti e istanze di prova orale); nei capitoli di prova la convenuta aveva inserito le circostanze comunicate dalla cliente;
ogni causa comunque è connotato da alea stante la discrezionalità del Giudicante;
-di avere fornito un esaustivo parere alla circa la possibilità di proporre ricorso in Pt_1 cassazione;
la sentenza divenne irrevocabile dopo che la i era rivolta ad un altro avvocato. Pt_1
Valorizzava le scelte difensive assunte, evidenziando quanto segue:
“Si ribadisce che la aveva sempre svolto le mansioni lavorative personalmente;
tutto il suo Pt_1 reddito proveniva da Pubblibaby/R. era inserita funzionalmente nell'organizzazione aziendale, Pt_3 al punto che compariva in tutta la corrispondenza/comunicazione come la referente di Pubblibaby;
utilizzava soltanto strumentazione aziendale (computer, fax), non aveva la proprietà di alcun mezzo produttivo;
doveva rendere conto ai superiori gerarchici del suo operato;
era tenuta a fornire relazioni periodiche ed ad incontri con la direzione, al fine di relazionare circa il suo operato. Non sussisteva alcun rischio d'impresa nella sua attività che andava ad inserirsi funzionalmente nel ciclo produttivo (settore commerciale) della impresa.
A nulla rileva che la sig.ra fosse esentata dall'osservanza di un orario di lavoro: infatti, tale Pt_1 elemento, strumentale, nel caso di specie, all'esecuzione della prestazione lavorativa, non è senz'altro determinante ai fini della qualificazione del rapporto laddove, come nel caso di specie, sia presente il vincolo di soggezione del prestatore di lavoro.
Naturalmente, essendo le sue mansioni di livello elevato, dal 2001 in avanti aventi natura dirigenziale, la ricorrente godeva di ampia autonomia, ma le caratteristiche del rapporto lavorativo erano proprie del lavoro subordinato, con la conseguenza che la subordinazione andava ravvisata nella messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi dell'impresa (in tal senso, Cass. n. 3835/2005; Cass. 5508/2004), scopi che richiedevano la presenza della presso i vari Ospedali, il cui elenco era predisposto dalla società datrice di Pt_1 lavoro.
La medesima poi percepiva un compenso fisso che anche se indicato in base giornaliera (v. Pt_1
“contratti di collaborazione” valevoli per gli anni 1993, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006) oppure annuale, con “rate mensili” e cioè stipendi (v. contratti di “prestazione di servizi” valevoli per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010), determinava una retribuzione mensile fissa, sempre uguale, salvi premi pagina 11 di 48 e/o incentivi di volta in volta fissati ed erogati, al raggiungimento di determinati obiettivi: v. ad es. fattura n. 13/2005 relativa al bonus.
La durata ventennale del rapporto di lavoro, le modalità della prestazione, la retribuzione in misura fissa determinano, al di là di ogni dubbio, l'accertamento della simulazione dei contratti di
“collaborazione” e/o di prestazione di servizi comunque denominati, ed il conseguente riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Si sottolinea che la Corte di cassazione, anche nelle ultime pronunce, non è assolutamente in linea con le pronunce del Foro Milanese che hanno riguardato la signora Pt_1
In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, con particolare riferimento all'attività di un dirigente, è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n. 7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del 2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass. n. 5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.
In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 7517 del 2012).
Detti elementi di cui sopra NON sono stati valutati dal Giudice Milanese, sia in primo che in secondo grado: non ha ammesso la prova di indicazioni generali di carattere programmatico (quali quelle di cui ai capitoli di prova dedotti), ma riteneva rilevante (!!!) proprio conoscere il contenuto delle direttive.
Non interessava al Giudice che giudicò la causa l'inserimento della Pt_1 Pt_1 nell'organizzazione aziendale, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa ...: tutti elementi emergenti dalla copiosa produzione docc. 9-24) e ignorati Pt_1 dal Giudice di merito. pagina 12 di 48 Non certo per colpa dell'avv. Dall'Ara”.
Contestava la dedotta responsabilità vuoi con riferimento alla fase di studio della controversia, vuoi con riferimento al dovere di informazione (anche in corso di causa), vuoi con riferimento alla strategia professionale da adottare;
comunque, l'attrice non aveva dato prova che in assenza della dedotta
“omissione” difensiva il risultato decisorio sarebbe stato diverso e più favorevole.
Quanto ai dedotti danni: la condanna alle spese processuali costituisce il rischio insito in ogni causa, e la ra ben consapevole di tale rischio, e dopo la sentenza di appello liberamente scelse di Pt_1 rivolgersi ad un altro avvocato lasciando che si formasse il giudicato;
in ogni caso gravava sulla sola a rinuncia volontaria alla proposta di pagamento a saldo e stralcio della somma di euro Pt_1
70.000,00 formulata da RC in udienza, cosicché l'alea del giudizio non poteva essere ribaltata sul difensore;
né era consentito alla parte attrice chiedere la restituzione dell'esigua tranche di compenso allo stato pagata.
La convenuta a proposito del compenso maturato richiamava il preventivo di complessivi euro
16.607,00 redatto per il primo grado di giudizio, regolarmente inviato alla cliente;
per il giudizio di appello, ravvisava i presupposti per conseguire il pagamento di un compenso pari a euro 10.700,00
(valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014) otre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA e così complessivi euro 15.399,43; e così per un totale complessivo di euro 32.006,42 oltre alle spese vive di trasferta;
detratta la somma pagata (euro 3.793,92), residuavano euro 28.212,50 a debito della
Pt_1
Ulteriormente, la convenuta ravvisava la responsabilità aggravata di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avendo la stessa instaurato la presente causa in totale mala fede pur sapendo quale fosse stata la gestione della prestazione professionale.
Infine, la convenuta richiamava la polizza per la responsabilità professionale stipulata con
[...]
, che intendeva chiamare in causa per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne in CP_5 caso di soccombenza.
Concludeva quindi come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, adversis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
-previo differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge, autorizzare la chiamata in causa della Compagnia che assicurava l'avv. Emanuela Dall'Ara per la responsabilità professionale con polizza 71-CT84771 poi sostituita da polizza n. 71-18990PJ e precisamente della Compagnia con Sede legale in Via Po 20 - 00198 Roma · Controparte_2
Partita IVA e Codice Fiscale: , affinché la manlevi da ogni e qualsivoglia emergenda P.IVA_1 responsabilità e da ogni denegata conseguenza risarcitoria;
pagina 13 di 48 -respingere ogni e qualsivoglia domanda attorea, in quanto totalmente infondata;
In via riconvenzionale
-Condannare nata a [...], il [...], residente in [...]-2, c.f. a corrispondere all'avv. Emanuela Dall'Ara la somma C.F._3 di euro 28.212,50 quale saldo delle prestazioni professionali dalla stessa svolte con riferimento alle cause aventi N.R.G. 14603/2014- Trib. Milano e N.R.G. 1307/2015 Corte d'appello di Milano, come da preventivo accettato per la causa di primo grado, ed in base alle tariffe ex D.M. 55/2014 per il secondo grado;
-Accertare e dichiarare che ha agito con il presente giudizio in totale malafede e Parte_1 condannare pertanto a risarcire i danni all'avv. Emanuela Dall'Ara da liquidarsi in Parte_1 via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari di lite”.
Con decreto emesso ex art. 269 c.p.c. in data 27 ottobre 2021 il Giudice onorario autorizzava la chiamata in causa chiesta dalla convenuta e fissava nuova prima udienza in data 5 maggio 2022.
In data 3 novembre 2011 la scrivente Giudicante subentrava nell'intero ruolo del Giudice dott. AR
UR IN e quindi anche nella causa intestata.
La chiamata in causa , tempestivamente costituitasi in data 14 aprile Controparte_2
2022:
-eccepiva l'inoperatività della polizza professionale invocata dalla convenuta (ex art. 4 CGA, paragrafi a. e b.): atteso che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 30 aprile 2015,
l'avvocato nel momento in cui aveva sottoscritto la polizza in data 10 ottobre 2017 era CP_1 già a conoscenza dell'errore professionale commesso;
-in ogni caso eccepiva le limitazioni di polizza (massimale di euro 500.000,00 e scoperto del 10% per sinistro);
-sottolineava che la richiesta attorea di restituzione del compenso corrisposto non poteva essere oggetto di manleva, essendo voce esclusa dalla garanzia assicurativa poiché non avente natura risarcitoria;
-in subordine deduceva l'infondatezza delle domande attoree, avendo l'avvocato svolto CP_1
l'incarico con assoluta diligenza e perizia, fornendo informazioni accurate e scrupolose sulla complessa fattispecie sia prima dell'introduzione del giudizio sia durante tutte le sue fasi;
in ogni pagina 14 di 48 caso, avendosi a che fare con questioni giuridiche e di fatto particolarmente complesse e articolate, la convenuta poteva rispondere solo per il caso di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-in via principale, rigettare le domanda di manleva formulata dalla convenuta per inoperatività della garanzia assicurativa
-in subordine rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e comunque in quanto non provate;
-in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'avv. Emanuela Dall'Ara, limitare il risarcimento alle somme che saranno dimostrate essere conseguenza immediata e diretta dell'operato del professionista e limitare la condanna della conchiudente alle somme dovute in forza della polizza invocata, con applicazione dello scoperto contrattualmente previsto e ad esclusione delle somme richieste a titolo di compenso professionale versato all'avv. Dall'Ara.
Con vittoria delle spese processuali”.
In occasione della prima udienza, svoltasi in data 5 maggio 2022 ex art. 183 c.p.c. ante novella
Cartabia:
§ le parti deducevano come a verbale;
§ la scrivente Giudicante formulava le seguenti considerazioni:
“… la Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante la sentenza n. 4247/2020 ha dettato il seguente principio di diritto: “In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d. lgs. n. 150 del
2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
Questa Sezione di recente ha pronunciato l'incompetenza del Tribunale, adito in composizione collegiale ex art. 14, ravvisando la competenza in unico grado della Corte d'Appello laddove la domanda proposta dal professionista legale aveva ad oggetto compensi professionali maturati per più gradi di giudizio (primo grado
e appello) e anche laddove aveva ad oggetto compensi per la sola fase di appello.
Il caso in esame vede cumulate più cause, cioè la causa principale risarcitoria e la causa riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del compenso.
Ognuna delle due domande vede l'applicabilità di un rito proprio e cioè: la domanda di responsabilità e risarcitoria, il rito ordinario;
la domanda di condanna al pagamento del compenso per causa civile, il rito sommario collegiale.
pagina 15 di 48 Ora, premesso che non si ha a che fare con un caso di competenza inderogabile, la soluzione può rinvenirsi nel combinato disposto degli articoli 36 e 40 comma 3 c.p.c. con la conseguenza che il Tribunale, adito con la domanda risarcitoria, tratterà con rito ordinario anche la domanda riconvenzionale, ma lo farà in composizione collegiale al fine di valorizzare la collegialità prevista ex lege per la domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per causa civile.
In alternativa occorrerebbe effettuare il rilievo della incompetenza del Tribunale adito per la sola domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato , e provvedere alla separazione di tale domanda CP_1 riconvenzionale;
poi verrebbe formato un ulteriore fascicolo (con pagamento di un ulteriore contributo unificato), da trattare collegialmente e sfociante all'esito in una declaratoria di incompetenza (in favore della
Corte di Appello).
Verosimilmente, poi, la Corte d'Appello dovrebbe sospendere quel giudizio in attesa della definizione della vertenza avente ad oggetto la domanda di responsabilità professionale e risarcitoria.
Evidenti ragioni di economia processuale, invocabili a vantaggio sia di parte attrice sia di parte convenuta, sconsigliano la seconda opzione;
”;
§ la parte convenuta e chiamata ritenevano preferibile la prima opzione, mentre la parte attrice optava per la seconda soluzione e formulava eccezione di incompetenza del Tribunale adito sulla domanda riconvenzionale, in favore della Corte d'Appello;
§ la causa era trattenuta in riserva.
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (con decorrenza dal 3 ottobre 2022 compreso) e fissata udienza di prosecuzione in data 23 febbraio 2023.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 23 febbraio 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-in particolare: la convenuta avvocato disconosceva “le mail prodotte da parte attrice CP_1 sub documenti 19,20,21,22 nel senso che non le ha mai ricevute né formate”; la parte attrice chiedeva termine a difesa su tale disconoscimento e comunque insisteva per l'acquisizione dei documenti disconosciuti;
-per effetto dell'istanza attorea, “onde evitare considerazioni sulla dedotta lesione del diritto di difesa attoreo rispetto al disconoscimento” operato dalla convenuta, la causa era rinviata al 26 settembre
2023 al fine di consentire a parte attrice di dispiegare appieno il proprio diritto di difesa.
pagina 16 di 48 All'udienza del 26 settembre 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-in particolare: a) parte attrice: deduceva l'inefficacia del disconoscimento operato dalla convenuta alla precedente udienza in quanto generico, e in subordine chiedeva che fosse disposta CTU sull'account di posta elettronica di interesse;
inoltre esibiva e chiedeva di produrre la relazione Contr dell'esperto informatico datata 21 settembre 2023, “finalizzata a confermare la riferibilità tecnica dello scambio di mail oggetto di disconoscimento al dominio riferibile” all'avvocato
; b) le altre parti si opponevano;
CP_1
-la scrivente Giudicante ammetteva la produzione attorea, assegnando termine di gg 5 per il deposito telematico e demandando alla sentenza ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza di tale relazione;
e, ravvisata la maturità della causa per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 13 giugno 2024.
In data 29 settembre 2023 la parte attrice depositava telematicamente la relazione esibita in udienza
(doc. 26).
All'udienza del 13 giugno 2024:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi entro i termini assegnati.
B)
1.
La parte attrice n occasione della prima udienza svoltasi ex art. 183 c.p.c. in data 5 maggio Pt_1
2022 ha formulato eccezione di incompetenza rispetto alla domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dall'avvocato nella comparsa di risposta, avente ad oggetto la condanna di parte CP_1 attrice al pagamento del (residuo) compenso maturato per le prestazioni rese avanti al Tribunale di
Milano Sezione Lavoro e avanti alla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro.
pagina 17 di 48 Parte attrice ha indicato come competente la Corte di Appello (di Milano) quale ultimo giudice di merito adito per il processo.
L'eccezione è stata insistita da parte attrice in via pregiudiziale di rito in sede di precisazione delle conclusioni, come segue:
“Dichiarare l'incompetenza del tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di risposta dall'Avv. Emanuela Dall'Ara per essere competente inderogabilmente la Corte
d'appello di Milano”.
L'eccezione è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.a.
Ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2011 (ante novella Cartabia) applicabile ratione temporis al caso in esame e disciplinante le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato:
-le controversie previste dall'articolo 28 della legge 794/42 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile – “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve … proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”) sono regolate dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dall'articolo 14;
-è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera;
-il Tribunale decide in composizione collegiale;
-l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
1.b.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite mediante la nota sentenza n. 4485/2018 ha dettato i seguenti principi di diritto:
-“La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 pagina 18 di 48 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d. lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena
(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.
Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14”;
-“A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art.
28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d. lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d. lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654
c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt.
702 bis e segg. c.p.c.”.
In motivazione, la Suprema Corte mediante la citata pronuncia ha precisato per quanto qui di interesse:
-a pag. 40 punto 14: “Mette conto di precisare che l'azione di accertamento negativo (in tutto o in parte) dell'esistenza del credito per prestazioni professionali giudiziali di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 che venga autonomamente esercitata dal cliente non risulta riconducibile all'ambito dell'art. 14 perché l'art. 28 della legge del 1942 indica come soggetto attore solo l'avvocato. Essa è, dunque, soggetta alle ordinarie regole di competenza e, sotto il profilo del rito praticabile, o al rito di cognizione ordinaria o a quello codicistico di cui all'art. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (nel caso di competenza del tribunale monocratico)”;
-a pag. 41 punto 15 ha ribadito che lo speciale rito di cui all'art. 14 (scelto in via diretta dall'avvocato, ricorrente con rito sommario collegiale;
o applicato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo mediante mutamento del rito da ordinario monocratico a sommario collegiale) attiene solamente ai pagina 19 di 48 casi in cui sia l'avvocato a introdurre la domanda di condanna al pagamento del compenso professionale;
-analogamente si legge a pag. 44, laddove la Suprema Corte ha svolto considerazioni sempre partendo dal presupposto che sia stato il professionista ad agire per conseguire la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale;
a tale scelta consegue l'applicazione del rito sommario collegiale (fatta salva la facoltà di separare la domanda riconvenzionale del cliente finalizzata a vedere accertata la responsabilità professionale dell'attore avvocato, qualora detta riconvenzionale necessiti di istruzione non sommaria).
Stando così le cose, il caso di specie non è riconducibile alla disciplina dell'articolo 14, poiché è stata la ex cliente dell'avvocato ad agire in giudizio per l'accertamento della Pt_1 CP_1 responsabilità professionale di quest'ultima -e anche per l'accertamento negativo del diritto al compenso (versato ante causam) con conseguente domanda restitutoria-.
1.c.
In tale contesto va correttamente intesa l'ulteriore pronuncia della Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite n. 4247/2020 con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: "In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
E' opportuno riportarne la motivazione per quanto qui di interesse:
“
4. Deve essere, in primo luogo, precisato che - diversamente da quel che sostiene il ricorrente -
l'indirizzo favorevole alla proponibilità al giudice che ha deciso per ultimo la causa della domanda cumulativa relativa a tutti i compensi relativi alle prestazioni professionali svolte dall'avvocato per il medesimo cliente in più gradi o fasi del processo ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (nella formulazione originaria), non ha la sua fonte in una isolata sentenza di questa Corte (Cass. 17 dicembre 1991, n. 13586), ma in un risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte: Cass. 9 ottobre 1953, n. 3256; Cass. 20 giugno 1983, n. 4215; Cass. 10 luglio 1987, n. 6033; Cass. 8 novembre 1989, n. 4704; Cass. 18 maggio 1994, n. 4824; Cass. 16 pagina 20 di 48 luglio 1994, n. 6700; Cass. 8 febbraio 1996, n. 1012 nonché successiva giurisprudenza in materia, ove il suddetto indirizzo non risulta essere stato motivatamente contraddetto).
A sostegno di tale tesi, si rilevava che - per l'indicata ipotesi - il testo normativo non stabiliva una competenza dei Capi degli uffici giudiziari pronunciatisi nel corso del processo inderogabile dei giudici dei diversi gradi del processo né reciprocamente l'obbligo del legale di proporre più ricorsi a tali diversi Capi dei vari uffici giudiziari e che, d'altra parte, la previsione della suindicata facoltà era finalizzata a consentire di ottenere il provvedimento richiesto da parte del giudice più di ogni altro in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento.
5. Tale orientamento peraltro, per ragioni logico-sistematiche, va collegato all'altro indirizzo in base al quale, l'art. 28 cit., nella parte relativa alla previsione dell'attivazione dello speciale procedimento in oggetto "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura" espressione presente anche nel testo dell'art. 28 attualmente vigente - deve essere interpretato nel senso che per "decisione della causa" deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), salvo restando che la procedura può essere attivata anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche
a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241).
6. A fronte di tali orientamenti maggioritari, soltanto in poche pronunce è stata esclusa la possibilità di proporre l'anzidetta domanda cumulativa in un unico giudizio dinanzi al giudice che emesso
l'ultima decisione nell'ambito del processo (in particolare: Cass. 9 gennaio 1973, n. 21 e Cass. 16 luglio 1997, n. 6493).
Peraltro, tali decisioni - oltre ad essere numericamente esigue non possono dirsi realmente in contrasto con l'indirizzo dominante perché, dalle relative motivazioni, si desume che, in realtà, sono il frutto di un differente approccio ermeneutico basato sul valore preminente attribuito all'interpretazione letterale dell'art. 28 cit. dell'epoca, mentre l'orientamento maggioritario risulta il frutto di una esegesi della norma non soltanto letterale ma anche logico-sistematica e teleologica.
7. Le premesse teoriche su cui è basato tale indirizzo minoritario sono le seguenti:
a) il procedimento speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. è caratterizzato da peculiare semplicità di forme e da almeno tendenziale estrema rapidità - ed è stato concepito come strumento finalizzato ad attribuire agli avvocati per l'attività professionale prestata ai loro clienti in materia giudiziale civile la liquidazione di compensi spettanti, sul presupposto della pacifica esistenza di un rapporto di patrocinio fra le parti;
pagina 21 di 48 b) per assicurare meglio il conseguimento del suddetto scopo e, "presumibilmente, anche per assegnare ai contendenti un giudice, per quanto possibile, autorevole ed esperto in cause eccezionalmente sottratte alla garanzia del doppio grado di merito, dato che l'ordinanza conclusiva delle stesse risulta impugnabile solo con il ricorso per cassazione a mente dell'art. 111 Cost.";
c) di qui la affermata necessità di interpretare il testo dell'art. 28 cit. nel senso di riservare in modo inderogabile il compito di conoscere delle controversie in questione al Capo dell'ufficio giudiziario adito dal professionista istante per ottenere la liquidazione dei rivendicati emolumenti (Cass. n. 27 gennaio 1995, n. 993).
8. Tale ultima statuizione trova riscontro in un nutrito orientamento che, in base alla valorizzazione dell'uso della forma verbale "deve" - presente nell'art. 28 dell'epoca - è pervenuto a configurare come funzionale ed inderogabile la competenza del Capo dell'ufficio giudiziario adito per i vari gradi o le varie fasi del processo (Cass. 14 aprile 1983, n. 2613; Cass. 6 marzo 1991, n. 2347; Cass. 24 marzo
1992, n. 3620; Cass. 27 gennaio 1995, n. 993; Cass. 12 settembre 1995, n. 9628; Cass. SU 23 marzo
1999, n. 182; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13001; Cass. 16 luglio 2002, n. 10293; Cass. 6 dicembre
2013, n. 27402).
Con tale orientamento si è quindi giunti ad attribuire in via giurisprudenziale natura inderogabile alla competenza (all'epoca del Capo dell'ufficio giudiziario), oltretutto sulla base di una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 28 cit. effettuata senza indagare - come prescrive
l'art. 12 preleggi l'intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico- sistematica e teleologica (vedi, per tutte: Corte Cost., sentenza n. 223 del 1991) ai quali va aggiunto il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa UE nonché con la CEDU (vedi, per tutte:
Corte Cost., sentenza n. 206 del 2015).
10. Deve comunque essere precisato che entrambi i suddetti orientamenti - pur se muovendo da prospettive diverse e, quindi, utilizzando strumenti rispettivamente differenti - sono diretti a perseguire il medesimo obiettivo di garantire una risposta adeguata alla domanda azionata dal legale, partendo dalla considerazione anch'essa comune - delle peculiari caratteristiche del procedimento in oggetto, destinato a concludersi con un provvedimento sottratto alla garanzia del doppio grado di merito.
Ebbene, in base all'indirizzo che esclude la possibilità di proporre una domanda unica al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia lo strumento migliore per dare risposta a tali esigenze è stato configurato nel riservare la competenza per il procedimento ex art. 28 ad un giudice, per quanto possibile, autorevole ed esperto (il Capo dell'Ufficio). pagina 22 di 48 Per l'indirizzo maggioritario, che invece consente la proposizione di una unica domanda nell'anzidetta ipotesi, la soluzione migliore per garantire una risposta il più possibile adeguata, pur nell'estrema semplicità dello strumento processuale, è stata individuata nell'attribuzione della competenza al giudice che ha emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, sul presupposto che il giudice del grado e della fase finale del processo sia "quello particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto" (vedi per tutte: Cass. 10 luglio 1987, n. 6033).
E il fatto che a tale ultimo risultato si giunga in via giurisprudenziale non ne diminuisce la rilevanza, tanto più che, come si è detto, anche l'affermazione della inderogabilità della competenza del giudice
- che costituisce la base dell'altro orientamento e che è da escludere nell'attuale quadro normativo, come affermato nella sentenza n. 4485 del 2018 cit. - è di fonte giurisprudenziale e non legale.
11. Peraltro, deve essere sottolineato che l'orientamento minoritario, cui fa riferimento l'attuale ricorrente, si fonda sul riconoscimento della inderogabilità della competenza.
Ebbene, va posto in luce che nella richiamata sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485 - dopo
l'osservazione secondo cui "non parrebbe segnare una significativa differenza" il fatto che nel nuovo art. 28 il verbo "deve" presente nel vecchio testo è stato sostituito dal verbo "procede" - si è precisato che il criterio di competenza previsto dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, "non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale" per il fatto che le prestazioni oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice.
12. Alla suddetta condivisibile osservazione, che mina alle radici l'orientamento minoritario, nella sentenza n. 4485 cit. si aggiunge che:
a) "il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, concerne soltanto l'ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l'ufficio presso il quale sono state svolte le prestazioni";
b) "se l'avvocato non chiede il decreto ingiuntivo ed agisce con il ricorso ex art. 702-bis, direttamente utilizzando uno dei criteri di competenza di cui al comma 1 ed al comma 3 dell'art. 137 - recte: 637 -
(non quello di cui al comma 2, che coincide con quello di cui dell'art. 14, comma 2), l'azione resta comunque regolata dal rito sommario speciale di cui all'art. 14, salvo appunto che per il profilo di competenza".
Ne deriva che, nella suindicata sentenza, l'azione cumulativa ex art. 14 cit. è stata considerata ammissibile, punto quindi ormai fermo, ma si è affermato che l'individuazione del giudice competente pagina 23 di 48 in tal caso deve essere effettuata in base ai commi primo e terzo dell'art. 637 c.p.c. e non in applicazione del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2.
13. A tale ultimo riguardo, va preliminarmente rilevato che la precisazione richiesta dalla Sezione remittente porta ad escludere la suindicata opzione secondo cui, in caso di cumulo dell'azione per compensi relativi a vari gradi del medesimo giudizio, la soluzione possa essere costituita dalla combinazione tra le regole della competenza fissate dall'art. 14 cit. con le regole sulla competenza fissate dall'art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, per il procedimento di ingiunzione.
Infatti, il sistema delineato dal nuovo testo della L. n. 794 del 1942, art. 28 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta nei giudizi civili: quello di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg. e il procedimento speciale disciplinato dal D.
Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14).
In entrambi i casi, come indicato anche nel testo dell'art. 28 attualmente vigente, l'azione può essere proposta "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura", espressione complessivamente da intendere, come si è detto, nel senso che la "decisione della causa" è il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), ma l'azione è proponibile anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241) (vedi sopra punto 5).
I due procedimenti sono però regolati in modo differente, anche con riguardo all'individuazione del giudice competente. E tali discipline non devono essere confuse.
14. Peraltro, né il comma 1, né il comma 3 dell'art. 637 c.p.c. appaiono applicabili senza problemi al suindicato procedimento speciale.
Basta pensare che:
a) il comma 1 dell'art. 637 prevede: "Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria", mentre l'art. 14, comma 2, stabilisce che la decisione relativa al procedimento ex art. 28 cit. è assunta dal Tribunale "in composizione collegiale". Pertanto, si determinerebbe una asimmetria nel sistema se si affermasse che l'azione per i compensi proposta in forma distinta, qualora sia competente il Tribunale (per essere l'ufficio dinanzi al quale si è svolta la controversia), debba essere proposta ai sensi dell'art. 14, comma 2, dinanzi al Tribunale collegiale, mentre quella in cumulo possa essere proposta dinanzi al Tribunale monocratico ai sensi del 637 c.p.c., comma 1;
b) il comma 3 dell'art. 637 cit. stabilisce che: "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede pagina 24 di 48 il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono". La norma
è strettamente collegata al parere di congruità che deve corredare la domanda di decreto ingiuntivo nei casi previsti dall'art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3, anche dopo l'abrogazione delle tariffe e il vivace dibattito che ne è scaturito (vedi, per tutte: Cass. 15 gennaio 2018, n. 712; Cass. 5 gennaio 2011 n.
236). Mentre, nel caso in cui l'avvocato scelga la via del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 l'allegazione del suddetto parere non è prevista come obbligatoria.
15. Ma al di là di queste distonie, l'applicabilità dei criteri dell'art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, quando per l'azione in giudizio l'avvocato abbia scelto la strada del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 porterebbe all'individuazione di nuove e diverse competenze rispetto alla disciplina previgente e quindi l'interpretazione della normativa che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il principio fissato dalla L. Delega 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. a), che imponeva al legislatore delegato di tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente (principio della c.d. invarianza delle competenze, più volte richiamato da Cass. SU n. 4485 del 2018).
16. Il rispetto di tale ultimo principio è alla base anche della risposta che qui viene fornita al quesito proposto nell'ordinanza di rimessione, nel senso indicato dalla prima delle soluzioni alternative prefigurate ("resti impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per le attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che ha conosciuto per ultimo la controversia").
17. Da Cass. SU n. 4485 del 2018 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte:
Cass. 5 ottobre 2018, n. 24515; Cass. 18 settembre 2019, n. 23259) si desume chiaramente che le modifiche introdotte dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, con riguardo alla suddetta questione, non hanno certamente introdotto innovazioni incompatibili con l'indirizzo maggioritario di cui si è detto - al quale viene data sostanziale continuità - visto che in linea generale il legislatore ha anzi seguito gli orientamenti consolidati di questa Corte in materia, in coerenza del resto con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 69 del 2009.
Infatti, la nuova normativa si è limitata sul punto a eliminare la competenza funzionale del Capo dell'ufficio stabilendo che: "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l'avvocato ha prestato la propria opera", aggiungendo che "il tribunale decide in composizione collegiale" (art. 14, comma 2, cit.).
18. Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 2014, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi de quibus - caratterizzati da molteplici peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare pagina 25 di 48 personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore - in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.
Di qui la conclusione della Corte costituzionale secondo cui la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire "una delle modalità" attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario, il che trova riscontro nell'orientamento espresso da Cass. SU 20 luglio 2012, n. 12609 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 3 ottobre 2019, n. 24754).
19. Ne deriva che - ad avviso della Corte costituzionale - per i giudizi di competenza del Tribunale la riserva di collegialità è da considerare come lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata - e rispettosa del diritto di difesa - alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso.
Ma deve essere precisato che la questione di costituzionalità esaminata nella sentenza n. 65 del 2014 cit. si riferiva esclusivamente alla composizione collegiale, anziché monocratica, del Tribunale e che,
d'altra parte, la riserva di collegialità in contestazione è stata configurata come "una delle modalità" attraverso le quali il legislatore ha disciplinato il suddetto procedimento speciale … Tale soluzione è altresì la più coerente sul piano della interpretazione teleologica e sistematica (come si è detto sopra: vedi punto 4 e 5).
Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato.
Inoltre, questa soluzione meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano
l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo.
Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte Cost. sent. n. 281 del 2010) l'applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in coerenza con l'art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente. pagina 26 di 48 Ne consegue che alla possibilità, nell'anzidetta ipotesi, di rivolgersi con un'unica domanda cumulativa al giudice del merito che abbia conosciuto per ultimo della controversia - originariamente configurata come ampiamente facoltativa - ora deve essere attribuita una configurazione adeguata ai suddetti principi.
…
24. Il suddetto adeguamento comporta quindi che, come regola generale, nel procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 (come modificato dagli artt. 14 e 34 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia.
La proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.”.
Come si può notare, la Suprema Corte ha preso le mosse dall'ineludibile presupposto, dettato mediante la sentenza a Sezioni Unite n. 4485/2018, in forza del quale il rito sommario collegiale si applica nelle sole ipotesi in cui sia il professionista legale ad agire in giudizio per conseguire il pagamento del compenso.
Nel caso in esame, l'avvocato ha proposto domanda di condanna al pagamento del CP_1
(residuo) compenso nei confronti della ex cliente non in via principale, bensì in via Pt_1 riconvenzionale quale parte convenuta nel presente giudizio.
Ciò comporta, in forza dei principi di diritto prima scanditi:
-che il Tribunale adito è competente non solo per le domande proposte dalla parte attrice Pt_1 nei confronti dell'avvocato (accertamento della responsabilità professionale, CP_1 risarcimento danni e restituzioni), ma anche per la domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato nei confronti dell'attrice d avente ad oggetto la condanna al pagamento del CP_1 Pt_1 compenso;
-che per tutte le domande proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta il Tribunale decide in composizione monocratica, e con rito ordinario.
pagina 27 di 48 L'avvocato avrebbe potuto agire per il pagamento del compenso, proponendo ricorso ex CP_1 art. 14 d. lgs. 150/2011 avanti alla Corte d'Appello (ultimo giudice di merito adito per il processo:
Cass. S.U. 4247/2020) o proponendo domanda monitoria avanti al Tribunale.
In concreto, l'avvocato -vistasi convenire in giudizio dalla ex cliente ha CP_1 Pt_1 preferito evitare la pendenza di più cause e dunque razionalmente ha proposto la domanda de qua in via riconvenzionale nell'alveo del presente giudizio, in tal modo non incidendo né sulla competenza del Tribunale adito (che permane) né sulla composizione del Tribunale (monocratico).
1.d.
E' di tutta evidenza che la parte attrice a proposto le proprie domande avanti al Tribunale Pt_1 di Bologna sulla base della propria residenza al momento della instaurazione del presente giudizio
(San Giorgio di Piano – Bologna), e non sulla base del domicilio professionale della convenuta
(Spezia).
La scelta può dirsi effettuata dalla ul presupposto che le prestazioni professionali oggetto Pt_1 di doglianza siano state rese dall'avvocato nei due giudizi giuslavoristici, a fronte di una CP_1 posizione della rispetto all'avvocato ) quale consumatore, con conseguente Pt_1 CP_1 applicazione del foro inderogabile (di Bologna).
Vedasi Cass. 21187/2017: “Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di
"consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005”.
Trattasi di scelta rispetto alla quale la convenuta avvocato nulla ha eccepito e rispetto CP_1 alla quale la scrivente Giudicante non ha operato alcun rilievo ex officio (altre essendo le questioni delineate sempre in prima udienza mediante il provvedimento prima riportato sub A).
pagina 28 di 48 1.e.
Per le ragioni esposte, va dichiarata la competenza del Tribunale adito, in composizione monocratica, rispetto a tutte le domande proposte dalle parti.
2.
La parte convenuta mediante la memoria n. 2 (di ben 19 facciate perché contiene deduzioni e argomentazioni da pag. 1 a pag. 16) alle pagine da 16 a 19 ha formulato capitoli di prova per testi, da
1 a 22.
La parte attrice, la quale mediante la memoria n. 2 non aveva formulato istanze istruttorie, visti i capitoli di prova formulati ex adverso ha provveduto, mediante la memoria n. 3:
-a formulare capitoli di prova da 1 a 4 descritti come a prova contraria poiché “connessi alle deduzioni istruttorie di controparte”;
-a produrre documenti da 14 a 25 “In relazione alle deduzioni istruttorie avversarie”.
Poi è accaduto quanto segue:
* all'udienza del 23 febbraio 2023 fissata per determinazioni istruttorie all'esito del deposito delle memorie 183/6:
-la Difesa della convenuta ha eccepito la tardività di tutte le produzioni di cui alla memoria 3 attorea, chiedendone la “espunzione”; e si è opposta all'ammissione dei capitoli attorei della memoria 3 in quanto non a prova contraria, e comunque non ha contestato le circostanze di cui al capitolo 2 e ha dedotto la tardività delle circostanze di cui al capitolo 4;
-la convenuta personalmente ha disconosciuto le mail prodotte dalla parte attrice con la CP_1 memoria 3, contrassegnate dai nn. 19,20,21,22, “nel senso che non le ha mai ricevute né formate”;
-la parte attrice ha insistito, chiedendo termine a difesa “sull'istanza di disconoscimento avversa”;
-la scrivente Giudicante ha aggiornato la causa al 26 settembre 2023 ancora per determinazioni istruttorie, al fine di garantire il diritto di difesa attoreo;
* in occasione dell'udienza del 26 settembre 2023:
pagina 29 di 48 -la parte attrice ha dedotto come a verbale, contestando il disconoscimento avverso e in subordine chiedendo CTU;
inoltre ha chiesto di produrre una relazione redatta da un esperto informatico;
-la convenuta si è opposta;
-la scrivente Giudicante ha ammesso la produzione attorea (trattasi del doc. 26 depositato telematicamente in data 29 settembre 2023), demandando alla sentenza ogni valutazione sulla sua ammissibilità e rilevanza.
Orbene:
1.
-se ciascuna delle parti ab initio avesse applicato i criteri di chiarezza e sinteticità dettati dalla riforma
Cartabia, non si sarebbe probabilmente assistito al deposito di atti quasi sempre sovrabbondanti;
-dato che la convenuta ha redatto la memoria n. 2 di ben 19 facciate, ovviamente la parte attrice ha controdedotto lungamente nella memoria 3, per parare i colpi;
-frutto di tali difese attoree è stata anche la formulazione di capitoli di prova e la produzione dei documenti da 14 a 25;
2.
-le produzioni di parte attrice vanno qualificate a prova contraria, poiché ciò è desumibile dalle spiegazioni fornite dalla stessa nella memoria 3;
-esse sono quindi in toto ammissibili;
3.
-il “disconoscimento” effettuato dall'avvocato rispetto ai documenti attorei da 19 a 22 CP_1 riguarda n. 4 mail, due delle quali -per come si presentano- risultano inviate dalla stessa a parte attrice,
e viceversa le altre due;
-trattasi di “disconoscimento” formulato genericamente, come tale inammissibile;
-comunque: a) avendosi a che fare con delle mail, ovviamente non si ha a che fare con documenti sottoscritti dai mittenti;
quindi, si è completamente al di fuori del disconoscimento disciplinato dall'art. 214 c.p.c.; b) la convenuta non ha disconosciuto la conformità delle copie delle citate mail all'originale, e comunque avrebbe dovuto farlo in modo chiaro e circostanziato e non con mera clausola di stile;
c) se la convenuta intendeva operare il cd. diniego di originale (contestando la stessa esistenza dell'originale dei documenti prodotti), avrebbe dovuto proporre querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia (in tesi) artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria
(cfr. Cass. Sez. 5 ordinanza 134/2025); ma non lo ha fatto;
pagina 30 di 48 4. ergo:
-le citate mail (documenti da 19 a 22 attorei) sono ammissibili e liberamente valutabili ai fini del decidere;
-è ammissibile anche la relazione prodotta dalla parte attrice sub doc. 26, poiché costituisce l'effetto difensivo del “disconoscimento” operato dalla convenuta.
3.
Nel merito, non è ravvisabile l'inadempimento prospettato dalla parte attrice ispetto alle Pt_1 prestazioni professionali rese dall'avvocato con riferimento ai due giudizi in materia CP_1 giuslavoristica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato,
l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. …” (Cass. Sez. 3 ordinanza 7462/2025).
Si veda anche Cass. Sez. 3 ordinanza 19520/2019: “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo pagina 31 di 48 ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”.
Nel caso di specie, gli elementi di prova offerti a discolpa dalla convenuta e gli stessi documenti prodotti dalla parte attrice consentono di escludere la colpa professionale dell'avvocato , CP_1 che fece quanto possibile per la cliente a fronte di un caso connotato da margini di opinabilità (il che si dice ovviamente con valutazione ex ante).
Il caso della dottoressa i presentava di per sé complesso. Pt_1
Ella a partire dal 2003 lavorava dapprima presso Pubblibaby s.r.l., e poi presso Controparte_6
a essa subentrata, in una posizione dirigenziale che comportava la prestazione di attività finalizzate alla distribuzione di cofanetti nei centri maternità dell'Emilia-Romagna; si trattava di un lavoro in esclusiva, regolamentato quanto a corrispettivo, rimborsi spese, giorni lavorativi (almeno 20 al mese dedicati alla società che conferiva l'incarico di anno in anno).
Nei primi anni la dottoressa però per il tramite della propria società Rima di RA & C. Pt_1
s.a.s. di cui era socia accomandataria con ogni conseguente responsabilità.
Anni dopo e precisamente dal 2010 il rapporto venne direttamente regolamentato dall'azienda con la dottoressa n proprio. Pt_1
In data 8 luglio 2013 RC comunicava alla dottoressa ormale disdetta dal rapporto in Pt_1 corso, nel contempo dichiarandosi disponibile a discutere dei termini e delle modalità di una futura collaborazione.
Dal carteggio intercorso fra la dottoressa d RC dopo la disdetta del luglio 2013 sino alla Pt_1 fine del mese di febbraio 2014 (doc. 4 ric. primo grado causa lavoro) si evince che l'azienda cercò una transazione con la dottoressa offrendole la somma complessiva lorda di euro 45.000,00 Pt_1 oltre IVA al fine di prevenire ogni futura vertenza che potesse avere ad oggetto fra l'altro “una eventuale richiesta di riqualificazione del rapporto in forma diversa da quella realmente esistita”: ecco allora che si coglie la crepa di cui soffriva il rapporto, poiché la stessa RC lasciava trasparire una possibile qualificazione diversa dalla mera “collaborazione” (qualificazione, quest'ultima, che giovava alla società “datrice di lavoro” perché evitava i costi propri di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato).
Tutto ciò si desume dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di
Milano Sezione lavoro, qui depositata dalla convenuta. pagina 32 di 48 La dottoressa evidentemente non accettò la proposta transattiva dell'azienda, e neppure Pt_1 continuò ex novo il rapporto con l'azienda, poiché si rivolse a marzo 2014 all'avvocato CP_1 al fine di intraprendere la strada contenziosa nei confronti di RC.
La proposta transattiva di RC consentiva infatti di ipotizzare la possibilità di conseguire somme maggiori rispetto a quella offerta a saldo e stralcio.
Nel contempo, la dottoressa esperta e attenta professionista, non poteva non comprendere Pt_1 che la strada da percorrere sarebbe stata irta di ostacoli, e a esito incerto.
Si ripete, il caso era complesso poiché occorreva cercare di valorizzare al meglio gli elementi che potevano spingere verso una riqualificazione del rapporto come di subordinazione attenuata.
Le pronunce della giurisprudenza di legittimità fanno comprendere la difficoltà della qualificazione, e fanno trasparire come nel caso di specie potessero essere colti ex ante vari elementi idonei a supportare la parasubordinazione (continuità del rapporto, direttive del datore di lavoro, esclusività, necessità di rendicontazione dell'attività svolta e delle ore lavorate etc.), senza che ostasse in contrario la circostanza che la dottoressa vesse lavorato dapprima per il tramite della società di Pt_1 persone Rima.
Si vedano:
-Cass. 23927/2020, in motivazione: “… E ciò neppure nella forma attenuata propria della natura dirigenziale dell'attività asseritamente prestata, con specifico riferimento in particolare, tra gli altri, all'individuazione e alla consistenza, quale elemento di subordinazione pertinente, delle "direttive programmatiche" (sia pure nell'ambito dei poteri di iniziativa e di discrezionalità comportati dalle attribuzioni dirigenziali conferite: Cass. 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. 16 settembre 2015, n.
18165; Cass. 23 marzo 2018, n. 7295), in base ad argomentazione concisa, ma adeguata (dall'ultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto);
2.2. giova al riguardo ribadire come, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale (nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente), il giudice di merito debba valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-
pagina 33 di 48 giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata
(Cass. 15 maggio 2012, n. 7517; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3640); …”;
-Cass. 3640/2020: “Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro dirigenziale, non ritenendo sufficiente il solo elemento indiziario dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, in mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di una – pur attenuata – eterodirezione da parte dei vertici della società)”;
-Cass. n. 7517 del 2012: “Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico- giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata”
(conformi: Cass. n. 18414 del 2013 / Cass. 12919/2022);
-Cass. 16582/2002: “Fra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi - purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata - tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale. (Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con continuità e con mezzi propri al
pagina 34 di 48 trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima indicati)”;
-Cass. 4521/1999: “Fra i rapporti di cd. parasubordinazione, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale, senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato
(consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione) rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo essere apprezzato anche in termini qualitativi di esclusività e di continuatività dell'attività prestata in maniera stabile e senza ausilio di collaboratori ed in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente (nella specie è stata affermata la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima di volta in volta indicati)”;
-Cass. 4928/1997: “È configurabile un rapporto di parasubordinazione, con la conseguente competenza del giudice del lavoro per le controversie ad esso relative, anche nel caso di attività fornita nell'ambito di una gestione societaria, a mezzo di società di fatto o di persone, anche irregolari, ove risulti che la suddetta attività venga in concreto prestata con modalità tali che sussista quello stato di dipendenza socio - economica che costituisce l'elemento essenziale della parasubordinazione e di cui l'attività prevalentemente personale è l'indice rivelatore tipico, ben potendo il profilo societario limitarsi ad un semplice patto fra i soci avente ad oggetto la distribuzione del lavoro e dei ricavi, con sintomatica attenuazione, pertanto, dell'elemento costituito dall'esercizio in comune di una attività economica, previsto dall'art. 2247 cod. civ., come pure di quello, di cui all'art. 2082 dello stesso codice, dell'organizzazione al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
L'avvocato effettuò un lungo percorso di preparazione con la cliente, senza che traspaia CP_1 una supposta induzione della cliente a proporre il ricorso avanti al Giudice del lavoro di Milano, a prescindere e per forza.
A tal proposito si rinvia allo scambio di mail intercorso fra la dottoressa e l'avvocato Pt_1
per circa 9 mesi, a partire dal marzo 2014 sino al 15 dicembre 2014 (in ordine CP_1
pagina 35 di 48 cronologico: doc. 34 convenuta, docc. 19,20,23,21,22 attorei, doc. 20 convenuta ricorso lavoro, doc. 3 convenuta, docc. 24,25 attorei, doc. 5 convenuta, doc. 18-1 attoreo).
Da tale scambio di mail si comprende che l'avvocato si dedicò alla raccolta della CP_1 documentazione utile, avvalendosi della dottoressa per effettuare il conteggio specifico delle Per_2 spettanze da chiedere in sede contenziosa.
A fronte delle pronunce della giurisprudenza di legittimità già all'epoca delineatesi, può dirsi che sussisteva in effetti la possibilità di un esito favorevole, pur con tutte le difficoltà del caso e senza che sia emersa una “spinta” dell'avvocato a fare causa a RC a tutti i costi. CP_1
L'avvocato ebbe comunque a sondare la posizione di RC con missiva stragiudiziale in CP_1 data 3 giugno 2014, cui fece seguito una proposta di RC per euro 50.000,00 lordi in via transattiva.
Con mail del 26 agosto 2014 l'avvocato chiedeva alla cliente se intendesse andare CP_1 avanti.
Passavano alcuni mesi in attesa dei conteggi definitivi della dottoressa rispetto ai quali Per_2
l'avvocato non poteva incidere quanto a tempistica;
tali conteggi pervenivano a metà CP_1 dicembre 2014 e venivano subito inviati al domiciliatario di Milano, avvocato Marco Zucchini, il quale aveva ricevuto incarico quale co-difensore della nsieme all'avvocato . Pt_1 CP_1
Nel frattempo, l'avvocato aveva predisposto il ricorso e aveva sottoposto la bozza alla CP_1 cliente, la quale lo aveva approvato rispetto agli elementi di fatto ivi illustrati che erano a sua diretta conoscenza.
Seguiva, in data 29 dicembre 2014, il deposito del ricorso avanti al Tribunale di Milano Sezione
Lavoro (docc. 1 attoreo e 1 convenuta).
Leggendo il ricorso, ed esaminando la documentazione allegata e le istanze di prova (testi; CTU contabile ove ritenuto necessario) ivi formulata, si coglie come l'avvocato abbia cercato CP_1 di valorizzare al meglio le prove documentali offerte, e abbia sottoposto al Tribunale prove costituende, illustrando il caso sia in fatto sia in diritto e delineando la qualificazione del rapporto come di subordinazione attenuata.
Non si comprende quale ulteriore documentazione l'avvocato avrebbe dovuto produrre;
CP_1 il succedersi anno dopo anno del contratto di collaborazione, ma con esclusiva e con previsione di compenso ben determinato, con specifico controllo dell'azienda su qualsivoglia attività e resoconto, già di per sé solo costituiva elemento che poteva considerarsi sintomatico della subordinazione attenuata.
pagina 36 di 48 Appesantire il bagaglio documentale di causa avrebbe potuto persino comportare un effetto negativo, cioè una estrema dispersione della narrazione.
Né si comprende come altrimenti l'avvocato avrebbe potuto formulare le prove orali, CP_1 sottolineandosi, come ha ragionevolmente fatto qui la convenuta, che sarebbe stato impossibile e persino controproducente scrivere capitoli di prova con maggiori specificazioni, anche rispetto alle direttive ricevute dall'azienda (col rischio che sembrasse un compito da mandare a memoria da parte dei testi;
oltretutto, a volte la troppa specificazione delle circostanze può portare la difesa avversa a sostenere persino la poca attendibilità dei testi -che confermino circostanze molto dettagliate- poiché
“capaci” di ricordare tanti particolari a distanza di tempo).
Come si può notare, come si fa si sbaglia.
Ciò si dice, pur nel totale rispetto della decisione assunta dal Giudice di primo grado di quel giudizio di non ammettere le prove orali, trattandosi come sempre di valutazione discrezionale che risente anche degli orientamenti assunti in un determinato Tribunale.
Si rinvia anche a quanto prima sottolineato rispetto alla complessità del caso e alla impossibilità di garantire un esito per forza positivo della causa;
e infatti, non emerge una supposta forzatura operata sulla cliente rispetto alla strada contenziosa.
Dopo il deposito del ricorso, seguiva un carteggio avvocato-cliente finalizzato a soppesare la costituzione di RC, a commentare le istanze di prova da questa formulate e a preparare la cliente in vista della prima udienza che si sarebbe svolta avanti al Giudice del lavoro.
Si vedano (in ordine cronologico) i documenti 18/2 attoreo, 6-7 convenuta e 17 attoreo.
In occasione della prima udienza del 26 febbraio 2015, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e formulava proposta consistente nel pagamento a favore della ricorrente della somma di euro
68.000,00 oltre contributo spese di lite.
Il verbale è sintetico, ma evidentemente la proposta fu spiegata al Giudice molto bene, in quanto RC
a fronte della stessa si dichiarò disponibile a corrispondere 70.000,00 euro omnia (forse sottintendendo euro 2.000,00 per spese legali, visto che il Giudice aveva quantificato euro 68.000 oltre spese).
Seguiva il diniego da parte della ricorrente, la quale evidenziava di essere disponibile a conciliare la vertenza previa corresponsione di euro 90.000,00 oltre spese di lite.
pagina 37 di 48 Il Giudice a seguito della proposta e controproposta aggiornava la causa (fatti salvi i diritti di prima udienza) al 12 marzo 2015 per l'eventuale interrogatorio libero delle parti e per la discussione sulle istanze istruttorie.
Il rinvio “fatti salvi i diritti di prima udienza”, e la mancata chiusura del cerchio in occasione della prima udienza rispetto alle rispettive proposte transattive fanno comprendere come il rinvio seppur breve mirasse implicitamente anche a fare riflettere ulteriormente entrambe le parti sulla definizione bonaria della vertenza.
Stando così le cose, non si vede come sia possibile affermare che sarebbe stata l'avvocato a indurre la cliente a non accettare, e a formulare un'offerta al rialzo, pur di ricavare CP_1
(così sostiene parte attrice) una somma più alta a titolo di spese di lite;
l'avvocato già CP_1 nell'agosto 2014 aveva inviato alla l preventivo con i costi difensivi da sostenere (doc. 4 Pt_1 convenuta), e avendosi a che fare con una obbligazione di mezzi la professionista era tranquilla rispetto alle proprie spettanze;
altrimenti detto, l'avvocato non poteva dirsi, in sede di CP_1 udienza avanti al Giudice del lavoro, abbarbicata spasmodicamente all'obiettivo di ottenere da RC a tutti i costi una somma più alta per spese di lite.
La visto che la successiva udienza era stata fissata in data 12 marzo 2015, cioè circa due Pt_1 settimane dopo la prima udienza, ebbe sufficiente tempo a disposizione per soppesare ancora una volta se accettare o meno la proposta;
se la vesse voluto, avrebbe anche potuto accettare in Pt_1 seconda battuta la somma di euro 70.000,00 omnia o quella di euro 68.000,00 oltre oneri, e magari il
Giudice avrebbe convinto RC ad accettare.
Si trattava di una scelta completamente da attribuire alla Pt_1
D'altronde, già ante causam la si era dimostrata negativamente e autonomamente Pt_1 inflessibile rispetto alle proposte formulate da RC, con ciò dando prova di preferire il rischio della contesa.
A tal proposito occorre sottolineare:
§ che la convenuta nella comparsa di risposta, pagine 2-3, evidenziava quanto segue rispetto alle proposte formulate da RC ante causam:
“… La signora si era rivolta all'avv. Dall'Ara affinché valutasse la sussistenza o meno della Pt_1 subordinazione nel rapporto lavorativo dalla stessa intercorso con Pubblibaby, poi incorporata in
Controparte_6
pagina 38 di 48 3) La signora aveva questo dubbio in quanto al momento della conclusione del rapporto di Pt_1 lavoro con RC le era stata offerta la somma di euro 45.000 lordi (v. produzione doc. 11 allegata al presente atto), e lei riteneva che fosse un “contentino” attribuitole perché la datrice di lavoro aveva sempre utilizzato la sua prestazione lavorativa inquadrandola “a partita IVA” o come co.co.co. per risparmiare, pur essendo lei di fatto subordinata;
4) Già prima di rivolgersi all'avvocato Dall'Ara la aveva già rifiutato nel febbraio 2014 la Pt_1 predetta proposta di euro 45.000. …
.. all'esito della lettera inviata dall'avv. Dall'Ara a (odierna produzione 24), Controparte_6 effettuò proposta transattiva dell'importo di euro 45.000/50.000 che l'avv. Controparte_6
Dall'Ara debitamente in data 29.07.2014 (v. mail: doc. 3) alla signora Pt_4 Pt_1
12) Anche in questo caso, la signora come già fatto in proprio a febbraio 2014, rifiutò la Pt_1 somma e confermò detta decisione nell'incontro del 16 settembre 2014, laddove assunse la decisione di procedere con il ricorso asserendo: “tanto vale provare a prendere quanto indicato nei conteggi piuttosto che gli spiccioli che mi offrono”;
§ che la parte attrice nella memoria n. 1 non ha specificamente contestato tali circostanze, cosicché è scattato a suo carico il meccanismo di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c.;
§ che la convenuta nella memoria 2 ha semplicemente ribadito i rifiuti (già descritti in comparsa di risposta) operati ante causam dalla rispetto alle proposte transattive di RC, ma ciò Pt_1 ovviamente non consente alla parte attrice di contestare per la prima volta e tardivamente tali circostanze (già stabilizzate ex art. 115 c.p.c.) nella propria memoria n. 3 (cfr. a pag. 2).
Ne consegue che neanche sotto tale punto di vista sussistono elementi che consentano di ravvisare l'inadempimento dell'avvocato . CP_1
Vi è da aggiungere che una volta pronunciata la sentenza di primo grado vi è stato uno scambio di corrispondenza fra la e l'avvocato , da cui non è dato di evincere né il Pt_1 CP_1 convincimento dell'avvocato che si trattasse di causa vinta in partenza, né il CP_1 suggestionamento della cliente rispetto alla proposizione dell'appello.
L'avvocato , preso atto della decisione sfavorevole in primo grado, prospettò senza enfasi CP_1 la possibilità di proporre ricorso in appello (doc. 16 attoreo).
Rispetto poi alla causa di appello, instaurata evidentemente dopo che la cliente era stata resa edotta di vantaggi e svantaggi, e nell'ambito della quale ancora una volta l'avvocato Zucchini fu nominato co- difensore e anche domiciliatario, valgano le medesime considerazioni svolte con riguardo al primo pagina 39 di 48 grado in ordine alla tipologia della causa, all'impostazione delle difese, alle istanze istruttorie
(reiterate) e alle produzioni documentali (richiamate).
D'altronde non sarebbe stato neppure possibile offrire nova in appello.
L'avvocato tenne informata la cliente (anche per il tramite dell'avvocato Zucchini) CP_1 dell'andamento del giudizio, della costituzione avversa e dell'esito decisorio (in ordine cronologico: documenti 14/2 attoreo, 36 convenuta, 15 e 14/1 attorei).
La con mail dell'11 aprile 2018 chiese all'avvocato se fosse opportuno Pt_1 CP_1 procedere con il ricorso per cassazione (doc. 5 attoreo).
L'avvocato rispose con mail del 18 aprile 2018, delineando il proprio pensiero e CP_1 chiarendo bene la difficoltà del giudizio di cassazione (doc. 6 attoreo).
A seguito di una ulteriore mail della in data 24 maggio 2018, l'avvocato Pt_1 CP_1 rispose in giornata esponendo i pro e i contro dell'eventuale giudizio di cassazione (doc. 8 convenuta).
A ciò fece seguito il silenzio della Pt_1
I nuovi legali della cui la stessa evidentemente aveva girato la questione del ricorso per Pt_1 cassazione (il cui termine si consumò dopo l'ultima risposta dell'avvocato ), in data 28 CP_1 novembre 2018 inviarono all'avvocato la missiva pec di cui al documento 7 attoreo, CP_1 delineando le richieste risarcitorie che avevano in animo di formulare in sede contenziosa e chiedendole se fosse disponibile al raggiungimento di un accordo conciliativo.
Neppure con riferimento al ricorso per cassazione, quindi, sono emersi elementi a carico della convenuta.
Pertanto, le domande attoree vanno rigettate in quanto infondate.
A ciò consegue:
-che la convenuta ha diritto di trattenere le somme corrisposte da parte attrice ante causam;
-che risulta assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti di
[...] per il denegato caso di soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria attorea. CP_5
pagina 40 di 48 4.
Va ora valutata la domanda riconvenzionale, proposta dall'avvocato mediante la CP_1 comparsa di risposta ed avente ad oggetto il pagamento del compenso maturato per l'attività difensiva svolta con riferimento ai due giudizi di cui si è detto.
4.a.
La convenuta ha chiesto la condanna della l pagamento della somma di euro 28.212,50 a Pt_1 saldo delle prestazioni professionali rese con riferimento alle cause aventi n. 14603/2014 R.G.
Tribunale di Milano e n. 1307/2015 R.G. Corte d'appello di Milano, come da preventivo accettato per la causa di primo grado, ed in base alle tariffe di cui al D.M. 55/2014 per il secondo grado (nel difetto di -non obbligatorio- preventivo, neppure chiesto dalla cliente).
L'avvocato ha prodotto il preventivo per il primo grado sub documento 4; tale CP_1 preventivo reca la data del 26 agosto 2014 e risulta inviato a mezzo mail alla n pari data. Pt_1
Quanto alla causa di appello, non risulta alcun preventivo ma, come esattamente fatto notare dalla convenuta, l'obbligo del preventivo scritto (a prescindere dalla richiesta del cliente) è stato introdotto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 entrata in vigore il 29 agosto 2017; pertanto, alla data del conferimento della procura da parte della er il giudizio di appello (instaurato con ricorso Pt_1 depositato il 29 ottobre 2015) tale obbligo non vigeva ancora, cosicché appare pertinente il richiamo delle tariffe professionali vigenti ratione temporis (D.M. 55/2014).
In ogni caso non risulta per tabulas che la vesse chiesto un preventivo per il giudizio di Pt_1 appello.
4.b.
A fronte della domanda riconvenzionale, la parte attrice mediante la memoria n. 1 ha eccepito a pagina 16 l'intervenuta prescrizione, con le seguenti parole: “Orbene, ribadita la assoluta contestazione dell'esistenza di siffatto credito, quest'ultimo, quand'anche ipoteticamente sussistente
(cosa che non è) risulterebbe comunque prescritto ai sensi ed effetti dell'art. 2956 e ss. c.c., essendo passati più di tre anni dalla sua (asserita) insorgenza”. pagina 41 di 48 Siccome la sentenza di primo grado fu pubblicata in data 30 aprile 2015 e la sentenza di appello fu pubblicata il 21 marzo 2018, la domanda di pagamento del compenso formulata mediante la comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 ottobre 2021 sarebbe sopravvenuta ben oltre un triennio.
Deve allora ritenersi che la parte attrice abbia eccepito la prescrizione triennale ex art. 2956 co. 1 n. 2
c.c., in forza del quale “Si prescrive in tre anni il diritto:… 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
…”.
La parte convenuta nella memoria n. 2 a pagina 14 ha eccepito la tardività dell'eccezione, e comunque l'ha contestata nel merito.
Effettivamente (premesso che la presente causa è governata dal rito ante riforma Cartabia) l'eccezione
è inammissibile in quanto tardiva ex art. 183 co. 5 c.p.c.; il rilievo di tardività è effettuabile anche ex officio sino alla conclusione del primo grado di giudizio (Cass. 33327/2024: “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado”).
Quanto alla tardività, si veda Cass. 30745/2019: “La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”.
Vale la pena riportare la motivazione nelle parti qui di interesse: “1.3. … Nella prima udienza del giudizio di primo grado l'attore, che pure avrebbe potuto riqualificare la propria domanda originaria, ed invocare perciò il pagamento dell'indennizzo dovuto per l'ipotesi di perdita dovuta ad appropriazione indebita, non lo fece. Modificò, invece, la propria domanda solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.: ed incorse in tal modo nella preclusione prevista dall'art. 183, comma quinto, c.p.c. (il quale stabilisce che "nella (..) udienza [di trattazione] l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto".
pagina 42 di 48 Tale norma, infatti, consente all'attore di formulare le domande nuove che siano conseguenze delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza, e non nella memoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
La memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 13/05/2016, Rv.
639817 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25409 del
12/11/2013, Rv. 629119 - 01; Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011, Rv. 616565 - 01).
1.4. La società convenuta, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., eccepì il maturare di tale preclusione.
Il Tribunale tuttavia, il quale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il maturare della preclusione (Sez. 1,
Sentenza n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 - 01), non lo fece, incorrendo così in una nullità: esaminò, infatti, nel merito la domanda attorea, senza chiedersi se tale domanda fosse stata tempestivamente proposta, violando in tal modo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma secondo, c.p.c., il quale imponeva di esaminare per prima la questione concernente l'ammissibilità in rito della domanda di pagamento dell'indennizzo per l'ipotesi di avveramento del rischio di appropriazione indebita;
e solo dopo, superato positivamente tale vaglio di ammissibilità, sarebbe stato possibile giudicare sul merito della questione”.
Fatta applicazione al caso di specie dei principi di diritto prima riportati, si vede bene che la parte attrice vrebbe dovuto formulare l'eccezione entro l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 5 maggio Pt_1
2022, ma non lo ha fatto, incorrendo così in una inesorabile decadenza.
Ad ogni buon conto si tratterebbe di eccezione mal posta, in quanto incompatibile con le difese svolte dalla parte attrice (la quale deduce che nulla spetta alla convenuta e che quanto pagato ante causam va restituito).
Giova richiamare sul punto Cass. 15665/2023: “Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti,
è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione pagina 43 di 48 presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo)”.
4.c.
Venendo al merito, innanzitutto è pacifico che la parte attrice ha pagato ante causam complessivi euro
3.793,20 (cui si aggiungono euro 353,80 per la pratica AF, qui non di interesse perché trattasi di esborso estraneo al compenso avvocato: doc. 10 attoreo).
Come si evince dai documenti 8, 9 e da 11 a 13 attorei, la somma di euro 3.793,20 attiene ai costi per il domiciliatario avvocato Zucchini e alle spese vive e/o fondo spese del primo grado e dell'appello.
La somma totale pagata è così composta:
*euro 168,50 pagati il 3.3.2015 all'avvocato per rimborso spese trasferta Milano per CP_1 udienza 26.2.2015 (docc. 8 e 12 attorei);
*euro 138,00 pagati all'avvocato in data 22 aprile 2015 per rimborso spese trasferte a CP_1
Milano (docc. 8 e 11 attorei);
*euro 507,52 pagati in data 29.7.2015 all'avvocato Zucchini per nota pro forma 6.5.2015 (doc. 8 attoreo);
*euro 2.000,00 versati in contanti in data 23 ottobre 2015 per fondo spese causa appello (doc. 9 attoreo);
*euro 634,40 pagati in data 14 marzo 2016 all'avvocato Zucchini per pagamento notula (doc. 8 attoreo);
*euro 264,00 pagati in data 25 maggio 2016 (doc. 8 attoreo);
*euro 81,50 pagati all'avvocato in data 7 febbraio 2018 per spese trasferta a Milano in CP_1 data 5 febbraio 2018 (docc. attorei 8 e 13).
Quanto al giudizio di primo grado, non si ha traccia documentale dell'accettazione del preventivo, ma
è anche vero che la parte attrice una volta ricevuto il preventivo nulla ha obiettato e ha eseguito pagamenti (relativi al primo grado) così dandovi esecuzione.
Nel preventivo relativo al primo grado di giudizio sono indicati (in applicazione del D.M. 55/2014) complessivi euro 18.015,00 oltre IVA e CPA per le 4 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, scontati a euro 12.611,00 oltre IVA e CPA e così complessivi euro 16.000,00 oltre a spese vive per euro 607,00 e così complessivi euro 16.607,00. pagina 44 di 48 Quanto al giudizio di appello, la parte convenuta ha invocato la nota spese di cui al proprio documento 28 e quindi ha chiesto euro 10.700,00 (D.M. 55/2014; valore causa euro 356.609,21 e dunque scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00 della Tabella 12) oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA e così complessivi euro 15.399,42.
Sommando i due importi sottolineati si perviene a complessivi euro 32.006,42.
La convenuta ha allora detratto la somma di euro 3.793,20 pagata da parte attrice ante causam, pervenendo così alla somma finale domandata di euro 28.212,50.
Orbene, per la causa di appello, atteso il rigetto della domanda insistita dalla n quella sede Pt_1 per circa 356.000 euro, e dovendosi procedere ex art. 2233 c.c. alla liquidazione a cura del Tribunale stante l'assenza di un preventivo approvato, sussistono i presupposti per liquidare un importo pari a quello stabilito dalla Corte di appello di Milano nella sentenza n. 204/2018 “in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio”, cioè euro 6.800,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge (doc. 3 attoreo).
Questi i passaggi di calcolo:
euro 6.800,00 compenso +
euro 1.020,00 (rimborso forfettario 15%) =
euro 7.820,00 +
euro 312,80 (CPA 4%) =
euro 8.132,80 +
euro 1.789,22 (IVA 22%) =
e così complessivi euro 9.922,02.
Sommando euro 16.607,00 (compenso e spese primo grado) a euro 9.922,02 (compenso secondo grado) si perviene a complessivi euro 26.529,02.
Detraendo euro 3.793,20 pagati ante causam per i due gradi (per il dettaglio vedi retro), si perviene alla somma finale di euro 22.735,82 di spettanza della convenuta.
Pertanto, la parte attrice va condannata a corrispondere detta somma alla convenuta.
pagina 45 di 48 4.d.
Quanto agli interessi, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità da ultimo mediante la sentenza n. 12905/2025 ha chiarito che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14
d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (conforme, Cass.
24973/2022; vedasi anche Cass. 8611/2022).
Nel caso in esame, difettando la prova di una diffida ad adempiere contenente la quantificazione del compenso (la pec 12 dicembre 2018 inviata dall'avvocato ai nuovi legali della CP_1 Pt_1 nulla indica di specifico sul punto: doc. 30 convenuta), vanno riconosciuti gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (non avendosi a che fare con una transazione commerciale, vista la posizione di consumatore assunta dalla ispetto all'avvocato ) a far tempo dalla Pt_1 CP_1 domanda fino al saldo.
La data della domanda va fatta corrispondere col deposito della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale (23 ottobre 2021).
5.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e determinano la superfluità delle istanze istruttorie insistite dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 46 di 48 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute nel presente giudizio da convenuta e chiamata vanno poste a carico della parte attrice.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del disputatum attoreo (quasi 90.000 euro) e della somma spettante alla convenuta a fronte della domanda riconvenzionale dalla stessa formulata, si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria (Tabella 2);
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 14.103,00 (valori medi) in favore di parte convenuta, e identica somma in favore della chiamata in causa, oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Alla convenuta spettano altresì anticipazioni per euro 759,00 (somma corrispondente al contributo unificato corrisposto per la chiamata in causa e la domanda riconvenzionale: vedasi il deposito effettuato da parte convenuta in data 25 ottobre 2021).
2.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. (vedasi l'istanza in tal senso formulata dalla convenuta).
P.Q.M.
pagina 47 di 48 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accertata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, formulata dalla parte attrice Pt_1
a seguito della proposizione (da parte della convenuta avvocato
[...] CP_1
di domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della parte attrice Pt_1
l pagamento del saldo del compenso professionale maturato per assistenza e difesa Pt_1 prestate con riferimento a causa di primo grado avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro e a causa di appello avanti alla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro, dichiara la competenza del Tribunale adito, in composizione monocratica, rispetto a tutte le domande proposte dalle parti.
• Rigetta le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della Parte_1 convenuta avvocato CP_1 Pt_1
• Condanna al pagamento in favore di avvocato della Parte_1 CP_1 Pt_1 somma di euro 22.735,82, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a far tempo dalla domanda (23 ottobre 2021) fino al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di avvocato delle Parte_1 CP_1 Pt_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Paola Matteucci
pagina 48 di 48
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna, Sezione III Civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14 giugno 2021 da: nata a [...] il [...], residente a [...]
Cataldi n. 1-2, C.F. CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Giorgio
BO e UR AR IO del Foro di Lodi e dall'avvocato Carlo Rasia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Farini n. 37 nei confronti di:
avvocato del Foro di La Spezia, C.F. CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Massimiliano Mori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia,
Piazzale J.F. Kennedy n. 27
e con la chiamata in causa di:
in persona del procuratore in forza di Controparte_2 Parte_2 CP_3 procura in data 20.5.2020 n. 83120 Rep. Notaio di Bracciano, con sede in Roma, Via Po n. 20, Per_1
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gabriele Garcea del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via Barberia n. 6
pagina 1 di 48 in punto a: responsabilità professionale dell'avvocato; risarcimento danni;
pagamento del compenso.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
la parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente in data 12 giugno 2024 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare l'incompetenza del tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di risposta dall'Avv. Emanuela Dall'Ara per essere competente inderogabilmente la Corte
d'appello di Milano.
Nel merito
A) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Emanuela Dall'Ara in relazione alla non corretta e diligente esecuzione dell'incarico a Lei affidato, per tutti i fatti e le ragioni in diritto esposte nell'atto di citazione;
B) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. Emanuela Dall'Ara per i danni tutti conseguiti all'Attrice, Sig.ra come conseguenza diretta e indiretta dei fatti dedotti Parte_1 nell'atto di citazione in quanto imputabili a colpa della Convenuta;
C) Per l'effetto, condannare l'Avv. Emanuela Dall'Ara al risarcimento in favore dell'Attrice della somma di Euro 3.793,92 corrispondente agli oneri tutti e compensi dall'Attrice versati per l'esecuzione dell'incarico professionale qui contestato ed euro 353,80 per consulenza richiesta al
AF, nonché al pagamento della somma complessiva capitale di Euro 12.800,00 oltre oneri di legge, a titolo di rimborso spese liquidato dal Tribunale del Lavoro di Milano e dalla Corte d'Appello del lavoro di Milano a carico dell'Attrice a seguito della soccombenza dedotta nel presente giudizio;
D) Condannare inoltre l'Avv. Emanuela Dall'Ara a risarcire all'Attrice la somma di Euro 70.000=, o quell'altra riconosciuta dal Tribunale, anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento per perdita della chance qualificata di ottenere il riconoscimento di tale rimborso da parte di RC
IA a titolo di accordo conciliativo nel giudizio di lavoro per cui è causa, per fatto e colpa esclusivamente attribuibili alla responsabilità professionale della Convenuta Avv. Emanuela Dall'Ara, oltre interessi maturati dall'offerta al saldo.
pagina 2 di 48 E) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto;
F) In particolare, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla Convenuta Avv. Emanuela
Dall'Ara perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte nella presente Memoria e perché
l'asserito – e contestato e negato – credito sarebbe comunque prescritto ex art. 2956 e ss. c.c.
G) In particolare, rigettare la domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata dalla Convenuta poiché totalmente infondata in fatto e diritto.
H) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sui capitoli avversari eventualmente ammessi si chiede prova contraria con i testi di seguito indicati, da sentire anche sui seguenti ulteriori capitoli, connessi alle deduzioni istruttorie di controparte:
1) Vero che la signora si rivolse il 14.3.2014 all'avv. Dall'Ara per avere un parere circa la Pt_1 opportunità di aderire o meno alla offerta RC di 45.000,00 a fronte della sua situazione lavorativa oggetto poi di causa;
2) Vero che i conteggi relativi alle ipotetiche pretese per differenze retributive della attrice furono resi disponibili dalla professionista incaricata della determinazione, solo in data Persona_2
15.12.2014;
3) Vero che alla udienza del 26.2.2015, avanti il Giudice del Lavoro di Milano, a fronte della offerta di definizione formulata dai legali della RC l'avv. Dall'Ara discusse con il legale di controparte avv. di solo sull'ammontare delle spese legali a suo favore;
CP_4
4) Vero che all'esito della udienza avanti la Corte d'Appello del 5.2.2018 l'avv. Dall'Ara mai comunicò alla cliente la decisione sfavorevole della Corte e l'Attrice ne venne a conoscenza solo dopo essersi rivolta al domiciliatario avv. Marco Zucchini in data 6.3.2018.
A testi: ; avv. Angelo Di Gioia;
avv. Marco Zucchini”. Testimone_1 Persona_2
Il Procuratore di parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali istanze, eccezioni, domande nuove delle controparti.
la parte convenuta conclude come da foglio depositato telematicamente in data 13 giugno 2024 e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna adversis reiectis
-respingere ogni e qualsivoglia domanda attorea, in quanto totalmente infondata;
-dichiarare inammissibili e/o comunque irrilevanti le istanze istruttorie e le produzioni allegate alla memoria ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di parte attrice in quanto tardive e anche disconosciute, nonché la relazione tecnica depositata, tardivamente e al di fuori di qualsiasi contraddittorio, in data 29.09.2023. pagina 3 di 48 In via riconvenzionale
-Condannare nata a [...], il [...], residente in [...]-2, c.f. a corrispondere all'avv. Emanuela Dall'Ara la somma C.F._3 di euro 28.212,50 quale saldo delle prestazioni professionali dalla stessa svolte con riferimento alle cause aventi N. R.G. 14603/2014 Trib. Milano e N. R.G. 1307/2015 Corte d'appello di Milano, come da preventivo accettato per la causa di primo grado, ed in base alle tariffe ex D.M. 55/2014 per il secondo grado;
-Accertare e dichiarare che ha agito con il presente giudizio in totale malafede e Parte_1 condannare pertanto a risarcire i danni all'avv. Emanuela Dall'Ara da liquidarsi in Parte_1 via equitativa ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità in capo all'avv. Emanuela Dall'Ara nella vicenda oggetto di causa,
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a ciò tenuta in forza Controparte_5 della polizza per la responsabilità professionale n. 71- CT84771 poi sostituita da polizza n. 71-
18990PJ a manlevare l'avv. Emanuela Dall'Ara da ogni e qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti dell'attrice.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, parte convenuta insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori debitamente indicati nella propria memoria ex art.183 VI c. n. 2 c.p.c.:
1) Vero che l'avvocato Dall'Ara, in data 14.3.2014 alle ore 16 circa ricevette la signora Pt_1 nel suo studio;
[...]
2) Vero che la signora in detta occasione riferì di aver intrattenuto un rapporto di lavoro Pt_1 formalizzato come prestazione di servizi /collaborazione, con Pubblibaby, poi confluita in
[...]
Controparte_6
3) Vero che l'attrice riferì che detto rapporto era stato interrotto per iniziativa del datore di lavoro e che la medesima aveva ricevuto offerta relativa al pagamento di una somma a chiusura del rapporto di euro 45.000, dalla stessa rifiutata;
4) Vero che l'avvocato Dall'Ara, in detto incontro, spiegò che la riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato è operazione interpretativa che si basa su indici rivelatori della cosiddetta subordinazione;
5) Vero che l'avvocato Dall'Ara spiegò alla signora che la riqualificazione di un rapporto di Pt_1 lavoro diventa operazione tanto più difficile quanto la prestazione ha un contenuto professionalmente elevato quale quella ricoperta dalla medesima cliente;
pagina 4 di 48 6) Vero che la signora espose che lei, durante il periodo ventennale di lavoro alle dipendenze Pt_1 di aveva svolto le medesime mansioni con le medesime modalità Controparte_7 dei dirigenti alle dipendenze della medesima;
7) Vero che la medesima in detto incontro, dichiarò che “non intendeva accontentarsi dei Pt_1 quattro spiccioli con cui RC voleva liquidarla”;
8) Vero che l'avvocato Dall'Ara informò la signora che si trattava di causa in cui le Pt_1 probabilità di successo erano pari al 50%;
9) Vero che all'esito di detto incontro, la signora conferì l'incarico all'avvocato Dall'Ara di Pt_1 predisporre ogni azione utile al fine di far riqualificare il suo rapporto di lavoro;
10) Vero che l'avvocato Dall'Ara, in data 16 settembre 2014 alle ore 17.00 circa, ricevette nuovamente la signora nel proprio studio;
Pt_1
11) Vero che in detta circostanza l'avvocato Dall'Ara ricordò alla signora che l'avvocato Pt_1
Boffi di RC aveva formulato proposta transattiva di euro 45.000/50.000;
12) Vero che la signora rispose: “tanto vale provare a prendere quanto indicato nei conteggi Pt_1 piuttosto che gli spiccioli che mi offrono”;
13) Vero che a quel punto l'avvocato Dall'Ara spiegò alla signora che la causa era sottoposta Pt_1 alla valutazione del Giudice che avrebbe esaminato sia i documenti che eventualmente escusso i testi,
e ritenuto di ravvisare o meno la subordinazione;
14) Vero che la signora si disse a quel punto decisa a procedere con la causa;
Pt_1
15) Vero che l'avvocato Dall'Ara ricevette la signora nel suo studio in data 16.2.2015 alle ore Pt_1
15 circa per prepararla all'udienza cui la stessa ricorrente avrebbe dovuto partecipare;
16) Vero che in detto incontro l'avvocato Dall'Ara spiegò alla signora cosa sarebbe successo Pt_1 all'udienza del 26.2.2015, fissata nel procedimento di primo grado avverso Controparte_6
17) Vero che nello specifico, l'avvocato Dall'Ara disse: 1) di essere in attesa di eventuale memoria di costituzione depositata da RC, il cui termine scadeva quel giorno;
2) che all'udienza il Giudice avrebbe espletato il tentativo di conciliazione e pertanto Controparte avrebbe probabilmente reiterato la proposta già fatta;
3) che pertanto consigliava alla di pensare ad una somma che potesse Pt_1 accontentarla in via transattiva, per poter valutare la proposta avversaria e eventualmente controproporre;
4) consigliò alla ricorrente di rileggersi il ricorso perché il Giudice avrebbe probabilmente espletato anche l'interrogatorio libero in detta udienza;
16) Vero che la signora ebbe colloqui telefonici settimanali con l'avvocato Emanuela Dall'Ara Pt_1 fra il marzo 2014 e l'aprile 2018;
pagina 5 di 48 17) Vero che nel settembre 2015 l'avvocato Emanuela Dall'Ara ricevette la signora nel suo Pt_1 studio e quest'ultima si disse intenzionata a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, che riteneva ingiusta;
18) Vero che in detta occasione l'avvocato Dall'Ara confermò che a suo avviso sussistevano motivi per l'appello, ma che si trattava di causa in cui il Giudice aveva ampio potere discrezionale e che l'esito poteva essere sfavorevole;
19) Vero che la signora si dichiarò decisa a proporre appello, dicendo che voleva provare “il Pt_1 tutto per tutto” al fine di ottenere le somme che le spettavano;
20) Vero che a fine maggio 2018, l'avvocato Dall'Ara contattò telefonicamente la signora per Pt_1 chiederle se avesse deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Milano, ma la stessa dichiarò di essersi rivolta ad altro Legale.
A testi su tutti i capitoli di prova si indicano: residente in [...]al Cornoviglio Testimone_2
(SP), residente in [...]”. Testimone_3
Il Procuratore di parte convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o modificate da parte attrice.
la chiamata in causa conclude come da memoria 183 co. 6 n. 1 e quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via principale, rigettare le domanda di manleva formulata dalla convenuta per inoperatività della garanzia assicurativa.
In subordine rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e comunque in quanto non provate.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'avv. Emanuela Dall'Ara, limitare il risarcimento alle somme che saranno dimostrate essere conseguenza immediata e diretta dell'operato del professionista e limitare la condanna della conchiudente alle somme dovute in forza della polizza invocata, con applicazione dello scoperto contrattualmente previsto e ad esclusione delle somme richieste a titolo di compenso professionale versato all'avv. Dall'Ara”.
Il Procuratore della chiamata in causa dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove delle controparti.
pagina 6 di 48 FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14 giugno 2021 conveniva Parte_1
avvocato del foro di La Spezia avanti al Tribunale intestato, deducendone la CP_1 Pt_1 responsabilità professionale con riferimento all'assistenza prestata per una causa di lavoro instaurata avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro nei confronti di RC IA (causa n. 14603/2014
R.G.L., definita con sentenza n. 1172/2015 pubblicata in data 30 aprile 2015, con la quale le domande formulate dalla enivano rigettate) e per la susseguente causa di appello instaurata avanti Pt_1 alla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro (causa n. 1305/2015 R.G., definita con sentenza n.
204/2018 pubblicata in data 21 marzo 2018, con la quale l'appello veniva respinto;
sentenza divenuta irrevocabile).
Esponeva in fatto:
-di avere subito in data 31 dicembre 2013 gli effetti del recesso operato da RC IA, con conseguente cessazione del rapporto professionale intercorso a far tempo dal 19 ottobre 1993, come da contratti via via stipulati dall'attrice mediante la società Rima di RA & C. s.a.s., dapprima con e poi con RC che l'aveva incorporata;
CP_8
-di essersi rivolta all'avvocato per verificare il da farsi;
CP_1
-che l'avvocato forniva un parere, che portava l'attrice a ritenere che il rapporto potesse CP_1 essere qualificato (anziché quale rapporto professionale di collaborazione) quale rapporto di lavoro subordinato, simulato dietro contratti di collaborazione autonoma tra società; le probabilità di successo della causa vennero valutate dall'avvocato di un peso tale da giustificare ampiamente l'alea del giudizio:
-di essersi determinata, solo in forza di tale parere, ad agire nei confronti di RC, instaurando la causa n. 14603/2014 R.G.L. avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro;
nel ricorso veniva chiesto il pagamento di oltre 356.000 euro per tredicesima e quattordicesima, oltre al danno previdenziale;
-che in occasione della prima udienza: a) si costituiva RC, contestando ogni assunto e pretesa avversa;
b) in sede di tentativo di conciliazione, RC offriva a mero titolo transattivo la somma di euro 70.000,00 a completa definizione della vertenza;
c) la onsultatasi velocemente con il Pt_1 legale rifiutava l'offerta, “nella prospettazione, del professionista che la assisteva, che essa fosse inadeguata rispetto alla richiesta formulata nelle conclusioni assunte in causa, e che non prevedesse un riconoscimento di adeguate spese legali”; d) il Giudice rigettava le istanze di prova orale formulate pagina 7 di 48 dalla parte ricorrente e a seguito di discussione rigettava la domanda evidenziando che la ricorrente, di ciò onerata, non aveva offerto capitoli di prova idonei a provare i presupposti del dedotto vincolo di subordinazione, e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di RC per euro 6.000,00 oltre accessori;
-che l'avvocato induceva la promuovere il giudizio di appello, “vantando CP_1 Pt_1
l'abnormità concettuale e giuridica della reiezione della richiesta di ammissione delle prove tradottasi, in sostanza, in una preliminare violazione del diritto della parte di agire provando nel giudizio”;
-di essersi determinata, soltanto in forza di tale parere professionale, a intraprendere la strada dell'appello, nella convinzione “indotta” che vi fossero fondate ragioni per l'accoglimento;
-che, costituitasi RC, la Corte di Appello di Milano pronunciava sentenza mediante la quale segnalava le ragioni della inammissibilità dei capitoli di prova insistiti in appello, rimarcava la inidoneità delle produzioni documentali effettuate dalla e pronunciava il rigetto Pt_1 dell'impugnazione (stante la inidoneità delle prospettazioni svolte dall'appellante ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
il rapporto instaurato era di collaborazione paritaria, senza vincolo di subordinazione;
difettavano gli elementi essenziali ai fini della prova di un rapporto di subordinazione), condannando la l pagamento delle spese di Pt_1 lite per euro 6.800,00 oltre accessori;
-di non avere proposto ricorso per cassazione, su consiglio dell'avvocato ; CP_1
-di avere corrisposto alla professionista, per le prestazioni rese in primo grado e in appello, complessivi euro 3.793,92 a titolo di compenso professionale comprensivo delle attività del domiciliatario, oltre a euro 353,80 per l'elaborazione -a cura del AF- delle somme oggetto di domanda;
-di avere corrisposto a RC complessivi euro 12.800,00 oltre accessori per spese legali.
In diritto, ravvisava la responsabilità professionale della convenuta per mancata o inadeguata valutazione iniziale, per inadeguata assistenza prestata nella fase di preparazione/studio e durante lo svolgimento della causa, e per inidoneità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado rispetto alla pretesa vantata;
sussistevano approssimazione, scarsa preparazione e attenzione tecnica, e inidonea individuazione delle prove necessarie;
il rigetto in primo grado era esclusivamente il frutto
“della incapacità di dedurre elementi idonei in astratto alla configurazione di ammissibilità della domanda. Sia per non aver argomentato su aspetti considerati essenziali alla configurazione della pretesa;
sia per non essere stata in grado di costruire capitoli di prova dotati della forma di ammissibilità generale e pertinenza processuale”; la professionista avrebbe dovuto guidare la cliente pagina 8 di 48 con scrupolo e attenzione nelle scelte da effettuare, mentre era venuta meno al proprio dovere di studio, informazione e dissuasione, e aveva attuato una inadeguata strategia processuale.
Da ciò discendeva la responsabilità contrattuale della convenuta, venuta meno al dovere di diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.
Ravvisava i presupposti per conseguire il risarcimento dei danni, così prospettati quale effetto dell'inadempimento:
-spese legali dovute pagare a RC risultata vittoriosa nei due giudizi (complessivi euro 12.800,00 oltre oneri);
-perdita di chance per importo pari alla somma di euro 70.000,00 offerta da RC avanti al Giudice del lavoro di Milano, ma non accettata;
-compensi della professionista pari a euro 3.793,92 (corrisposti ma non dovuti, stante l'inadempimento grave);
-somma versata per consulenza AF (euro 353,80).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Emanuela Dall'Ara in relazione alla non corretta e diligente esecuzione dell'incarico a Lei affidato, per tutti i fatti e le ragioni in diritto esposte nel presente atto di citazione;
B) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. Emanuela Dall'Ara per i danni tutti conseguiti all'Attrice, Sig.ra come conseguenza diretta e indiretta dei fatti Parte_1 dedotti nel presente atto di citazione in quanto imputabili a colpa della Convenuta;
C) Per l'effetto, condannare l'Avv. Emanuela Dall'Ara al risarcimento in favore dell'Attrice della somma di Euro 3.793,92 corrispondente agli oneri tutti e compensi dall'Attrice versati per
l'esecuzione dell'incarico professionale qui contestato ed euro 353,80 per consulenza richiesta al
AF, nonché al pagamento della somma complessiva capitale di Euro 12.800,00 oltre oneri di legge,
a titolo di rimborso spese liquidato dal Tribunale del Lavoro di Milano e dalla Corte d'Appello del lavoro di Milano a carico dell'Attrice a seguito della soccombenza dedotta nel presente giudizio;
D) Condannare inoltre l'Avv. Emanuela Dall'Ara a risarcire all'Attrice la somma di Euro 70.000=, o quell'altra riconosciuta dal Tribunale, anche con valutazione equitativa, a titolo di risarcimento per perdita della chance qualificata di ottenere il riconoscimento di tale rimborso da parte di RC
IA a titolo di accordo conciliativo nel giudizio di lavoro per cui è causa, per fatto e colpa esclusivamente attribuibili alla responsabilità professionale della Convenuta Avv. Emanuela
Dall'Ara, oltre interessi maturati dall'offerta al saldo. pagina 9 di 48 Con vittoria delle spese di lite”.
La causa veniva assegnata al Giudice onorario dott. Giuseppina Benenati.
La convenuta avvocato tempestivamente costituitasi in data 23 ottobre 2021 CP_1 Pt_1
(a fronte di prima udienza indicata in atto di citazione in data 25 novembre 2021), esponeva:
-di avere spiegato alla in dal primo incontro svoltosi in data 14 marzo 2014 le difficoltà di Pt_1 una causa di riqualificazione di un rapporto di lavoro da autonomo a subordinato “particolarmente quando non vi siano sedi di lavoro fisse e orari di lavoro predeterminati, come nel caso della signora
Ritenne tuttavia che l'eterodirezione della prestazione fosse presente sia nelle modalità Pt_1 lavorative descritte dalla Cliente sia … dalla documentazione che la Cliente fornì”; analoga spiegazione fu data all'incontro del 16 settembre 2014;
-che la “aveva benissimo compreso che la riqualificazione di un rapporto di lavoro Pt_1 autonomo non era operazione automatica e dall'esito certo. Le fu spiegato e la stessa ne prese atto”;
-di non avere mai consigliato alla “l'azione …, esponendole esclusivamente la propria Pt_1 valutazione di sussistenza dei presupposti per la riqualificazione del rapporto di lavoro”;
-di avere inviato alla cliente, prima del deposito del ricorso, ben 16 mail effettuando anche vari colloqui telefonici, a dimostrazione dell'elevatissima assistenza prestata;
-che la la quale aveva già rifiutato una offerta di 45.000,00 euro prima di rivolgersi alla Pt_1 convenuta) ribadiva il proprio rifiuto a seguito di una nuova offerta di euro 40-50.000,00 effettuata da
RC a seguito della comunicazione della convenuta in data 29 luglio 2014;
-di non essersi rivolta al AF per i conteggi delle spettanze della bensì alla dott. Pt_1 [...] che si avvaleva di un AF e che prima di redigere i conteggi confermava la sussistenza in Per_2 astratto degli indici della subordinazione;
-di avere spiegato alla cliente che in occasione della prima udienza il Giudice del Lavoro avrebbe potuto formulare una proposta conciliativa;
in sede d'udienza la proposta di euro 70.000,00 fu rifiutata dalla dopo che l'avvocato le aveva chiesto espressamente se voleva prima Pt_1 CP_1 pensarci); in quell'occasione la ormulò una controproposta per euro 90.000,00 oltre spese Pt_1 legali, rifiutata da controparte;
-che il Giudice rigettava le istanze istruttorie della operando un “ragionamento del tutto Pt_1 assurdo”, poiché basato su indici non presenti nella c.d. subordinazione attenuata;
pagina 10 di 48 -di avere ricevuto la nel proprio studio in data 21 maggio 2015, una volta emessa la Pt_1 sentenza di primo grado, valutando insieme alla stessa i rischi connessi all'appello; seguiva una fitta corrispondenza esitata nel deposito del ricorso in appello nell'ottobre 2015;
-che la sentenza della Corte di Appello di Milano perveniva al rigetto con argomenti assai contestabili avuto riguardo alle prove offerte (documenti e istanze di prova orale); nei capitoli di prova la convenuta aveva inserito le circostanze comunicate dalla cliente;
ogni causa comunque è connotato da alea stante la discrezionalità del Giudicante;
-di avere fornito un esaustivo parere alla circa la possibilità di proporre ricorso in Pt_1 cassazione;
la sentenza divenne irrevocabile dopo che la i era rivolta ad un altro avvocato. Pt_1
Valorizzava le scelte difensive assunte, evidenziando quanto segue:
“Si ribadisce che la aveva sempre svolto le mansioni lavorative personalmente;
tutto il suo Pt_1 reddito proveniva da Pubblibaby/R. era inserita funzionalmente nell'organizzazione aziendale, Pt_3 al punto che compariva in tutta la corrispondenza/comunicazione come la referente di Pubblibaby;
utilizzava soltanto strumentazione aziendale (computer, fax), non aveva la proprietà di alcun mezzo produttivo;
doveva rendere conto ai superiori gerarchici del suo operato;
era tenuta a fornire relazioni periodiche ed ad incontri con la direzione, al fine di relazionare circa il suo operato. Non sussisteva alcun rischio d'impresa nella sua attività che andava ad inserirsi funzionalmente nel ciclo produttivo (settore commerciale) della impresa.
A nulla rileva che la sig.ra fosse esentata dall'osservanza di un orario di lavoro: infatti, tale Pt_1 elemento, strumentale, nel caso di specie, all'esecuzione della prestazione lavorativa, non è senz'altro determinante ai fini della qualificazione del rapporto laddove, come nel caso di specie, sia presente il vincolo di soggezione del prestatore di lavoro.
Naturalmente, essendo le sue mansioni di livello elevato, dal 2001 in avanti aventi natura dirigenziale, la ricorrente godeva di ampia autonomia, ma le caratteristiche del rapporto lavorativo erano proprie del lavoro subordinato, con la conseguenza che la subordinazione andava ravvisata nella messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi dell'impresa (in tal senso, Cass. n. 3835/2005; Cass. 5508/2004), scopi che richiedevano la presenza della presso i vari Ospedali, il cui elenco era predisposto dalla società datrice di Pt_1 lavoro.
La medesima poi percepiva un compenso fisso che anche se indicato in base giornaliera (v. Pt_1
“contratti di collaborazione” valevoli per gli anni 1993, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006) oppure annuale, con “rate mensili” e cioè stipendi (v. contratti di “prestazione di servizi” valevoli per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010), determinava una retribuzione mensile fissa, sempre uguale, salvi premi pagina 11 di 48 e/o incentivi di volta in volta fissati ed erogati, al raggiungimento di determinati obiettivi: v. ad es. fattura n. 13/2005 relativa al bonus.
La durata ventennale del rapporto di lavoro, le modalità della prestazione, la retribuzione in misura fissa determinano, al di là di ogni dubbio, l'accertamento della simulazione dei contratti di
“collaborazione” e/o di prestazione di servizi comunque denominati, ed il conseguente riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Si sottolinea che la Corte di cassazione, anche nelle ultime pronunce, non è assolutamente in linea con le pronunce del Foro Milanese che hanno riguardato la signora Pt_1
In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, con particolare riferimento all'attività di un dirigente, è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n. 7517 del 2012, Cass. n. 18414 del 2013, Cass. n. 9463 del 2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018, Cass. n. 5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.
In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 7517 del 2012).
Detti elementi di cui sopra NON sono stati valutati dal Giudice Milanese, sia in primo che in secondo grado: non ha ammesso la prova di indicazioni generali di carattere programmatico (quali quelle di cui ai capitoli di prova dedotti), ma riteneva rilevante (!!!) proprio conoscere il contenuto delle direttive.
Non interessava al Giudice che giudicò la causa l'inserimento della Pt_1 Pt_1 nell'organizzazione aziendale, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa ...: tutti elementi emergenti dalla copiosa produzione docc. 9-24) e ignorati Pt_1 dal Giudice di merito. pagina 12 di 48 Non certo per colpa dell'avv. Dall'Ara”.
Contestava la dedotta responsabilità vuoi con riferimento alla fase di studio della controversia, vuoi con riferimento al dovere di informazione (anche in corso di causa), vuoi con riferimento alla strategia professionale da adottare;
comunque, l'attrice non aveva dato prova che in assenza della dedotta
“omissione” difensiva il risultato decisorio sarebbe stato diverso e più favorevole.
Quanto ai dedotti danni: la condanna alle spese processuali costituisce il rischio insito in ogni causa, e la ra ben consapevole di tale rischio, e dopo la sentenza di appello liberamente scelse di Pt_1 rivolgersi ad un altro avvocato lasciando che si formasse il giudicato;
in ogni caso gravava sulla sola a rinuncia volontaria alla proposta di pagamento a saldo e stralcio della somma di euro Pt_1
70.000,00 formulata da RC in udienza, cosicché l'alea del giudizio non poteva essere ribaltata sul difensore;
né era consentito alla parte attrice chiedere la restituzione dell'esigua tranche di compenso allo stato pagata.
La convenuta a proposito del compenso maturato richiamava il preventivo di complessivi euro
16.607,00 redatto per il primo grado di giudizio, regolarmente inviato alla cliente;
per il giudizio di appello, ravvisava i presupposti per conseguire il pagamento di un compenso pari a euro 10.700,00
(valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014) otre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA e così complessivi euro 15.399,43; e così per un totale complessivo di euro 32.006,42 oltre alle spese vive di trasferta;
detratta la somma pagata (euro 3.793,92), residuavano euro 28.212,50 a debito della
Pt_1
Ulteriormente, la convenuta ravvisava la responsabilità aggravata di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avendo la stessa instaurato la presente causa in totale mala fede pur sapendo quale fosse stata la gestione della prestazione professionale.
Infine, la convenuta richiamava la polizza per la responsabilità professionale stipulata con
[...]
, che intendeva chiamare in causa per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne in CP_5 caso di soccombenza.
Concludeva quindi come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, adversis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
-previo differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge, autorizzare la chiamata in causa della Compagnia che assicurava l'avv. Emanuela Dall'Ara per la responsabilità professionale con polizza 71-CT84771 poi sostituita da polizza n. 71-18990PJ e precisamente della Compagnia con Sede legale in Via Po 20 - 00198 Roma · Controparte_2
Partita IVA e Codice Fiscale: , affinché la manlevi da ogni e qualsivoglia emergenda P.IVA_1 responsabilità e da ogni denegata conseguenza risarcitoria;
pagina 13 di 48 -respingere ogni e qualsivoglia domanda attorea, in quanto totalmente infondata;
In via riconvenzionale
-Condannare nata a [...], il [...], residente in [...]-2, c.f. a corrispondere all'avv. Emanuela Dall'Ara la somma C.F._3 di euro 28.212,50 quale saldo delle prestazioni professionali dalla stessa svolte con riferimento alle cause aventi N.R.G. 14603/2014- Trib. Milano e N.R.G. 1307/2015 Corte d'appello di Milano, come da preventivo accettato per la causa di primo grado, ed in base alle tariffe ex D.M. 55/2014 per il secondo grado;
-Accertare e dichiarare che ha agito con il presente giudizio in totale malafede e Parte_1 condannare pertanto a risarcire i danni all'avv. Emanuela Dall'Ara da liquidarsi in Parte_1 via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari di lite”.
Con decreto emesso ex art. 269 c.p.c. in data 27 ottobre 2021 il Giudice onorario autorizzava la chiamata in causa chiesta dalla convenuta e fissava nuova prima udienza in data 5 maggio 2022.
In data 3 novembre 2011 la scrivente Giudicante subentrava nell'intero ruolo del Giudice dott. AR
UR IN e quindi anche nella causa intestata.
La chiamata in causa , tempestivamente costituitasi in data 14 aprile Controparte_2
2022:
-eccepiva l'inoperatività della polizza professionale invocata dalla convenuta (ex art. 4 CGA, paragrafi a. e b.): atteso che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 30 aprile 2015,
l'avvocato nel momento in cui aveva sottoscritto la polizza in data 10 ottobre 2017 era CP_1 già a conoscenza dell'errore professionale commesso;
-in ogni caso eccepiva le limitazioni di polizza (massimale di euro 500.000,00 e scoperto del 10% per sinistro);
-sottolineava che la richiesta attorea di restituzione del compenso corrisposto non poteva essere oggetto di manleva, essendo voce esclusa dalla garanzia assicurativa poiché non avente natura risarcitoria;
-in subordine deduceva l'infondatezza delle domande attoree, avendo l'avvocato svolto CP_1
l'incarico con assoluta diligenza e perizia, fornendo informazioni accurate e scrupolose sulla complessa fattispecie sia prima dell'introduzione del giudizio sia durante tutte le sue fasi;
in ogni pagina 14 di 48 caso, avendosi a che fare con questioni giuridiche e di fatto particolarmente complesse e articolate, la convenuta poteva rispondere solo per il caso di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-in via principale, rigettare le domanda di manleva formulata dalla convenuta per inoperatività della garanzia assicurativa
-in subordine rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e comunque in quanto non provate;
-in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'avv. Emanuela Dall'Ara, limitare il risarcimento alle somme che saranno dimostrate essere conseguenza immediata e diretta dell'operato del professionista e limitare la condanna della conchiudente alle somme dovute in forza della polizza invocata, con applicazione dello scoperto contrattualmente previsto e ad esclusione delle somme richieste a titolo di compenso professionale versato all'avv. Dall'Ara.
Con vittoria delle spese processuali”.
In occasione della prima udienza, svoltasi in data 5 maggio 2022 ex art. 183 c.p.c. ante novella
Cartabia:
§ le parti deducevano come a verbale;
§ la scrivente Giudicante formulava le seguenti considerazioni:
“… la Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante la sentenza n. 4247/2020 ha dettato il seguente principio di diritto: “In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d. lgs. n. 150 del
2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
Questa Sezione di recente ha pronunciato l'incompetenza del Tribunale, adito in composizione collegiale ex art. 14, ravvisando la competenza in unico grado della Corte d'Appello laddove la domanda proposta dal professionista legale aveva ad oggetto compensi professionali maturati per più gradi di giudizio (primo grado
e appello) e anche laddove aveva ad oggetto compensi per la sola fase di appello.
Il caso in esame vede cumulate più cause, cioè la causa principale risarcitoria e la causa riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del compenso.
Ognuna delle due domande vede l'applicabilità di un rito proprio e cioè: la domanda di responsabilità e risarcitoria, il rito ordinario;
la domanda di condanna al pagamento del compenso per causa civile, il rito sommario collegiale.
pagina 15 di 48 Ora, premesso che non si ha a che fare con un caso di competenza inderogabile, la soluzione può rinvenirsi nel combinato disposto degli articoli 36 e 40 comma 3 c.p.c. con la conseguenza che il Tribunale, adito con la domanda risarcitoria, tratterà con rito ordinario anche la domanda riconvenzionale, ma lo farà in composizione collegiale al fine di valorizzare la collegialità prevista ex lege per la domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per causa civile.
In alternativa occorrerebbe effettuare il rilievo della incompetenza del Tribunale adito per la sola domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato , e provvedere alla separazione di tale domanda CP_1 riconvenzionale;
poi verrebbe formato un ulteriore fascicolo (con pagamento di un ulteriore contributo unificato), da trattare collegialmente e sfociante all'esito in una declaratoria di incompetenza (in favore della
Corte di Appello).
Verosimilmente, poi, la Corte d'Appello dovrebbe sospendere quel giudizio in attesa della definizione della vertenza avente ad oggetto la domanda di responsabilità professionale e risarcitoria.
Evidenti ragioni di economia processuale, invocabili a vantaggio sia di parte attrice sia di parte convenuta, sconsigliano la seconda opzione;
”;
§ la parte convenuta e chiamata ritenevano preferibile la prima opzione, mentre la parte attrice optava per la seconda soluzione e formulava eccezione di incompetenza del Tribunale adito sulla domanda riconvenzionale, in favore della Corte d'Appello;
§ la causa era trattenuta in riserva.
Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2022 venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (con decorrenza dal 3 ottobre 2022 compreso) e fissata udienza di prosecuzione in data 23 febbraio 2023.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 23 febbraio 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-in particolare: la convenuta avvocato disconosceva “le mail prodotte da parte attrice CP_1 sub documenti 19,20,21,22 nel senso che non le ha mai ricevute né formate”; la parte attrice chiedeva termine a difesa su tale disconoscimento e comunque insisteva per l'acquisizione dei documenti disconosciuti;
-per effetto dell'istanza attorea, “onde evitare considerazioni sulla dedotta lesione del diritto di difesa attoreo rispetto al disconoscimento” operato dalla convenuta, la causa era rinviata al 26 settembre
2023 al fine di consentire a parte attrice di dispiegare appieno il proprio diritto di difesa.
pagina 16 di 48 All'udienza del 26 settembre 2023:
-le parti deducevano come a verbale;
-in particolare: a) parte attrice: deduceva l'inefficacia del disconoscimento operato dalla convenuta alla precedente udienza in quanto generico, e in subordine chiedeva che fosse disposta CTU sull'account di posta elettronica di interesse;
inoltre esibiva e chiedeva di produrre la relazione Contr dell'esperto informatico datata 21 settembre 2023, “finalizzata a confermare la riferibilità tecnica dello scambio di mail oggetto di disconoscimento al dominio riferibile” all'avvocato
; b) le altre parti si opponevano;
CP_1
-la scrivente Giudicante ammetteva la produzione attorea, assegnando termine di gg 5 per il deposito telematico e demandando alla sentenza ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza di tale relazione;
e, ravvisata la maturità della causa per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 13 giugno 2024.
In data 29 settembre 2023 la parte attrice depositava telematicamente la relazione esibita in udienza
(doc. 26).
All'udienza del 13 giugno 2024:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi entro i termini assegnati.
B)
1.
La parte attrice n occasione della prima udienza svoltasi ex art. 183 c.p.c. in data 5 maggio Pt_1
2022 ha formulato eccezione di incompetenza rispetto alla domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dall'avvocato nella comparsa di risposta, avente ad oggetto la condanna di parte CP_1 attrice al pagamento del (residuo) compenso maturato per le prestazioni rese avanti al Tribunale di
Milano Sezione Lavoro e avanti alla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro.
pagina 17 di 48 Parte attrice ha indicato come competente la Corte di Appello (di Milano) quale ultimo giudice di merito adito per il processo.
L'eccezione è stata insistita da parte attrice in via pregiudiziale di rito in sede di precisazione delle conclusioni, come segue:
“Dichiarare l'incompetenza del tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nella comparsa di risposta dall'Avv. Emanuela Dall'Ara per essere competente inderogabilmente la Corte
d'appello di Milano”.
L'eccezione è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.a.
Ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2011 (ante novella Cartabia) applicabile ratione temporis al caso in esame e disciplinante le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato:
-le controversie previste dall'articolo 28 della legge 794/42 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile – “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve … proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”) sono regolate dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dall'articolo 14;
-è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera;
-il Tribunale decide in composizione collegiale;
-l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
1.b.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite mediante la nota sentenza n. 4485/2018 ha dettato i seguenti principi di diritto:
-“La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 pagina 18 di 48 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d. lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena
(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.
Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14”;
-“A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art.
28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d. lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d. lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654
c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt.
702 bis e segg. c.p.c.”.
In motivazione, la Suprema Corte mediante la citata pronuncia ha precisato per quanto qui di interesse:
-a pag. 40 punto 14: “Mette conto di precisare che l'azione di accertamento negativo (in tutto o in parte) dell'esistenza del credito per prestazioni professionali giudiziali di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 che venga autonomamente esercitata dal cliente non risulta riconducibile all'ambito dell'art. 14 perché l'art. 28 della legge del 1942 indica come soggetto attore solo l'avvocato. Essa è, dunque, soggetta alle ordinarie regole di competenza e, sotto il profilo del rito praticabile, o al rito di cognizione ordinaria o a quello codicistico di cui all'art. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (nel caso di competenza del tribunale monocratico)”;
-a pag. 41 punto 15 ha ribadito che lo speciale rito di cui all'art. 14 (scelto in via diretta dall'avvocato, ricorrente con rito sommario collegiale;
o applicato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo mediante mutamento del rito da ordinario monocratico a sommario collegiale) attiene solamente ai pagina 19 di 48 casi in cui sia l'avvocato a introdurre la domanda di condanna al pagamento del compenso professionale;
-analogamente si legge a pag. 44, laddove la Suprema Corte ha svolto considerazioni sempre partendo dal presupposto che sia stato il professionista ad agire per conseguire la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale;
a tale scelta consegue l'applicazione del rito sommario collegiale (fatta salva la facoltà di separare la domanda riconvenzionale del cliente finalizzata a vedere accertata la responsabilità professionale dell'attore avvocato, qualora detta riconvenzionale necessiti di istruzione non sommaria).
Stando così le cose, il caso di specie non è riconducibile alla disciplina dell'articolo 14, poiché è stata la ex cliente dell'avvocato ad agire in giudizio per l'accertamento della Pt_1 CP_1 responsabilità professionale di quest'ultima -e anche per l'accertamento negativo del diritto al compenso (versato ante causam) con conseguente domanda restitutoria-.
1.c.
In tale contesto va correttamente intesa l'ulteriore pronuncia della Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite n. 4247/2020 con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: "In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
E' opportuno riportarne la motivazione per quanto qui di interesse:
“
4. Deve essere, in primo luogo, precisato che - diversamente da quel che sostiene il ricorrente -
l'indirizzo favorevole alla proponibilità al giudice che ha deciso per ultimo la causa della domanda cumulativa relativa a tutti i compensi relativi alle prestazioni professionali svolte dall'avvocato per il medesimo cliente in più gradi o fasi del processo ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (nella formulazione originaria), non ha la sua fonte in una isolata sentenza di questa Corte (Cass. 17 dicembre 1991, n. 13586), ma in un risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte: Cass. 9 ottobre 1953, n. 3256; Cass. 20 giugno 1983, n. 4215; Cass. 10 luglio 1987, n. 6033; Cass. 8 novembre 1989, n. 4704; Cass. 18 maggio 1994, n. 4824; Cass. 16 pagina 20 di 48 luglio 1994, n. 6700; Cass. 8 febbraio 1996, n. 1012 nonché successiva giurisprudenza in materia, ove il suddetto indirizzo non risulta essere stato motivatamente contraddetto).
A sostegno di tale tesi, si rilevava che - per l'indicata ipotesi - il testo normativo non stabiliva una competenza dei Capi degli uffici giudiziari pronunciatisi nel corso del processo inderogabile dei giudici dei diversi gradi del processo né reciprocamente l'obbligo del legale di proporre più ricorsi a tali diversi Capi dei vari uffici giudiziari e che, d'altra parte, la previsione della suindicata facoltà era finalizzata a consentire di ottenere il provvedimento richiesto da parte del giudice più di ogni altro in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento.
5. Tale orientamento peraltro, per ragioni logico-sistematiche, va collegato all'altro indirizzo in base al quale, l'art. 28 cit., nella parte relativa alla previsione dell'attivazione dello speciale procedimento in oggetto "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura" espressione presente anche nel testo dell'art. 28 attualmente vigente - deve essere interpretato nel senso che per "decisione della causa" deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), salvo restando che la procedura può essere attivata anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche
a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241).
6. A fronte di tali orientamenti maggioritari, soltanto in poche pronunce è stata esclusa la possibilità di proporre l'anzidetta domanda cumulativa in un unico giudizio dinanzi al giudice che emesso
l'ultima decisione nell'ambito del processo (in particolare: Cass. 9 gennaio 1973, n. 21 e Cass. 16 luglio 1997, n. 6493).
Peraltro, tali decisioni - oltre ad essere numericamente esigue non possono dirsi realmente in contrasto con l'indirizzo dominante perché, dalle relative motivazioni, si desume che, in realtà, sono il frutto di un differente approccio ermeneutico basato sul valore preminente attribuito all'interpretazione letterale dell'art. 28 cit. dell'epoca, mentre l'orientamento maggioritario risulta il frutto di una esegesi della norma non soltanto letterale ma anche logico-sistematica e teleologica.
7. Le premesse teoriche su cui è basato tale indirizzo minoritario sono le seguenti:
a) il procedimento speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. è caratterizzato da peculiare semplicità di forme e da almeno tendenziale estrema rapidità - ed è stato concepito come strumento finalizzato ad attribuire agli avvocati per l'attività professionale prestata ai loro clienti in materia giudiziale civile la liquidazione di compensi spettanti, sul presupposto della pacifica esistenza di un rapporto di patrocinio fra le parti;
pagina 21 di 48 b) per assicurare meglio il conseguimento del suddetto scopo e, "presumibilmente, anche per assegnare ai contendenti un giudice, per quanto possibile, autorevole ed esperto in cause eccezionalmente sottratte alla garanzia del doppio grado di merito, dato che l'ordinanza conclusiva delle stesse risulta impugnabile solo con il ricorso per cassazione a mente dell'art. 111 Cost.";
c) di qui la affermata necessità di interpretare il testo dell'art. 28 cit. nel senso di riservare in modo inderogabile il compito di conoscere delle controversie in questione al Capo dell'ufficio giudiziario adito dal professionista istante per ottenere la liquidazione dei rivendicati emolumenti (Cass. n. 27 gennaio 1995, n. 993).
8. Tale ultima statuizione trova riscontro in un nutrito orientamento che, in base alla valorizzazione dell'uso della forma verbale "deve" - presente nell'art. 28 dell'epoca - è pervenuto a configurare come funzionale ed inderogabile la competenza del Capo dell'ufficio giudiziario adito per i vari gradi o le varie fasi del processo (Cass. 14 aprile 1983, n. 2613; Cass. 6 marzo 1991, n. 2347; Cass. 24 marzo
1992, n. 3620; Cass. 27 gennaio 1995, n. 993; Cass. 12 settembre 1995, n. 9628; Cass. SU 23 marzo
1999, n. 182; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13001; Cass. 16 luglio 2002, n. 10293; Cass. 6 dicembre
2013, n. 27402).
Con tale orientamento si è quindi giunti ad attribuire in via giurisprudenziale natura inderogabile alla competenza (all'epoca del Capo dell'ufficio giudiziario), oltretutto sulla base di una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 28 cit. effettuata senza indagare - come prescrive
l'art. 12 preleggi l'intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico- sistematica e teleologica (vedi, per tutte: Corte Cost., sentenza n. 223 del 1991) ai quali va aggiunto il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa UE nonché con la CEDU (vedi, per tutte:
Corte Cost., sentenza n. 206 del 2015).
10. Deve comunque essere precisato che entrambi i suddetti orientamenti - pur se muovendo da prospettive diverse e, quindi, utilizzando strumenti rispettivamente differenti - sono diretti a perseguire il medesimo obiettivo di garantire una risposta adeguata alla domanda azionata dal legale, partendo dalla considerazione anch'essa comune - delle peculiari caratteristiche del procedimento in oggetto, destinato a concludersi con un provvedimento sottratto alla garanzia del doppio grado di merito.
Ebbene, in base all'indirizzo che esclude la possibilità di proporre una domanda unica al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia lo strumento migliore per dare risposta a tali esigenze è stato configurato nel riservare la competenza per il procedimento ex art. 28 ad un giudice, per quanto possibile, autorevole ed esperto (il Capo dell'Ufficio). pagina 22 di 48 Per l'indirizzo maggioritario, che invece consente la proposizione di una unica domanda nell'anzidetta ipotesi, la soluzione migliore per garantire una risposta il più possibile adeguata, pur nell'estrema semplicità dello strumento processuale, è stata individuata nell'attribuzione della competenza al giudice che ha emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, sul presupposto che il giudice del grado e della fase finale del processo sia "quello particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto" (vedi per tutte: Cass. 10 luglio 1987, n. 6033).
E il fatto che a tale ultimo risultato si giunga in via giurisprudenziale non ne diminuisce la rilevanza, tanto più che, come si è detto, anche l'affermazione della inderogabilità della competenza del giudice
- che costituisce la base dell'altro orientamento e che è da escludere nell'attuale quadro normativo, come affermato nella sentenza n. 4485 del 2018 cit. - è di fonte giurisprudenziale e non legale.
11. Peraltro, deve essere sottolineato che l'orientamento minoritario, cui fa riferimento l'attuale ricorrente, si fonda sul riconoscimento della inderogabilità della competenza.
Ebbene, va posto in luce che nella richiamata sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485 - dopo
l'osservazione secondo cui "non parrebbe segnare una significativa differenza" il fatto che nel nuovo art. 28 il verbo "deve" presente nel vecchio testo è stato sostituito dal verbo "procede" - si è precisato che il criterio di competenza previsto dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, "non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale" per il fatto che le prestazioni oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice.
12. Alla suddetta condivisibile osservazione, che mina alle radici l'orientamento minoritario, nella sentenza n. 4485 cit. si aggiunge che:
a) "il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, concerne soltanto l'ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l'ufficio presso il quale sono state svolte le prestazioni";
b) "se l'avvocato non chiede il decreto ingiuntivo ed agisce con il ricorso ex art. 702-bis, direttamente utilizzando uno dei criteri di competenza di cui al comma 1 ed al comma 3 dell'art. 137 - recte: 637 -
(non quello di cui al comma 2, che coincide con quello di cui dell'art. 14, comma 2), l'azione resta comunque regolata dal rito sommario speciale di cui all'art. 14, salvo appunto che per il profilo di competenza".
Ne deriva che, nella suindicata sentenza, l'azione cumulativa ex art. 14 cit. è stata considerata ammissibile, punto quindi ormai fermo, ma si è affermato che l'individuazione del giudice competente pagina 23 di 48 in tal caso deve essere effettuata in base ai commi primo e terzo dell'art. 637 c.p.c. e non in applicazione del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2.
13. A tale ultimo riguardo, va preliminarmente rilevato che la precisazione richiesta dalla Sezione remittente porta ad escludere la suindicata opzione secondo cui, in caso di cumulo dell'azione per compensi relativi a vari gradi del medesimo giudizio, la soluzione possa essere costituita dalla combinazione tra le regole della competenza fissate dall'art. 14 cit. con le regole sulla competenza fissate dall'art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, per il procedimento di ingiunzione.
Infatti, il sistema delineato dal nuovo testo della L. n. 794 del 1942, art. 28 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta nei giudizi civili: quello di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg. e il procedimento speciale disciplinato dal D.
Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14).
In entrambi i casi, come indicato anche nel testo dell'art. 28 attualmente vigente, l'azione può essere proposta "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura", espressione complessivamente da intendere, come si è detto, nel senso che la "decisione della causa" è il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), ma l'azione è proponibile anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241) (vedi sopra punto 5).
I due procedimenti sono però regolati in modo differente, anche con riguardo all'individuazione del giudice competente. E tali discipline non devono essere confuse.
14. Peraltro, né il comma 1, né il comma 3 dell'art. 637 c.p.c. appaiono applicabili senza problemi al suindicato procedimento speciale.
Basta pensare che:
a) il comma 1 dell'art. 637 prevede: "Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria", mentre l'art. 14, comma 2, stabilisce che la decisione relativa al procedimento ex art. 28 cit. è assunta dal Tribunale "in composizione collegiale". Pertanto, si determinerebbe una asimmetria nel sistema se si affermasse che l'azione per i compensi proposta in forma distinta, qualora sia competente il Tribunale (per essere l'ufficio dinanzi al quale si è svolta la controversia), debba essere proposta ai sensi dell'art. 14, comma 2, dinanzi al Tribunale collegiale, mentre quella in cumulo possa essere proposta dinanzi al Tribunale monocratico ai sensi del 637 c.p.c., comma 1;
b) il comma 3 dell'art. 637 cit. stabilisce che: "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede pagina 24 di 48 il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono". La norma
è strettamente collegata al parere di congruità che deve corredare la domanda di decreto ingiuntivo nei casi previsti dall'art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3, anche dopo l'abrogazione delle tariffe e il vivace dibattito che ne è scaturito (vedi, per tutte: Cass. 15 gennaio 2018, n. 712; Cass. 5 gennaio 2011 n.
236). Mentre, nel caso in cui l'avvocato scelga la via del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 l'allegazione del suddetto parere non è prevista come obbligatoria.
15. Ma al di là di queste distonie, l'applicabilità dei criteri dell'art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, quando per l'azione in giudizio l'avvocato abbia scelto la strada del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 porterebbe all'individuazione di nuove e diverse competenze rispetto alla disciplina previgente e quindi l'interpretazione della normativa che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il principio fissato dalla L. Delega 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. a), che imponeva al legislatore delegato di tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente (principio della c.d. invarianza delle competenze, più volte richiamato da Cass. SU n. 4485 del 2018).
16. Il rispetto di tale ultimo principio è alla base anche della risposta che qui viene fornita al quesito proposto nell'ordinanza di rimessione, nel senso indicato dalla prima delle soluzioni alternative prefigurate ("resti impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per le attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che ha conosciuto per ultimo la controversia").
17. Da Cass. SU n. 4485 del 2018 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte:
Cass. 5 ottobre 2018, n. 24515; Cass. 18 settembre 2019, n. 23259) si desume chiaramente che le modifiche introdotte dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, con riguardo alla suddetta questione, non hanno certamente introdotto innovazioni incompatibili con l'indirizzo maggioritario di cui si è detto - al quale viene data sostanziale continuità - visto che in linea generale il legislatore ha anzi seguito gli orientamenti consolidati di questa Corte in materia, in coerenza del resto con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 69 del 2009.
Infatti, la nuova normativa si è limitata sul punto a eliminare la competenza funzionale del Capo dell'ufficio stabilendo che: "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l'avvocato ha prestato la propria opera", aggiungendo che "il tribunale decide in composizione collegiale" (art. 14, comma 2, cit.).
18. Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 2014, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi de quibus - caratterizzati da molteplici peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare pagina 25 di 48 personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore - in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.
Di qui la conclusione della Corte costituzionale secondo cui la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire "una delle modalità" attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario, il che trova riscontro nell'orientamento espresso da Cass. SU 20 luglio 2012, n. 12609 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 3 ottobre 2019, n. 24754).
19. Ne deriva che - ad avviso della Corte costituzionale - per i giudizi di competenza del Tribunale la riserva di collegialità è da considerare come lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata - e rispettosa del diritto di difesa - alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso.
Ma deve essere precisato che la questione di costituzionalità esaminata nella sentenza n. 65 del 2014 cit. si riferiva esclusivamente alla composizione collegiale, anziché monocratica, del Tribunale e che,
d'altra parte, la riserva di collegialità in contestazione è stata configurata come "una delle modalità" attraverso le quali il legislatore ha disciplinato il suddetto procedimento speciale … Tale soluzione è altresì la più coerente sul piano della interpretazione teleologica e sistematica (come si è detto sopra: vedi punto 4 e 5).
Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato.
Inoltre, questa soluzione meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano
l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo.
Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte Cost. sent. n. 281 del 2010) l'applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in coerenza con l'art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente. pagina 26 di 48 Ne consegue che alla possibilità, nell'anzidetta ipotesi, di rivolgersi con un'unica domanda cumulativa al giudice del merito che abbia conosciuto per ultimo della controversia - originariamente configurata come ampiamente facoltativa - ora deve essere attribuita una configurazione adeguata ai suddetti principi.
…
24. Il suddetto adeguamento comporta quindi che, come regola generale, nel procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 (come modificato dagli artt. 14 e 34 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia.
La proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.”.
Come si può notare, la Suprema Corte ha preso le mosse dall'ineludibile presupposto, dettato mediante la sentenza a Sezioni Unite n. 4485/2018, in forza del quale il rito sommario collegiale si applica nelle sole ipotesi in cui sia il professionista legale ad agire in giudizio per conseguire il pagamento del compenso.
Nel caso in esame, l'avvocato ha proposto domanda di condanna al pagamento del CP_1
(residuo) compenso nei confronti della ex cliente non in via principale, bensì in via Pt_1 riconvenzionale quale parte convenuta nel presente giudizio.
Ciò comporta, in forza dei principi di diritto prima scanditi:
-che il Tribunale adito è competente non solo per le domande proposte dalla parte attrice Pt_1 nei confronti dell'avvocato (accertamento della responsabilità professionale, CP_1 risarcimento danni e restituzioni), ma anche per la domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato nei confronti dell'attrice d avente ad oggetto la condanna al pagamento del CP_1 Pt_1 compenso;
-che per tutte le domande proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta il Tribunale decide in composizione monocratica, e con rito ordinario.
pagina 27 di 48 L'avvocato avrebbe potuto agire per il pagamento del compenso, proponendo ricorso ex CP_1 art. 14 d. lgs. 150/2011 avanti alla Corte d'Appello (ultimo giudice di merito adito per il processo:
Cass. S.U. 4247/2020) o proponendo domanda monitoria avanti al Tribunale.
In concreto, l'avvocato -vistasi convenire in giudizio dalla ex cliente ha CP_1 Pt_1 preferito evitare la pendenza di più cause e dunque razionalmente ha proposto la domanda de qua in via riconvenzionale nell'alveo del presente giudizio, in tal modo non incidendo né sulla competenza del Tribunale adito (che permane) né sulla composizione del Tribunale (monocratico).
1.d.
E' di tutta evidenza che la parte attrice a proposto le proprie domande avanti al Tribunale Pt_1 di Bologna sulla base della propria residenza al momento della instaurazione del presente giudizio
(San Giorgio di Piano – Bologna), e non sulla base del domicilio professionale della convenuta
(Spezia).
La scelta può dirsi effettuata dalla ul presupposto che le prestazioni professionali oggetto Pt_1 di doglianza siano state rese dall'avvocato nei due giudizi giuslavoristici, a fronte di una CP_1 posizione della rispetto all'avvocato ) quale consumatore, con conseguente Pt_1 CP_1 applicazione del foro inderogabile (di Bologna).
Vedasi Cass. 21187/2017: “Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di
"consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo;
conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005”.
Trattasi di scelta rispetto alla quale la convenuta avvocato nulla ha eccepito e rispetto CP_1 alla quale la scrivente Giudicante non ha operato alcun rilievo ex officio (altre essendo le questioni delineate sempre in prima udienza mediante il provvedimento prima riportato sub A).
pagina 28 di 48 1.e.
Per le ragioni esposte, va dichiarata la competenza del Tribunale adito, in composizione monocratica, rispetto a tutte le domande proposte dalle parti.
2.
La parte convenuta mediante la memoria n. 2 (di ben 19 facciate perché contiene deduzioni e argomentazioni da pag. 1 a pag. 16) alle pagine da 16 a 19 ha formulato capitoli di prova per testi, da
1 a 22.
La parte attrice, la quale mediante la memoria n. 2 non aveva formulato istanze istruttorie, visti i capitoli di prova formulati ex adverso ha provveduto, mediante la memoria n. 3:
-a formulare capitoli di prova da 1 a 4 descritti come a prova contraria poiché “connessi alle deduzioni istruttorie di controparte”;
-a produrre documenti da 14 a 25 “In relazione alle deduzioni istruttorie avversarie”.
Poi è accaduto quanto segue:
* all'udienza del 23 febbraio 2023 fissata per determinazioni istruttorie all'esito del deposito delle memorie 183/6:
-la Difesa della convenuta ha eccepito la tardività di tutte le produzioni di cui alla memoria 3 attorea, chiedendone la “espunzione”; e si è opposta all'ammissione dei capitoli attorei della memoria 3 in quanto non a prova contraria, e comunque non ha contestato le circostanze di cui al capitolo 2 e ha dedotto la tardività delle circostanze di cui al capitolo 4;
-la convenuta personalmente ha disconosciuto le mail prodotte dalla parte attrice con la CP_1 memoria 3, contrassegnate dai nn. 19,20,21,22, “nel senso che non le ha mai ricevute né formate”;
-la parte attrice ha insistito, chiedendo termine a difesa “sull'istanza di disconoscimento avversa”;
-la scrivente Giudicante ha aggiornato la causa al 26 settembre 2023 ancora per determinazioni istruttorie, al fine di garantire il diritto di difesa attoreo;
* in occasione dell'udienza del 26 settembre 2023:
pagina 29 di 48 -la parte attrice ha dedotto come a verbale, contestando il disconoscimento avverso e in subordine chiedendo CTU;
inoltre ha chiesto di produrre una relazione redatta da un esperto informatico;
-la convenuta si è opposta;
-la scrivente Giudicante ha ammesso la produzione attorea (trattasi del doc. 26 depositato telematicamente in data 29 settembre 2023), demandando alla sentenza ogni valutazione sulla sua ammissibilità e rilevanza.
Orbene:
1.
-se ciascuna delle parti ab initio avesse applicato i criteri di chiarezza e sinteticità dettati dalla riforma
Cartabia, non si sarebbe probabilmente assistito al deposito di atti quasi sempre sovrabbondanti;
-dato che la convenuta ha redatto la memoria n. 2 di ben 19 facciate, ovviamente la parte attrice ha controdedotto lungamente nella memoria 3, per parare i colpi;
-frutto di tali difese attoree è stata anche la formulazione di capitoli di prova e la produzione dei documenti da 14 a 25;
2.
-le produzioni di parte attrice vanno qualificate a prova contraria, poiché ciò è desumibile dalle spiegazioni fornite dalla stessa nella memoria 3;
-esse sono quindi in toto ammissibili;
3.
-il “disconoscimento” effettuato dall'avvocato rispetto ai documenti attorei da 19 a 22 CP_1 riguarda n. 4 mail, due delle quali -per come si presentano- risultano inviate dalla stessa a parte attrice,
e viceversa le altre due;
-trattasi di “disconoscimento” formulato genericamente, come tale inammissibile;
-comunque: a) avendosi a che fare con delle mail, ovviamente non si ha a che fare con documenti sottoscritti dai mittenti;
quindi, si è completamente al di fuori del disconoscimento disciplinato dall'art. 214 c.p.c.; b) la convenuta non ha disconosciuto la conformità delle copie delle citate mail all'originale, e comunque avrebbe dovuto farlo in modo chiaro e circostanziato e non con mera clausola di stile;
c) se la convenuta intendeva operare il cd. diniego di originale (contestando la stessa esistenza dell'originale dei documenti prodotti), avrebbe dovuto proporre querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia (in tesi) artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria
(cfr. Cass. Sez. 5 ordinanza 134/2025); ma non lo ha fatto;
pagina 30 di 48 4. ergo:
-le citate mail (documenti da 19 a 22 attorei) sono ammissibili e liberamente valutabili ai fini del decidere;
-è ammissibile anche la relazione prodotta dalla parte attrice sub doc. 26, poiché costituisce l'effetto difensivo del “disconoscimento” operato dalla convenuta.
3.
Nel merito, non è ravvisabile l'inadempimento prospettato dalla parte attrice ispetto alle Pt_1 prestazioni professionali rese dall'avvocato con riferimento ai due giudizi in materia CP_1 giuslavoristica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato,
l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. …” (Cass. Sez. 3 ordinanza 7462/2025).
Si veda anche Cass. Sez. 3 ordinanza 19520/2019: “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo pagina 31 di 48 ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”.
Nel caso di specie, gli elementi di prova offerti a discolpa dalla convenuta e gli stessi documenti prodotti dalla parte attrice consentono di escludere la colpa professionale dell'avvocato , CP_1 che fece quanto possibile per la cliente a fronte di un caso connotato da margini di opinabilità (il che si dice ovviamente con valutazione ex ante).
Il caso della dottoressa i presentava di per sé complesso. Pt_1
Ella a partire dal 2003 lavorava dapprima presso Pubblibaby s.r.l., e poi presso Controparte_6
a essa subentrata, in una posizione dirigenziale che comportava la prestazione di attività finalizzate alla distribuzione di cofanetti nei centri maternità dell'Emilia-Romagna; si trattava di un lavoro in esclusiva, regolamentato quanto a corrispettivo, rimborsi spese, giorni lavorativi (almeno 20 al mese dedicati alla società che conferiva l'incarico di anno in anno).
Nei primi anni la dottoressa però per il tramite della propria società Rima di RA & C. Pt_1
s.a.s. di cui era socia accomandataria con ogni conseguente responsabilità.
Anni dopo e precisamente dal 2010 il rapporto venne direttamente regolamentato dall'azienda con la dottoressa n proprio. Pt_1
In data 8 luglio 2013 RC comunicava alla dottoressa ormale disdetta dal rapporto in Pt_1 corso, nel contempo dichiarandosi disponibile a discutere dei termini e delle modalità di una futura collaborazione.
Dal carteggio intercorso fra la dottoressa d RC dopo la disdetta del luglio 2013 sino alla Pt_1 fine del mese di febbraio 2014 (doc. 4 ric. primo grado causa lavoro) si evince che l'azienda cercò una transazione con la dottoressa offrendole la somma complessiva lorda di euro 45.000,00 Pt_1 oltre IVA al fine di prevenire ogni futura vertenza che potesse avere ad oggetto fra l'altro “una eventuale richiesta di riqualificazione del rapporto in forma diversa da quella realmente esistita”: ecco allora che si coglie la crepa di cui soffriva il rapporto, poiché la stessa RC lasciava trasparire una possibile qualificazione diversa dalla mera “collaborazione” (qualificazione, quest'ultima, che giovava alla società “datrice di lavoro” perché evitava i costi propri di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato).
Tutto ciò si desume dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di
Milano Sezione lavoro, qui depositata dalla convenuta. pagina 32 di 48 La dottoressa evidentemente non accettò la proposta transattiva dell'azienda, e neppure Pt_1 continuò ex novo il rapporto con l'azienda, poiché si rivolse a marzo 2014 all'avvocato CP_1 al fine di intraprendere la strada contenziosa nei confronti di RC.
La proposta transattiva di RC consentiva infatti di ipotizzare la possibilità di conseguire somme maggiori rispetto a quella offerta a saldo e stralcio.
Nel contempo, la dottoressa esperta e attenta professionista, non poteva non comprendere Pt_1 che la strada da percorrere sarebbe stata irta di ostacoli, e a esito incerto.
Si ripete, il caso era complesso poiché occorreva cercare di valorizzare al meglio gli elementi che potevano spingere verso una riqualificazione del rapporto come di subordinazione attenuata.
Le pronunce della giurisprudenza di legittimità fanno comprendere la difficoltà della qualificazione, e fanno trasparire come nel caso di specie potessero essere colti ex ante vari elementi idonei a supportare la parasubordinazione (continuità del rapporto, direttive del datore di lavoro, esclusività, necessità di rendicontazione dell'attività svolta e delle ore lavorate etc.), senza che ostasse in contrario la circostanza che la dottoressa vesse lavorato dapprima per il tramite della società di Pt_1 persone Rima.
Si vedano:
-Cass. 23927/2020, in motivazione: “… E ciò neppure nella forma attenuata propria della natura dirigenziale dell'attività asseritamente prestata, con specifico riferimento in particolare, tra gli altri, all'individuazione e alla consistenza, quale elemento di subordinazione pertinente, delle "direttive programmatiche" (sia pure nell'ambito dei poteri di iniziativa e di discrezionalità comportati dalle attribuzioni dirigenziali conferite: Cass. 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. 16 settembre 2015, n.
18165; Cass. 23 marzo 2018, n. 7295), in base ad argomentazione concisa, ma adeguata (dall'ultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto);
2.2. giova al riguardo ribadire come, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale (nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente), il giudice di merito debba valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-
pagina 33 di 48 giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata
(Cass. 15 maggio 2012, n. 7517; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3640); …”;
-Cass. 3640/2020: “Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro dirigenziale, non ritenendo sufficiente il solo elemento indiziario dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, in mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di una – pur attenuata – eterodirezione da parte dei vertici della società)”;
-Cass. n. 7517 del 2012: “Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico- giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata”
(conformi: Cass. n. 18414 del 2013 / Cass. 12919/2022);
-Cass. 16582/2002: “Fra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi - purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata - tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale. (Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con continuità e con mezzi propri al
pagina 34 di 48 trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima indicati)”;
-Cass. 4521/1999: “Fra i rapporti di cd. parasubordinazione, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale, senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato
(consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione) rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo essere apprezzato anche in termini qualitativi di esclusività e di continuatività dell'attività prestata in maniera stabile e senza ausilio di collaboratori ed in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente (nella specie è stata affermata la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima di volta in volta indicati)”;
-Cass. 4928/1997: “È configurabile un rapporto di parasubordinazione, con la conseguente competenza del giudice del lavoro per le controversie ad esso relative, anche nel caso di attività fornita nell'ambito di una gestione societaria, a mezzo di società di fatto o di persone, anche irregolari, ove risulti che la suddetta attività venga in concreto prestata con modalità tali che sussista quello stato di dipendenza socio - economica che costituisce l'elemento essenziale della parasubordinazione e di cui l'attività prevalentemente personale è l'indice rivelatore tipico, ben potendo il profilo societario limitarsi ad un semplice patto fra i soci avente ad oggetto la distribuzione del lavoro e dei ricavi, con sintomatica attenuazione, pertanto, dell'elemento costituito dall'esercizio in comune di una attività economica, previsto dall'art. 2247 cod. civ., come pure di quello, di cui all'art. 2082 dello stesso codice, dell'organizzazione al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
L'avvocato effettuò un lungo percorso di preparazione con la cliente, senza che traspaia CP_1 una supposta induzione della cliente a proporre il ricorso avanti al Giudice del lavoro di Milano, a prescindere e per forza.
A tal proposito si rinvia allo scambio di mail intercorso fra la dottoressa e l'avvocato Pt_1
per circa 9 mesi, a partire dal marzo 2014 sino al 15 dicembre 2014 (in ordine CP_1
pagina 35 di 48 cronologico: doc. 34 convenuta, docc. 19,20,23,21,22 attorei, doc. 20 convenuta ricorso lavoro, doc. 3 convenuta, docc. 24,25 attorei, doc. 5 convenuta, doc. 18-1 attoreo).
Da tale scambio di mail si comprende che l'avvocato si dedicò alla raccolta della CP_1 documentazione utile, avvalendosi della dottoressa per effettuare il conteggio specifico delle Per_2 spettanze da chiedere in sede contenziosa.
A fronte delle pronunce della giurisprudenza di legittimità già all'epoca delineatesi, può dirsi che sussisteva in effetti la possibilità di un esito favorevole, pur con tutte le difficoltà del caso e senza che sia emersa una “spinta” dell'avvocato a fare causa a RC a tutti i costi. CP_1
L'avvocato ebbe comunque a sondare la posizione di RC con missiva stragiudiziale in CP_1 data 3 giugno 2014, cui fece seguito una proposta di RC per euro 50.000,00 lordi in via transattiva.
Con mail del 26 agosto 2014 l'avvocato chiedeva alla cliente se intendesse andare CP_1 avanti.
Passavano alcuni mesi in attesa dei conteggi definitivi della dottoressa rispetto ai quali Per_2
l'avvocato non poteva incidere quanto a tempistica;
tali conteggi pervenivano a metà CP_1 dicembre 2014 e venivano subito inviati al domiciliatario di Milano, avvocato Marco Zucchini, il quale aveva ricevuto incarico quale co-difensore della nsieme all'avvocato . Pt_1 CP_1
Nel frattempo, l'avvocato aveva predisposto il ricorso e aveva sottoposto la bozza alla CP_1 cliente, la quale lo aveva approvato rispetto agli elementi di fatto ivi illustrati che erano a sua diretta conoscenza.
Seguiva, in data 29 dicembre 2014, il deposito del ricorso avanti al Tribunale di Milano Sezione
Lavoro (docc. 1 attoreo e 1 convenuta).
Leggendo il ricorso, ed esaminando la documentazione allegata e le istanze di prova (testi; CTU contabile ove ritenuto necessario) ivi formulata, si coglie come l'avvocato abbia cercato CP_1 di valorizzare al meglio le prove documentali offerte, e abbia sottoposto al Tribunale prove costituende, illustrando il caso sia in fatto sia in diritto e delineando la qualificazione del rapporto come di subordinazione attenuata.
Non si comprende quale ulteriore documentazione l'avvocato avrebbe dovuto produrre;
CP_1 il succedersi anno dopo anno del contratto di collaborazione, ma con esclusiva e con previsione di compenso ben determinato, con specifico controllo dell'azienda su qualsivoglia attività e resoconto, già di per sé solo costituiva elemento che poteva considerarsi sintomatico della subordinazione attenuata.
pagina 36 di 48 Appesantire il bagaglio documentale di causa avrebbe potuto persino comportare un effetto negativo, cioè una estrema dispersione della narrazione.
Né si comprende come altrimenti l'avvocato avrebbe potuto formulare le prove orali, CP_1 sottolineandosi, come ha ragionevolmente fatto qui la convenuta, che sarebbe stato impossibile e persino controproducente scrivere capitoli di prova con maggiori specificazioni, anche rispetto alle direttive ricevute dall'azienda (col rischio che sembrasse un compito da mandare a memoria da parte dei testi;
oltretutto, a volte la troppa specificazione delle circostanze può portare la difesa avversa a sostenere persino la poca attendibilità dei testi -che confermino circostanze molto dettagliate- poiché
“capaci” di ricordare tanti particolari a distanza di tempo).
Come si può notare, come si fa si sbaglia.
Ciò si dice, pur nel totale rispetto della decisione assunta dal Giudice di primo grado di quel giudizio di non ammettere le prove orali, trattandosi come sempre di valutazione discrezionale che risente anche degli orientamenti assunti in un determinato Tribunale.
Si rinvia anche a quanto prima sottolineato rispetto alla complessità del caso e alla impossibilità di garantire un esito per forza positivo della causa;
e infatti, non emerge una supposta forzatura operata sulla cliente rispetto alla strada contenziosa.
Dopo il deposito del ricorso, seguiva un carteggio avvocato-cliente finalizzato a soppesare la costituzione di RC, a commentare le istanze di prova da questa formulate e a preparare la cliente in vista della prima udienza che si sarebbe svolta avanti al Giudice del lavoro.
Si vedano (in ordine cronologico) i documenti 18/2 attoreo, 6-7 convenuta e 17 attoreo.
In occasione della prima udienza del 26 febbraio 2015, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e formulava proposta consistente nel pagamento a favore della ricorrente della somma di euro
68.000,00 oltre contributo spese di lite.
Il verbale è sintetico, ma evidentemente la proposta fu spiegata al Giudice molto bene, in quanto RC
a fronte della stessa si dichiarò disponibile a corrispondere 70.000,00 euro omnia (forse sottintendendo euro 2.000,00 per spese legali, visto che il Giudice aveva quantificato euro 68.000 oltre spese).
Seguiva il diniego da parte della ricorrente, la quale evidenziava di essere disponibile a conciliare la vertenza previa corresponsione di euro 90.000,00 oltre spese di lite.
pagina 37 di 48 Il Giudice a seguito della proposta e controproposta aggiornava la causa (fatti salvi i diritti di prima udienza) al 12 marzo 2015 per l'eventuale interrogatorio libero delle parti e per la discussione sulle istanze istruttorie.
Il rinvio “fatti salvi i diritti di prima udienza”, e la mancata chiusura del cerchio in occasione della prima udienza rispetto alle rispettive proposte transattive fanno comprendere come il rinvio seppur breve mirasse implicitamente anche a fare riflettere ulteriormente entrambe le parti sulla definizione bonaria della vertenza.
Stando così le cose, non si vede come sia possibile affermare che sarebbe stata l'avvocato a indurre la cliente a non accettare, e a formulare un'offerta al rialzo, pur di ricavare CP_1
(così sostiene parte attrice) una somma più alta a titolo di spese di lite;
l'avvocato già CP_1 nell'agosto 2014 aveva inviato alla l preventivo con i costi difensivi da sostenere (doc. 4 Pt_1 convenuta), e avendosi a che fare con una obbligazione di mezzi la professionista era tranquilla rispetto alle proprie spettanze;
altrimenti detto, l'avvocato non poteva dirsi, in sede di CP_1 udienza avanti al Giudice del lavoro, abbarbicata spasmodicamente all'obiettivo di ottenere da RC a tutti i costi una somma più alta per spese di lite.
La visto che la successiva udienza era stata fissata in data 12 marzo 2015, cioè circa due Pt_1 settimane dopo la prima udienza, ebbe sufficiente tempo a disposizione per soppesare ancora una volta se accettare o meno la proposta;
se la vesse voluto, avrebbe anche potuto accettare in Pt_1 seconda battuta la somma di euro 70.000,00 omnia o quella di euro 68.000,00 oltre oneri, e magari il
Giudice avrebbe convinto RC ad accettare.
Si trattava di una scelta completamente da attribuire alla Pt_1
D'altronde, già ante causam la si era dimostrata negativamente e autonomamente Pt_1 inflessibile rispetto alle proposte formulate da RC, con ciò dando prova di preferire il rischio della contesa.
A tal proposito occorre sottolineare:
§ che la convenuta nella comparsa di risposta, pagine 2-3, evidenziava quanto segue rispetto alle proposte formulate da RC ante causam:
“… La signora si era rivolta all'avv. Dall'Ara affinché valutasse la sussistenza o meno della Pt_1 subordinazione nel rapporto lavorativo dalla stessa intercorso con Pubblibaby, poi incorporata in
Controparte_6
pagina 38 di 48 3) La signora aveva questo dubbio in quanto al momento della conclusione del rapporto di Pt_1 lavoro con RC le era stata offerta la somma di euro 45.000 lordi (v. produzione doc. 11 allegata al presente atto), e lei riteneva che fosse un “contentino” attribuitole perché la datrice di lavoro aveva sempre utilizzato la sua prestazione lavorativa inquadrandola “a partita IVA” o come co.co.co. per risparmiare, pur essendo lei di fatto subordinata;
4) Già prima di rivolgersi all'avvocato Dall'Ara la aveva già rifiutato nel febbraio 2014 la Pt_1 predetta proposta di euro 45.000. …
.. all'esito della lettera inviata dall'avv. Dall'Ara a (odierna produzione 24), Controparte_6 effettuò proposta transattiva dell'importo di euro 45.000/50.000 che l'avv. Controparte_6
Dall'Ara debitamente in data 29.07.2014 (v. mail: doc. 3) alla signora Pt_4 Pt_1
12) Anche in questo caso, la signora come già fatto in proprio a febbraio 2014, rifiutò la Pt_1 somma e confermò detta decisione nell'incontro del 16 settembre 2014, laddove assunse la decisione di procedere con il ricorso asserendo: “tanto vale provare a prendere quanto indicato nei conteggi piuttosto che gli spiccioli che mi offrono”;
§ che la parte attrice nella memoria n. 1 non ha specificamente contestato tali circostanze, cosicché è scattato a suo carico il meccanismo di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c.;
§ che la convenuta nella memoria 2 ha semplicemente ribadito i rifiuti (già descritti in comparsa di risposta) operati ante causam dalla rispetto alle proposte transattive di RC, ma ciò Pt_1 ovviamente non consente alla parte attrice di contestare per la prima volta e tardivamente tali circostanze (già stabilizzate ex art. 115 c.p.c.) nella propria memoria n. 3 (cfr. a pag. 2).
Ne consegue che neanche sotto tale punto di vista sussistono elementi che consentano di ravvisare l'inadempimento dell'avvocato . CP_1
Vi è da aggiungere che una volta pronunciata la sentenza di primo grado vi è stato uno scambio di corrispondenza fra la e l'avvocato , da cui non è dato di evincere né il Pt_1 CP_1 convincimento dell'avvocato che si trattasse di causa vinta in partenza, né il CP_1 suggestionamento della cliente rispetto alla proposizione dell'appello.
L'avvocato , preso atto della decisione sfavorevole in primo grado, prospettò senza enfasi CP_1 la possibilità di proporre ricorso in appello (doc. 16 attoreo).
Rispetto poi alla causa di appello, instaurata evidentemente dopo che la cliente era stata resa edotta di vantaggi e svantaggi, e nell'ambito della quale ancora una volta l'avvocato Zucchini fu nominato co- difensore e anche domiciliatario, valgano le medesime considerazioni svolte con riguardo al primo pagina 39 di 48 grado in ordine alla tipologia della causa, all'impostazione delle difese, alle istanze istruttorie
(reiterate) e alle produzioni documentali (richiamate).
D'altronde non sarebbe stato neppure possibile offrire nova in appello.
L'avvocato tenne informata la cliente (anche per il tramite dell'avvocato Zucchini) CP_1 dell'andamento del giudizio, della costituzione avversa e dell'esito decisorio (in ordine cronologico: documenti 14/2 attoreo, 36 convenuta, 15 e 14/1 attorei).
La con mail dell'11 aprile 2018 chiese all'avvocato se fosse opportuno Pt_1 CP_1 procedere con il ricorso per cassazione (doc. 5 attoreo).
L'avvocato rispose con mail del 18 aprile 2018, delineando il proprio pensiero e CP_1 chiarendo bene la difficoltà del giudizio di cassazione (doc. 6 attoreo).
A seguito di una ulteriore mail della in data 24 maggio 2018, l'avvocato Pt_1 CP_1 rispose in giornata esponendo i pro e i contro dell'eventuale giudizio di cassazione (doc. 8 convenuta).
A ciò fece seguito il silenzio della Pt_1
I nuovi legali della cui la stessa evidentemente aveva girato la questione del ricorso per Pt_1 cassazione (il cui termine si consumò dopo l'ultima risposta dell'avvocato ), in data 28 CP_1 novembre 2018 inviarono all'avvocato la missiva pec di cui al documento 7 attoreo, CP_1 delineando le richieste risarcitorie che avevano in animo di formulare in sede contenziosa e chiedendole se fosse disponibile al raggiungimento di un accordo conciliativo.
Neppure con riferimento al ricorso per cassazione, quindi, sono emersi elementi a carico della convenuta.
Pertanto, le domande attoree vanno rigettate in quanto infondate.
A ciò consegue:
-che la convenuta ha diritto di trattenere le somme corrisposte da parte attrice ante causam;
-che risulta assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti di
[...] per il denegato caso di soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria attorea. CP_5
pagina 40 di 48 4.
Va ora valutata la domanda riconvenzionale, proposta dall'avvocato mediante la CP_1 comparsa di risposta ed avente ad oggetto il pagamento del compenso maturato per l'attività difensiva svolta con riferimento ai due giudizi di cui si è detto.
4.a.
La convenuta ha chiesto la condanna della l pagamento della somma di euro 28.212,50 a Pt_1 saldo delle prestazioni professionali rese con riferimento alle cause aventi n. 14603/2014 R.G.
Tribunale di Milano e n. 1307/2015 R.G. Corte d'appello di Milano, come da preventivo accettato per la causa di primo grado, ed in base alle tariffe di cui al D.M. 55/2014 per il secondo grado (nel difetto di -non obbligatorio- preventivo, neppure chiesto dalla cliente).
L'avvocato ha prodotto il preventivo per il primo grado sub documento 4; tale CP_1 preventivo reca la data del 26 agosto 2014 e risulta inviato a mezzo mail alla n pari data. Pt_1
Quanto alla causa di appello, non risulta alcun preventivo ma, come esattamente fatto notare dalla convenuta, l'obbligo del preventivo scritto (a prescindere dalla richiesta del cliente) è stato introdotto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 entrata in vigore il 29 agosto 2017; pertanto, alla data del conferimento della procura da parte della er il giudizio di appello (instaurato con ricorso Pt_1 depositato il 29 ottobre 2015) tale obbligo non vigeva ancora, cosicché appare pertinente il richiamo delle tariffe professionali vigenti ratione temporis (D.M. 55/2014).
In ogni caso non risulta per tabulas che la vesse chiesto un preventivo per il giudizio di Pt_1 appello.
4.b.
A fronte della domanda riconvenzionale, la parte attrice mediante la memoria n. 1 ha eccepito a pagina 16 l'intervenuta prescrizione, con le seguenti parole: “Orbene, ribadita la assoluta contestazione dell'esistenza di siffatto credito, quest'ultimo, quand'anche ipoteticamente sussistente
(cosa che non è) risulterebbe comunque prescritto ai sensi ed effetti dell'art. 2956 e ss. c.c., essendo passati più di tre anni dalla sua (asserita) insorgenza”. pagina 41 di 48 Siccome la sentenza di primo grado fu pubblicata in data 30 aprile 2015 e la sentenza di appello fu pubblicata il 21 marzo 2018, la domanda di pagamento del compenso formulata mediante la comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 ottobre 2021 sarebbe sopravvenuta ben oltre un triennio.
Deve allora ritenersi che la parte attrice abbia eccepito la prescrizione triennale ex art. 2956 co. 1 n. 2
c.c., in forza del quale “Si prescrive in tre anni il diritto:… 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
…”.
La parte convenuta nella memoria n. 2 a pagina 14 ha eccepito la tardività dell'eccezione, e comunque l'ha contestata nel merito.
Effettivamente (premesso che la presente causa è governata dal rito ante riforma Cartabia) l'eccezione
è inammissibile in quanto tardiva ex art. 183 co. 5 c.p.c.; il rilievo di tardività è effettuabile anche ex officio sino alla conclusione del primo grado di giudizio (Cass. 33327/2024: “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado”).
Quanto alla tardività, si veda Cass. 30745/2019: “La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”.
Vale la pena riportare la motivazione nelle parti qui di interesse: “1.3. … Nella prima udienza del giudizio di primo grado l'attore, che pure avrebbe potuto riqualificare la propria domanda originaria, ed invocare perciò il pagamento dell'indennizzo dovuto per l'ipotesi di perdita dovuta ad appropriazione indebita, non lo fece. Modificò, invece, la propria domanda solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.: ed incorse in tal modo nella preclusione prevista dall'art. 183, comma quinto, c.p.c. (il quale stabilisce che "nella (..) udienza [di trattazione] l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto".
pagina 42 di 48 Tale norma, infatti, consente all'attore di formulare le domande nuove che siano conseguenze delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza, e non nella memoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
La memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 13/05/2016, Rv.
639817 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25409 del
12/11/2013, Rv. 629119 - 01; Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011, Rv. 616565 - 01).
1.4. La società convenuta, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., eccepì il maturare di tale preclusione.
Il Tribunale tuttavia, il quale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il maturare della preclusione (Sez. 1,
Sentenza n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 - 01), non lo fece, incorrendo così in una nullità: esaminò, infatti, nel merito la domanda attorea, senza chiedersi se tale domanda fosse stata tempestivamente proposta, violando in tal modo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma secondo, c.p.c., il quale imponeva di esaminare per prima la questione concernente l'ammissibilità in rito della domanda di pagamento dell'indennizzo per l'ipotesi di avveramento del rischio di appropriazione indebita;
e solo dopo, superato positivamente tale vaglio di ammissibilità, sarebbe stato possibile giudicare sul merito della questione”.
Fatta applicazione al caso di specie dei principi di diritto prima riportati, si vede bene che la parte attrice vrebbe dovuto formulare l'eccezione entro l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 5 maggio Pt_1
2022, ma non lo ha fatto, incorrendo così in una inesorabile decadenza.
Ad ogni buon conto si tratterebbe di eccezione mal posta, in quanto incompatibile con le difese svolte dalla parte attrice (la quale deduce che nulla spetta alla convenuta e che quanto pagato ante causam va restituito).
Giova richiamare sul punto Cass. 15665/2023: “Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti,
è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione pagina 43 di 48 presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo)”.
4.c.
Venendo al merito, innanzitutto è pacifico che la parte attrice ha pagato ante causam complessivi euro
3.793,20 (cui si aggiungono euro 353,80 per la pratica AF, qui non di interesse perché trattasi di esborso estraneo al compenso avvocato: doc. 10 attoreo).
Come si evince dai documenti 8, 9 e da 11 a 13 attorei, la somma di euro 3.793,20 attiene ai costi per il domiciliatario avvocato Zucchini e alle spese vive e/o fondo spese del primo grado e dell'appello.
La somma totale pagata è così composta:
*euro 168,50 pagati il 3.3.2015 all'avvocato per rimborso spese trasferta Milano per CP_1 udienza 26.2.2015 (docc. 8 e 12 attorei);
*euro 138,00 pagati all'avvocato in data 22 aprile 2015 per rimborso spese trasferte a CP_1
Milano (docc. 8 e 11 attorei);
*euro 507,52 pagati in data 29.7.2015 all'avvocato Zucchini per nota pro forma 6.5.2015 (doc. 8 attoreo);
*euro 2.000,00 versati in contanti in data 23 ottobre 2015 per fondo spese causa appello (doc. 9 attoreo);
*euro 634,40 pagati in data 14 marzo 2016 all'avvocato Zucchini per pagamento notula (doc. 8 attoreo);
*euro 264,00 pagati in data 25 maggio 2016 (doc. 8 attoreo);
*euro 81,50 pagati all'avvocato in data 7 febbraio 2018 per spese trasferta a Milano in CP_1 data 5 febbraio 2018 (docc. attorei 8 e 13).
Quanto al giudizio di primo grado, non si ha traccia documentale dell'accettazione del preventivo, ma
è anche vero che la parte attrice una volta ricevuto il preventivo nulla ha obiettato e ha eseguito pagamenti (relativi al primo grado) così dandovi esecuzione.
Nel preventivo relativo al primo grado di giudizio sono indicati (in applicazione del D.M. 55/2014) complessivi euro 18.015,00 oltre IVA e CPA per le 4 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, scontati a euro 12.611,00 oltre IVA e CPA e così complessivi euro 16.000,00 oltre a spese vive per euro 607,00 e così complessivi euro 16.607,00. pagina 44 di 48 Quanto al giudizio di appello, la parte convenuta ha invocato la nota spese di cui al proprio documento 28 e quindi ha chiesto euro 10.700,00 (D.M. 55/2014; valore causa euro 356.609,21 e dunque scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00 della Tabella 12) oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA e così complessivi euro 15.399,42.
Sommando i due importi sottolineati si perviene a complessivi euro 32.006,42.
La convenuta ha allora detratto la somma di euro 3.793,20 pagata da parte attrice ante causam, pervenendo così alla somma finale domandata di euro 28.212,50.
Orbene, per la causa di appello, atteso il rigetto della domanda insistita dalla n quella sede Pt_1 per circa 356.000 euro, e dovendosi procedere ex art. 2233 c.c. alla liquidazione a cura del Tribunale stante l'assenza di un preventivo approvato, sussistono i presupposti per liquidare un importo pari a quello stabilito dalla Corte di appello di Milano nella sentenza n. 204/2018 “in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio”, cioè euro 6.800,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge (doc. 3 attoreo).
Questi i passaggi di calcolo:
euro 6.800,00 compenso +
euro 1.020,00 (rimborso forfettario 15%) =
euro 7.820,00 +
euro 312,80 (CPA 4%) =
euro 8.132,80 +
euro 1.789,22 (IVA 22%) =
e così complessivi euro 9.922,02.
Sommando euro 16.607,00 (compenso e spese primo grado) a euro 9.922,02 (compenso secondo grado) si perviene a complessivi euro 26.529,02.
Detraendo euro 3.793,20 pagati ante causam per i due gradi (per il dettaglio vedi retro), si perviene alla somma finale di euro 22.735,82 di spettanza della convenuta.
Pertanto, la parte attrice va condannata a corrispondere detta somma alla convenuta.
pagina 45 di 48 4.d.
Quanto agli interessi, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità da ultimo mediante la sentenza n. 12905/2025 ha chiarito che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14
d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (conforme, Cass.
24973/2022; vedasi anche Cass. 8611/2022).
Nel caso in esame, difettando la prova di una diffida ad adempiere contenente la quantificazione del compenso (la pec 12 dicembre 2018 inviata dall'avvocato ai nuovi legali della CP_1 Pt_1 nulla indica di specifico sul punto: doc. 30 convenuta), vanno riconosciuti gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (non avendosi a che fare con una transazione commerciale, vista la posizione di consumatore assunta dalla ispetto all'avvocato ) a far tempo dalla Pt_1 CP_1 domanda fino al saldo.
La data della domanda va fatta corrispondere col deposito della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale (23 ottobre 2021).
5.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e determinano la superfluità delle istanze istruttorie insistite dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 46 di 48 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute nel presente giudizio da convenuta e chiamata vanno poste a carico della parte attrice.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del disputatum attoreo (quasi 90.000 euro) e della somma spettante alla convenuta a fronte della domanda riconvenzionale dalla stessa formulata, si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria (Tabella 2);
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 14.103,00 (valori medi) in favore di parte convenuta, e identica somma in favore della chiamata in causa, oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Alla convenuta spettano altresì anticipazioni per euro 759,00 (somma corrispondente al contributo unificato corrisposto per la chiamata in causa e la domanda riconvenzionale: vedasi il deposito effettuato da parte convenuta in data 25 ottobre 2021).
2.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. (vedasi l'istanza in tal senso formulata dalla convenuta).
P.Q.M.
pagina 47 di 48 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Accertata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, formulata dalla parte attrice Pt_1
a seguito della proposizione (da parte della convenuta avvocato
[...] CP_1
di domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della parte attrice Pt_1
l pagamento del saldo del compenso professionale maturato per assistenza e difesa Pt_1 prestate con riferimento a causa di primo grado avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro e a causa di appello avanti alla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro, dichiara la competenza del Tribunale adito, in composizione monocratica, rispetto a tutte le domande proposte dalle parti.
• Rigetta le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della Parte_1 convenuta avvocato CP_1 Pt_1
• Condanna al pagamento in favore di avvocato della Parte_1 CP_1 Pt_1 somma di euro 22.735,82, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a far tempo dalla domanda (23 ottobre 2021) fino al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di avvocato delle Parte_1 CP_1 Pt_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
• Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Paola Matteucci
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