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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE ME FR, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 3620 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9684/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
23.1.2025 a Società_1 srl;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Non si costituisce la concessionaria convenuta.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con ricorso introduttivo impugnava un avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il parziale versamento della tassa IMU per l'anno 2019 con cui si contestava l'insufficienza del pagamento effettuato, indicando un importo ancora a debito di € 9.452,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
il ricorrente precisava che la differenza richiesta fondava sulla diversa determinazione della rendita catastale per l'unità indicata nell'avviso impugnato al nr.4 e specificatamente un immobile catastalmente indicato al fg 18, num 129, sub 34;
formulava eccezione riconducibile alla erronea indicazione della categoria di appartenenza dell'immobile in interesse che generava il debito richiesto con l'atto impugnato;
in particolare il ricorrente riferisce che l'immobile tassato ricade nella categoria A/4, mentre nell'atto di accertamento viene indicata la diversa categoria A/1 con conseguente aumento della rendita da
€ 1.057,45 ad € 7.909,48;
la Società_1 s.r.l. regolarmente citata a giudizio con notifica del 23.1.2025 non si costituiva in giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato.
Ed invero giova evidenziare che, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ed in particolare dal certificato catastale, è agevole evincere che alla data del 13.12.2024 all'immobile de quo risulta attribuita la categoria A/4 con la minore rendita catastale innanzi indicata;
deve evidenziarsi che la convenuta concessionaria, a seguito dell'impugnazione, è rimasta contumace, mancando, quindi, anche in questa sede, di fornire utili elementi di giudizio.
Tanto rilevato, il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE ME FR, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 3620 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9684/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
23.1.2025 a Società_1 srl;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Non si costituisce la concessionaria convenuta.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con ricorso introduttivo impugnava un avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il parziale versamento della tassa IMU per l'anno 2019 con cui si contestava l'insufficienza del pagamento effettuato, indicando un importo ancora a debito di € 9.452,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
il ricorrente precisava che la differenza richiesta fondava sulla diversa determinazione della rendita catastale per l'unità indicata nell'avviso impugnato al nr.4 e specificatamente un immobile catastalmente indicato al fg 18, num 129, sub 34;
formulava eccezione riconducibile alla erronea indicazione della categoria di appartenenza dell'immobile in interesse che generava il debito richiesto con l'atto impugnato;
in particolare il ricorrente riferisce che l'immobile tassato ricade nella categoria A/4, mentre nell'atto di accertamento viene indicata la diversa categoria A/1 con conseguente aumento della rendita da
€ 1.057,45 ad € 7.909,48;
la Società_1 s.r.l. regolarmente citata a giudizio con notifica del 23.1.2025 non si costituiva in giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato.
Ed invero giova evidenziare che, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ed in particolare dal certificato catastale, è agevole evincere che alla data del 13.12.2024 all'immobile de quo risulta attribuita la categoria A/4 con la minore rendita catastale innanzi indicata;
deve evidenziarsi che la convenuta concessionaria, a seguito dell'impugnazione, è rimasta contumace, mancando, quindi, anche in questa sede, di fornire utili elementi di giudizio.
Tanto rilevato, il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.