Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04240/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4240 del 2022, proposto da
RE IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento "Recupero crediti anno 2018" - Agevolazioni zone franche urbane di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, la cartella di pagamento n. 07120210041650617000, elevata dalla AdE-R per “recupero crediti anno 2018” in relazione ad alcune agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico in forza della L. n. 221/2012 (Zone Franche Urbane di Napoli), per il preteso importo complessivo di € 26.897,71, oltre ai relativi atti presupposti.
Di seguito i motivi di censura prospettati in ricorso:
1) in primo luogo, si osserva che il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica della revoca delle agevolazioni ZFU indicata nel dettaglio della cartella ed unico presupposto di essa, con illegittimità derivata della cartella in discussione non sorretta da alcun titolo;
2) in ogni caso, la cartella con la quale è stato intimato il pagamento dell’importo di € 26.108,57 per “recupero crediti anno 2018” sarebbe erronea: l’estratto dal cassetto fiscale del ricorrente reca, infatti, un importo delle agevolazioni fruite di € 21.295,18 e non già di € 26.108,57, ed inoltre l’importo è complessivo e relativo agli anni 2014, 2015 e 2016, per i quali non è stata chiesta alcuna restituzione, e non già al 2018;
3) si eccepiscono poi la prescrizione del credito vantato e la decadenza dalla pretesa restitutiva;
4) infine, per gli stessi motivi, si contestano gli atti impugnati anche nella parte in cui è richiesto il pagamento delle sanzioni per evasione, di somme aggiuntive, di interessi di mora, spese di notifica e compensi per la riscossione.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, eccependo, quanto alle censure riguardanti il merito dell’iscrizione a ruolo, la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza straordinaria in data 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto in videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità della cartella di pagamento n. 07120210041650617000, emessa dalla AdE-R nei riguardi del Sig. IR, per recuperare delle somme a quest’ultimo in precedenza erogate in forza di alcune agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della L. n. 221/2012.
Dagli atti esaminati emerge quanto segue.
Con decreto direttoriale del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014, è stato adottato il bando per l’attuazione dell’intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Campania di cui al Decreto interministeriale del 10 aprile 2013.
L’intervento, per il quale sono stati resi disponibili 98 milioni di euro, ha previsto la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane di: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, PO (centro storico), PO (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata.
In data 10.4.2014 il Sig. IR presentava istanza per accedere alle agevolazioni previste dal D.M. 10 aprile 2013, dichiarando che “l’impresa dispone di un ufficio locale ubicato all’interno della Zona franca Urbana, in Via Bernardo Quaranta 71/E Napoli” (cfr. all. n. 1 alla produzione di parte resistente); con Decreto Direttoriale del 23.5.2014, l’impresa della quale il ricorrente è titolare veniva, dunque, ammessa alle agevolazioni per un importo pari a € 22.833,40.
Con nota prot. n. 47892 del 17.05.2017, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava all’impresa l’avvio del procedimento di revoca della concessione, in quanto a seguito di controlli tramite sistema informativo camerale, l’impresa risultava svolgere la propria attività al di fuori della
ZFU di Napoli, come prescritto all’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto interministeriale 10 aprile 2013 (cfr. All. n. 2 della produzione di parte resistente); seguiva il decreto di revoca n. 2768 (cfr. All. n. 3).
Ciò posto, giova premettere che le censure sviluppate dal ricorrente non riguardano la correttezza della revoca del beneficio in discorso, ma attengono ad alcune presunte violazioni di carattere formale.
2. Il Collegio ritiene infondato il gravame.
In primo luogo, per quanto attiene alla notifica della revoca delle agevolazioni ZFU, la documentazione versata in atti comprova che il provvedimento è stato trasmesso con nota prot. 307526 del 3.10.2018 a mezzo PEC, regolarmente recapitata come da ricevuta di accettazione e di consegna (cfr. all. 4, 5 e 6 della produzione di parte resistente).
Si evidenzia che nelle ricevute citate viene indicato come oggetto della missiva inoltrata: “Incentivi Decreto interministeriale 10 aprile 2013 Zone Franche Urbane - ZFU di Napoli - Decreto di revoca dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale 23 maggio 2014 - IR EL - Istanza: NA-ZFU_00000572 - C.F.: [...]- CUP: B68G1400915000”. In tal senso non pare sussistere nessun ragionevole dubbio circa il contenuto di quanto portato a conoscenza dell’interessato.
Venendo poi al quantum debeatur , si osserva: il provvedimento di revoca alla base dell’adozione della cartella impugnata è stato emesso nell’anno 2018, ciò che da motivo della dizione, contenuta in detta cartella, “recupero crediti anno 2018”; nondimeno la revoca è riferita all’intero importo erogato al beneficiario, come chiaramente emerge dal provvedimento presupposto, emesso per un importo pari ad € 22.833,40.
L’ulteriore somma richiesta in restituzione è, invece, riferita agli interessi maturati medio tempore, come da allegato foglio di calcolo (all. nr. 7 della produzione di parte resistente).
Quanto poi all’intervenuta prescrizione/decadenza dall’azione di recupero, è evidente che il termine non può che essere fatto decorrere dal momento in cui, acclarata l’insussistenza dei presupposti per godere del beneficio in commento, l’Amministrazione ne ha disposto la revoca, e dunque dall’anno 2018, con la conseguenza che anche tale mezzo di censura è infondato (si precisa, infatti, che il provvedimento di revoca n. 2768 è datato 27.9.2018 e la notifica della cartella di pagamento è intervenuta il 24/05/2022).
In ragione di quanto precede è da respingere anche l’ultimo motivo di doglianza, con il quale gli stessi argomenti già esaminati vengono estesi alla richiesta di pagamento delle sanzioni per evasione, degli interessi di mora, le spese di notifica e i compensi di una riscossione.
3. Conclusivamente, il ricorso è da respingere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, avuto riguardo alla complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene di procedere alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
RI AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | PA NI |
IL SEGRETARIO