Sentenza 23 giugno 2025
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- 1. L'accesso agli atti di gara dopo il nuovo CodiceRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 2 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 02384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03358/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3358 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lucio Abbondanza, Alessandro Abbondanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto Prot n. -OMISSIS-Area IV, emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 13.10.2022, con il quale veniva disposto, ai sensi degli artt. 75 comma 14 del T.U. n. 309 del 1990 e dalla L.n. 689/1981, nei confronti del ricorrente il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti notificato in data 19.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto Prot n. -OMISSIS-Area IV, emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 13.10.2022, con il quale veniva disposto, ai sensi degli artt. 75 comma 14 del T.U. n. 309 del 1990 e dalla L.n. 689/1981, nei confronti del ricorrente il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, notificato in data 19.10.2022, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
I – In via preliminare al merito : Sull’ illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 24, 70, 97, 113 comma 4 Cost. in relazione all’art. 75 comma 14 DPR 309/90 o, quantomeno, sull’illegittimità del provvedimento impugnato per l’omessa indicazione del termine e dell'autorità alla quale era possibile ricorrere ex art. 3 comma 4 L. 241/90.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato risulta illegittimo per violazione dell’art. 113 comma 4 Cost., il quale dispone “La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”, che dell’art.3 comma 4 L. 241/90 “ In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
Ebbene nel - decreto di invito formale a non fare più uso di sostanza stupefacente ivi impugnato è erroneamente indicato il giudice e l’iter procedimentale da esperire per impugnare il suddetto provvedimento.
Infatti il decreto impugnato dispone letteralmente che “Avverso il provvedimento stesso, ai sensi
dell’art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689, è ammessa opposizione al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento”.
Nel quadro normativo di riferimento si denota l’evidente violazione degli artt. 24, 70, 97
113 comma 4 Cost. in relazione all’art. 75 comma 14 DPR 309/90 posto che il solo Legislatore detiene la funzione legislativa e che solo la legge determina gli organi di giurisdizione che possono annullare gli atti della pubblica amministrazione.
II – Sull’ illegittimità delle ordinanze di convocazione del 12 agosto 2022, del 19 settembre 2022 ed annullabilità del conseguente provvedimento del 13 ottobre 2022 Prot. N. -OMISSIS-Area IV per tardiva convocazione ed emanazione dei provvedimenti ex art. 75 comma 4 D.P.R. 309/90.
La Prefettura di Milano avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, provvedere a convocare il ricorrente per il colloquio previsto al fine
della irrogazione della sanzione amministrativa ritenuta congrua. ; al contrario l’ordinanza di convocazione veniva notificata tardivamente solo in data 12 agosto 2022.
L’ordinanza di convocazione del 12 agosto 2022 è illegittima posto che, oltre ad essere
tardiva, risultava essere:
- priva del rigetto della formulata richiesta di archiviazione;
- non decretava la fondatezza della accertata violazione dell’art. 75 DPR 309/90;
- non veniva informato il ricorrente che era stato avviato a suo carico, ai sensi dell’art. 7, L.n. 241/90 il relativo procedimento amministrativo.
III - Sull’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge ex artt. 3, 10 della L. 241/90, ed, in particolare, sull’eccesso di potere per carenza motivazionale ed omessa valutazione delle osservazioni difensive.
Col il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 354 e 356 c.p.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3 (rectius, n.) n. 3 in quanto l'organo di p.g. che ha rilevato l'infrazione amministrativa non ha avvisato il Signor -OMISSIS-, prima di procedere alle operazioni di controllo, del diritto di farsi assistere da un difensore o da altra persona di sua fiducia. Violazione, questa, che risulta essere non sanabile per il fatto che al ricorrente, invece di un reato, sia stato contestato un illecito amministrativo.
La difesa dello Stato ha chiesto l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e rileva che le comunicazioni al ricorrente sono state effettuate e non sono tardive perché i termini sono ordinatori.
All’udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Costituisce jus receptum che non può essere denunciata l’illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato in quanto ai sensi dell’art. 29 c.p.a. l’azione di annullamento può essere promossa per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
Inoltre è jus receptum che quindo il provvedimento impugnato reca la erronea indicazione dell’Autorità – Giudice di Pace – cui proporre l’eventuale “opposizione”, la mancata od erronea indicazione dell'Autorità cui ricorrere - indicazione prevista dall'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - non costituisce vizio tale da determinare l'annullamento dell'atto ma solo l’eventuale rimessione in termini se il ricorso è tardivo ed il vizio non sussiste quando il ricorrente, come accaduto nel caso di specie, con la proposizione del ricorso giurisdizionale ha dimostrato di ben conoscere l'Autorità nei confronti della quale ricorrere
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Quanto alle contestazioni afferenti i termini del procedimento, si rileva che la disciplina sopra riportata non prevede la perentorietà dei termini endoprocedimentali per gli accertamenti sulla sostanza stupefacente, di tal che, in difetto di tale statuizione e della previsione di sanzioni al riguardo, i termini in questione devono ritenersi di natura ordinatoria (TAR Lazio, Roma, I, 01/07/2019 n. 8555.
Inoltre è irrilevante la mancanza del rigetto della formulata richiesta di archiviazione stante la fondatezza dell'accertamento del fatto della detenzione compiuto dagli organi di polizia, che non è contestata dal ricorrente.
E’ irrilevante la contestata mancanza della dichiarazione di fondatezza della accertata violazione dell’art. 75 DPR 309/90 in quanto nel caso di specie è incontestato il rinvenimento di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish in possesso del ricorrente, per cui il prefetto ha ritenuto accertato il fatto della detenzione di sostanze stupefacenti che, in base alla norma, è svincolato dalla prova dell’uso personale.
Da ultimo la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria in quanto il procedimento prevede l’ordinanza di convocazione che svolge la stessa funzione.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la mancanza di alterazione fisica e psichica nel soggetto è irrilevante in considerazione del fatto che l’invito viene emesso sul solo presupposto della detenzione della modica quantità di sostanza stupefacente, accertata al momento dell’entrata allo stadio prima della partita.
In merito poi al mancato riscontro delle difese del ricorrente, il quale, secondo il ricorso, ha affermato che “fosse venuto in possesso e non aveva mai avuto la diretta ed immediata disponibilità della sostanza stupefacente atteso che aveva appena raccolto il suddetto pacchetto di sigarette in condizioni integre poco prima davanti all’ingresso dello stadio” il motivo è infondato in quanto il provvedimento è chiaro nel riconoscere il possesso della sostanza stupefacente da parte del ricorrente. In merito il motivo è poi infondato in quanto, trattandosi di procedimento amministrativo, il possesso rilevante può essere anche solo colposo.
5. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.