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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4642/2024 promossa da:
, nato il 28/12/1967 a BERGAMO (C.F. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. PAGANO BARBARA, con elezione di domicilio in via Pradello n. 8,
nello studio dell'avv. PAGANO BARBARA;
ATTORE – OPPONENTE
contro
nata il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARACCHI BENEDETTA, dall'avv. C.F._2
FUZIER GAIA, con elezione di domicilio in VIA MORONI 156 25121 BERGAMO, nello studio dell'avv. BARACCHI BENEDETTA;
CONVENUTA – OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “In via preliminare/pregiudiziale: - Sospendere, concorrendo i gravi motivi indicati in atti, l'efficacia esecutiva del titolo azionato. - All'esito di tale decisione rimettere le parti avanti al Giudice di Pace di Bergamo, competente per valore. Nel
merito: - Accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 16.7.2024 e in ogni caso dichiarare che la signora non ha diritto a Controparte_1
pagina 1 di 4 procedere ad esecuzione forzata per tutte le ragioni esposte in atti, nulla dovendole il signor per le causali e gli importi richiesti. In ogni caso: - Con vittoria di spese e Parte_1
compenso del giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per parte convenuta-opposta: “In via pregiudiziale: Ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo. In via preliminare. Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni di cui in premessa. In via principale nel merito. Rigettare, per tutte le ragioni esposte,
l'avversaria opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato il 01/08/2024, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
dopo avere ricevuto in data 16/07/2024 la notifica del precetto di € 2.220,69 (doc. n. 1
fascicolo attore), basato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 2124/2023 del 17/10/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
23/10/2024 (oltre settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il
07/01/2025), contestando preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice adito,
essendo invece competente il Giudice di Pace.
Con ordinanza del 24/01/2025, all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza.
Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 09/06/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 14/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***********
pagina 2 di 4 A riguardo può essere integralmente richiamato quanto già scritto nell'ordinanza del
24/01/2025:
“RILEVATO che l'opposto ha eccepito fin dall'atto di citazione Controparte_1
(pag. 2 atto di citazione) l'incompetenza per valore del Tribunale di Bergamo a favore della
competenza del Giudice di Pace;
VISTI gli:
art. 615 c.p.c., secondo il quale il Giudice competente per le cause di opposizione all'esecuzione è il Giudice competente per materia o valore o per territorio a norma dell'art.
27 c.p.c., art. 17 c.p.c., secondo il quale il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si
determina dal credito per cui si procede, art. 7 c.p.c. secondo il quale per le cause di valore non superiore ad € 10.000,00 è competente
il Giudice di Pace,
RILEVATO pertanto che nel caso di specie, ove l'importo per cui viene chiesto il pagamento nell'atto di precetto (doc. n. 1 fascicolo attore) ammonta ad € 2.220,69, la competenza per
valore è chiaramente del Giudice di Pace;
”.
La causa va perciò rinviata alla decisione del Giudice di Pace di Bergamo.
2 – “Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza
con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in
quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla
sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento
che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia” (Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza
n. 7010 del 17/03/2017; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 15699 del
05/06/2024).
Pertanto, le spese e competenze di causa di parte convenuta Controparte_1
seguono la soccombenza dell'attore , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono Parte_1
liquidate, come da nota spese, ma comunque secondo l'attività effettivamente svolta (non si pagina 3 di 4 è svolta alcuna istruttoria e sono state depositate le sole memorie istruttorie) in conformità ai parametri minimi del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 2.220,69), stante la semplicità della questione di incompetenza trattata, a cui si può applicare l'aumento del 30%
per la presenza di tecniche informatiche. Si liquidano quindi: € 276,00 per la fase di studio,
€ 276,00 per la fase introduttiva € 553,00 per la fase istruttorie ed € 553,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 1.658,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non dovuto il rimborso del contributo unificato perché pagato da parte attrice.
************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Bergamo a favore di quella del
Giudice di Pace di Bergamo.
2 – Condanna l'attore al pagamento a favore di parte convenuta Parte_1
di complessivi € 1.658,00, oltre 15% per spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Bergamo, 16/06/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Nel merito della causa l'eccezione di incompetenza per valore è fondata.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4642/2024 promossa da:
, nato il 28/12/1967 a BERGAMO (C.F. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. PAGANO BARBARA, con elezione di domicilio in via Pradello n. 8,
nello studio dell'avv. PAGANO BARBARA;
ATTORE – OPPONENTE
contro
nata il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BARACCHI BENEDETTA, dall'avv. C.F._2
FUZIER GAIA, con elezione di domicilio in VIA MORONI 156 25121 BERGAMO, nello studio dell'avv. BARACCHI BENEDETTA;
CONVENUTA – OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “In via preliminare/pregiudiziale: - Sospendere, concorrendo i gravi motivi indicati in atti, l'efficacia esecutiva del titolo azionato. - All'esito di tale decisione rimettere le parti avanti al Giudice di Pace di Bergamo, competente per valore. Nel
merito: - Accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 16.7.2024 e in ogni caso dichiarare che la signora non ha diritto a Controparte_1
pagina 1 di 4 procedere ad esecuzione forzata per tutte le ragioni esposte in atti, nulla dovendole il signor per le causali e gli importi richiesti. In ogni caso: - Con vittoria di spese e Parte_1
compenso del giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per parte convenuta-opposta: “In via pregiudiziale: Ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo. In via preliminare. Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni di cui in premessa. In via principale nel merito. Rigettare, per tutte le ragioni esposte,
l'avversaria opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato il 01/08/2024, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
dopo avere ricevuto in data 16/07/2024 la notifica del precetto di € 2.220,69 (doc. n. 1
fascicolo attore), basato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 2124/2023 del 17/10/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
23/10/2024 (oltre settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il
07/01/2025), contestando preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice adito,
essendo invece competente il Giudice di Pace.
Con ordinanza del 24/01/2025, all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione in ordine all'eccezione preliminare di incompetenza.
Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 09/06/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 14/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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pagina 2 di 4 A riguardo può essere integralmente richiamato quanto già scritto nell'ordinanza del
24/01/2025:
“RILEVATO che l'opposto ha eccepito fin dall'atto di citazione Controparte_1
(pag. 2 atto di citazione) l'incompetenza per valore del Tribunale di Bergamo a favore della
competenza del Giudice di Pace;
VISTI gli:
art. 615 c.p.c., secondo il quale il Giudice competente per le cause di opposizione all'esecuzione è il Giudice competente per materia o valore o per territorio a norma dell'art.
27 c.p.c., art. 17 c.p.c., secondo il quale il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si
determina dal credito per cui si procede, art. 7 c.p.c. secondo il quale per le cause di valore non superiore ad € 10.000,00 è competente
il Giudice di Pace,
RILEVATO pertanto che nel caso di specie, ove l'importo per cui viene chiesto il pagamento nell'atto di precetto (doc. n. 1 fascicolo attore) ammonta ad € 2.220,69, la competenza per
valore è chiaramente del Giudice di Pace;
”.
La causa va perciò rinviata alla decisione del Giudice di Pace di Bergamo.
2 – “Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza
con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in
quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla
sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento
che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia” (Cass. Civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza
n. 7010 del 17/03/2017; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 15699 del
05/06/2024).
Pertanto, le spese e competenze di causa di parte convenuta Controparte_1
seguono la soccombenza dell'attore , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono Parte_1
liquidate, come da nota spese, ma comunque secondo l'attività effettivamente svolta (non si pagina 3 di 4 è svolta alcuna istruttoria e sono state depositate le sole memorie istruttorie) in conformità ai parametri minimi del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 2.220,69), stante la semplicità della questione di incompetenza trattata, a cui si può applicare l'aumento del 30%
per la presenza di tecniche informatiche. Si liquidano quindi: € 276,00 per la fase di studio,
€ 276,00 per la fase introduttiva € 553,00 per la fase istruttorie ed € 553,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 1.658,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non dovuto il rimborso del contributo unificato perché pagato da parte attrice.
************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Bergamo a favore di quella del
Giudice di Pace di Bergamo.
2 – Condanna l'attore al pagamento a favore di parte convenuta Parte_1
di complessivi € 1.658,00, oltre 15% per spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Bergamo, 16/06/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Nel merito della causa l'eccezione di incompetenza per valore è fondata.