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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5825/24 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Adele Sarnelli e Luca Tortora;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.08.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 2260/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato avrebbe omesso la valutazione della patologia artrosica, richiamando in proposito l'attenzione sul giudizio espresso dal medico curante;
aggiunge, inoltre, che il consulente pur dilungandosi sulla patologia cardiaca e su quella tumorale, finisce poi per negare il beneficio richiesto. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo del ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si legge che “in base alla visita effettuata, alle considerazioni espresse, si evince, stando essenzialmente a quanto riportato nella documentazione agli atti, che la patologia oncologica che ha afflitto il ricorrente e che lo costringe a continui controlli e terapie, attualmente, non presenta segni di secondarismi (metastasi), ma appare ben localizzata. Pertanto, possiamo affermare che il Signor attualmente è da Parte_1 ritenersi NON MERITEVOLE del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Nel corpo della perizia il Dott. si sofferma analiticamente su tutte le patologie Per_1 riscontrate, descrivendole sia da un punto di vista scientifico, sia contestualizzandone l'impatto sul paziente. L'elaborato peritale è, dunque, completo e motivato. Particolarmente significativo appare anche quanto contenuto nella parte di perizia dedicata all'esame obiettivo generale, nella quale si legge che “Ricorrente in discrete condizioni generali in rapporto all'età. (…) Lucido ed orientato nei parametri T/S. Non si evidenziano movimenti atetosici (movimenti involontari di mani, piedi eseguiti lentamente ed insistentemente), coreici (movimenti disordinati e violenti), mioclonie o tics. Non segni di patologie focali in atto. Presenza di fini tremori alle mani. Deflesso il tono dell'umore. Non si osservano, all'atto della visita, atteggiamenti violenti o impulsivi. Buona la cura del proprio corpo e l'igiene personali”. Con specifico riferimento alla capacità di deambulazione, poi, il CTU ha rilevato “Passaggi posturali autonomi. Deambulazione autonoma senza sostegni artificiali”. Ebbene, a fronte di tali inequivocabili conclusioni è evidente che il ricorso in opposizione non può che essere rigettato. Invero, nello stesso si legge solo di una difficoltà di deambulazione e di un grave quadro clinico generale (del quale non si dubita, trattandosi di paziente grave, dichiarato invalido al 100% già in sede amministrativa). Va, tuttaia, rimarcato che l'indennità di accompagnamento postula l'impossibilità di deambulazione autonoma, ovvero l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. È opportuno, quindi, precisare che, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 508/88, le condizioni per l'attribuzione del beneficio economico consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. A tal fine, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. n. 7273/2011; n. 12521/2009). In particolare, è stato sottolineato che l'art. 1 L. 18/1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 L. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (Cass. n. 15882/2015; n. 26092/2010). Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 D. Lgs. 509/1988 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, L. 118/71), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma 2, L. 118/1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 12521/2009 cit.). La Cassazione ha altresì opportunamente chiarito che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma (Cass. n. 14127/2006). Ritiene, pertanto, il Tribunale di dover confermare la valutazione operata dal CTU, fedele ai criteri tabellari e coerente con le risultanze documentali e con i rilievi effettuati in occasione della visita medica. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.06.25.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Adele Sarnelli e Luca Tortora;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.08.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 2260/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato avrebbe omesso la valutazione della patologia artrosica, richiamando in proposito l'attenzione sul giudizio espresso dal medico curante;
aggiunge, inoltre, che il consulente pur dilungandosi sulla patologia cardiaca e su quella tumorale, finisce poi per negare il beneficio richiesto. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo del ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si legge che “in base alla visita effettuata, alle considerazioni espresse, si evince, stando essenzialmente a quanto riportato nella documentazione agli atti, che la patologia oncologica che ha afflitto il ricorrente e che lo costringe a continui controlli e terapie, attualmente, non presenta segni di secondarismi (metastasi), ma appare ben localizzata. Pertanto, possiamo affermare che il Signor attualmente è da Parte_1 ritenersi NON MERITEVOLE del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Nel corpo della perizia il Dott. si sofferma analiticamente su tutte le patologie Per_1 riscontrate, descrivendole sia da un punto di vista scientifico, sia contestualizzandone l'impatto sul paziente. L'elaborato peritale è, dunque, completo e motivato. Particolarmente significativo appare anche quanto contenuto nella parte di perizia dedicata all'esame obiettivo generale, nella quale si legge che “Ricorrente in discrete condizioni generali in rapporto all'età. (…) Lucido ed orientato nei parametri T/S. Non si evidenziano movimenti atetosici (movimenti involontari di mani, piedi eseguiti lentamente ed insistentemente), coreici (movimenti disordinati e violenti), mioclonie o tics. Non segni di patologie focali in atto. Presenza di fini tremori alle mani. Deflesso il tono dell'umore. Non si osservano, all'atto della visita, atteggiamenti violenti o impulsivi. Buona la cura del proprio corpo e l'igiene personali”. Con specifico riferimento alla capacità di deambulazione, poi, il CTU ha rilevato “Passaggi posturali autonomi. Deambulazione autonoma senza sostegni artificiali”. Ebbene, a fronte di tali inequivocabili conclusioni è evidente che il ricorso in opposizione non può che essere rigettato. Invero, nello stesso si legge solo di una difficoltà di deambulazione e di un grave quadro clinico generale (del quale non si dubita, trattandosi di paziente grave, dichiarato invalido al 100% già in sede amministrativa). Va, tuttaia, rimarcato che l'indennità di accompagnamento postula l'impossibilità di deambulazione autonoma, ovvero l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. È opportuno, quindi, precisare che, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 508/88, le condizioni per l'attribuzione del beneficio economico consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. A tal fine, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. n. 7273/2011; n. 12521/2009). In particolare, è stato sottolineato che l'art. 1 L. 18/1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 L. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (Cass. n. 15882/2015; n. 26092/2010). Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 D. Lgs. 509/1988 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, L. 118/71), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma 2, L. 118/1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 12521/2009 cit.). La Cassazione ha altresì opportunamente chiarito che l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma (Cass. n. 14127/2006). Ritiene, pertanto, il Tribunale di dover confermare la valutazione operata dal CTU, fedele ai criteri tabellari e coerente con le risultanze documentali e con i rilievi effettuati in occasione della visita medica. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.06.25.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli