Decreto cautelare 3 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20939 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12845 del 2022, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione ed il Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Consiglio della Classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data 5.9.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 5.9.2022, attraverso cui l'alunna -OMISSIS- è stata resa edotta di non essere stata ammessa alla classe successiva e ulteriori atti indicati in ricorso;
- del fonogramma del 6.9.2022, a firma della coordinatrice di classe, con il quale è stato comunicato l’esito dello scrutinio finale;
- del verbale n. 7 del Consiglio della Classe -OMISSIS-relativo al secondo scrutinio finale, redatto in data 5.9.2022, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 12.10.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunna alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione dell’alunna alla classe successiva;
- del verbale n.6 del Consiglio di Classe relativo al primo scrutinio finale, redatto in data 13.6.2022, conosciuto in data 12.10.2022, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale dell’alunna;
- della sospensione del giudizio finale dell’alunna;
- della pagella scolastica dell’alunna, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
- delle verifiche finali svolte dall’alunna in occasione degli esami di riparazione 2021/2022 nelle discipline “latino”, “greco” e “scienze naturali – biology”,, limitatamente alle insufficienze conseguite;
- dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove di “latino”, “greco” e “scienze naturali – biology” svolte dall’alunna in occasione degli esami di riparazione 2021/2022, conosciuti in data 12.10.2022, limitatamente alle insufficienze conseguite;
- delle griglie e delle tabelle di valutazione delle prove svolte dall’alunna, relativamente alle insufficienze riportate;
nonché per il risarcimento del danno subìto dall’alunna e dal genitore per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Liceo Scientifico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. VA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il giudizio di non ammissione alla classe successiva a seguito del mancato superamento dell’esame di riparazione (di cui all’art. 8 dell’O.M. n. 92/2007) sostenuto nelle discipline “latino”, “greco” e “scienze naturali – biology”.
2. Il ricorso è assistito da un unico e articolato motivo di censura così rubricato: “ Violazione di legge (art.3, comma 1, legge n.241/1990; art.2, comma 4, 6 e 8 lett. c), D.P.R. n.249/1998; legge n.170/2010; decreto del Ministero dell’Istruzione n.5669 del 12.7.2011, nonché paragrafi 3, 3.1, 5, 6.4, 6.6 e 7.1, delle relative linee guida; circolare del Ministero dell’Istruzione n.8 del 6.3.2013; art.4 comma 5 e 6, art.10 comma 1, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192 comma 1, art.193 comma 1, d.lgs. n.297/1994; art.6 comma 3 e 4, art.8 comma 4, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.5 comma 1, art.6, decreto del Ministero dell’Istruzione n.80 del 3.10.2007) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di circolare o atto interno (decreto del Ministero dell’Istruzione n.5669 del 12.7.2011, nonché paragrafi 3, 3.1, 5, 6.4, 6.6 e 7.1, delle relative linee guida; circolare del Ministero dell’Istruzione n.8 del 6.3.2013; art.6 comma 3 e 4, art.8 comma 4, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.5 comma 1, art.6, decreto del Ministero dell’Istruzione n.80 del 3.10.2007), manifesta ingiustizia, sviamento ”.
In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, considerato che all’alunna è stata diagnosticata una difficoltà specifica di apprendimento (DSA) con conseguente applicazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), il giudizio finale negativo sarebbe illegittimo in quanto il Consiglio di Classe avrebbe dovuto verificare ed escludere che le insufficienze riportate erano imputabili al menzionato disturbo.
La ricorrente contesta altresì l’eccessiva lentezza con cui è stato adottato il PDP nel corso dell’anno scolastico (in data 2 novembre 2021, a quasi 2 mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022), nonché la sua inadeguatezza rispetto alle reali difficoltà di apprendimento dell’alunna, circostanze che il Consiglio di Classe avrebbe dovuto valorizzare in sede di giudizio finale; il PDP, inoltre, non sarebbe stato monitorato e conseguentemente aggiornato nel corso dell’anno scolastico.
Lamenta, infine, la mancata applicazione in sede d’esame delle misure previste dal PDP, concludendo anche per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patititi in conseguenza della dedotta illegittimità dell’azione amministrativa.
3. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno depositato la documentazione del procedimento, ivi inclusa una dettagliata relazione sul percorso scolastico dell’alunna, senza depositare memorie difensive.
4. Con ordinanza del 7 dicembre 2022, n. -OMISSIS-, è stata rigettata la domanda cautelare “ apparendo congruamente motivata la valutazione di non idoneità dell’alunna alla classe superiore, nonostante il piano didattico personalizzato per il sostegno che, ad una sommaria cognizione, sembra essere stato correttamente applicato ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudizio di non ammissione alla classe successiva costituisce chiara espressione di discrezionalità tecnica, pertanto, non sono sindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dallo studente, “ che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l’apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche ed il giudizio di valore che caratterizza l’attività didattica ” (cfr., tra le molte, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 325 del 2015), se non nei limiti della conformità del giudizio rispetto ai canoni di logicità e coerenza, nonché ai parametri normativi o ai criteri deliberati preventivamente dal Collegio dei Docenti (Cons. Stato., sez. VI, n. 5785 del 2014 n. 4563 del 2012 e n. 3446 del 2011).
Il giudice, pertanto, può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che " l’eventuale inadempimento a talune prestazioni previste dal PDP, o ad esso utilmente ricollegabili, non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l’ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo ” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 749 del 2017; cfr. inoltre: T.A.R. Basilicata, Potenza, n. 923 del 2016 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5785 del 2014).
6.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le valutazioni del Consiglio di Classe siano immuni dai lamentati profili di manifesta irragionevolezza.
In particolare, va in primo luogo evidenziato che i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) non sono una patologia, come sostenuto dalla ricorrente, ma disturbi del neurosviluppo che non dipendono da disabilità intellettiva, deficit sensoriali o problemi neurologici.
Conseguentemente, il PDP è teso a garantire il diritto allo studio personalizzando attraverso l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, con l'obiettivo di mantenere invariati gli obiettivi generali.
In altri termini, la valutazione di un alunno con DSA al quale sono state applicate le misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, non è dissimile da quella dello studente che non necessita di misure di sostegno, dovendo l’istituto scolastico verificare, in entrambi i casi, se siano stati raggiunti gli obiettivi generali.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, pertanto, non sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto il Consiglio di Classe non era tenuto a valutare se il mancato superamento dell’esame fosse o meno riconducibile al particolare disturbo dell’alunna che, giova ribadirlo, non è una patologia.
Al contrario, un’eventuale promozione dell’alunna, motivata in ragione del disturbo di cui è portatrice, sarebbe stata irragionevole e per certi versi dannosa per la medesima interessata, che in tal modo verrebbe “premiata” pur non avendo raggiunto quell’adeguata preparazione che dovrebbe rappresentare l’obiettivo primario del percorso scolastico anche in caso di applicazione di un PDP.
Giova comunque evidenziare che l’Istituto scolastico, proprio in considerazione del disturbo dell’alunna, le ha aumentato al termine dell’anno scolastico il voto in matematica (da 4/10 a 6/10) per evitarle la bocciatura e consentirle di accedere alle prove di recupero delle tre materie sopra indicate a settembre.
6.3. Per quanto concerne le censure mosse al PDP dalla ricorrente, quale atto presupposto della successiva mancata ammissione alla classe superiore, tra l’altro tardivamente proposte, va evidenziato che il piano è stato adottato entro il primo trimestre scolastico, così come previsto dalle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione allegate al D.M. 5669/2011, senza alcun ritardo da parte dell'Istituto scolastico.
Sono state inoltre rispettate le norme relative alla necessità di condividere con i genitori le misure previste, che hanno sempre sottoscritto il PDP adottato nei due anni scolastici trascorsi e non hanno mai chiesto modifiche allo stesso.
6.4. Quanto infine alla doglianza relativa alla mancata adozione delle misure compensative in sede di esame, occorre sottolineare che la docente di scienze/biology, con e-mail del 24 giugno 2022, aveva informato i genitori dell'alunna circa la possibilità di sostenere l'esame di recupero delle carenze in lingua italiana, anziché in inglese, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.
Va inoltre aggiunto che l’Amministrazione, in sede di esame, ha adottato le misure compensative e dispensative previste dal PDP confacenti alla tipologia di prove espletate, come chiaramente indicato nei verbali in atti depositati.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, invero, il PDP si esprime in termini di “possibilità” o “eventualità” circa l’adozione di una determinata misura compensativa e/o dispensativa, dovendo l’Amministrazione di volta in volta valutare, sulla base della specifica materia e della relativa prova da sostenere, quale di esse debba ritenersi un necessario strumento di ausilio per l’alunna.
La ricorrente, inoltre, si è limitata a indicare una serie di misure previste dal PDP senza tuttavia argomentare in ordine alle ragioni per cui esse fossero necessarie a fini di un corretto espletamento delle prove.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia e del mancato deposito di una memoria difensiva da parte delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI TA, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
VA RO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RO | DI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.