TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/09/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MANZONI 4/4 MODENA, presso lo studio dell'avv. TAMBURINI ANNA, rappresentato e difeso dall'avv.
TAMBURINI ANNA
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata VIA CESARE BATTISTI 63 MODENA
presso lo studio dell'avv. ZANOLINI GIOVANNA e dell'avv.
REGGIANINI STEFANO rappresentata e difesa dall'avv. ZANOLINI
GIOVANNA e dall'avv. REGGIANINI STEFANO
CONVENUTA
in punto a: Usufrutto
Conclusioni delle parti
1 Come da verbale di udienza del 18.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere del Sig. al momento della Parte_1
donazione di usufrutto in favore della sig.ra datata Controparte_1
13/11/2020, raccolta con atto del Notaio Dott. Rep. N. Persona_1
57525/15036, registrato a Modena, il 18/11/2021, al n. 29234 registro generale e al n.19910 registro particolare;
per l'effetto, annullare la predetta donazione e/o dichiararne la nullità, condannando a Controparte_1
restituire, al Sig. , il diritto di usufrutto sopra emarginato Parte_1
riunendosi pertanto in capo al sig. la proprietà integrale Parte_1
del bene immobile ubicato in Modena in Via Dell'Alloro n. 3 int. 3
identificato al NCEU del Comune di Modena al Foglio 142, Part. 113, Sub
5, Cat. A3 di vani 8,5 e al Foglio 142, Part. 113, Sub 2, Cat. C2 di mq. 48
oltre accessori (cantina e solaio)”.
Deduceva che in data 29 ottobre 2020 era stato ricoverato per supposta malattia neurodegenerativa nella Clinica Villa dei Tigli di Modena, nucleo ospedaliero Demenze;
che in particolare la diagnosi di ingresso a Villa dei
Tigli era di "Demenza Fronte Temporale" che si manifestava con amnesie e stati confusionali momentanei, peggioramento del comportamento con
2 irritabilità, riposo disturbato con confusione, peggioramento cognitivo e funzionale nel suo lavoro con disordini economici, come desumibile dalle cartelle cliniche;
che tale ricovero aveva fatto seguito ad un precedente ricovero presso Villa Igea di Modena, avvenuto dal 21.09.2020 al
06.10.2020, resosi necessario per le stesse problematiche e per osservazione diagnostica finalizzata ad una corretta valutazione terapeutica, a causa della difficile diagnosi circa la malattia da cui era affetto;
che il ricovero del
29.10.2020 si era protratto sino al 12.02.2021, data in cui era stato trasferito presso la struttura "R.S.A. IX Gennaio" di Via Paul Harris 165 a Modena,
dove era stato ricoverato sino al 13.12.2021; che successivamente alle dimissioni l'attore aveva ristabilito completamente la sua salute ed anzi le diagnosi precedentemente formulate di “atrofia fronto temporale” e di
“sclerosi laterale amiotrofica”, sopraggiunta in un secondo momento, si erano rivelate errate;
che durante il ricovero la moglie dell'attore,
[...]
approfittando dello stato di salute incerto del marito, in data CP_1
13.11.2020 lo aveva condotto fuori dalla clinica nella quale era ricoverato per portarlo innanzi al notaio per fargli sottoscrivere una donazione di usufrutto dell'appartamento di sua proprietà esclusiva, ubicato in Modena in
Via Dell'Alloro, 3 int. 3 identificato al NCEU di Modena al Foglio 142, Part. 113, sub 5, cat. A3, vani 8,5 e al Foglio 142, Part. 113, sub 2, cat. C2, mq.
48, oltre accessori (cantina e solaio); che le condizioni di salute del a Pt_1
tale data erano note alla moglie, la quale si rendeva evidentemente ben
3 conto dello stato confusionale in cui si trovava il marito, uno stato tale da non consentirgli di determinarsi liberamente e consapevolmente;
che il giorno successivo all'atto notarile (14/11/2020) la stessa moglie aveva rilevato lo stato maggiormente confuso e disorientato dell'attore; che in data
24.05.2022 i coniugi si erano separati.
Si costituiva in giudizio la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
" respingere per i motivi esposti siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, le domande tutte proposte dal Sig.
[...]
nei confronti della Sig.ra con il rigetto di Parte_1 Controparte_1
ogni e qualsiasi pretesa e azione svolta".
Deduceva che le condizioni psico-fisiche dell'ex marito, sia pure gravi,
incidevano sui suoi comportamenti (episodi di perdita di oggetti e di momentanei stati di amnesia, nonché occasioni di aggressività fisica e verbale) non già sulla capacità di intendere e di volere dello stesso;
che in concomitanza con l'atto di donazione erano stati validamente compiuti altri atti giuridici;
che nello stesso periodo innanzi al Giudice Tutelare il beneficiando aveva riferito di essere assolutamente in grado di autogestirsi nonostante il rilascio della procura speciale in favore della moglie di cui non si era mai avvalso;
che il diario medico della cartella clinica di Villa Igea-Villa
dei Tigli, il giorno stesso della donazione per cui è causa – ossia il
13.11.2020 – aveva evidenziato che il paziente era “nella norma”.
Ebbene, sulla domanda di accertamento della incapacità naturale della parte
4 attrice al compimento della donazione effettuata nel novembre 2020,
occorre premettere che, la donazione posta in essere da persona non capace di intendere o di volere (priva cioè della capacità naturale), per qualsiasi causa, anche transitoria, può essere annullata ai sensi dell'art.775 c.c., senza che occorrano gli ulteriori elementi, quali il pregiudizio grave per l'autore ovvero la mala fede dell'altro contraente richiesti il primo per l'annullamento degli atti ed il secondo per quanto riguarda i contratti ex art. 428 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, poi, ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non è necessaria la totale privazione delle facoltà
intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (Cass. sez. lavoro, 15 giugno 1995,
n.6756).
Secondo la Suprema Corte, per determinarsi tale fattispecie, non è
necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà
psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica;
tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può prescindere da una valutazione delle
5 possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (Cass.
civ. sez. II, 8 agosto 1997, n. 7344).
Quanto all'onere probatorio relativo al perturbamento psichico, lo stesso grava su chi adduce l'incapacità e la prova di questa, può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite consulenza tecnica (Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2002, n. 4539; Cass. civ. sez.
III, 19 aprile 1971, n.235; Cass. civ. sez. II, 7 aprile 2000, n. 4344; Cass. civ.
sez. I, 18 febbraio 1989, n. 969).
Si è tuttavia altresì precisato che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo. Ad una sorta di presunzione fa riferimento una sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato che quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto (Cass. civ.
Sez. II 28 marzo 2002 n. 4539, cit., Cass. civ. sez. I, 28 novembre 1998, n.
12099).
6 Nella specie, in applicazione degli anzidetti principi, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze, non contestate in modo specifico da parte convenuta
(art. 115 cpc) e corroborate dalla documentazione in atti:
- in data 29 ottobre 2020 è stato ricoverato per supposta Parte_1
malattia neurodegenerativa nella Clinica Villa dei Tigli di Modena, nucleo ospedaliero Demenze, come da cartella clinica allegata (doc. n. 1);
- la diagnosi di ingresso del sig. a Villa dei Tigli era di "Demenza Pt_1
Fronte Temporale" che si manifestava con amnesie e stati confusionali momentanei, peggioramento del comportamento con irritabilità, riposo disturbato con confusione, peggioramento cognitivo e funzionale nel suo lavoro con disordini economici, come si desume sempre dalla cartella clinica prodotta sub doc. 1;
- il ricovero seguiva un precedente ricovero presso Villa Igea di Modena,
avvenuto dal 21.09.2020 al 06.10.2020, resosi necessario sempre per le stesse problematiche e per osservazione diagnostica finalizzata ad una corretta valutazione terapeutica, a causa della difficile diagnosi circa la malattia da cui era affetto il Pt_1
- il sig. durante questo primo ricovero presso la psichiatria di Villa Pt_1
Igea era stato sottoposto anche a valutazione dalla Neurologia di Per_2
che aveva posto la diagnosi di Demenza fronto - temporale (doc. n. 2);
- il ricovero del 29.10.2020 si è protratto sino al 12.02.2021, data in cui il sig.
è stato trasferito presso la struttura "R.S.A. IX Gennaio" dove è stato Pt_1
7 ricoverato sino al 13.12.2021;
-successivamente alle suddette dimissioni finali, parte attrice ha ristabilito completamente la propria salute ed anzi le diagnosi precedentemente formulate di atrofia fronto temporale e di sclerosi laterale amiotrofica,
sopraggiunta in un secondo momento, si sono rivelate errate come da certificazioni mediche allegate in atti ed in particolare: valutazione neuropsicologica della Dr.ssa dell'Ospedale S. Persona_3
Agostino Estense di di Modena del 24/02/2022 (doc. 3); referto Per_2
medico della clinica neurologica dell'Ospedale S. Agostino Estense di di Modena della Prof. del 02/03/2022 (doc. 4); Per_2 Persona_4
referto medico della clinica neurologica di terzo livello delle Le Molinette di
Torino del 17/03/2022 a firma Prof. (doc. 5); referto medico Persona_5
della clinica neurologica dell'Ospedale S. Agostino Estense di di Per_2
Modena della Dr.ssa del 08/03/2022 (doc. 6). Persona_6
Ciò premesso, dalla espletata istruttoria documentale nonché alla luce delle conclusioni assunte dall'incaricato CTU dott. specialista in Persona_7
psichiatria è emerso che parte attrice, il giorno in cui pose in essere gli atti dispositivi del patrimonio e segnatamente la donazione di usufrutto in favore della convenuta (novembre 2020) era in grado di intendere e volere.
Il CTU, dopo una attenta analisi delle storia clinica e familiare di parte attrice, come emergente dalle stesse dichiarazioni delle parti in atti e della documentazione sanitaria specialistica psichiatrica di ha Parte_1
8 rilevato infatti che: da quanto emerge documentalmente non vi è dubbio che già da alcuni mesi/anni prima del novembre 2020 il signor avesse Pt_1
manifestato segni e sintomi ampiamente suggestivi per l'esordio di una demenza fronto-temporale (il quadro clinico della demenza frontotemporale
è molto simile nella sua fase di esordio a quello delle altre forme di demenza con sintomi e disturbi che prevedono il deterioramento della memoria e i cambiamenti della personalità, senza che il paziente abbia coscienza di queste sue problematiche, disturbi meglio specificati dal ctu alle pp. 19-20
dell'elaborato peritale); col passare del tempo, in una fase ormai avanzata della malattia, la presenza di tutti i sintomi associati arriva a compromettere sempre più la qualità di vita del paziente, sino ad una perdita completa dell'autonomia dello stesso, che diventa completamente dipendente dagli altri in ogni aspetto della sua vita quotidiana;
sennonchè nel caso in esame,
prosegue il ctu, “se da una parte i sintomi d'esordio appaiono soddisfare ampiamente i criteri diagnostici sopra richiamati, è altrettanto vero che il decorso e l'evoluzione successivi appaiono avere disconfermato l'ipotesi iniziale” (p. 20 CTU).
Infatti l'andamento nel tempo di tale sintomatologia propone una sorprendente remissione del quadro clinico, che al momento appare silente sul piano neurologico, lasciando aperti dubbi diagnostici ad oggi non risolti,
né allo stato risolvibili;
non risulta inoltre mai essere stata effettuata una reale diagnosi psichiatrica conclusiva.
9 I sintomi psichiatrici che possono definirsi “puri” attengono esclusivamente alla caduta depressiva del 2017 relativa ai problemi visivi.
Tutto il resto della problematica psichiatrica esordisce nel 2019, quando si è
già in una fase di concomitanza di segni e sintomi suggestivi di un esordio di pertinenza neurologica, cosa che si confermerà ancor di più nel 2020,
quando, a seguito di eclatanti manifestazioni comportamentali, il soggetto arriverà alla prima degenza presso Villa Igea.
Da quel momento, evidenzia il ctu, “il quadro clinico suggerisce un andamento fluttuante, con momenti di apparente adeguatezza e capacità di sintonia con il contesto, in cui il signor appare più collaborante, Pt_1
sintonico e consapevole, alternati ad altri in cui egli è confuso, affaccendato,
poco accessibile alla critica, a tratti delirante e stenicamente oppositivo”.
Il ctu ha dunque sottolineato che “trattasi di quadro composito, che rende invero problematico, se non impossibile, il definire una cornice clinica precisa a cavallo della giornata del 13 novembre 2020” (pp. 20-21 della relazione).
Il ctu ha poi proseguito puntualizzando che, volendo aderire all'orientamento che chiede di individuare una effettiva e concreta incapacità
nel momento della scelta, nell' hic et nunc, “la fluttuazione ricordata, con fasi del tutto diverse fra loro, rende impossibile ricostruire ex post l'esatta condizione psichica e cognitiva del signor in quel 13 novembre, Pt_1
quando esce in permesso, accompagnato dalla moglie, per recarsi dal notaio,
10 in una giornata in cui il diario nulla riporta in termini descrittivi utili alla risposta al quesito”; e ancora “nulla vieta di pensare che il silenzio del diario possa contemplare uno di quei momenti già descritti in alcuni altri passaggi,
in cui il soggetto non presentava particolari criticità, tanto che viene lasciato uscire dal reparto senza che si desumano preoccupazioni di sorta nel personale sanitario”.
Un dato clinico più significativo è riscontrabile solo nei giorni a seguire quando si dà atto che il 14 novembre il paziente era è “più disorientato e confuso” (circostanza rilevata dalla stessa moglie); 18 novembre il paziente è
poi descritto come delirante.
Ha concluso il consulente chiarendo che - sebbene l'indicazione clinica del
14 novembre 2020 possa adombrare la circostanza che anche il 13
novembre l'attore si trovasse in uno stato di confusione, sia pure di minore
(e soprattutto imprecisata) entità - “se si deve prescindere dall'analisi puntiforme del giorno 13 novembre, e recepire una cornice più ampia, pur nella ricordata fluttuazione sintomatologica, appare lecito pensare che in quei giorni fossero comunque presenti momenti che davano atto di una dimensione certamente problematica in termini di assetto psico-cognitivo,
tali da poter compromettere la capacità di intendere di volere, senza poter affermare tuttavia che questa fosse esclusa in toto” (p. 25 elaborato peritale) .
A fronte di tali conclusioni che lo stesso perito ha definito interlocutorie,
dalle quali si desume l'impossibilità di determinare con sufficiente certezza
11 ed univocità, proprio in ragione delle fluttuazioni date dalla malattia, lo stato psichico del sig. al momento preciso della stipula dell'atto di Pt_1
donazione, deve tenersi conto altresì degli altri elementi di valutazione in atti,
rappresentati dagli atti giuridici compiuti dal Pt_1
Il 23.7.2020 il presenziava personalmente alla pubblicazione di Pt_1
testamento olografo di una zia, agendo in nome e conto proprio e nell'interesse degli altri chiamati alla successione (cfr. doc. 10)
Il 26.10.2020 presenziava personalmente al rogito di vendita dell'immobile pervenutogli in eredità dalla successione di cui sopra (doc. 9 parte convenuta);
Il 13.11.2020 partecipava, come noto, all'atto di donazione dell'usufrutto della casa coniugale in favore della moglie.
In nessuna delle tre occasioni i notai notavano segni di incapacità naturale.
Parte convenuta ha altresì prodotto documentazione a valenza confessoria da cui si desume la non particolare incisività dei disturbi cognitivi nel periodo in considerazione.
In particolare, nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi promosso dal sig. nei confronti della in data 24.1.2021 si legge Pt_1 CP_1
“Durante la degenza sono regrediti i disturbi di tipo cognitivo (già comunque molto modesti) ed anzi, fermo restando che tutte le valutazioni diagnostiche cognitive effettuate sul ricorrente hanno dato esito favorevole nel senso di non evidenziare deficit cognitivi attuali o permanenti, ogni farmaco a fine
12 cognitivo è stato sospeso a far corso dall'Aprile-Maggio 2021” (doc. 15 parte convenuta).
In sede di audizione innanzi al Giudice Tutelare il beneficiando ha poi riferito di essere assolutamente in grado di autogestirsi nonostante il rilascio della procura speciale in favore della moglie di cui non si è mai avvalso (cfr.
doc. 13).
Si aggiunga che, con particolare riguardo al giorno della donazione
13.11.2020 il diario medico della cartella clinica di Villa Igea-Villa dei Tigli,
evidenzia che il paziente era nella norma (doc. 14 – cfr. doc. 2 del fascicolo attoreo).
In conclusione, il quadro sopra descritto, sia pure complesso, non consente in alcun modo di affermare, con sufficiente certezza ed univocità, che gli esordi della patologia riscontrata nell'attore (peraltro dopo poco pacificamente regredita) siano stati in grado di menomare profondamente la capacità dello stesso di comprendere ed autodeterminarsi il giorno
13.11.2020, come del resto confermato dal CTU (ed emergente dalla stessa documentazione sanitaria versata in atti).
L'attore avrebbe dovuto dimostrare, anche per presunzioni, che al compimento della donazione per cui è causa si trovava in uno stato di confusione (sia pure momentaneo) tale da menomare la consapevolezza in ordine alla conseguenze dell'atto posto in essere in favore della moglie,
circostanza questa rimasta priva di univoco riscontro.
13 Né può assumersi che il notaio rogante non fosse in grado di riconoscere l'incapacità del medesimo di comprendere compiutamente gli effetti dell'atto posto in essere, per le ragioni esposte dal CTU.
Pertanto, la donazione realizzata con atto del Notaio Dott. Persona_1
Rep. N. 57525/15036, registrato a Modena, il 18/11/2021, al n. 29234
registro generale e al n.19910 registro particolare ex artt. 428, 775 e1425 c.c.
deve ritenersi valida ed efficace poiché realizzata da persona in quel momento capace di intendere e volere.
La precaria condizione psico fisica del donante emersa nel corso del giudizio, seppur non idonea ad integrare l'incapacità ai sensi dell'art. 775
c.c., giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
secondo comma c.p.c.
Per le medesime ragioni le spese dell'espletata ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone a carico delle parti il compenso spettante al CTU come liquidato in
14 corso di causa, nella misura del 50% ciascuna.
Modena, 12/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MANZONI 4/4 MODENA, presso lo studio dell'avv. TAMBURINI ANNA, rappresentato e difeso dall'avv.
TAMBURINI ANNA
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata VIA CESARE BATTISTI 63 MODENA
presso lo studio dell'avv. ZANOLINI GIOVANNA e dell'avv.
REGGIANINI STEFANO rappresentata e difesa dall'avv. ZANOLINI
GIOVANNA e dall'avv. REGGIANINI STEFANO
CONVENUTA
in punto a: Usufrutto
Conclusioni delle parti
1 Come da verbale di udienza del 18.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere del Sig. al momento della Parte_1
donazione di usufrutto in favore della sig.ra datata Controparte_1
13/11/2020, raccolta con atto del Notaio Dott. Rep. N. Persona_1
57525/15036, registrato a Modena, il 18/11/2021, al n. 29234 registro generale e al n.19910 registro particolare;
per l'effetto, annullare la predetta donazione e/o dichiararne la nullità, condannando a Controparte_1
restituire, al Sig. , il diritto di usufrutto sopra emarginato Parte_1
riunendosi pertanto in capo al sig. la proprietà integrale Parte_1
del bene immobile ubicato in Modena in Via Dell'Alloro n. 3 int. 3
identificato al NCEU del Comune di Modena al Foglio 142, Part. 113, Sub
5, Cat. A3 di vani 8,5 e al Foglio 142, Part. 113, Sub 2, Cat. C2 di mq. 48
oltre accessori (cantina e solaio)”.
Deduceva che in data 29 ottobre 2020 era stato ricoverato per supposta malattia neurodegenerativa nella Clinica Villa dei Tigli di Modena, nucleo ospedaliero Demenze;
che in particolare la diagnosi di ingresso a Villa dei
Tigli era di "Demenza Fronte Temporale" che si manifestava con amnesie e stati confusionali momentanei, peggioramento del comportamento con
2 irritabilità, riposo disturbato con confusione, peggioramento cognitivo e funzionale nel suo lavoro con disordini economici, come desumibile dalle cartelle cliniche;
che tale ricovero aveva fatto seguito ad un precedente ricovero presso Villa Igea di Modena, avvenuto dal 21.09.2020 al
06.10.2020, resosi necessario per le stesse problematiche e per osservazione diagnostica finalizzata ad una corretta valutazione terapeutica, a causa della difficile diagnosi circa la malattia da cui era affetto;
che il ricovero del
29.10.2020 si era protratto sino al 12.02.2021, data in cui era stato trasferito presso la struttura "R.S.A. IX Gennaio" di Via Paul Harris 165 a Modena,
dove era stato ricoverato sino al 13.12.2021; che successivamente alle dimissioni l'attore aveva ristabilito completamente la sua salute ed anzi le diagnosi precedentemente formulate di “atrofia fronto temporale” e di
“sclerosi laterale amiotrofica”, sopraggiunta in un secondo momento, si erano rivelate errate;
che durante il ricovero la moglie dell'attore,
[...]
approfittando dello stato di salute incerto del marito, in data CP_1
13.11.2020 lo aveva condotto fuori dalla clinica nella quale era ricoverato per portarlo innanzi al notaio per fargli sottoscrivere una donazione di usufrutto dell'appartamento di sua proprietà esclusiva, ubicato in Modena in
Via Dell'Alloro, 3 int. 3 identificato al NCEU di Modena al Foglio 142, Part. 113, sub 5, cat. A3, vani 8,5 e al Foglio 142, Part. 113, sub 2, cat. C2, mq.
48, oltre accessori (cantina e solaio); che le condizioni di salute del a Pt_1
tale data erano note alla moglie, la quale si rendeva evidentemente ben
3 conto dello stato confusionale in cui si trovava il marito, uno stato tale da non consentirgli di determinarsi liberamente e consapevolmente;
che il giorno successivo all'atto notarile (14/11/2020) la stessa moglie aveva rilevato lo stato maggiormente confuso e disorientato dell'attore; che in data
24.05.2022 i coniugi si erano separati.
Si costituiva in giudizio la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
" respingere per i motivi esposti siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, le domande tutte proposte dal Sig.
[...]
nei confronti della Sig.ra con il rigetto di Parte_1 Controparte_1
ogni e qualsiasi pretesa e azione svolta".
Deduceva che le condizioni psico-fisiche dell'ex marito, sia pure gravi,
incidevano sui suoi comportamenti (episodi di perdita di oggetti e di momentanei stati di amnesia, nonché occasioni di aggressività fisica e verbale) non già sulla capacità di intendere e di volere dello stesso;
che in concomitanza con l'atto di donazione erano stati validamente compiuti altri atti giuridici;
che nello stesso periodo innanzi al Giudice Tutelare il beneficiando aveva riferito di essere assolutamente in grado di autogestirsi nonostante il rilascio della procura speciale in favore della moglie di cui non si era mai avvalso;
che il diario medico della cartella clinica di Villa Igea-Villa
dei Tigli, il giorno stesso della donazione per cui è causa – ossia il
13.11.2020 – aveva evidenziato che il paziente era “nella norma”.
Ebbene, sulla domanda di accertamento della incapacità naturale della parte
4 attrice al compimento della donazione effettuata nel novembre 2020,
occorre premettere che, la donazione posta in essere da persona non capace di intendere o di volere (priva cioè della capacità naturale), per qualsiasi causa, anche transitoria, può essere annullata ai sensi dell'art.775 c.c., senza che occorrano gli ulteriori elementi, quali il pregiudizio grave per l'autore ovvero la mala fede dell'altro contraente richiesti il primo per l'annullamento degli atti ed il secondo per quanto riguarda i contratti ex art. 428 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, poi, ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non è necessaria la totale privazione delle facoltà
intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (Cass. sez. lavoro, 15 giugno 1995,
n.6756).
Secondo la Suprema Corte, per determinarsi tale fattispecie, non è
necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà
psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica;
tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può prescindere da una valutazione delle
5 possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (Cass.
civ. sez. II, 8 agosto 1997, n. 7344).
Quanto all'onere probatorio relativo al perturbamento psichico, lo stesso grava su chi adduce l'incapacità e la prova di questa, può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite consulenza tecnica (Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2002, n. 4539; Cass. civ. sez.
III, 19 aprile 1971, n.235; Cass. civ. sez. II, 7 aprile 2000, n. 4344; Cass. civ.
sez. I, 18 febbraio 1989, n. 969).
Si è tuttavia altresì precisato che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo. Ad una sorta di presunzione fa riferimento una sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato che quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto (Cass. civ.
Sez. II 28 marzo 2002 n. 4539, cit., Cass. civ. sez. I, 28 novembre 1998, n.
12099).
6 Nella specie, in applicazione degli anzidetti principi, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze, non contestate in modo specifico da parte convenuta
(art. 115 cpc) e corroborate dalla documentazione in atti:
- in data 29 ottobre 2020 è stato ricoverato per supposta Parte_1
malattia neurodegenerativa nella Clinica Villa dei Tigli di Modena, nucleo ospedaliero Demenze, come da cartella clinica allegata (doc. n. 1);
- la diagnosi di ingresso del sig. a Villa dei Tigli era di "Demenza Pt_1
Fronte Temporale" che si manifestava con amnesie e stati confusionali momentanei, peggioramento del comportamento con irritabilità, riposo disturbato con confusione, peggioramento cognitivo e funzionale nel suo lavoro con disordini economici, come si desume sempre dalla cartella clinica prodotta sub doc. 1;
- il ricovero seguiva un precedente ricovero presso Villa Igea di Modena,
avvenuto dal 21.09.2020 al 06.10.2020, resosi necessario sempre per le stesse problematiche e per osservazione diagnostica finalizzata ad una corretta valutazione terapeutica, a causa della difficile diagnosi circa la malattia da cui era affetto il Pt_1
- il sig. durante questo primo ricovero presso la psichiatria di Villa Pt_1
Igea era stato sottoposto anche a valutazione dalla Neurologia di Per_2
che aveva posto la diagnosi di Demenza fronto - temporale (doc. n. 2);
- il ricovero del 29.10.2020 si è protratto sino al 12.02.2021, data in cui il sig.
è stato trasferito presso la struttura "R.S.A. IX Gennaio" dove è stato Pt_1
7 ricoverato sino al 13.12.2021;
-successivamente alle suddette dimissioni finali, parte attrice ha ristabilito completamente la propria salute ed anzi le diagnosi precedentemente formulate di atrofia fronto temporale e di sclerosi laterale amiotrofica,
sopraggiunta in un secondo momento, si sono rivelate errate come da certificazioni mediche allegate in atti ed in particolare: valutazione neuropsicologica della Dr.ssa dell'Ospedale S. Persona_3
Agostino Estense di di Modena del 24/02/2022 (doc. 3); referto Per_2
medico della clinica neurologica dell'Ospedale S. Agostino Estense di di Modena della Prof. del 02/03/2022 (doc. 4); Per_2 Persona_4
referto medico della clinica neurologica di terzo livello delle Le Molinette di
Torino del 17/03/2022 a firma Prof. (doc. 5); referto medico Persona_5
della clinica neurologica dell'Ospedale S. Agostino Estense di di Per_2
Modena della Dr.ssa del 08/03/2022 (doc. 6). Persona_6
Ciò premesso, dalla espletata istruttoria documentale nonché alla luce delle conclusioni assunte dall'incaricato CTU dott. specialista in Persona_7
psichiatria è emerso che parte attrice, il giorno in cui pose in essere gli atti dispositivi del patrimonio e segnatamente la donazione di usufrutto in favore della convenuta (novembre 2020) era in grado di intendere e volere.
Il CTU, dopo una attenta analisi delle storia clinica e familiare di parte attrice, come emergente dalle stesse dichiarazioni delle parti in atti e della documentazione sanitaria specialistica psichiatrica di ha Parte_1
8 rilevato infatti che: da quanto emerge documentalmente non vi è dubbio che già da alcuni mesi/anni prima del novembre 2020 il signor avesse Pt_1
manifestato segni e sintomi ampiamente suggestivi per l'esordio di una demenza fronto-temporale (il quadro clinico della demenza frontotemporale
è molto simile nella sua fase di esordio a quello delle altre forme di demenza con sintomi e disturbi che prevedono il deterioramento della memoria e i cambiamenti della personalità, senza che il paziente abbia coscienza di queste sue problematiche, disturbi meglio specificati dal ctu alle pp. 19-20
dell'elaborato peritale); col passare del tempo, in una fase ormai avanzata della malattia, la presenza di tutti i sintomi associati arriva a compromettere sempre più la qualità di vita del paziente, sino ad una perdita completa dell'autonomia dello stesso, che diventa completamente dipendente dagli altri in ogni aspetto della sua vita quotidiana;
sennonchè nel caso in esame,
prosegue il ctu, “se da una parte i sintomi d'esordio appaiono soddisfare ampiamente i criteri diagnostici sopra richiamati, è altrettanto vero che il decorso e l'evoluzione successivi appaiono avere disconfermato l'ipotesi iniziale” (p. 20 CTU).
Infatti l'andamento nel tempo di tale sintomatologia propone una sorprendente remissione del quadro clinico, che al momento appare silente sul piano neurologico, lasciando aperti dubbi diagnostici ad oggi non risolti,
né allo stato risolvibili;
non risulta inoltre mai essere stata effettuata una reale diagnosi psichiatrica conclusiva.
9 I sintomi psichiatrici che possono definirsi “puri” attengono esclusivamente alla caduta depressiva del 2017 relativa ai problemi visivi.
Tutto il resto della problematica psichiatrica esordisce nel 2019, quando si è
già in una fase di concomitanza di segni e sintomi suggestivi di un esordio di pertinenza neurologica, cosa che si confermerà ancor di più nel 2020,
quando, a seguito di eclatanti manifestazioni comportamentali, il soggetto arriverà alla prima degenza presso Villa Igea.
Da quel momento, evidenzia il ctu, “il quadro clinico suggerisce un andamento fluttuante, con momenti di apparente adeguatezza e capacità di sintonia con il contesto, in cui il signor appare più collaborante, Pt_1
sintonico e consapevole, alternati ad altri in cui egli è confuso, affaccendato,
poco accessibile alla critica, a tratti delirante e stenicamente oppositivo”.
Il ctu ha dunque sottolineato che “trattasi di quadro composito, che rende invero problematico, se non impossibile, il definire una cornice clinica precisa a cavallo della giornata del 13 novembre 2020” (pp. 20-21 della relazione).
Il ctu ha poi proseguito puntualizzando che, volendo aderire all'orientamento che chiede di individuare una effettiva e concreta incapacità
nel momento della scelta, nell' hic et nunc, “la fluttuazione ricordata, con fasi del tutto diverse fra loro, rende impossibile ricostruire ex post l'esatta condizione psichica e cognitiva del signor in quel 13 novembre, Pt_1
quando esce in permesso, accompagnato dalla moglie, per recarsi dal notaio,
10 in una giornata in cui il diario nulla riporta in termini descrittivi utili alla risposta al quesito”; e ancora “nulla vieta di pensare che il silenzio del diario possa contemplare uno di quei momenti già descritti in alcuni altri passaggi,
in cui il soggetto non presentava particolari criticità, tanto che viene lasciato uscire dal reparto senza che si desumano preoccupazioni di sorta nel personale sanitario”.
Un dato clinico più significativo è riscontrabile solo nei giorni a seguire quando si dà atto che il 14 novembre il paziente era è “più disorientato e confuso” (circostanza rilevata dalla stessa moglie); 18 novembre il paziente è
poi descritto come delirante.
Ha concluso il consulente chiarendo che - sebbene l'indicazione clinica del
14 novembre 2020 possa adombrare la circostanza che anche il 13
novembre l'attore si trovasse in uno stato di confusione, sia pure di minore
(e soprattutto imprecisata) entità - “se si deve prescindere dall'analisi puntiforme del giorno 13 novembre, e recepire una cornice più ampia, pur nella ricordata fluttuazione sintomatologica, appare lecito pensare che in quei giorni fossero comunque presenti momenti che davano atto di una dimensione certamente problematica in termini di assetto psico-cognitivo,
tali da poter compromettere la capacità di intendere di volere, senza poter affermare tuttavia che questa fosse esclusa in toto” (p. 25 elaborato peritale) .
A fronte di tali conclusioni che lo stesso perito ha definito interlocutorie,
dalle quali si desume l'impossibilità di determinare con sufficiente certezza
11 ed univocità, proprio in ragione delle fluttuazioni date dalla malattia, lo stato psichico del sig. al momento preciso della stipula dell'atto di Pt_1
donazione, deve tenersi conto altresì degli altri elementi di valutazione in atti,
rappresentati dagli atti giuridici compiuti dal Pt_1
Il 23.7.2020 il presenziava personalmente alla pubblicazione di Pt_1
testamento olografo di una zia, agendo in nome e conto proprio e nell'interesse degli altri chiamati alla successione (cfr. doc. 10)
Il 26.10.2020 presenziava personalmente al rogito di vendita dell'immobile pervenutogli in eredità dalla successione di cui sopra (doc. 9 parte convenuta);
Il 13.11.2020 partecipava, come noto, all'atto di donazione dell'usufrutto della casa coniugale in favore della moglie.
In nessuna delle tre occasioni i notai notavano segni di incapacità naturale.
Parte convenuta ha altresì prodotto documentazione a valenza confessoria da cui si desume la non particolare incisività dei disturbi cognitivi nel periodo in considerazione.
In particolare, nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi promosso dal sig. nei confronti della in data 24.1.2021 si legge Pt_1 CP_1
“Durante la degenza sono regrediti i disturbi di tipo cognitivo (già comunque molto modesti) ed anzi, fermo restando che tutte le valutazioni diagnostiche cognitive effettuate sul ricorrente hanno dato esito favorevole nel senso di non evidenziare deficit cognitivi attuali o permanenti, ogni farmaco a fine
12 cognitivo è stato sospeso a far corso dall'Aprile-Maggio 2021” (doc. 15 parte convenuta).
In sede di audizione innanzi al Giudice Tutelare il beneficiando ha poi riferito di essere assolutamente in grado di autogestirsi nonostante il rilascio della procura speciale in favore della moglie di cui non si è mai avvalso (cfr.
doc. 13).
Si aggiunga che, con particolare riguardo al giorno della donazione
13.11.2020 il diario medico della cartella clinica di Villa Igea-Villa dei Tigli,
evidenzia che il paziente era nella norma (doc. 14 – cfr. doc. 2 del fascicolo attoreo).
In conclusione, il quadro sopra descritto, sia pure complesso, non consente in alcun modo di affermare, con sufficiente certezza ed univocità, che gli esordi della patologia riscontrata nell'attore (peraltro dopo poco pacificamente regredita) siano stati in grado di menomare profondamente la capacità dello stesso di comprendere ed autodeterminarsi il giorno
13.11.2020, come del resto confermato dal CTU (ed emergente dalla stessa documentazione sanitaria versata in atti).
L'attore avrebbe dovuto dimostrare, anche per presunzioni, che al compimento della donazione per cui è causa si trovava in uno stato di confusione (sia pure momentaneo) tale da menomare la consapevolezza in ordine alla conseguenze dell'atto posto in essere in favore della moglie,
circostanza questa rimasta priva di univoco riscontro.
13 Né può assumersi che il notaio rogante non fosse in grado di riconoscere l'incapacità del medesimo di comprendere compiutamente gli effetti dell'atto posto in essere, per le ragioni esposte dal CTU.
Pertanto, la donazione realizzata con atto del Notaio Dott. Persona_1
Rep. N. 57525/15036, registrato a Modena, il 18/11/2021, al n. 29234
registro generale e al n.19910 registro particolare ex artt. 428, 775 e1425 c.c.
deve ritenersi valida ed efficace poiché realizzata da persona in quel momento capace di intendere e volere.
La precaria condizione psico fisica del donante emersa nel corso del giudizio, seppur non idonea ad integrare l'incapacità ai sensi dell'art. 775
c.c., giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
secondo comma c.p.c.
Per le medesime ragioni le spese dell'espletata ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone a carico delle parti il compenso spettante al CTU come liquidato in
14 corso di causa, nella misura del 50% ciascuna.
Modena, 12/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
15