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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. FARETRA Controparte_1
ANNA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 ha esposto: di Parte_1 essere dipendente della sin dal 1994; di essere inquadrato CP_2 nell'ambito della categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, con mansioni di tecnico della prevenzione e profilo di collaboratore professionale sanitario;
di prestare, benché inquadrato nella categoria D, le mansioni di collaboratore tecnico professionale esperto, riconducibili al superiore livello Ds, del citato CCNL.
In particolare, ha dedotto il ricorrente di rivestire, tra l'altro, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e, quindi, di <... svolgere funzioni e compiti di tutela della salute della collettività, occupandosi della vigilanza sanitaria delle strutture recettive. Programma ed esegue attività ispettive e di vigilanza con ampia discrezionalità operativa, ovvero: nel corso dei sopralluoghi vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;
effettua verifiche amministrative aziendali;
vigila e controlla gli ambienti di lavoro, esamina la documentazione prevista dalle norme, valuta gli elementi acquisiti, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze.
1 Al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive relativo verbale;
assume la responsabilità di stabilire il provvedimento da adottare sia in ambito penale che amministrativo, compiendo, ove necessario, atti di polizia giudiziaria (contestazioni di illecito, diffide, sospensione di attività imprenditoriali etc.). Predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica. Collabora con
l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati per violazione di leggi sanitarie, gestendo autonomamente le relazioni con altre Istituzioni.
Svolge tali compiti in piena autonomia, collaborando con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera…>>.
Con sentenza di questo Tribunale n. 1477 del 2019, nelle more divenuta definitiva, è già stato accertato l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori riconducibili al livello economico Ds, sicché l è stata condannata al pagamento delle differenze CP_2 retributive tra il livello di appartenenza (D) e quello attribuito (Ds),
a “partire dall'anno 2002” e sino al 27.04.2015, data di deposito del ricorso introduttivo del precedente giudizio.
Ha lamentato il ricorrente di avere espletato le riferite mansioni superiori anche nel periodo successivo a quello accertato dalla sentenza sopra richiamata.
Tanto premesso il ha nuovamente adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto ad essere inquadrato nel livello Ds, così come previsto dal
CCNL di categoria applicato, a far data dal 15.12.2015 e, per l'effetto, condannare l al pagamento delle differenze retributive da esso CP_3 maturate dalla predetta data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituita l eccependo, in via preliminare, la prescrizione CP_2 quinquennale del credito e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
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La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
In linea generale va premesso che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto
2 per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo.
Poiché uno di questi aspetti è quello delle mansioni (art. 52 d.lgs. n.
165/2001), la disciplina delle stesse va allora ricercata unicamente nella legge speciale.
L'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, nella sua formulazione originaria, disponeva che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente, pur conseguendo il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta, non acquisiva, peraltro, il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
La norma, pertanto, derogando parzialmente al disposto dell'art. 2103 cod. civ., riteneva irrilevante l'esercizio temporaneo di mansioni superiori ai fini della c.d. promozione automatica, ma riconosceva a tale esercizio perlomeno rilevanza ai fini economici.
La norma in esame non ha, tuttavia, mai avuto applicazione posto che la sua operatività è stata più volte differita, finché è stata abrogata dal decreto legislativo n. 80 del 1998, che ha riunito in un'unica disposizione
(ossia l'art. 56, nuova formulazione, d.lgs. n. 29/1993) gli originari artt. 56 e 57.
Tale ultima disposizione (oggi riprodotta nell'art. 52 d.lgs. 165/2001) distingue, in linea con la precedente, il problema del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica da quello del riconoscimento del diritto al trattamento economico.
Con riguardo al primo problema la norma distingue ulteriormente tre diverse ipotesi: a) esercizio di mansioni superiori sulla base di una legittima assegnazione da parte del datore di lavoro;
b) esercizio di mansioni superiori sulla base di una assegnazione illegittima;
c) esercizio di mansioni superiori in mancanza di assegnazione (c.d. esercizio di fatto).
La prima ipotesi si verifica allorché l'assegnazione venga disposta per obiettive esigenze di servizio, abbia per oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella propria del lavoratore, e trovi fondamento, alternativamente, nella necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico (in tal caso nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti medesimi) o nella necessità di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie (art. 52, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 165/2001).
3 In tale ipotesi, la norma non riconosce il diritto alla promozione automatica, limitandosi a prevedere (comma 4) che < effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore>>, ma consente all'autonomia collettiva di stabilire in modo difforme. È infatti previsto (comma 6) che < possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4>> e che, a partire dalla data da questi stabilita, lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del dipendente.
La seconda ipotesi (c.d. assegnazione illegittima) si verifica allorché, sebbene sia intervenuta un'assegnazione a mansioni superiori da parte del datore di lavoro, essa sia stata disposta al di fuori dei casi sopra richiamati.
Questa ipotesi è regolata dal comma 5 dell'art. 52, a mente del quale < di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore>>.
In tale fattispecie, il diritto alla c.d. promozione automatica non solo non viene riconosciuto dalla norma predetta (che attribuisce il solo diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore), ma non può neppure essere previsto dall'autonomia collettiva, la quale non è qui autorizzata a derogare alla diversa disciplina legislativa.
L'ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, infine, si verifica allorché manchi del tutto un provvedimento di assegnazione, e trova la sua regolamentazione nel comma 1 dell'art. 52 cit., (non derogabile da parte dell'autonomia collettiva), il quale esclude espressamente la c.d. promozione automatica, disponendo che < di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore>>.
La tripartizione sopra delineata, mentre è rilevante ai fini della c.d. promozione automatica, che però non è oggetto di causa e resta comunque esclusa in assenza di specifica previsione da parte dell'autonomia collettiva, non lo è, invece, ai fini del diritto alle differenze retributive.
L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia
4 stata illegittima (comma 5). Sebbene, poi, non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che detto esercizio possa rilevare ai fini economici.
Occorre infine aggiungere che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs.
165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori <
l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni>>.
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v.
Cass. 20692/04 e 16469/07).».
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Ciò detto, deve porsi in evidenza che, sempre in linea generale, quando l'oggetto della controversia sia rappresentato dall'esercizio di mansioni corrispondenti ad inquadramenti superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. (ma lo stesso vale anche nel caso di pubblico impiego contrattualizzato), il giudice è chiamato a compiere una valutazione trifasica.
In particolare, occorre, nell'ordine: 1) l'accertamento in fatto della posizione di lavoro, in relazione alle mansioni effettivamente espletate;
2) l'individuazione delle categorie o qualifiche o livelli previsti dalla norma collettiva;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini.
Il procedimento analitico ivi applicato, pertanto, mira, da un lato, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, d'altra parte, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
Ad ogni modo, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza
5 delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, infine, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
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Tali i principi, può passarsi alla verifica dello svolgimento di mansioni superiori da parte del . Parte_1
In base alle declaratorie allegate al CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001:
a) Appartengono al livello “D” <i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
In tale categoria rientra anche la figura di “Collaboratore tecnico- professionale", così descritta: <Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato>>.
b) Appartengono al livello “DS” <i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e
6 coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta>>.
In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: <Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato>>.
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Nella specie, i due testimoni di parte ricorrente escussi ( CP_4
e entrambi dipendenti della
[...] Tes_1 CP_2 rispettivamente, dal 2011 e dal 2012, con le mansioni di Tecnici della
Prevenzione e, quindi, colleghi di lavoro del in particolare Parte_1 il condivide “con il ricorrente il medesimo ufficio”) hanno Tes_1 integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che la parte ricorrente svolge ancora funzioni di coordinamento delle attività e dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
In particolare, la ha dichiarato che il svolge le CP_4 Parte_1 mansioni di Tecnico della Prevenzione «...a tutt'oggi e in piena autonomia
e discrezionalità ... Tanto posso riferire perché sono le stesse mansioni che svolgo anch'io e ci tengo a sottolineare che le nostre attività vengono svolte in autonomia».
Ha precisato, poi, il che il ricorrente si occupa di attività di Tes_1 vigilanza e che «...in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, agiamo
7 autonomamente nelle attività di ispezione in ossequio alle normative di riferimento...».
Ed invero, come può facilmente notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra
“Collaboratore tecnico-professionale” e “Collaboratore tecnico- professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello Ds deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse.
Le attività svolte dal ricorrente – così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni – sembrano riconducibili proprio al profilo professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già
a quello (inferiore) di mero “Collaboratore tecnico-professionale”.
Esse, difatti, consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti, nello svolgimento di attività di coordinamento del personale, nonché nella formulazione di piani e proposte operative per l'organizzazione del servizio, attività che costituiscono il tratto saliente della già citata declaratoria contrattuale.
Ne consegue, quale logica conseguenza, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo D Super.
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Quanto, infine, alla prescrizione quinquennale eccepita dall , la CP_2 stessa può ritenersi superata dal momento che -come già si è detto- il ricorrente ha fatto decorrere la propria domanda dal 15.12.2015 (data della notifica, con effetti interruttivi, della diffida stragiudiziale).
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Per le suesposte considerazioni, la domanda va accolta.
Pertanto, accertato che anche in epoca posteriore al 27.04.2015 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico Ds del
Cont CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, la convenuta dev'essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“D”) e maturate dal a decorrere Parte_1 dal 15.12.2015, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
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8 Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti della con ricorso depositato il 21.02.2024, così CP_2 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che anche in epoca posteriore al 27.04.2015 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico D Super del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, condanna
Cont la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla parte ricorrente a decorrere dal 15.12.2015, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
- condanna l convenuta al pagamento delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. FARETRA Controparte_1
ANNA;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 ha esposto: di Parte_1 essere dipendente della sin dal 1994; di essere inquadrato CP_2 nell'ambito della categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, con mansioni di tecnico della prevenzione e profilo di collaboratore professionale sanitario;
di prestare, benché inquadrato nella categoria D, le mansioni di collaboratore tecnico professionale esperto, riconducibili al superiore livello Ds, del citato CCNL.
In particolare, ha dedotto il ricorrente di rivestire, tra l'altro, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e, quindi, di <... svolgere funzioni e compiti di tutela della salute della collettività, occupandosi della vigilanza sanitaria delle strutture recettive. Programma ed esegue attività ispettive e di vigilanza con ampia discrezionalità operativa, ovvero: nel corso dei sopralluoghi vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;
effettua verifiche amministrative aziendali;
vigila e controlla gli ambienti di lavoro, esamina la documentazione prevista dalle norme, valuta gli elementi acquisiti, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campo delle proprie competenze.
1 Al termine delle operazioni ispettive redige e sottoscrive relativo verbale;
assume la responsabilità di stabilire il provvedimento da adottare sia in ambito penale che amministrativo, compiendo, ove necessario, atti di polizia giudiziaria (contestazioni di illecito, diffide, sospensione di attività imprenditoriali etc.). Predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica. Collabora con
l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati per violazione di leggi sanitarie, gestendo autonomamente le relazioni con altre Istituzioni.
Svolge tali compiti in piena autonomia, collaborando con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera…>>.
Con sentenza di questo Tribunale n. 1477 del 2019, nelle more divenuta definitiva, è già stato accertato l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori riconducibili al livello economico Ds, sicché l è stata condannata al pagamento delle differenze CP_2 retributive tra il livello di appartenenza (D) e quello attribuito (Ds),
a “partire dall'anno 2002” e sino al 27.04.2015, data di deposito del ricorso introduttivo del precedente giudizio.
Ha lamentato il ricorrente di avere espletato le riferite mansioni superiori anche nel periodo successivo a quello accertato dalla sentenza sopra richiamata.
Tanto premesso il ha nuovamente adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto ad essere inquadrato nel livello Ds, così come previsto dal
CCNL di categoria applicato, a far data dal 15.12.2015 e, per l'effetto, condannare l al pagamento delle differenze retributive da esso CP_3 maturate dalla predetta data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituita l eccependo, in via preliminare, la prescrizione CP_2 quinquennale del credito e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
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La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
In linea generale va premesso che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto
2 per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo.
Poiché uno di questi aspetti è quello delle mansioni (art. 52 d.lgs. n.
165/2001), la disciplina delle stesse va allora ricercata unicamente nella legge speciale.
L'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, nella sua formulazione originaria, disponeva che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente, pur conseguendo il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta, non acquisiva, peraltro, il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
La norma, pertanto, derogando parzialmente al disposto dell'art. 2103 cod. civ., riteneva irrilevante l'esercizio temporaneo di mansioni superiori ai fini della c.d. promozione automatica, ma riconosceva a tale esercizio perlomeno rilevanza ai fini economici.
La norma in esame non ha, tuttavia, mai avuto applicazione posto che la sua operatività è stata più volte differita, finché è stata abrogata dal decreto legislativo n. 80 del 1998, che ha riunito in un'unica disposizione
(ossia l'art. 56, nuova formulazione, d.lgs. n. 29/1993) gli originari artt. 56 e 57.
Tale ultima disposizione (oggi riprodotta nell'art. 52 d.lgs. 165/2001) distingue, in linea con la precedente, il problema del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica da quello del riconoscimento del diritto al trattamento economico.
Con riguardo al primo problema la norma distingue ulteriormente tre diverse ipotesi: a) esercizio di mansioni superiori sulla base di una legittima assegnazione da parte del datore di lavoro;
b) esercizio di mansioni superiori sulla base di una assegnazione illegittima;
c) esercizio di mansioni superiori in mancanza di assegnazione (c.d. esercizio di fatto).
La prima ipotesi si verifica allorché l'assegnazione venga disposta per obiettive esigenze di servizio, abbia per oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella propria del lavoratore, e trovi fondamento, alternativamente, nella necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico (in tal caso nel termine massimo di novanta giorni dall'assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti medesimi) o nella necessità di sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie (art. 52, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 165/2001).
3 In tale ipotesi, la norma non riconosce il diritto alla promozione automatica, limitandosi a prevedere (comma 4) che < effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore>>, ma consente all'autonomia collettiva di stabilire in modo difforme. È infatti previsto (comma 6) che < possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4>> e che, a partire dalla data da questi stabilita, lo svolgimento di mansioni superiori può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del dipendente.
La seconda ipotesi (c.d. assegnazione illegittima) si verifica allorché, sebbene sia intervenuta un'assegnazione a mansioni superiori da parte del datore di lavoro, essa sia stata disposta al di fuori dei casi sopra richiamati.
Questa ipotesi è regolata dal comma 5 dell'art. 52, a mente del quale < di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore>>.
In tale fattispecie, il diritto alla c.d. promozione automatica non solo non viene riconosciuto dalla norma predetta (che attribuisce il solo diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore), ma non può neppure essere previsto dall'autonomia collettiva, la quale non è qui autorizzata a derogare alla diversa disciplina legislativa.
L'ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori, infine, si verifica allorché manchi del tutto un provvedimento di assegnazione, e trova la sua regolamentazione nel comma 1 dell'art. 52 cit., (non derogabile da parte dell'autonomia collettiva), il quale esclude espressamente la c.d. promozione automatica, disponendo che < di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore>>.
La tripartizione sopra delineata, mentre è rilevante ai fini della c.d. promozione automatica, che però non è oggetto di causa e resta comunque esclusa in assenza di specifica previsione da parte dell'autonomia collettiva, non lo è, invece, ai fini del diritto alle differenze retributive.
L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (comma 4), sia nel caso in cui sia
4 stata illegittima (comma 5). Sebbene, poi, non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che detto esercizio possa rilevare ai fini economici.
Occorre infine aggiungere che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs.
165/2001, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori <
l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni>>.
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v.
Cass. 20692/04 e 16469/07).».
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Ciò detto, deve porsi in evidenza che, sempre in linea generale, quando l'oggetto della controversia sia rappresentato dall'esercizio di mansioni corrispondenti ad inquadramenti superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c. (ma lo stesso vale anche nel caso di pubblico impiego contrattualizzato), il giudice è chiamato a compiere una valutazione trifasica.
In particolare, occorre, nell'ordine: 1) l'accertamento in fatto della posizione di lavoro, in relazione alle mansioni effettivamente espletate;
2) l'individuazione delle categorie o qualifiche o livelli previsti dalla norma collettiva;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini.
Il procedimento analitico ivi applicato, pertanto, mira, da un lato, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, d'altra parte, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
Ad ogni modo, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza
5 delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, infine, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
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Tali i principi, può passarsi alla verifica dello svolgimento di mansioni superiori da parte del . Parte_1
In base alle declaratorie allegate al CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001:
a) Appartengono al livello “D” <i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
In tale categoria rientra anche la figura di “Collaboratore tecnico- professionale", così descritta: <Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato>>.
b) Appartengono al livello “DS” <i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e
6 coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta>>.
In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: <Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato>>.
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Nella specie, i due testimoni di parte ricorrente escussi ( CP_4
e entrambi dipendenti della
[...] Tes_1 CP_2 rispettivamente, dal 2011 e dal 2012, con le mansioni di Tecnici della
Prevenzione e, quindi, colleghi di lavoro del in particolare Parte_1 il condivide “con il ricorrente il medesimo ufficio”) hanno Tes_1 integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che la parte ricorrente svolge ancora funzioni di coordinamento delle attività e dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
In particolare, la ha dichiarato che il svolge le CP_4 Parte_1 mansioni di Tecnico della Prevenzione «...a tutt'oggi e in piena autonomia
e discrezionalità ... Tanto posso riferire perché sono le stesse mansioni che svolgo anch'io e ci tengo a sottolineare che le nostre attività vengono svolte in autonomia».
Ha precisato, poi, il che il ricorrente si occupa di attività di Tes_1 vigilanza e che «...in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, agiamo
7 autonomamente nelle attività di ispezione in ossequio alle normative di riferimento...».
Ed invero, come può facilmente notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra
“Collaboratore tecnico-professionale” e “Collaboratore tecnico- professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello Ds deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse.
Le attività svolte dal ricorrente – così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni – sembrano riconducibili proprio al profilo professionale di “Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già
a quello (inferiore) di mero “Collaboratore tecnico-professionale”.
Esse, difatti, consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti, nello svolgimento di attività di coordinamento del personale, nonché nella formulazione di piani e proposte operative per l'organizzazione del servizio, attività che costituiscono il tratto saliente della già citata declaratoria contrattuale.
Ne consegue, quale logica conseguenza, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo D Super.
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Quanto, infine, alla prescrizione quinquennale eccepita dall , la CP_2 stessa può ritenersi superata dal momento che -come già si è detto- il ricorrente ha fatto decorrere la propria domanda dal 15.12.2015 (data della notifica, con effetti interruttivi, della diffida stragiudiziale).
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Per le suesposte considerazioni, la domanda va accolta.
Pertanto, accertato che anche in epoca posteriore al 27.04.2015 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico Ds del
Cont CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, la convenuta dev'essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“D”) e maturate dal a decorrere Parte_1 dal 15.12.2015, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
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8 Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti della con ricorso depositato il 21.02.2024, così CP_2 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che anche in epoca posteriore al 27.04.2015 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico D Super del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, condanna
Cont la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla parte ricorrente a decorrere dal 15.12.2015, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
- condanna l convenuta al pagamento delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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