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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 7278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 14.11.2024 ex art.281-quinquies
c.p.c., vertente tra
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio La Parte_1 P.IVA_1
Gioia in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Calabria n.56,
e
(p.i.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli avvocati Pierluigi Bellardi e Roberta Pannico in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina, al Viale
P.L. Nervi Torre 4 Magnolie.
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo - adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 2.11.2021 la ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n.1826 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 4.8.2021 per il pagamento, in favore della , della somma di Controparte_1 euro 18.300 (oltre interessi e spese), per prestazioni rese (trasporto di macchinari).
La citante ha riferito: che tra le parti non sussiste alcun vincolo giuridico;
che la pretesa economica della controparte è arbitraria.
La citata ha replicato: che ha svolto, in favore della società opponente, le prestazioni accennate;
che per il contratto non è richiesta la forma scritta;
che l'opposizione deve essere rigettata.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più persone.
All'udienza del 14.11.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La ha domandato, nell'esercizio della scelta Controparte_1 accordata dall'art. 1453 c.c., l'adempimento di un contratto (per il trasporto di macchinari), come si ricava dalle espressioni utilizzate nel ricorso introduttivo. Il procedimento ingiuntivo
è infatti composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta e la unicità del procedimento, includente l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso (cfr. C. n.13950/1999).
Individuato il thema decidendum va analizzata la posizione delle parti in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nel caso), deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C. Ord. n.25584/2018
e C.S.U. 13533/2001); la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. C. n.19944/2023).
La società opposta deve allora provare la sussistenza ed il contenuto dell'accordo nonché
l'esecuzione dello stesso. ha narrato: “[…] sono stato contattato anche dalla per Testimone_1 Parte_1 lo spostamento di carro ponti in Pomezia […] ho sollevato i macchinari della Parte_1 sui camion della […]”; ha esposto: “[…] I mezzi Controparte_1 Testimone_2 della società opponente sono stati caricati in Latina […] e trasportati […] presso la sede della […]”. Parte_1
Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte, attestanti l'esecuzione del trasporto allegato, consentono di affermare l'esistenza, tra le parti, di un vincolo giuridico.
Per di più gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (cfr. C. Ord. n.28217/2023).
L'estratto prodotto nella precedente fase (monitoria) include l'attestazione notarile della regolare tenuta delle scritture contabili;
la circostanza accennata, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra menzionato ed in concorso con le risultanze dell'istruttoria, integra una ulteriore prova presuntiva dell'esistenza del contratto e del compenso pattuito per la prestazione. Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – valore della lite – fasi svolte).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva;
-condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077 per compensi professionali
[...]
(oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 12.2.2025 Il Giudice
c.p.c., vertente tra
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio La Parte_1 P.IVA_1
Gioia in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Calabria n.56,
e
(p.i.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli avvocati Pierluigi Bellardi e Roberta Pannico in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina, al Viale
P.L. Nervi Torre 4 Magnolie.
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo - adempimento contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 2.11.2021 la ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n.1826 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri il 4.8.2021 per il pagamento, in favore della , della somma di Controparte_1 euro 18.300 (oltre interessi e spese), per prestazioni rese (trasporto di macchinari).
La citante ha riferito: che tra le parti non sussiste alcun vincolo giuridico;
che la pretesa economica della controparte è arbitraria.
La citata ha replicato: che ha svolto, in favore della società opponente, le prestazioni accennate;
che per il contratto non è richiesta la forma scritta;
che l'opposizione deve essere rigettata.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più persone.
All'udienza del 14.11.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La ha domandato, nell'esercizio della scelta Controparte_1 accordata dall'art. 1453 c.c., l'adempimento di un contratto (per il trasporto di macchinari), come si ricava dalle espressioni utilizzate nel ricorso introduttivo. Il procedimento ingiuntivo
è infatti composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta e la unicità del procedimento, includente l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso (cfr. C. n.13950/1999).
Individuato il thema decidendum va analizzata la posizione delle parti in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.).
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nel caso), deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C. Ord. n.25584/2018
e C.S.U. 13533/2001); la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. C. n.19944/2023).
La società opposta deve allora provare la sussistenza ed il contenuto dell'accordo nonché
l'esecuzione dello stesso. ha narrato: “[…] sono stato contattato anche dalla per Testimone_1 Parte_1 lo spostamento di carro ponti in Pomezia […] ho sollevato i macchinari della Parte_1 sui camion della […]”; ha esposto: “[…] I mezzi Controparte_1 Testimone_2 della società opponente sono stati caricati in Latina […] e trasportati […] presso la sede della […]”. Parte_1
Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte, attestanti l'esecuzione del trasporto allegato, consentono di affermare l'esistenza, tra le parti, di un vincolo giuridico.
Per di più gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (cfr. C. Ord. n.28217/2023).
L'estratto prodotto nella precedente fase (monitoria) include l'attestazione notarile della regolare tenuta delle scritture contabili;
la circostanza accennata, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra menzionato ed in concorso con le risultanze dell'istruttoria, integra una ulteriore prova presuntiva dell'esistenza del contratto e del compenso pattuito per la prestazione. Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – valore della lite – fasi svolte).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva;
-condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in euro 5.077 per compensi professionali
[...]
(oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 12.2.2025 Il Giudice