Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPV BBLBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1072/2024 introdotto con ricorso depositato in data 19.07.2024 da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 nato il [...] a [...]
ET del NT (AP) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Otello Bagalini e dall'Avv. Stefano Bagalini, entrambi del Foro di Ascoli
Piceno
RICORRENTE
CONTRO
1) nata il [...] a (C.F.: C.F. 2 Controparte_1
GI (TE) e residente in [...]del NT (AP), in via Dei Laureti n.
101, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Marcone del Foro di Teramo
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25/07/1982 dai sig.ri Parte 1 nato in [...]
ET del NT il 14/01/1957, codice fiscale C.F. 1 , e CP 1
[...] nata in [...] il [...], codice fiscale C.F. 2
trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 45 (Registro degli Atti di
Matrimonio anno 1982 Parte 2 Serie A) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AN ET del NT a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1. Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento pari a € 400,00 disposto in favore della sig.ra Controparte_1 con decreto di omologa del 28/11/2022 reso nel procedimento di separazione consensuale rubricato al N. 1444/2022 Tribunale di Ascoli Piceno e dichiarare che il Parte 1
nulla più deve alla stessa a nessun titolo con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
2. Disporre la revoca dell'assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% sita in AN ET del NT
Via dei Laureati n. 101, piano T-2 - distinta al NCEU del Comune di AN ET del NT foglio 31 part. 230 sub 6 cat. A/2 classe 3 composta da 5 vani, superficie mq 119 con annessa autorimessa distinta al medesimo fg. 31 part. 125 sub 19 cat. C/6, superficie mq 20 - a suo tempo disposta con decreto di omologa del 28/11/2022 reso nel procedimento di separazione consensuale rubricato al N. 1444/2022 Tribunale di
Ascoli Piceno, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso;
3. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa."
PER LA RESISTENTE “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, sentiti i coniugi, esperito il tentativo di conciliazione ed accertata l'impossibilità di ricostituire la convivenza, voglia emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle richieste e conclusioni di seguito rassegnate:
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 473 bis 12 comma 3 lettere a,b) e c) cpc, per i motivi sopra esposti. Nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di non accogliere la presente eccezione, voglia disporre al sig. l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc di tutta la Parte 1
,
documentazione patrimoniale nonché di quella bancaria e finanziaria omessa, previa acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate competente, dell'elenco degli Istituti di Credito e delle filiali di CP 2 con i quali il ricorrente intrattiene rapporti bancari e finanziari.
2. nel merito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg. nata a [...] il Controparte 1
,
22.08.1954, res. in AN ET EL NT (AP) alla via Dei Laureti 101 int.5 (cod. fisc. nato San Benedetto Del
), e C.F. 2 Parte 1
NT (AP) il 14.01.1957, ivi residente a[...] (cod. fisc ), contratto in GI in data 25.07.1982, trascritto nei C.F. 1
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.45 Registro Atti di Matrimonio anno
1982 parte 2 Serie A;
b) dichiarare inammissibili, improponibili ed irrituali o, comunque, rigettare le domande, ex adverso formulate, di revoca dell'assegno di mantenimento e di assegnazione dela casa coniugale, nonché di soccombenza alle spese e competenze di giudizio: c) disporre, a favore della sig.ra Controparte_1
,
un assegno di divorzio di almeno €.600,00 mensili o di quella somma che parrà equa e giusta, da versarsi a carico del sig. Parte 1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. d) condannare il sig. Parte 1 al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1 delle spese e competenze di giudizio."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Parte 1Con ricorso depositato in data 19.07.2024 sulla premessa che: in data 25.07.1982 contraeva matrimonio concordatario con la Sig.ra CP 1 in GI;
matrimonio che veniva trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile di detto Comune al n. 45 (Registro degli Atti di Matrimonio anno 1982 Parte
2 Serie A);
dall'unione nascevano due figli: IS il 18.01.1983 e PE 1 il 25.09.1984; con il passare del tempo, a causa dell'incompatibilità di carattere, iniziavano le prime incomprensioni che poi si accentuavano al punto tale da rendere intollerabile la convivenza, tanto che veniva proposto ricorso congiunto per la separazione consensuale;
la separazione veniva iscritta al n. 1444/2022 R.G. Tribunale di Ascoli Piceno e
-
successivamente omologata con decreto del 28.11.2022 alle seguenti condizioni concordate tra le parti: "1. I coniugi vivranno separati, pur mantenendo l'uno nei confronti dell'altro il necessario e dovuto rispetto e senza alcuna interferenza nella vita privata e di relazione dell'altro.
2. La sig.ra Controparte_1 continuerà a vivere nella casa già coniugale sita in AN ET del NT Via dei Laureati n.
101, piano T-2 - distinta al NCEU del Comune di AN ET del NT foglio
31 part. 230 sub 6 cat. A/2 classe 3 composta da 5 vani, superficie mq 119 con annessa autorimessa distinta al medesimo fg. 31 part. 125 sub 19 cat. C/6, superficie mq 20 - di proprietà di entrambi i coniugi, senza che ciò determini per il futuro una rinuncia al diritto di disporre dell'utilizzo dell'immobile anzidetto e/o il compimento di atti dispositivi relativi alla comproprietà medesima.
3.Gli arredi che si trovano all'interno dell'appartamento predetto rimarranno nella disponibilità della sig.ra CP 1 4.A titolo di mantenimento della sig.ra [...] Parte 1 verserà alla stessa, entro il 05 di ogni CP 1 il sig. mese, un assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5.Le spese per le utenze della casa coniugale saranno a carico della sig.ra che provvederà alle relative volture successivamente al deposito Controparte_1
del ricorso.
6.1 coniugi dichiarano di avere regolato, con il presente atto ogni loro rapporto economico/patrimoniale e, conseguentemente, di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo e/o ragione.
7.Le parti, infine, intendono attribuire immediata efficacia agli accordi di cui alla presente scrittura, che quindi sono cogenti e debbono essere osservati sin dalla sottoscrizione."
sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 02.09.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, fissando l'udienza del 20.02.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
Controparte_1In data 20.01.2025 si costituiva in giudizio la resistente impugnando e contestando l'avverso ricorso, in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato.
A scioglimento della riserva assunta in udienza di prima comparizione delle parti del
20.02.2025, il G.I. adottava i seguenti provvedimenti “pone a carico di Parte 1 Controparte_1 , l'assegno divorzile provvisorio di euro 800
[...] , in favore di mensili, da versarsi entro i primi 5 giorni ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat - vita;
ammette le prove orali proposte dalla parte resistente CP 1 ai cap. 1, 2, 3; non ammette il cap. n 4 in quanto rilevante ai fini della decisione;
non ammette i capitoli di prova orale formulati da parte di ricorrente in quanto irrilevanti ai fini della decisione, stante l'avvenuto decesso Persona 2 abilita parte ricorrente a prova contraria sui capitoli proposti da parte resistente ammessi;
dispone che tramite la Guardia di finanza di AN ET del NT con facoltà di subdelega siano compiuti accertamenti sulla consistenza patrimoniale di
, con riferimento anche alle società a lui comunque riconducibili;
Parte 1
dispone che produca il giudizio gli estratti del suo conto corrente Parte 1
personale e gli estratti conto del 2024 delle società a lui riconducibili" e fissava, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'udienza del 10.04.2025.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione.
La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1072/2024 come sopra promossa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GI il
-
25.07.1982 tra Controparte_1 e Parte 1 ;
dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a
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cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 45 (Registro degli Atti di Matrimonio anno 1982 Parte 2 Serie A); provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza spese al definitivo.
-
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi