Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5397/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5397/2024, promossa con ricorso depositato il 23/12/2024 da:
1) Parte_1 nata Varese il 05/06/1985
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Sara Brovelli
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 14/01/1986
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Andrea Febbraro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brezzo di ER (VA), in data 28 maggio 2012
(anno 2012 atto n. 1 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 06/12/2022 omologato con decreto del Tribunale di
Varese depositato il 23/12/2022;
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]; Persona_2
nato a [...] il [...]. Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/12/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) affidamento congiunto dei figli minori , e ad entrambi i Per_1 Per_2 Parte_3
genitori, con collocamento presso la madre. Ordinare che i detti genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse dei figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2) diritti di visita del padre, salvo miglior accordo assunto dai genitori nell'interesse dei minori e salvo ogni diverso desiderio e/o necessità degli stessi minori, siano conformi alle eSIenze degli stessi e comunque secondo l'iter già delineato nella separazione
- fine settimana alternati, con pernottamento notturno presso la madre, il sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 10.00 fino alle 19.00;
- in occasione delle festività natalizie i genitori trascorreranno con i figli alternativamente di anno in anno, il periodo dal 24.12 al 31.12 e dal 01.01 e 6.01 con pernottamento notturno presso la madre;
- in occasione delle vacanze Pasquali i genitori trascorreranno con i figli, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, in orario che i coniugi concorderanno di volta in volta;
- le vacanze estive verranno concordate di anno in anno tra i genitori entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
3) verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli abbia a versare alla SI.ra Parte_2
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di €. 2.400,00 (€. Parte_1
800,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT alle note coordinate bancarie;
quanto all'importo degli assegni familiari AVS nella misura liquidata dalla Confederazione Svizzera
i coniugi dichiarano che questi sono versati direttamente alla madre;
4) la somma come sopra determinata è da intendersi compresa anche del contributo alle spese straordinarie che verranno sostenute in favore dei figli;
pertanto, dette spese non saranno più soggette al previo accordo tra i coniugi in conformità alle Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese;
5) in ossequio alla normativa Elvetica (regolamentata soprattutto nel Codice civile (CC) Svizzero ex artt. 122-124, art. 141, ma anche previste dalla LFLP, dal CO e dalla LPP) le prestazioni d'uscita cd secondo pilastro e anche eventuali capitali di libero passaggio (su conti bancari o polizze di libero passaggio), così come i prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio per l'accesso alla proprietà abitativa (art. 22 cpv. 2 LFLP, art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO normativa Elevetica) verranno trasferiti alla cassa pensione della SI.ra e/o accreditate su un conto di libero Parte_1 passaggio o di una polizza di libero passaggio, si specifica che l'importo di CHF 29.308.00 prelevato dal conto previdenziale del SI. in costanza di matrimonio ed investito sull'immobile Parte_2
familiare all'epoca in proprietà indivisa dei coniugi – in brezzo di ER (VA) – Via Vaira n. 22 – che nel frattempo è stato ceduto per l'intero alla SI.ra , con atto notarile stipulato Parte_1
nel dicembre 2023 – debba considerarsi a tutti gli effetti di legge come anticipo della prestazione di libero passaggio agli effetti della divisione dell'odierna previdenza in sede di scioglimento del matrimonio e debba essere considerato come rimborso del prelievo anticipato.
6) presta assenso all'inserimento dei figli minori sul passaporto della madre;
Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/05/2012, in Brezzo di
ER(VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brezzo di ER (anno
2012, atto n. 1, parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.