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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3697 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe TAVERNA
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/10/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco DOPPIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza,
verificate le condizioni di legge ed esperiti gli incombenti di rito, voglia disciplinare i loro rapporti e quelli tra loro ed i figli minori secondo le modalità
di seguito indicate:
Per_
1. i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di Torrebelvicino
(VI), via Casalena n.4, che viene assegnata alla madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, cui si fa onere di tenersi reciprocamente e tempestivamente informati su tutte tali questioni, fermo restando l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
2. salvo diverso e più ampio accordo dei genitori, il signor Parte_1
avrà la facoltà di stare con i figli nei giorni di mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
21, ed a fine settimane alternati dal venerdì sera dopo la fine delle attività
sportive dei figli fino alle ore 21.00 della domenica;
3. i figli trascorreranno le vacanze estive con e presso ciascun genitore per almeno 15 giorni continuativi, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno,
o anche successivamente in base alle indicazioni dei rispettivi datori di lavoro,
nonché trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà tempo con
2 ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di
Capodanno, il giorno di Pasqua e di lunedì in Albis, il tutto sempre salvo diverso accordo dei genitori stessi. I genitori si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'altro del tempo e del luogo di eventuali vacanze con i figli,
pur se ricadenti nel proprio periodo di competenza;
4. il signor concorrerà al mantenimento dei figli tramite versamento Parte_1
alla madre della somma mensile di € 500,00 (250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento della somma suddetta avverrà entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora sulle coordinate bancarie che Controparte_1
saranno tempestivamente comunicate;
le spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo in materia di famiglia in uso presso il
Tribunale di Vicenza (che entrambe le parti danno per letto e che dichiarano di voler concordemente applicare), resteranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ognuno. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla comunicazione dei documenti attestanti la spesa sostenuta;
ciascun genitore percepirà pro quota l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS;
5. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e coi rispettivi familiari;
6. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del
Per_ passaporto e/o documento valido per l'espatrio dei figli e Per_2
3 7. I genitori danno atto di aver individuato con accordo a parte i beni mobili che il sig. avrà facoltà di asportare dalla casa familiare entro e non oltre Parte_1
il termine di giorni 60 dalla data di emissione della sentenza;
8. Con riguardo al pagamento del mutuo che grava l'immobile familiare, la sig.ra assume l'impegno di provvedere autonomamente ed Controparte_1
integralmente, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, al pagamento delle relative rate, fino all'estinzione del mutuo e/o sino ad eventuale nuovo accordo con il sig. ; Parte_1
9. I genitori, salvo quanto concordato in ordine al pagamento del mutuo che grava l'abitazione familiare, riservano ad altra sede la regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti e/o dipendenti dalla convivenza;
10. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento Controparte_1
Per_ e mantenimento dei figli minori e nati a Thiene (VI) rispettivamente Per_2
l'8/01/2008 e il 6/09/2010.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con i Controparte_1
figli minori.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio
Per_ dei figli e Per_2
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le
5 conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei figli minori delle
Per_ parti e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i Per_2
genitori in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3697 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe TAVERNA
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/10/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco DOPPIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza,
verificate le condizioni di legge ed esperiti gli incombenti di rito, voglia disciplinare i loro rapporti e quelli tra loro ed i figli minori secondo le modalità
di seguito indicate:
Per_
1. i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di Torrebelvicino
(VI), via Casalena n.4, che viene assegnata alla madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, cui si fa onere di tenersi reciprocamente e tempestivamente informati su tutte tali questioni, fermo restando l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
2. salvo diverso e più ampio accordo dei genitori, il signor Parte_1
avrà la facoltà di stare con i figli nei giorni di mercoledì dalle ore 17.30 alle ore
21, ed a fine settimane alternati dal venerdì sera dopo la fine delle attività
sportive dei figli fino alle ore 21.00 della domenica;
3. i figli trascorreranno le vacanze estive con e presso ciascun genitore per almeno 15 giorni continuativi, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno,
o anche successivamente in base alle indicazioni dei rispettivi datori di lavoro,
nonché trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali per metà tempo con
2 ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di
Capodanno, il giorno di Pasqua e di lunedì in Albis, il tutto sempre salvo diverso accordo dei genitori stessi. I genitori si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'altro del tempo e del luogo di eventuali vacanze con i figli,
pur se ricadenti nel proprio periodo di competenza;
4. il signor concorrerà al mantenimento dei figli tramite versamento Parte_1
alla madre della somma mensile di € 500,00 (250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento della somma suddetta avverrà entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora sulle coordinate bancarie che Controparte_1
saranno tempestivamente comunicate;
le spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo in materia di famiglia in uso presso il
Tribunale di Vicenza (che entrambe le parti danno per letto e che dichiarano di voler concordemente applicare), resteranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ognuno. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla comunicazione dei documenti attestanti la spesa sostenuta;
ciascun genitore percepirà pro quota l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS;
5. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e coi rispettivi familiari;
6. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del
Per_ passaporto e/o documento valido per l'espatrio dei figli e Per_2
3 7. I genitori danno atto di aver individuato con accordo a parte i beni mobili che il sig. avrà facoltà di asportare dalla casa familiare entro e non oltre Parte_1
il termine di giorni 60 dalla data di emissione della sentenza;
8. Con riguardo al pagamento del mutuo che grava l'immobile familiare, la sig.ra assume l'impegno di provvedere autonomamente ed Controparte_1
integralmente, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, al pagamento delle relative rate, fino all'estinzione del mutuo e/o sino ad eventuale nuovo accordo con il sig. ; Parte_1
9. I genitori, salvo quanto concordato in ordine al pagamento del mutuo che grava l'abitazione familiare, riservano ad altra sede la regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti e/o dipendenti dalla convivenza;
10. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2024 e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento Controparte_1
Per_ e mantenimento dei figli minori e nati a Thiene (VI) rispettivamente Per_2
l'8/01/2008 e il 6/09/2010.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con i Controparte_1
figli minori.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio
Per_ dei figli e Per_2
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le
5 conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei figli minori delle
Per_ parti e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra i Per_2
genitori in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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