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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 542/2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Laura Cantore Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 2.3.2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Donno, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Trani al Lungomare C. Colombo n. 18, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo G. Gagliardi, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani alla Piazza della Libertà n. 13, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, nel senso di revocare l'assegno mensile di mantenimento previsto in favore delle figlie maggiorenni e sul presupposto della raggiunta indipendenza Per_1 Per_2 Per_3 economica delle stesse. In particolare, il ha dedotto che: la figlia nata il [...], lavora con mansioni di Pt_1 Per_1 segretaria presso lo studio di una commercialista;
la figlia nata il [...], svolge le Per_2 mansioni di servizio di sala con regolare contratto;
la figlia nata il [...], dopo aver Per_3 lavorato per più società di vacanza in vari luoghi italiani, espleta la propria attività lavorativa in favore della società Hermitage Hotel s.r.l., con sede in Milano.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale del
22.5.2023 si è costituita , contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo, in Controparte_1 via principale, la conferma dell'obbligo di mantenimento disposto con la sentenza di divorzio nell'interesse delle figlie e, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo a carico del da Pt_1
€ 250,00 per ciascuna figlia ad € 400,00 al mese, deducendo il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse.
In particolare, la ha allegato, in primo luogo, che le figlie non hanno completato il loro CP_1 percorso formativo e di studi e che, in ogni caso, persiste per tutte una condizione di mancanza di autosufficienza economico-reddituale, non avendo le stesse trovato un'occupazione stabile, adeguata agli studi svolti ed alla professionalità acquisita, da cui possano percepire un reddito idoneo per provvedere autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle loro esigenze di vita.
Celebrata la prima udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. ed ascoltate le parti, comparse personalmente, il giudice relatore ha disposto un'informativa INPS sulla posizione lavorativa e previdenziale delle figlie.
In seguito al deposito della documentazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., è stata riservata al Collegio alla successiva udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione reddituale di cui all'art. 473bis. 12 c.p.c., atteso che tale ipotesi di inammissibilità non è espressamente contemplata dalla norma, né si è ritenuto di ordinare l'esibizione dei predetti documenti, avendo il ricorrente addotto a sostegno della domanda di revoca dell'assegno dovuto per il concorso al mantenimento ordinario delle figlie, la sola sopravvenuta indipendenza economica di queste ultime.
Ciò posto, ai fini della revoca del mantenimento il giudice è tenuto a valutare in concreto se il reperimento di un'occupazione lavorativa abbia o meno portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate e, in particolare, della prova da parte del genitore obbligato dell'ottenimento dell'occupazione lavorativa e della dimostrazione da parte dell'avente diritto all' assegno “dell'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle concrete aspirazioni e capacità del figlio” (cfr. Cass. n. 22076/2022). Dunque, non è sufficiente dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio per ottenere la revoca dell'assegno, ma è necessario provare il raggiungimento dell'indipendenza economica, cui consegue il venir meno dell'obbligo di mantenimento, che una volta cessato non può sorgere nuovamente, e per tale ragione il giudice è chiamato a valutare con molta prudenza la sussistenza dei presupposti per la revoca in presenza di attività lavorative saltuarie oppure occasionali.
In altri termini, l'indipendenza economica del figlio può dirsi raggiunta quando lo stesso possiede la capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del figlio, che assumono tuttavia un rilievo progressivamente minore all'aumentare dell'età dello stesso.
Nel caso in esame, pur essendo compito dei genitori quello di assecondare, per quanto possibile, le aspirazioni delle figlie, somministrando i mezzi economici necessari affinché possano cercare un'occupazione appropriata al loro livello sociale e culturale, senza costringerle ad accettare soluzioni degradanti o indesiderate, non può dubitarsi, dell'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e tale da giustificare la revoca dell'obbligo posto a carico del Per_1 Per_3 padre di contribuire al loro mantenimento.
Orbene, costituisce circostanza pacifica, nonché documentalmente provata, che Parte_2 almeno a far data dal febbraio del 2023, è stata assunta con le mansioni di impiegata presso uno studio fiscale e contabile, con contratto di lavoro part-time a tempo determinato, conseguendo un compenso netto mensile pari ad € 700,00 (cfr. all. alla memoria di parte resistente, n. 10 e 11).
Tuttavia, parte resistente ha dedotto l'impossibilità di ritenere raggiunta l'indipendenza economica della figlia, in ragione del mancato completamento del percorso di studi da ella intrapreso, essendo ancora iscritta presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli studi di Bari.
Ebbene, a fronte della prova indiscutibile di capacità di inserimento nel modo del lavoro da parte della figlia maggiorenne, deve evidenziarsi che il percorso di studi da ella intrapreso non è in alcun modo progredito dal luglio 2020 (cfr. all. memoria ) e ciò induce a ritenere che non vi sia concreta CP_1 volontà di portarlo a termine in tempi ragionevoli o, se non altro, che non possa escludersi un'inerzia colpevole da parte della figlia, tale da non giustificare il permanere dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento per consentire alla stessa di perseguire nello studio.
Invero, l'età della figlia – ventisei anni-, l'andamento del percorso di studi, lo svolgimento di attività lavorativa e la capacità di inserimento nel modo del lavoro, impongono di ritenere che sia venuto meno l'obbligo del padre di provvedere al suo mantenimento.
Quanto a deve evidenziarsi che nonostante la giovane età – ventidue anni- dall'estratto conto Per_3 previdenziale del 21.8.2023 emerge che ella ha intrapreso lo svolgimento di attività lavorativa dal luglio
2021 e, seppure con modalità discontinua, ha lavorato sino al 30.6.2023, sia con contratti da apprendista che da lavoratrice dipendente, per diverse aziende e conseguendo un reddito significativo tenuto conto dei corrispondenti periodi lavorativi (€ 7.911,00 dal 23.5.2022 al 7.10.2022; € 9.267,00 dal 1.1.2023 al
25.4.2023; € 2.919,00 dal 17.5.2023 al 30.6.2023).
L'esperienza lavorativa maturata nel settore del turismo, corrispondente al percorso di studi prescelto e portato a termine con il conseguimento del diploma presso l'istituto professionale alberghiero, nonché la capacità di inserimento nel mondo del lavoro, comprovata dallo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di diverse società, consentono di ritenere raggiunta anche per la figlia Per_3
l'indipendenza economica.
Diversamente, l'applicazione dei richiamati principi impone il rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse della figlia atteso che, nonostante Per_2
l'estratto conto previdenziale attesti lo svolgimento di attività lavorativa per diverse società, costituisce circostanza pacifica – in quanto riferita da entrambi i genitori durante il libero interrogatorio- il prossimo conseguimento della laurea triennale in lingue, sicché v'è prova della mancata corrispondenza del lavoro prestato nel settore della ristorazione alle concrete aspirazioni della figlia, che ha contestualmente portato avanti il proprio percorso di studi.
Ad ogni modo, lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure non corrispondente alle concrete aspirazioni della figlia, determina il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'aumento dell'importo dell'assegno richiesto dalla , in quanto pur non necessitando di specifica prova CP_1
l'aumento delle esigenze dei figli in relazione alla crescita, occorre tener conto dei guadagni conseguiti dalla figlia lavorando come cameriera.
In considerazione degli esiti del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della resistente, in ragione della soccombenza prevalente, e vengono liquidate – tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta- come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore – indeterminabile, complessità bassa- da € 26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, nel procedimento introdotto da nei Parte_1 confronti di per la modifica delle condizioni di divorzio, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio previste dalla sentenza di divorzio n. 1926/2017 pubblicata il 12.9.2017 dal Tribunale di Trani e passata in giudicato, revocando l'obbligo di mantenimento previsto a carico di nell'interesse di Parte_1 Parte_2
e con decorrenza dalla data della domanda;
[...] Controparte_2
b) Rigetta le domande proposte da;
Controparte_1 c) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.809,00 per comensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Laura Cantore Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 2.3.2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Donno, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Trani al Lungomare C. Colombo n. 18, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo G. Gagliardi, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani alla Piazza della Libertà n. 13, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, nel senso di revocare l'assegno mensile di mantenimento previsto in favore delle figlie maggiorenni e sul presupposto della raggiunta indipendenza Per_1 Per_2 Per_3 economica delle stesse. In particolare, il ha dedotto che: la figlia nata il [...], lavora con mansioni di Pt_1 Per_1 segretaria presso lo studio di una commercialista;
la figlia nata il [...], svolge le Per_2 mansioni di servizio di sala con regolare contratto;
la figlia nata il [...], dopo aver Per_3 lavorato per più società di vacanza in vari luoghi italiani, espleta la propria attività lavorativa in favore della società Hermitage Hotel s.r.l., con sede in Milano.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale del
22.5.2023 si è costituita , contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo, in Controparte_1 via principale, la conferma dell'obbligo di mantenimento disposto con la sentenza di divorzio nell'interesse delle figlie e, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo a carico del da Pt_1
€ 250,00 per ciascuna figlia ad € 400,00 al mese, deducendo il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse.
In particolare, la ha allegato, in primo luogo, che le figlie non hanno completato il loro CP_1 percorso formativo e di studi e che, in ogni caso, persiste per tutte una condizione di mancanza di autosufficienza economico-reddituale, non avendo le stesse trovato un'occupazione stabile, adeguata agli studi svolti ed alla professionalità acquisita, da cui possano percepire un reddito idoneo per provvedere autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle loro esigenze di vita.
Celebrata la prima udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. ed ascoltate le parti, comparse personalmente, il giudice relatore ha disposto un'informativa INPS sulla posizione lavorativa e previdenziale delle figlie.
In seguito al deposito della documentazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., è stata riservata al Collegio alla successiva udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione reddituale di cui all'art. 473bis. 12 c.p.c., atteso che tale ipotesi di inammissibilità non è espressamente contemplata dalla norma, né si è ritenuto di ordinare l'esibizione dei predetti documenti, avendo il ricorrente addotto a sostegno della domanda di revoca dell'assegno dovuto per il concorso al mantenimento ordinario delle figlie, la sola sopravvenuta indipendenza economica di queste ultime.
Ciò posto, ai fini della revoca del mantenimento il giudice è tenuto a valutare in concreto se il reperimento di un'occupazione lavorativa abbia o meno portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate e, in particolare, della prova da parte del genitore obbligato dell'ottenimento dell'occupazione lavorativa e della dimostrazione da parte dell'avente diritto all' assegno “dell'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle concrete aspirazioni e capacità del figlio” (cfr. Cass. n. 22076/2022). Dunque, non è sufficiente dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio per ottenere la revoca dell'assegno, ma è necessario provare il raggiungimento dell'indipendenza economica, cui consegue il venir meno dell'obbligo di mantenimento, che una volta cessato non può sorgere nuovamente, e per tale ragione il giudice è chiamato a valutare con molta prudenza la sussistenza dei presupposti per la revoca in presenza di attività lavorative saltuarie oppure occasionali.
In altri termini, l'indipendenza economica del figlio può dirsi raggiunta quando lo stesso possiede la capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del figlio, che assumono tuttavia un rilievo progressivamente minore all'aumentare dell'età dello stesso.
Nel caso in esame, pur essendo compito dei genitori quello di assecondare, per quanto possibile, le aspirazioni delle figlie, somministrando i mezzi economici necessari affinché possano cercare un'occupazione appropriata al loro livello sociale e culturale, senza costringerle ad accettare soluzioni degradanti o indesiderate, non può dubitarsi, dell'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e tale da giustificare la revoca dell'obbligo posto a carico del Per_1 Per_3 padre di contribuire al loro mantenimento.
Orbene, costituisce circostanza pacifica, nonché documentalmente provata, che Parte_2 almeno a far data dal febbraio del 2023, è stata assunta con le mansioni di impiegata presso uno studio fiscale e contabile, con contratto di lavoro part-time a tempo determinato, conseguendo un compenso netto mensile pari ad € 700,00 (cfr. all. alla memoria di parte resistente, n. 10 e 11).
Tuttavia, parte resistente ha dedotto l'impossibilità di ritenere raggiunta l'indipendenza economica della figlia, in ragione del mancato completamento del percorso di studi da ella intrapreso, essendo ancora iscritta presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli studi di Bari.
Ebbene, a fronte della prova indiscutibile di capacità di inserimento nel modo del lavoro da parte della figlia maggiorenne, deve evidenziarsi che il percorso di studi da ella intrapreso non è in alcun modo progredito dal luglio 2020 (cfr. all. memoria ) e ciò induce a ritenere che non vi sia concreta CP_1 volontà di portarlo a termine in tempi ragionevoli o, se non altro, che non possa escludersi un'inerzia colpevole da parte della figlia, tale da non giustificare il permanere dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento per consentire alla stessa di perseguire nello studio.
Invero, l'età della figlia – ventisei anni-, l'andamento del percorso di studi, lo svolgimento di attività lavorativa e la capacità di inserimento nel modo del lavoro, impongono di ritenere che sia venuto meno l'obbligo del padre di provvedere al suo mantenimento.
Quanto a deve evidenziarsi che nonostante la giovane età – ventidue anni- dall'estratto conto Per_3 previdenziale del 21.8.2023 emerge che ella ha intrapreso lo svolgimento di attività lavorativa dal luglio
2021 e, seppure con modalità discontinua, ha lavorato sino al 30.6.2023, sia con contratti da apprendista che da lavoratrice dipendente, per diverse aziende e conseguendo un reddito significativo tenuto conto dei corrispondenti periodi lavorativi (€ 7.911,00 dal 23.5.2022 al 7.10.2022; € 9.267,00 dal 1.1.2023 al
25.4.2023; € 2.919,00 dal 17.5.2023 al 30.6.2023).
L'esperienza lavorativa maturata nel settore del turismo, corrispondente al percorso di studi prescelto e portato a termine con il conseguimento del diploma presso l'istituto professionale alberghiero, nonché la capacità di inserimento nel mondo del lavoro, comprovata dallo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di diverse società, consentono di ritenere raggiunta anche per la figlia Per_3
l'indipendenza economica.
Diversamente, l'applicazione dei richiamati principi impone il rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse della figlia atteso che, nonostante Per_2
l'estratto conto previdenziale attesti lo svolgimento di attività lavorativa per diverse società, costituisce circostanza pacifica – in quanto riferita da entrambi i genitori durante il libero interrogatorio- il prossimo conseguimento della laurea triennale in lingue, sicché v'è prova della mancata corrispondenza del lavoro prestato nel settore della ristorazione alle concrete aspirazioni della figlia, che ha contestualmente portato avanti il proprio percorso di studi.
Ad ogni modo, lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure non corrispondente alle concrete aspirazioni della figlia, determina il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'aumento dell'importo dell'assegno richiesto dalla , in quanto pur non necessitando di specifica prova CP_1
l'aumento delle esigenze dei figli in relazione alla crescita, occorre tener conto dei guadagni conseguiti dalla figlia lavorando come cameriera.
In considerazione degli esiti del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della resistente, in ragione della soccombenza prevalente, e vengono liquidate – tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta- come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore – indeterminabile, complessità bassa- da € 26.000,01 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, nel procedimento introdotto da nei Parte_1 confronti di per la modifica delle condizioni di divorzio, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio previste dalla sentenza di divorzio n. 1926/2017 pubblicata il 12.9.2017 dal Tribunale di Trani e passata in giudicato, revocando l'obbligo di mantenimento previsto a carico di nell'interesse di Parte_1 Parte_2
e con decorrenza dalla data della domanda;
[...] Controparte_2
b) Rigetta le domande proposte da;
Controparte_1 c) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.809,00 per comensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore