Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/06/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02519/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunato Massimiliano Lafranco, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC fortunatomassimiliano.lafranco@ordineavvocatita.it;
contro
Comune di Sant'Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Perillo, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura del Comune in S. Antonio Abate, Piazza Don Mosè Mascolo, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento
del diniego di condono edilizio prot. n. -OMISSIS- relativamente alla richiesta di condono edilizio ex lege 326/03 pratica -OMISSIS-, notificato in data 14/03/2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antonio Abate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 9 maggio 2022 e depositato in data 18 maggio 2022 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è proprietario di un fondo sito in Sant’Antonio Abate alla via -OMISSIS-, nel quale ha realizzato un piccolo locale (19 mq.) pertinenziale al fabbricato principale, catastalmente identificato al foglio -OMISSIS-.
In data 10 dicembre 2004 il deducente ha presentato (prot. n. -OMISSIS-) istanza di condono edilizio ex legge 326/03 al fine di ottenere la sanatoria di quanto realizzato abusivamente.
In data 5 gennaio 2012 l’Amministrazione resistente ha notificato al ricorrente comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990 concernente i motivi ostativi al rilascio della sanatoria; in data 1 febbraio 2022 il ricorrente ha presentato memorie in merito alle constatazioni dell’Amministrazione comunale.
In data 14 marzo 2022 è stato notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, con il quale la domanda di condono è stata rigettata in ragion del fatto che “….. l’applicazione del D.L. n°269/03 convertito in L. 326/03 esclude la possibilità del condono nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il deducente ha proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di S. Antonio Abate, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile in rito ovvero rigettato, essendo infondato in fatto ed in diritto.
1.2. Con note depositate in data 4 giugno 2025 la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione.
All’udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2025, presente il difensore della parte resistente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. 269/03. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria .
Per il deducente, in sintesi, l’opposta non accoglibilità del condono sul presupposto che la zona in esame sia vincolata sotto il profilo paesistico non corrisponde né al tenore del dettato normativo del condono edilizio ex lege 326/2003 né alla giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto.
All’uopo la parte ricorrente, dopo aver richiamato la disciplina regionale della Lombardia sulla sanabilità delle opere abusive realizzate su aree vincolate paesaggisticamente, ha ricordato che la Corte costituzionale ha affermato che le questioni sollevate dal Governo non sono fondate, dal momento che la disciplina regionale in questione si limita, effettivamente, a recepire la normativa statale concernente la sanatoria degli abusi realizzati nelle aree vincolate, senza introdurre ipotesi di sanatoria ulteriori rispetto a quelle previste dal D.L. 269/2003.
Anche per la giurisprudenza amministrativa - secondo l’esponente - non tutti i vincoli sono ostativi alla sanabilità ma solo quelli di inedificabilità assoluta, quali, ad esempio, i vincoli di rispetto cimiteriale, i vincoli di rispetto stradale, i vincoli idrogeologici e quelli relativi alle zone omogenee A, A1 ed F1 del P.R.G. sempre, però, che lo stesso risulti debitamente adottato, approvato e pubblicato e, pertanto, vigente. In conclusione, per la parte ricorrente le motivazioni addotte da parte dell’Amministrazione resistente sono fallaci ed erronee; non a caso l’immobile in questione rientra in una zona compatibile ai fini della prefata istanza di condono e l’area in cui sorge l’abuso in parola è qualificata dal vigente PUT come zona territoriale 7, ove non residua alcun tipo di vincolo di inedificabilità assoluta.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Va premesso che il provvedimento avversato, sul presupposto della ricadenza del manufatto in questione (che, come si ricava dalla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi presentata dall’interessato, è stato ultimato il 30 dicembre 1996, rientra nella tipologia di abuso 1 e ha determinato un aumento di superficie) in area - intero territorio comunale - dichiarata di “ notevole interesse pubblico ” sin dal 1985 (nonché interessata dall’applicazione del Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana approvato con legge regionale n. 35 del 27 giugno 1987 e successive modifiche e integrazioni), ha negato all’istante l’anelata sanatoria straordinaria.
1.1.2. La Corte costituzionale, anche più di recente, ha precisato - quanto ai limiti normativamente stabiliti in materia di sanatoria straordinaria (c.d. terzo condono edilizio) - che per il comma 27, lettera d), dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, va ravvisato il « carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta »; fra questi, ma non solo, come prescrive la citata lettera d), vi sono « i vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici » (cfr. Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252).
1.1.3. Orbene, in relazione alla disciplina relativa al c.d. terzo condono edilizio (cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che per l’effetto della qualificazione delle aree come vincolate è sostanzialmente indifferente la natura (assoluta o relativa) del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1241).
Ed ancora, è stato più di recente condivisibilmente osservato che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214; cfr. anche Cons. Stato, sez. VII, 6 maggio 2025, n. 3871; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1388).
1.1.4. Stante i caratteri dell’abuso de quo (che ha determinato l’ampliamento di superficie; rientra nella tipologia 1; è stato realizzato, in area soggetta a vincolo, in epoca successiva alla decorrenza del vincolo) il rilascio del condono è normativamente precluso.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto ancora sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. 269/03. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto del presupposto .
Per l’esponente, in sintesi, premesso che sulla base di quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa non tutti i vincoli sono ostativi alla sanabilità ma solo quelli di inedificabilità assoluta e che, pertanto, la collocazione dell’immobile in zona soggetta a vincoli del Dlgs n. 42 del 2004 non costituisce motivo ostativo alla sanabilità di opere abusive, l’opera abusiva realizzata consiste in una mera opera pertinenziale.
L’art. 32, comma 25, della suindicata legge, osserva l’esponente, dispone che tali opere abusive per essere ammesse a sanatoria “non devono aver comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc”.
Per il deducente, non avendo violato i parametri suindicati nella realizzazione della suddetta opera abusiva, l’istante in base alla disposizione normativa suddetta ha effettuato un abuso che può e deve essere sanato in caso di presentazione di apposita istanza, onere che nella fattispecie in esame è stato adempiuto correttamente.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. In primo luogo, va ribadito quanto detto sopra, in ordine alla irrilevanza – ai fini del carattere ostativo al rilascio dell’anelato bene della vita (sanatoria straordinaria) – della natura (assoluta o relativa) del vincolo (cfr. supra ).
2.1.2. Va poi evidenziato che l’opera per la quale la parte ricorrente ha chiesto la sanatoria straordinaria (negata dal Comune resistente con il provvedimento impugnato) consiste, come sopra anticipato, nella realizzazione di “ locali pertinenziali all’abitazione principale ad uso deposito ”.
Come già evidenziato, l’intervento realizzato sine titulo ha determinato l’ampliamento di superficie, rientra nella tipologia 1 ed è stato realizzato in area soggetta a vincolo in epoca successiva alla decorrenza del vincolo stesso.
Premesso quanto sopra, occorre osservare che hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 aprile 2025, n. 1154; è stato osservato, inoltre, che nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico, è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie: cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 7 luglio 2022, n. 4584).
Si rivela irrilevante, dunque, il rispetto dei parametri di volumetria evocati dalla parte ricorrente stante il chiaro divieto di sanatoria fissato dall’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (cfr. supra ).
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 .
In sintesi, dopo aver ribadito che l’istanza di sanatoria è stata presentata per un ampliamento di un locale garage , la parte ricorrente ha lamentato che non è dato comprendere il rigetto in parola non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche sotto quello procedurale con riferimento al fatto che la P.A. non ha dato alcun conto alle memorie difensive presentate nonostante queste ultime fossero complete in ogni punto, pienamente pertinenti all’oggetto del procedimento e suffragate da idonea documentazione; l’Amministrazione resistente, lamenta l’esponente, nella parte motiva del provvedimento impugnato nulla ha detto in merito alle stesse, sostenendone apoditticamente la relativa non condivisione, in violazione dell’art. 10 della legge 241/90.
Per l’esponente, è da ritenersi illegittimo il provvedimento che non esterni compiutamente la motivazione che ha indotto l'Amministrazione all'adozione dell'atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell'azione amministrativa, come nel caso in esame in cui il provvedimento avversato è connotato da mera enunciazione di stile, adempiendo solo formalmente all’obbligo previsto ex lege , in violazione dell’art. 3 della legge 241/90; la P.A., infatti, ha semplicemente dichiarato di non ritenere fondate le ragioni del ricorrente, non indicando quei “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
Peraltro, conclude il ricorrente, il difetto di motivazione è inscindibilmente connesso all’eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della P.A. resistente, la quale non ha tenuto in alcun conto gli scritti difensivi depositati dal ricorrente; le menzionate disposizioni legislative vanno necessariamente collegate alla violazione dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, come modificata dalla legge 15/2005, il quale ha codificato il principio di trasparenza della pubblica amministrazione cui va sempre improntato l’agere amministrativo, codificazione che trova fondamentale essenza nell’art. 97 Cost., relativamente ai principi di imparzialità e buon andamento della p.a.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. In termini generali, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4465; Cons. Stato, sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1654; Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 10357).
3.1.2. Nel caso in esame, risulta che, comunque, l’Amministrazione comunale resistente ha assicurato il contraddittorio endoprocedimentale e ha dato atto nel provvedimento impugnato della presentazione di memorie difensive da parte dell’interessato.
Orbene, in primo luogo la disciplina evocata dalla parte ricorrente non impone una confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente che essa emerga dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263), ciò che è ravvisabile nel provvedimento avversato.
In secondo luogo, per costante giurisprudenza il diniego alla richiesta di condono non richiede una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l'abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa edilizia (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214), aspetti evidenziati nell’atto impugnato.
I lamentati difetti di motivazione e di istruttoria sono, pertanto, insussistenti, dovendosi anche ribadire che, nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità il provvedimento di rigetto assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
4. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.
5. Stante la limitata attività difensiva del Comune resistente e la natura interpretativa delle questioni esaminate le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.