Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2025, proposto da IA SI, AR EL DO e IO IE, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffoni Valle Piana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.2 del 12.3.25 di sgombero ed acquisizione al patrimonio comunale, resa dal Comune di Giffoni Valle Piana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffoni Valle Piana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale è stata impugnata l’ordinanza di sgombero n. 2 del 12.03.2025, notificata in data 12.03.2025, con la conseguente acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile identificato al N.C.T. del Comune di Giffoni Valle Piana, Foglio 51, particella n.1157, sub.6,7,8,10 e 11.
Il ricorso è stato affidato ad un solo motivo con cui si assume che l’ordine di sgombero non sarebbe stato notificato anche ai signori RI e EL DO, che vanterebbero diritti reali sui beni abusivi.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
Nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene impugnata l’ordinanza di sgombero.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Invero, il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nella parte in cui viene impugnato lo sgombero.
Ed invero, la giurisprudenza è chiara sul punto;
Già questa sezione si è pronunciata, con sentenza n. 888 del 2025, con sentenza n. 574 del 2025 e con sentenza n. 1065 del 2024, su una fattispecie analoghe, nei seguenti termini decisori:
con tale atto, invero, il Comune, «nella qualità di legittimo proprietario, ha inteso far valere la sua pretesa - avente natura di diritto soggettivo - allo sgombero dei locali abusivamente occupati» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 2313).
Infatti, «una volta chiarito (come da ultimo ha ribadito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza nr. 16/2023) che l’effetto dell’acquisizione del manufatto abusivo (e della relativa area di sedime) al patrimonio dell’Ente avviene automaticamente ed ipso iure, quale conseguenza (ablativa) dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e riduzione in pristino ex art. 31 del D.P.R. 380/2001 (salve le circostanze nelle quali possa discutersi di un inadempimento non imputabile alla proprietà, che nel caso di specie non sono dedotte al fine di contrastare o censurare l’effetto ablativo), non può dubitarsi che i rapporti tra le parti successivi a tale effetto attengono ad un rapporto di natura privatistica relativo alla gestione della proprietà del bene patrimoniale della P.A. e quindi sono regolati secondo i principi generali, con ogni conseguenza in ordine alla giurisdizione … la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario perché non sono dedotti interessi legittimi, ma diritti soggettivi (analogamente a quanto è previsto in materia concessoria, ex art. 133, lett. b), del c.p.a., salva la differenza che, nel caso di specie, la detenzione del bene già abusivo e divenuto pubblico, è condotta in assenza di un formale provvedimento ampliativo …)» (cfr. T.A.R. Campania, AL, II sez. 24 aprile 2025, n. 778; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 22 gennaio 2024, n. 1191).
Al verificarsi ipso iure dell’effetto traslativo della proprietà, segue, sul piano del processo amministrativo, l’ulteriore conseguenza che il ricorrente non è legittimato «a proporre azioni intese alla conservazione e tutela del bene non più di sua proprietà, denunciando l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero» (cfr. C.G.A., Sez. riun., 28 marzo 2023, n. 180).
A ciò si aggiunga che il ricorso all’esame del Collegio deve essere dichiarato inammissibile anche nella parte in cui viene impugnata l’acquisizione del bene, non avendo la parte ricorrente formulato alcuna censura avverso tale sanzione.
E tanto basta al Collegio.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO