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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 927/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”,
promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Parte_1 C.F._1
Discesa Fosso n. 37; rappresento e difeso dall'Avv. Silvano Cavarretta, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone, via Firenze n. 52; rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza, giusta procura in atti;
nonché
(P. VA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato a Crotone, via G. Di Vittorio
s.n.c.; rappresentato e difeso dalle Dott.sse Annarita Carnuccio e Maria Grazia Balestrieri, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, preso atto dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 133 2022 00112385 51 000, notificatagli in data 16.12.2022, con cui l gli intimava il pagamento Controparte_1 dell'importo pari ad € 35.970,98 dovuto a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
a) la decadenza del diritto dell ad ottenere la riscossione Controparte_2 coattiva del credito vantato a causa sia dell'inosservanza del termine annuale previsto per la tempestiva formazione del ruolo, che dell'omessa rituale sottoscrizione del ruolo;
b) la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, dovendo la cartella essere notificata a tutti i coobbligati in via solidale;
c) la nullità, illegittimità e/o inesistenza della cartella per mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale ex art. 23 bis Codice dell'Amministrazione
Digitale nonché per violazione dell'art. 7 comma 1 della L. n. 212/2000 attesa l'omessa allegazione degli atti presupposti.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento "de qua" per la quale è ricorso, per violazione della normativa vigente in materia e per l'effetto dichiarare la nullità e/o improcedibilità della cartella medesima;
2) in via sostanziale:
- dichiarare la "decadenza" a carico del Controparte_3
Crotone, per decadenza dei termini per la formazione del ruolo e per
[...] mancata sottoscrizione dell'esecutività del ruolo emesso con conseguente nullità della cartella di pagamento opposta;
- dichiarare la nullità e/o improcedibilità della cartella di pagamento opposta per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e della coobbligazione;
-2- - dichiarare la nullità/illegittimità e/o improcedibilità della cartella di pagamento opposta per mancata attestazione di conformità;
- dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 212/2000 (omessa allegazione degli atti presupposti).
3) per l'effetto condannare il e Controparte_4
Sede di Crotone, in persona dei loro legali r.p.t. ed in solido con l CP_2 Controparte_1 di Crotone, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate del 15%
[...] per spese generali forfettarie, oltre CAP ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio sia l Controparte_1
che l , eccependo l'inammissibilità nonché infondatezza
[...] Controparte_2 delle doglianze attoree.
2.1. - Segnatamente, l'Esattore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la carenza di legittimazione di e, nella sola Controparte_1 ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne la resistente da ogni responsabilità al riguardo e dalle spese di giudizio, dovendo risponderne solo l Controparte_5
;
[...]
2) rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di causa».
2.2. - A sua volta, l'Ente Impositore ha così concluso:
«1) Dichiarare fondato il procedimento amministrativo eseguito dall'amministrazione resistente e legittima la conseguente iscrizione a ruolo con conseguenziale rigetto delle avverse eccezioni;
2) dichiarare la legittimità della procedura di riscossione del credito di cui all'iscrizione nei ruoli esattoriali;
3) dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta;
4) con vittoria di spese ed onorari, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che trova applicazione nel presente giudizio in virtù del generale principio del tempus regit actum, trattandosi di norma processuale (si veda: Tribunale di Teramo n. 120/2017; Cass. n. 7420/2001;
Cass. n. 14776/2000)».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
25.02.2025, preso atto della scadenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni
2. - Va anzitutto rilevata la contraddittorietà del preliminare assunto attoreo nella parte in cui deduce di contestare la cartella opposta «solo per vizi propri e non per la pretesa originaria nel merito» (cfr. atto di citazione, pag. 4).
-3- Difatti, ad onta di quanto ivi asserito, parte opponente ha formulato motivi di censura attinenti, non già solo alla cartella in quanto tale, ma anche ai termini e alle modalità di preventiva iscrizione a ruolo della pretesa creditoria.
3. - Tanto precisato, va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
Invero, è errata la premessa da cui muove parte opponente, ossia quella secondo cui
«il credito vantato dall è di natura “previdenziale”» e, come tale, soggetto Controparte_2 alla regola secondo cui «il ruolo deve essere reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quello sottoposto a gravame, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo» (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Nella specie, difatti, viene in rilievo un credito al pagamento di una “sanzione amministrativa” irrogata con ordinanza-ingiunzione n. 117/08, emessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Crotone in data 16.12.2008, per accertata integrazione degli illeciti di cui all'art. 3 del D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. in L. n. 73/2002 ed all'art. 20 T.U.
30.06.1965 n. 1124.
Ne consegue che il credito precettato con la cartella opposta non ha carattere previdenziale e, come tale, non è soggetto ai termini di decadenza previsti dall'art 25 del
D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Quanto poi all'asserita omessa sottoscrizione del ruolo, va qui ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al provato (cfr. Cass. Civ., 22.01.2018 n. 1545; nonché Corte Cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene").
Si è così precisato che il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, con onere della prova a carico del privato, ch non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della
Legge n. 241 del 1990 (cfr., sul punto, Cass., sez. V, ord. 07.10.2022 n. 29242).
4. - Del tutto destituito di fondamento è anche il secondo motivo di opposizione.
Infatti, premesso che costituisce vero e proprio ius receptum il principio secondo cui l'obbligazione solidale passiva non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario, va
-4- comunque osservato che un problema di “litisconsorzio” ha ragione di porsi solo in sede processuale, non certo al momento della notifica della cartella di pagamento, ponendosi essa in una fase che precede l'instaurazione del giudizio.
5. - Venendo infine al terzo motivo di opposizione, lo stesso, previa sua riqualificazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito deve difatti rammentarsi che, nell'ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale per vizi di natura meramente formale, come ad esempio la mancanza di motivazione, così come l'asserita nullità della sua notifica, il destinatario deve proporre opposizione nel termine perentorio di 20 giorni (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
Nella specie tale termine non risulta osservato, atteso che, a fronte di una cartella notificata il 16.12.2022 (cfr. atto introduttivo, pag. 1), l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo il 27.06.2023.
Ciò posto, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva va comunque ribadito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. ord. 29.12.2002 n.
38116).
Inoltre, deve altresì rammentarsi che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d."copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale, né è necessaria l'attestazione di conformità all'originale (cfr. Cass. 18.10.2023 n. 28852).
*********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e considerata la natura documentale della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 927/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
-5- 1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione spiegata da avverso alla cartella di pagamento n. n. 133 2022 00112385 Parte_1
51 000;
2. condanna parte opponente a rifondere all ed Controparte_1 all le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 2.906,00 a titolo di Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, 20.03.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 927/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”,
promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Parte_1 C.F._1
Discesa Fosso n. 37; rappresento e difeso dall'Avv. Silvano Cavarretta, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Crotone, via Firenze n. 52; rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza, giusta procura in atti;
nonché
(P. VA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato a Crotone, via G. Di Vittorio
s.n.c.; rappresentato e difeso dalle Dott.sse Annarita Carnuccio e Maria Grazia Balestrieri, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, preso atto dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 133 2022 00112385 51 000, notificatagli in data 16.12.2022, con cui l gli intimava il pagamento Controparte_1 dell'importo pari ad € 35.970,98 dovuto a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
a) la decadenza del diritto dell ad ottenere la riscossione Controparte_2 coattiva del credito vantato a causa sia dell'inosservanza del termine annuale previsto per la tempestiva formazione del ruolo, che dell'omessa rituale sottoscrizione del ruolo;
b) la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, dovendo la cartella essere notificata a tutti i coobbligati in via solidale;
c) la nullità, illegittimità e/o inesistenza della cartella per mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale ex art. 23 bis Codice dell'Amministrazione
Digitale nonché per violazione dell'art. 7 comma 1 della L. n. 212/2000 attesa l'omessa allegazione degli atti presupposti.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento "de qua" per la quale è ricorso, per violazione della normativa vigente in materia e per l'effetto dichiarare la nullità e/o improcedibilità della cartella medesima;
2) in via sostanziale:
- dichiarare la "decadenza" a carico del Controparte_3
Crotone, per decadenza dei termini per la formazione del ruolo e per
[...] mancata sottoscrizione dell'esecutività del ruolo emesso con conseguente nullità della cartella di pagamento opposta;
- dichiarare la nullità e/o improcedibilità della cartella di pagamento opposta per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e della coobbligazione;
-2- - dichiarare la nullità/illegittimità e/o improcedibilità della cartella di pagamento opposta per mancata attestazione di conformità;
- dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 212/2000 (omessa allegazione degli atti presupposti).
3) per l'effetto condannare il e Controparte_4
Sede di Crotone, in persona dei loro legali r.p.t. ed in solido con l CP_2 Controparte_1 di Crotone, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate del 15%
[...] per spese generali forfettarie, oltre CAP ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio sia l Controparte_1
che l , eccependo l'inammissibilità nonché infondatezza
[...] Controparte_2 delle doglianze attoree.
2.1. - Segnatamente, l'Esattore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la carenza di legittimazione di e, nella sola Controparte_1 ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne la resistente da ogni responsabilità al riguardo e dalle spese di giudizio, dovendo risponderne solo l Controparte_5
;
[...]
2) rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di causa».
2.2. - A sua volta, l'Ente Impositore ha così concluso:
«1) Dichiarare fondato il procedimento amministrativo eseguito dall'amministrazione resistente e legittima la conseguente iscrizione a ruolo con conseguenziale rigetto delle avverse eccezioni;
2) dichiarare la legittimità della procedura di riscossione del credito di cui all'iscrizione nei ruoli esattoriali;
3) dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta;
4) con vittoria di spese ed onorari, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che trova applicazione nel presente giudizio in virtù del generale principio del tempus regit actum, trattandosi di norma processuale (si veda: Tribunale di Teramo n. 120/2017; Cass. n. 7420/2001;
Cass. n. 14776/2000)».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
25.02.2025, preso atto della scadenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni
2. - Va anzitutto rilevata la contraddittorietà del preliminare assunto attoreo nella parte in cui deduce di contestare la cartella opposta «solo per vizi propri e non per la pretesa originaria nel merito» (cfr. atto di citazione, pag. 4).
-3- Difatti, ad onta di quanto ivi asserito, parte opponente ha formulato motivi di censura attinenti, non già solo alla cartella in quanto tale, ma anche ai termini e alle modalità di preventiva iscrizione a ruolo della pretesa creditoria.
3. - Tanto precisato, va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
Invero, è errata la premessa da cui muove parte opponente, ossia quella secondo cui
«il credito vantato dall è di natura “previdenziale”» e, come tale, soggetto Controparte_2 alla regola secondo cui «il ruolo deve essere reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quello sottoposto a gravame, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo» (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Nella specie, difatti, viene in rilievo un credito al pagamento di una “sanzione amministrativa” irrogata con ordinanza-ingiunzione n. 117/08, emessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Crotone in data 16.12.2008, per accertata integrazione degli illeciti di cui all'art. 3 del D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. in L. n. 73/2002 ed all'art. 20 T.U.
30.06.1965 n. 1124.
Ne consegue che il credito precettato con la cartella opposta non ha carattere previdenziale e, come tale, non è soggetto ai termini di decadenza previsti dall'art 25 del
D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Quanto poi all'asserita omessa sottoscrizione del ruolo, va qui ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo, in quanto si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al provato (cfr. Cass. Civ., 22.01.2018 n. 1545; nonché Corte Cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce "diritto vivente" il principio in base al quale "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene").
Si è così precisato che il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità, con onere della prova a carico del privato, ch non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della
Legge n. 241 del 1990 (cfr., sul punto, Cass., sez. V, ord. 07.10.2022 n. 29242).
4. - Del tutto destituito di fondamento è anche il secondo motivo di opposizione.
Infatti, premesso che costituisce vero e proprio ius receptum il principio secondo cui l'obbligazione solidale passiva non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario, va
-4- comunque osservato che un problema di “litisconsorzio” ha ragione di porsi solo in sede processuale, non certo al momento della notifica della cartella di pagamento, ponendosi essa in una fase che precede l'instaurazione del giudizio.
5. - Venendo infine al terzo motivo di opposizione, lo stesso, previa sua riqualificazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
In proposito deve difatti rammentarsi che, nell'ipotesi di impugnazione della cartella esattoriale per vizi di natura meramente formale, come ad esempio la mancanza di motivazione, così come l'asserita nullità della sua notifica, il destinatario deve proporre opposizione nel termine perentorio di 20 giorni (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
Nella specie tale termine non risulta osservato, atteso che, a fronte di una cartella notificata il 16.12.2022 (cfr. atto introduttivo, pag. 1), l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo il 27.06.2023.
Ciò posto, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva va comunque ribadito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. ord. 29.12.2002 n.
38116).
Inoltre, deve altresì rammentarsi che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d."copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale, né è necessaria l'attestazione di conformità all'originale (cfr. Cass. 18.10.2023 n. 28852).
*********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e considerata la natura documentale della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 927/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
-5- 1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione spiegata da avverso alla cartella di pagamento n. n. 133 2022 00112385 Parte_1
51 000;
2. condanna parte opponente a rifondere all ed Controparte_1 all le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 2.906,00 a titolo di Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, 20.03.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-6-