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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2024, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 9/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3507/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...]
Maggio n. 24, rapp.to e difeso dall'Avv.to Lucia De Filippo, presso il cui studio elett.te domicilia in Striano (NA) alla Via Caionche n. 39 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire CP_1
l'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
12/6/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G.
7097/2022.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. , CTU nominato durante il procedimento per Persona_1
ATP (CTU che ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L. 104/92, art.3, comma 3) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha costantemente affermato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimenti di atti della vita (cfr., tra le altre, Cass. N.
8557/2018).
Il ricorrente, pertanto, va dichiarato solo persona invalida nella misura del 90%, così come ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 12/6/2024 Parte_1 nei confronti dell' così provvede : rigetta la domanda e dichiara la parte CP_1 ricorrente non tenuta a rimborsare all le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 18/12/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 9/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3507/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...]
Maggio n. 24, rapp.to e difeso dall'Avv.to Lucia De Filippo, presso il cui studio elett.te domicilia in Striano (NA) alla Via Caionche n. 39 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire CP_1
l'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
12/6/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G.
7097/2022.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal dott. , CTU nominato durante il procedimento per Persona_1
ATP (CTU che ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L. 104/92, art.3, comma 3) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha costantemente affermato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimenti di atti della vita (cfr., tra le altre, Cass. N.
8557/2018).
Il ricorrente, pertanto, va dichiarato solo persona invalida nella misura del 90%, così come ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 12/6/2024 Parte_1 nei confronti dell' così provvede : rigetta la domanda e dichiara la parte CP_1 ricorrente non tenuta a rimborsare all le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 18/12/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco