Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano Tribunale di MI Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 23.01.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. ed est. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 1480-1/2024 Ruolo Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data 21.11.2024
DA
società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, MI, codice fiscale, Parte_1 partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di MI ON ZA OD
, iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del P.IVA_1 provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35604.8, avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, in persona dell'Amministratore Unico, " Controparte_1 con sede legale in MI, via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., iscrizione al
Registro Imprese di MI, ON-ZA, OD e codice fiscale ,numero di P.IVA_2 iscrizione nel R.E.A.: MI-2025575, munito degli occorrenti poteri inforza del vigente statuto sociale, società che interviene in persona del consigliere delegato, , nato a [...] Controparte_2 il 27 settembre 1978,domiciliato per la carica in MI (MI), via San Prospero n. 4, quale persona fisica designata a svolgere le funzioni di Amministratore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notar di MI, registrata a MI DP I il 11 ottobre 2023 al n. Persona_1
75282, serie 1T, dallo con sede legale in Benevento, Controparte_3 Contrada Badessa snc, codice fiscale partita I.V.A. e per esso dall'Avv. Adiutrice P.IVA_3
Barretta (C.F. - PEC , unitamente al quale C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 elegge quale proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero numero di fax Email_1
0824/1905499.
RICORRENTE
SEZIONE II CIVILE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ), con sede in (20019) Settimo Controparte_4 P.IVA_4
Milanese (MI) alla Via Alfieri n. 16
RESISTENTE (contumace)
*** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria, rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 21.11.2024 la società ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_4
• fissata udienza per la data del 14.01.2025, il contraddittorio risulta ritualmente instaurato con notifica a cura della Cancelleria a mezzo pec in data 28.11.2024;
• con successiva nota autorizzata del 20.01.2025 parte ricorrente forniva documentazione attestante la cessione in suo favore del credito (originariamente nella titolarità del Banco di
Desio) fondante il presente ricorso;
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Settimo Milanese (MI), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto la seguente attività commerciale: “tipografia e stampe in genere”, come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che parte convenuta si è disinteressata delle sorti del presente procedimento e, come da visura camerale agli atti, non risulta il deposito di alcun bilancio successivamente all'esercizio 2011.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che i debiti scaduti superano euro 30.000. In particolare, al credito della parte ricorrente (cessionaria), ai fini del presente vaglio, pari ad euro 21.711,10 per sorte capitale in forza di d.i. (Cfr. doc. 6 fasc. ricorrente) deve essere sommata l'esposizione debitoria verso l'Erario per euro 18.301,74 non oggetto di alcuna rateizzazione, come da informativa dell' CP_5 acquisita nel corso dell'istruttoria;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, nel Codice della Crisi la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, che ha statuito che l'insolvenza
“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ.,Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789). Alla luce dei principi che precedono è da opinarsi che, nella specie, sussista una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
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1) dal mancato pagamento del credito portato da d.i. emesso in favore di parte ricorrente;
2) dal precetto vanamente intimato;
3) dal mancato deposito dei bilanci dal 2011;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_4
(C.F. e P.IVA , con sede in (20019) Settimo Milanese (MI) alla Via
[...] P.IVA_4
Alfieri n. 16; 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore il dott. soggetto in possesso dei Persona_2 requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14.05.2025 alle ore 11.00 celebranda avanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite il seguente specifico link del G.D.:
Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
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a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in MI, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23.01.2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Caterina Macchi
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