Sentenza 16 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01214/2025REG.PROV.COLL.
N. 04269/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2021, proposto da LU D'NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio D'NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4547/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Preso atto delle difese delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Sig. LU D’NO propone appello contro la sentenza n. 4547 del 16 ottobre 2020, resa tra le parti, con la quale il TAR per la Campania, nel giudizio iscritto con n. RG n. 1832/2016, ha rigettato il ricorso per l’annullamento della nota del Dirigente del V Settore del Comune di Pompei del 25 gennaio 2016, prot. n. 3262. Con tale provvedimento era respinta l’istanza di permesso di costruire in sanatoria avanzata dall’odierno appellante, relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale.
2 - Il Comune di Pompei, costituitosi in resistenza, insiste per la reiezione e conseguente conferma della precedente statuizione, difendendo la correttezza procedimentale del proprio operato nonché la correttezza nel merito del rigetto, trovandosi gli edificati in territorio “ sottoposto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D.lgs. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere” oltre a non essere “conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G. ”.
3 - La vicenda per cui è causa attiene all’istanza di condono edilizio formulata dall’odierno ricorrente in adesione al condono di cui al D.L. n. 269/2003, convertito in l. 326/2003, relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale di un fabbricato preesistente. Dopo un primo preavviso di rigetto l’amministrazione procedente, non ritenendo sufficienti a superare le ragioni ostative le deduzioni procedimentali dell’interessato, ha definitivamente rigettato l’istanza “ 1. ai sensi della L. 326/03, art. 32, comma 26, lettera a, in combinato con il comma 27, lettera d (vedasi Corte di Cassazione / Sezione III Penale, 21/12/2004, n.48956), in quanto l'abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D.lgs. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere e non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G. ; 2. “ ai sensi della L.R. n.10 del 18/11/2004, articolo 3, comma 2 che così recita: “Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al D.L. 269/03, allegato 1, se le stesse: ... omissis ... d) sono state realizzate in uno dei Comuni di cui alla L.R. … del 10/12/2003, n. 21, articolo 1 e hanno destinazione residenziale, fatta eccezione per gli adeguamenti di natura igienico sanitaria e funzionale di cui all'art.5, comma 2, della stessa legge” .
4. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso: “ violazione e falsa applicazione della L. 28/2/1985, n. 47, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, del d.lgs. n.22/1/2004, n. 42 e s.m.i., della L. 7/8/1990, n. 241, del P.R.G. e degli strumenti urbanistici della Città di Pompei, delle norme e dei principi generali in materia di edilizia ed urbanistica e di repressione dei pretesi abusi nonché l’eccesso di potere per vizio nell’istruttoria, errore, vizio, difetto e contrasto con i precedenti e con i presupposti, difetto, vizio e contrasto nei motivi e nella motivazione e falsa causa” .
5. Si sosteneva in particolare che:
- il Comune aveva illegittimamente omesso di conseguire il previo parere della Commissione Edilizia Integrata in ordine alla valutazione del vincolo;
- il vincolo paesaggistico imposto dalla L. 1497/39, oggi D.lgs. 42/04, non implicava una inedificabilità assoluta, dunque sarebbe stato necessario conseguire il parere dell’autorità preposta alla tutela prima di rigettare l’istanza;
- il procedimento era viziato nell’istruttoria oltre che il provvedimento carente nella motivazione, per aver il Comune meramente aderito alle risultanze dell’istruttoria svolta dal privato cui era esternalizzata l'istruttoria medesima (la s.r.l. Rina Check);
- nella zona ove ricade il deposito agricolo de quo (agricola) non vi era alcun divieto di edificazione assoluto, tanto che lo stesso P.R.G. prevedeva un indice di fabbricabilità, né la stessa area era sottoposta ad intervento urbanistico preventivo ovvero vincolata ad attrezzatura pubblica;
- il provvedimento non individuava, con chiarezza e precisione, il bene oggetto di diniego, stante la circostanza che sul fondo - fg.3, part. 846 - sorgevano vari corpi di fabbrica, oggetto di interventi diversi effettuati nel tempo;
- lo stesso era, infine, illegittimo nel richiamo alla L.R. 18/11/2004, n.10 (e, in particolare, all'art.3, non applicabile alla fattispecie) considerato che nessun " organismo edilizio " era stato creato, essendosi piuttosto manutenuto quanto preesisteva da tempo immemorabile.
6. Con la sentenza oggi gravata il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso. In particolare il primo giudice ha dichiarato infondate le doglianze, ritenendo che:
- il provvedimento impugnato è correttamente motivato nonché adottato all’esito di istruttoria conforme al dato normativo, posto che le risultanze dell’istruttoria condotta dal soggetto privato sono state espressamente esposte, condivise e fatte proprie sia dal responsabile del procedimento che dal dirigente del settore, non ravvisandosi, pertanto, alcuna incomprensibilità delle determinazioni conclusive e della loro correlazione con gli accertamenti compiuti;
- la legge n. 326 del 2003 non consente il condono di manufatti comportanti incremento volumetrico nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico. La preesistenza nel caso di specie, di un vincolo imposto da leggi statali e regionali a tutela degli interessi dei beni ambientali e paesistici rendeva di per sé non sanabile l’abuso, a prescindere dalla conformità o meno alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
-sono o chiaramente indicati il numero dell’istanza di riferimento, n. 359, la tipologia dell’opera abusiva contestata “ un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale ” e il luogo del rinvenuto abuso, “ localizzate in Via Fossa di Valle, 35 ed identificate catastalmente al fg. 3, p.lla 846”.
- per giurisprudenza costante, il vincolo in questione fissa una preclusione assoluta, per cui non necessita l’intervento dell’Autorità preposta alla relativa tutela, che alcuna valutazione potrebbe compiere (citando Cons. Stato, Sez. IV, 17/9/2013 n. 4619).
7. Avverso la prefata decisione propone appello il sig. d’NO riproponendo le medesime censure formulate in primo grado, e in particolare denunciando i vizi di error in iudicando dovuti a violazione e falsa applicazione della L. 28/2/1985, n. 47, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, del d.lgs. n. 22/1/2004, n. 42, e s.m.i., della L. 7/8/1990, n. 241, del P.R.G. e degli strumenti urbanistici del Comune di Pompei, delle norme e dei principi generali in materia di edilizia ed urbanistica e di repressione dei pretesi abusi nonché l’eccesso di potere per vizio nell’istruttoria, errore, vizio, difetto e contrasto con i precedenti e con i presupposti, difetto, vizio e contrasto nei motivi e nella motivazione e falsa causa.
7.1. In particolare, c on un primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’iter procedimentale svolto dall’amministrazione. Secondo il ricorrente invece il TAR avrebbe dovuto riconoscere che l’amministrazione non avrebbe potuto operare in tal senso, ma avrebbe invece “ dovuto assumere i dati di fatto raccolti dalla stessa e non certo porre alla base del provvedimento una non autonomamente ponderata valutazione dei dati risultanti dalla “esternalizzazione ”.
7.2 - Ugualmente erronea sarebbe la sentenza “ nella parte in cui conferisce poteri di istruttoria e di motivazione a una società esterna le cui valutazioni poterebbero addirittura costituire un atto amministrativo ”.
7.3. La sentenza di prime cure sarebbe altresì erronea nella parte in cui statuisce che il condono edilizio di cui alla legge n. 326 del 2003 non è consentito per i manufatti comportanti incremento volumetrico nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico. Sostiene, al contrario, l’appellante che l’affermazione dell’esistenza del vincolo paesaggistico non implica affatto una inedificabilità tale da impedire la sanabilità delle opere, poiché la mera insistenza del vincolo imporrebbe di conseguire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, piuttosto che importare una automatica reiezione dell’istanza.
7.4. Ulteriormente si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui adduce ulteriori motivi di reiezione del gravame, fornendo il provvedimento gravato di una giustificazione che il Comune non aveva dato. Così, invece di sostituirsi all’amministrazione, il TAR avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la carenza istruttoria – ridondante in un vizio di motivazione – e conseguentemente annullare il provvedimento. Al contrario, sostiene l’appellante, il giudice di prime cure ha erroneamente integrato il provvedimento, con un inconferente riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 196/2004.
7.5. L’appellante ripropone altresì i motivi assorbiti.
8. L’appello è infondato e non può essere accolto.
8.1. Preliminarmente è opportuno chiarire che il Comune di Pompei ha ritenuto l’opera non suscettibile di sanatoria in quanto:
a) realizzata in zona sottoposta a vincoli della l. 1497/1939 a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della realizzazione dell’opera stessa e non conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni del P.R.G.;
b) realizzata in una zona assoggettata anche al regime delle zone a rischio vulcanico (c.d. area rossa del rischio vulcanico) ai sensi della L.R. n.10 del 18/11/2004, articolo 3, comma 2.
8.2. Il primo giudice correttamente ha ritenuto che il cd. “terzo condono”, con l’art. 32, commi 26 e 27, della L. 326/03, ha fissato limiti più stringenti per la concessione della sanatoria, in quanto ai fini del favorevole scrutinio dell’istanza è necessario che si tratti di: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, b) conformi alle prescrizioni urbanistiche e c) rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del d.l. 269 del 2003, senza quindi aumento della superficie.
8.3. Altrettanto correttamente il giudice di prime cure conclude che “ nel caso di specie, peraltro, tale compatibilità è assente, trattandosi della “realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale” in zona, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, agricola, per la quale, quindi, sussiste una incompatibilità funzionale ”.
8.4. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante in materia, affermando un orientamento dal quale non si intende in questa sede discostarsi. In tal senso si evidenzia che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato” (Cons. Stato, sez. VI, 15/11/2022, n. 9986).
8.5. Ne deriva che, a prescindere dalla natura relativa o assoluta del vincolo paesaggistico insistente sull’area, nonché dal contrasto con gli strumenti urbanistici, l’opera non era sanabile, non essendo riconducibile alle c.d. opere minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 - conv. in l. n. 326/2003.
8.6 - Proprio con riferimento al Comune di Pompei, Cons. Stato, Sez. VI, 7/11/2023, n. 9573, ha riaffermato il principio secondo il quale “ il combinato disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'art.32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni: i) l'imposizione del vincolo di inedificabilità avviene prima della esecuzione delle opere; ii) le opere sono realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio; iii) le opere non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici(nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali)”.
8.7. Privi di pregio sono anche gli argomenti che ipotizzano un asserito difetto di motivazione dell’atto impugnato. Il testo di quest’ultimo è stato riportato per esteso in narrativa: la motivazione è palesemente esaustiva nell’elencare le ragioni giuridiche che impediscono di accogliere l’istanza. Come ribadito da Cons. Stato, sez. II, 24/08/2021, n. 6028, “ in materia edilizia i provvedimenti, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l'abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa edilizia ” (in termni, Cons. Stato, sez. VI, 5/12/2023, n. 10512).
9. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, risultando condivisibile – perché corretto – il richiamo al principio della ragione più liquida operato sul punto dal primo giudice. La disamina degli ulteriori motivi infatti non può in nessun caso condurre all’annullamento del provvedimento fondato su più ragioni giustificatrici (come è il caso odierno), atteso che è sufficiente che almeno una di esse superi il vaglio giurisdizionale in ciò precludendone l’annullamento. Come già esposto nei paragrafi che precedono, la ragione sufficiente a sorreggere il provvedimento consiste, in questo caso, nella natura degli abusi realizzati. Oggetto di istanza di condono era, nella specie, un aumento di volumetria, di per sé non sanabile perché non conforme alle condizioni imposte dalla l. 326/2003, sicché, pure ove le ulteriori censure si fossero rivelate fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque stato idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. Anche sotto questo profilo risulta confermata, dunque, l’esattezza della decisone del primo giudice, restando il provvedimento supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente di non sanabilità dell’abuso, rendendosi non decisivo l’esame delle ulteriori doglianze.
10. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.000 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO