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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5761/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale introdotto
DA
( ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.04.1988, residente in [...], difesa e rappresentata dall'avv.
Flavia Torresani ( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cles (TN) C.F._2
- Piazza Navarrino n. 13, giusta procura conferita con atto separato e allegato al ricorso
E
( ), cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
30.09.1980, residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv.
Gloria Valentini ( ) del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Trento (TN) – Via Galileo Galilei n. 27, giusta procura alle liti a margine del ricorso
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
19.12.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in Persona_1
data 28.06.2021, alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1) affidare la figlia minore (nata in data [...]) ad entrambi i genitori (cd. affido Persona_1
condiviso), con residenza anagrafica e collocamento presso la madre;
2) assegnare la casa familiare in Baselga di IN a;
3) disporre il seguente protocollo di visita tra la figlia e Parte_1
il genitore non collocatario: - tutte le settimane, il sabato dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00, con inserimento graduale, nel rispetto dei tempi e bisogni di , del pernotto presso il padre e, Per_1 pertanto, dal venerdì all'uscita dalla scuola dell'infanzia sino al sabato alle ore 18.00; successivamente, quando la minore sarà più grande, sempre in modo graduale nel rispetto dei tempi e bisogni di , la figlia starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da Per_1
scuola alla domenica alle ore 18.00; - tutte le settimane, una visita infrasettimanale nella giornata del mercoledì dall'uscita dalla scuola dell'infanzia sino alle ore 18.00; - festività natalizie e pasquali da dividersi a metà tra i genitori, alternando di anno in anno la festività principale;
durante le vacanze natalizie 2024, trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre (dalle ore 10.00 alle ore Per_1
18.00) e il giorno di Natale con la madre, il 31.12.2024 con il padre (dalle ore 10.00 alle ore 18.00)
e il giorno di Capodanno con la madre;
-durante l'estate e i periodi di vacanza scolastica, rimane in vigore il protocollo ordinario, con inserimento graduale dei pernotti nel rispetto dei tempi e bisogni di;
- tutti gli “scambi” della minore tra un genitore e l'altro, quando il ritiro o la riconsegna Per_1 non avvengono presso la scuola dell'infanzia, avverranno a Trento oppure, in subordine, se il ritiro avviene presso la casa materna, la riconsegna avverrà presso la casa paterna e viceversa;
4) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00.= a decorrere dal mese di gennaio Per_1
2025, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con riferimento Parte_1
al pregresso mantenimento ordinario della figlia minore, le parti si accordano per la cifra mensile di euro 250,00 a decorrere dal mese di agosto 2022 e, pertanto, si impegna a Controparte_1
corrispondere a entro giorni dieci dalla sottoscrizione del presente ricorso la Parte_1
somma di euro 1.250,00.= a titolo di arretrati non versati (da agosto a dicembre 2022); 5) porre le spese straordinarie relative alla figlia a carico di entrambi i genitori nella misura dell'50% Per_1 ciascuno, con rinvio alle Linee Guida 2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso, con la precisazione che è da considerarsi spesa straordinaria già concordata quella relativa alla scuola dell'infanzia privata già frequentata dalla minore a decorrere dal mese di settembre 2024;6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
7) e Parte_1 Parte_1 CP_1 sosterranno ciascuno le competenze e spese della propria procuratrice;
le avvocate Flavia
[...]
Torresani e Gloria Valentini sottoscrivono il presente ricorso anche ai fini della rinuncia alla solidarietà alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”.
All'udienza di cui in epigrafe, celebrata ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni dalle stesse indicate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 19.12.2024 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi