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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'1 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1199 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
c/da Statella, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Randazzo, via Silvio Pellico n. 47, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi is. 157 n. 77, presso lo studio dell'avv. Maria, Grazia
Castelli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
06.02.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002525603 relativa ad CP_ atto di accertamento n. .2100.28/11/2022.0740268 del 28/11/2022, notificata in data 16.01.2025, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.800,03, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione dell'atto di accertamento;
la carenza di motivazione;
la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dei prodromici atti di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni, con conseguente maturata prescrizione e decadenza;
la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della violazione;
la violazione della Circolare CP_
n. 32 del 25.02.2022.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva delle Ordinanze Ingiunzione opposte, anche inaudita altera parte, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, in quanto presenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.2) Ritenere e dichiarare nulla ovvero illegittima Ordinanza – ingiunzione n. OI-002525603 opposta per le ragioni spiegate in narrativa. 3) Per
l'effetto revocare e/o annullare il predetto atto, con ogni sua consequenziale statuizione di legge, dichiarando CP_ comunque non dovute o prescritte le somme indicate nella sanzione amministrativa comminata dall' . 4)
In caso di pagamento delle superiori somme nelle more del giudizio da parte della ditta istante, a seguito di eventuale procedura esecutiva intrapresa dalla controparte, ordinare la restituzione delle stesse somme pagate con interessi e rivalutazione come per legge. 5) In via subordinata, solo per mero tuziorismo difensivo,
e senza recesso delle superiori richieste, ed in via residuale, eventualmente, dichiarare sproporzionata la sanzione amministrativa comminata, per le ragioni sopra rassegnate, e per l'effetto disporne la riduzione al minimo previsto dalla legge. 6) Emettere ogni altra e conducente statuizione di legge. 7) Con vittoria di spese
e compensi difensivi da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario che ne fa richiesta.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver richiesto provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 26.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la discussione e decisione – previo onere in capo all'ente previdenziale di depositare il provvedimento in autotutela, se emesso - e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Differita come da ordinanza del 10.09.2025, la causa viene chiamata all'udienza odierna dell'1.10.2025, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, e sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2 2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0279 del
12/06/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione, sproporzione della sanzione e prescrizione, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.02.2025 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, che previa compensazione in CP_1 ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.863,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Maria Grazia Castelli.
Così deciso in Catania, 01.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'1 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1199 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
c/da Statella, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Randazzo, via Silvio Pellico n. 47, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi is. 157 n. 77, presso lo studio dell'avv. Maria, Grazia
Castelli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
06.02.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002525603 relativa ad CP_ atto di accertamento n. .2100.28/11/2022.0740268 del 28/11/2022, notificata in data 16.01.2025, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 5.800,03, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione dell'atto di accertamento;
la carenza di motivazione;
la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dei prodromici atti di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni, con conseguente maturata prescrizione e decadenza;
la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della violazione;
la violazione della Circolare CP_
n. 32 del 25.02.2022.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva delle Ordinanze Ingiunzione opposte, anche inaudita altera parte, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, in quanto presenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.2) Ritenere e dichiarare nulla ovvero illegittima Ordinanza – ingiunzione n. OI-002525603 opposta per le ragioni spiegate in narrativa. 3) Per
l'effetto revocare e/o annullare il predetto atto, con ogni sua consequenziale statuizione di legge, dichiarando CP_ comunque non dovute o prescritte le somme indicate nella sanzione amministrativa comminata dall' . 4)
In caso di pagamento delle superiori somme nelle more del giudizio da parte della ditta istante, a seguito di eventuale procedura esecutiva intrapresa dalla controparte, ordinare la restituzione delle stesse somme pagate con interessi e rivalutazione come per legge. 5) In via subordinata, solo per mero tuziorismo difensivo,
e senza recesso delle superiori richieste, ed in via residuale, eventualmente, dichiarare sproporzionata la sanzione amministrativa comminata, per le ragioni sopra rassegnate, e per l'effetto disporne la riduzione al minimo previsto dalla legge. 6) Emettere ogni altra e conducente statuizione di legge. 7) Con vittoria di spese
e compensi difensivi da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario che ne fa richiesta.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver richiesto provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 26.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la discussione e decisione – previo onere in capo all'ente previdenziale di depositare il provvedimento in autotutela, se emesso - e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Differita come da ordinanza del 10.09.2025, la causa viene chiamata all'udienza odierna dell'1.10.2025, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, e sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2 2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0279 del
12/06/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di motivazione, sproporzione della sanzione e prescrizione, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.02.2025 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, che previa compensazione in CP_1 ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.863,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Maria Grazia Castelli.
Così deciso in Catania, 01.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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