Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2024, n. 32326
CASS
Sentenza 13 dicembre 2024

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In tema di IVA, il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell'imposta assolta concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili che ad attività esenti, prende in considerazione il volume d'affari annuo delle stesse, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova che l'applicazione di un metodo differente può determinare un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti.

Commentari3

  • 1Misure cautelariAccesso limitato
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  • 2ImposteAccesso limitato
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  • 3Costi promiscui: per la determinazione del pro-rata IVA va considerato il volume d’affariAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2024, n. 32326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32326
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo