Inammissibile
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03871/2025REG.PROV.COLL.
N. 08337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8337 del 2024, proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e dal Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
- -OMISSIS- S.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.a. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Wally Ferrante e l’avvocato Andrea Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - In data 23 dicembre 2016 la Prefettura di Bari ha adottato, nei confronti della società -OMISSIS- S.p.a. (ora in liquidazione) il provvedimento di interdizione antimafia; tale atto si fondava sugli accertamenti della Direzione Investigativa Antimafia, con riguardo all’appalto aggiudicato alla società -OMISSIS-S.p.a. dal Comune di -OMISSIS- (RC) per il servizio di raccolta rifiuti.
Dall’informativa della DIA trasmessa al Prefetto di Bari il 9 settembre 2016 era emerso, infatti, che nel 2014 nel Comune di -OMISSIS- erano stati commessi attentati incendiari ed estorsivi riconducibili alla criminalità organizzata nei confronti della società -OMISSIS-, affidataria, all’epoca, del servizio di smaltimento rifiuti che, conseguentemente, aveva deciso di recedere dal servizio. Tale servizio era stato quindi affidato alla -OMISSIS- che aveva partecipato alla gara, ma non era risultata aggiudicataria nonostante le pressioni e intercessioni dell’ing. -OMISSIS- presso il Sindaco di -OMISSIS-; quest’ultimo, in una conversazione con un assessore di -OMISSIS-, che era stata captata a seguito di intercettazioni ambientali, aveva raccontato delle pressioni ricevute da tale società tramite l’ing. -OMISSIS- (che aveva accertati legami con esponenti di cosche mafiose locali ed era stato successivamente arrestato), presentatosi come “ responsabile ” della società.
Ulteriore elemento di considerazione era costituito dall’assunzione da parte della società -OMISSIS- di numerose persone controindicate.
2. - Con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- l’interdittiva è stata annullata, unitamente agli atti conseguenti (diniego di iscrizione nella white list , commissariamento prefettizio, ecc.).
3. - A seguito dell’annullamento dell’interdittiva e degli atti conseguenti, con successivo ricorso, la società -OMISSIS- ha proposto la domanda risarcitoria chiedendo il ristoro dei danni patiti per effetto degli atti sopra indicati.
4. – Il TAR Puglia con la sentenza n. -OMISSIS- ha respinto il ricorso. Con la sentenza n. -OMISSIS- questa Sezione ha riformato la decisione di primo grado accogliendo, in parte, l’appello e, quindi, la domanda risarcitoria.
4.1 - Con tale pronuncia questa Sezione, richiamando la precedente decisione n. -OMISSIS-, ormai passata in giudicato, ha precisato che, con quest’ultima sentenza erano state accertate “ una serie di incongruenze fattuali e motivazionali che inficiano in definitiva la tenuta del sillogismo indiziario sulla scorta del canone del “più probabile che non” ”: si è acclarato, infatti, che:
- “ le presunte pressioni subite dal Sindaco sono clamorosamente smentite dagli atti dell’indagine penale, né emerge alcun credibile collegamento fra gli attentati incendiari e l’aggiudicazione del contratto in favore della Società ”;
- “ l’alone di sospetto che circondava la figura dell’ingegner -OMISSIS-è stato diradato dagli approfondimenti istruttori ”;
- “ per quanto attiene ai dipendenti controindicati, non risulta comprovato, secondo il richiamato criterio del “più probabile che non”, né che le assunzioni siano avvenute per effetto di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata né che per mezzo di quei dipendenti si sia verificato un siffatto tentativo ”.
La Sezione ha quindi precisato che “ di tale illegittimità provvedimentale non si può, dunque, dubitare in forza della res iudicata calata sulla pronuncia, talché risulterebbe inappropriato tentare improbabili riletture del compendio indiziario di segno contrario ai soli fini della disamina della domanda risarcitoria ”.
Il giudice di appello ha esaminato, innanzitutto, i profili relativi all’elemento soggettivo ritenendo integrato il requisito della colpa della P.A. in considerazione di “ plurimi profili di vizio istruttorio e motivazionale che non paiono scriminati dalla complessità della vicenda fattuale ”:
“ a) principiando dalle supposte pressioni che l’ing. -OMISSIS-avrebbe esercitato sul Sindaco di -OMISSIS- allo scopo di assicurare l’affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, la Prefettura si è distesamente soffermata sulle risultanze delle ordinanze di custodia cautelare risalenti al 2013 senza avvedersi che ben due mesi prima dell’emissione dell’interdittiva è intervenuta la sentenza del Tribunale penale di Reggio Calabria, depositata il 22 ottobre 2016, che ha apertamente smentito tali risultanze essendo stato appurato che il Sindaco “ormai avveduto … della presenza di attività investigativa…, ben sapendo che egli con il suo comportamento omissivo e compiacente nei confronti dei locali ‘ndranghetisti aveva commesso gravi reati, cerca nella presente intercettazione di pilotare il discorso al fine di fornire una plausibile discolpa per
il suo comportamento ”;
“ b) del pari, la carenza istruttoria e motivazionale ha condizionato il giudizio circa il coinvolgimento negli attentati incendiari a danno della -OMISSIS- S.r.l.: il Collegio di appello ha difatti osservato che non sembra possa essere rintracciato alcun credibile collegamento fra attentati incendiari a danno della -OMISSIS- S.r.l. e aggiudicazione del contratto in favore della -OMISSIS- ”;
“ c) egualmente debole e superficiale è stato il costrutto argomentativo concernente le posizioni dell’ing. -OMISSIS-e dei dipendenti controindicati alla luce degli approdi conclusivi di questo Consiglio: la pronuncia n. -OMISSIS-ha acclarato, difatti, che la Prefettura avrebbe dovuto confrontare le proprie rilevazioni in merito alle assunzioni, con altre circostanze, al fine di verificare se l’impianto posto alla base dell’informativa potesse, comunque, rimanere solido. Corrobora la tesi della negligenza istruttoria la considerazione che le ragioni di controindicazione in relazione a vari dipendenti appaiono smentite dai certificati del casellario o comunque del tutto inconferenti (v. punto 4.1 sentenza -OMISSIS-) ed è stato del tutto trascurata l’assenza di notizie di coinvolgimento da parte dei vertici aziendali con esponenti della criminalità organizzata ”.
4.2 - Nella sentenza revocanda si afferma, inoltre, che “ non si comprende la ragione per cui si dovrebbe prescindere dalle risultanze favorevoli della sentenza penale del Tribunale di Reggio Calabria, irrevocabile o meno che sia, inspiegabilmente non acquisita agli atti dalla Prefettura nonostante fosse ampiamente antecedente all’emissione del provvedimento, mentre conserverebbero rilievo gli ampi stralci estrapolati dalle ordinanze di custodia cautelare, anche risalenti nel tempo ”; quanto alla circostanza relativa ai dipendenti “infiltrati” o “controindicati”, la Sezione ha ritenuto “ come il complesso delle valutazioni prefettizie sul punto sconta imprecisioni, incongruenze e approssimazioni: ha difatti concluso la Sezione nella ridetta pronuncia n. -OMISSIS- che “ben 18 dei 33 dipendenti controindicati erano stati assunti in esecuzione di apposite clausole sociali. Sulla base delle indagini che la società aveva potuto condurre (acquisizione dei certificati penali), trattavasi di persone incensurate […]
Altri 6 operai erano stati assunti con contratto di tirocinio nell’ambito di uno specifico programma dei servizi sociali comunali di reinserimento di ex detenuti, ciò che evidentemente non poteva e non può essere ritenuto sintomatico di alcun tentativo di infiltrazione mafiosa. Quanto ai restanti 9 dipendenti, liberamente assunti: - gli operai calabresi […] erano stati assunti per brevissimi periodi (1 o 2 mesi nel 2015 per garantire le sostituzioni di altri operai assenti per ferie/malattie)
ed erano tutti completamente incensurati; i 6 operai […] non avevano condanne definitive, risultando coinvolti in vicende penali per reati di spaccio e, quanto a uno, per tentato omicidio, per un episodio intervenuto 2 anni dopo rispetto all’assunzione ”.
4.3 - Nella sentenza revocanda la Sezione ha, quindi, aggiunto che: “ Il Collegio non può esimersi dal rimarcare che le valutazioni svolte nella sentenza di appello n. -OMISSIS- sono ormai incontrovertibili, agli effetti della verità processuale, in quanto assistite dall’efficacia della res iudicata …”.
4.4 - La sentenza n. -OMISSIS- ha delimitato e quantificato il danno lamentato dalla società -OMISSIS- S.p.a. con riferimento ai soli rapporti instaurati dalla predetta società con i Comuni di -OMISSIS-e -OMISSIS-, quantificando il risarcimento sulla base dei presunti canoni di appalto che la società avrebbe percepito dalla stipulazione e prosecuzione dei due rapporti contrattuali citati, i quali vengono definiti come “ costituenti piena prova ”, all’interno della finestra temporale dal dicembre 2016 al novembre 2017.
Ha quindi liquidato il risarcimento del danno nella misura di € 133.374,00.
5. - Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 il Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Bari ha chiesto la revocazione della sentenza n. -OMISSIS- articolando tre motivi, i primi due per errore di fatto (art. 106 c.p.a e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.) ed il terzo per contrasto tra giudicati (art. 106 c.p.a. e art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.).
5.1 - La società -OMISSIS- in liquidazione si è costituita per resistere al ricorso; ha depositato una memoria difensiva con la quale ha replicato alle censure proposte dall’Amministrazione.
6. - All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. - Il ricorso va dichiarato inammissibile.
8. - Preliminarmente è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata, l'errore di fatto idoneo a fondare il rimedio revocatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:
a ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
L’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
Secondo la giurisprudenza l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587). Tale omessa pronuncia deve sostanziarsi in “ una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione ” (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n.
1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099).
Pertanto, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
Non può giustificare la revocazione, inoltre, la contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934): ne consegue che il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198).
Neppure può giustificare la revocazione la contestazione relativa al mancato esame di un qualsivoglia documento o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall'art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); non sussiste pertanto errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8; Cons. Stato Sez. V, 2 febbraio 2022 n. 725; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 729).
8.1 - Inoltre, affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099).
Va ribadito che l’errore deve essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
La giurisprudenza ha infatti ritenuto che, alla stregua di tali principi, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento del giudice (cfr. Cons. Stato Sez., V, 7 aprile 2017, n. 1640).
Pertanto, non sussiste l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
8.1 - Per quanto concerne, invece, il rimedio revocatorio previsto dall’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. possono qui richiamarsi i principi espressi dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella decisione del 6 aprile 2017, n. 1, secondo cui tale rimedio presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti presupposti:
(a) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale;
(b) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione (Cons. Stato, Sezione VII, 19 dicembre 2023, n. 11009, Sezione III, 8 agosto 2022, n. 7012).
8.2 - Il primo presupposto postula che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima.
Infatti, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda ( petitum e causa petendi ) confluiti nel decisum (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2008, n. 3816, e l’ivi richiamata giurisprudenza amministrativa e civile).
Inoltre, il contrasto, quale incompatibilità tra due pronunce decisorie che accertino e/o conformino in modo tra di loro antitetico (in tutto o in parte) una stessa situazione giuridica soggettiva, non può che manifestarsi in relazione a sentenze aventi un contenuto decisorio di merito, suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.), per cui non è configurabile in relazione a sentenze (o ad altri provvedimenti giudiziali a queste assimilabili) a mero contenuto processuale.
8.3 - Il secondo presupposto richiede che il precedente giudicato formatosi sulle sentenze, con le quali la sentenza revocanda si assume essere in contrasto, sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum su cui si sia pronunciata la sentenza revocanda.
Svolte queste considerazioni preliminari è possibile procedere alla disamina delle censure.
9. - Con il primo motivo il Ministero dell’Interno ha dedotto la doglianza di “ errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, art. 395 co. 1, n. 4) c.p.c: contestazione del mancato aggiornamento dell’istruttoria e del quadro indiziario ”.
Secondo l’Amministrazione ricorrente la decisione di merito sulla domanda risarcitoria, in base alla quale: (i) la Prefettura di Bari era incorsa in “ negligenza inescusabile avendo posto a fondamento del giudizio prognostico di infiltrazione mafiosa un compendio indiziario non adeguatamente attualizzato ”; (ii) aveva sopravvalutato la presenza di dipendenti controindicati; (iii) era incorsa in macroscopici errori di valutazione della posizione dell’Ing. -OMISSIS-, sarebbe imputabile ad errori di fatto percepibili ictu oculi, e in particolare:
- “ la contestata mancata attualizzazione del quadro istruttorio, risalente alle ordinanze di custodia cautelare del 2013, è infatti smentita dalla presenza agli atti del giudizio di accertamenti delle forze dell’ordine anche successivi del 2014, 2015 e 2016. Quanto alla sentenza del Tribunale
penale di Reggio Calabria del 22 ottobre 2016, che secondo il Consiglio di Stato non sarebbe stata considerata dalla Prefettura, si osserva che dalla stessa emerge un compendio probatorio tutt’altro che rassicurante sul livello di infiltrazione mafiosa del comune di -OMISSIS-, poi sciolto ex art. 143, comma 11 TUEL, con il quale la -OMISSIS- SpA, con l’intermediazione dell’Ing. -OMISSIS-, intratteneva o tentava di intrattenere rapporti contrattuali ”.
9.1 - Secondo il Ministero il primo errore revocatorio deriverebbe dall’affermazione, contenuta nella sentenza revocanda, del mancato aggiornamento delle attività istruttorie relative al 2013 con gli sviluppi successivi, a fronte, al contrario, della presenza, nella documentazione prodotta in giudizio, di atti istruttori prefettizi endoprocedimentali successivi al 2013 e relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Tale errore di fatto, emergente dalla documentazione versata in atti, costituirebbe il fondamento eziologico-causale della qualificazione come colposa della condotta della P.A..
9.2 - Altro errore deriverebbe dalla statuizione relativa al personale controindicato:
“ In merito alla presenza di dipendenti contrindicati, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la -OMISSIS- Spa non avrebbe avuto possibilità di scelta, posto che le assunzioni sarebbero state la conseguenza della necessitata applicazione delle c.d. clausole sociali, che impongono all’appaltatore che subentra in un appalto affidato dalla pubblica amministrazione di assumere i dipendenti del precedente appaltatore.
Anche tale circostanza è palesemente contraddetta dagli atti di causa.
La Prefettura e la polizia giudiziaria hanno dato conto dei precedenti penali e della contiguità con clan criminali di numerosi dipendenti della -OMISSIS- Spa, per la precisione ben 33
dipendenti (alcuni dei quali gravati da precedenti per reati spia come l’associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. e l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art 74 d.P.R. n. 309/1990), senza che quest’ultima abbia adottato alcuna iniziativa
volta a recidere i rapporti con tali dipendenti, in molti casi assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, riconfermati alla loro scadenza; evenienza quest’ultima che dimostra chiaramente che la -OMISSIS- Spa ha comunque inteso mantenere rapporti con tali dipendenti pur non essendo a ciò tenuta in forza delle clausole sociali ”.
9.3 - Nel ricorso il Ministero dell’Interno ha quindi rilevato che nella sentenza revocanda – pur essendo stata richiamata la “ negligenza inescusabile ” - non è stata contestata alla P.A. la “colpa grave” che costituisce il criterio ordinario di imputazione della responsabilità amministrativa; ha quindi aggiunto che la condotta tenuta dalla Prefettura non potrebbe essere così qualificata, tenuto conto dell’adozione del provvedimento ex art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, unico strumento a disposizione del Prefetto ratione temporis per salvaguardare lo svolgimento dei rapporti contrattuali esistenti e in esecuzione; dopo l’annullamento dell’interdittiva (in data 4 giugno 2018) la Prefettura ha disposto la pronta iscrizione della società -OMISSIS- nella white list : tali circostanze dimostrerebbero l’insussistenza della affermata “ negligenza inescusabile ” dovuta ad “ imprecisioni, incongruenze e approssimazioni ”.
10. – Tale doglianza non può essere condivisa.
Ritiene, infatti, il Collegio che non ricorra nel caso di specie un’ipotesi di errore di fatto revocatorio, in quanto le circostanze su cui verterebbero i supposti errori o sono coperte dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. -OMISSIS- (di annullamento dell’interdittiva antimafia), o hanno costituito punti controversi tra le parti su cui la sentenza revocanda si è pronunciata.
10.1 - In particolare, risulta coperta da giudicato e, pertanto, non può in questa sede essere rimessa in discussione, l’inadeguatezza del compendio indiziario posto a base dell’interdittiva, risultato “cristallizzato” su una fase del procedimento penale antecedente alla sentenza di assoluzione del 22 ottobre 2016.
Peraltro, la tesi della parte ricorrente, secondo cui non sarebbe mancata l’attualizzazione del quadro istruttorio alla luce degli atti istruttori endoprocedimentali successivi al 2013 menzionati nell’interdittiva, non può essere condivisa, in quanto il difetto di attualizzazione è derivato – secondo la sentenza revocanda – dalla mancata valutazione della sentenza del Tribunale Penale di Reggio Calabria del 22 ottobre 2016 che aveva smentito la ricostruzione operata dall’UTG di Bari, seguendo gli atti istruttori della DIA;
- ne consegue che, nessuna svista nella decisione si è verificata, atteso che è incontrovertibile e documentalmente provato che l’interdittiva non ha menzionato e valutato la sentenza del 2016 che ha fornito una versione “nuova” dei fatti;
- pertanto, il riferimento ad atti istruttori successivi al 2013, non rileva ai fini della revocazione per errore di fatto, atteso che la mancata attualizzazione è correlata – nella sentenza revocanda – al solo fatto costituito dalla mancata valutazione della sentenza penale del Tribunale di Reggio Calabria.
10.2 - Le stesse considerazioni valgono in relazione alla posizione dell’Ing. -OMISSIS-; sul punto si è formato il giudicato sulla sentenza n. -OMISSIS- e comunque, anche in relazione a tale aspetto, sussiste il medesimo vizio di mancata attualizzazione derivante dall’omessa valutazione della suddetta sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che ha ritenuto non attendibili le asserzioni del Sindaco di -OMISSIS-.
La prospettazione di parte ricorrente, secondo cui dalla sentenza del Tribunale Penale di Reggio Calabria sarebbe emerso comunque il coinvolgimento del Sindaco di -OMISSIS- in operazioni opache con la criminalità organizzata, non può assumere rilievo, innanzitutto perché non può travolgere il giudicato, e comunque perché tale circostanza riguarda esclusivamente il Sindaco di -OMISSIS-.
10.3 - Per quanto concerne, infine, il mancato approfondimento della consapevolezza da parte dell’impresa della condizione di “controindicazione” di molti dei suoi dipendenti indicati nell’informativa, tale da depotenziare fortemente il suddetto compendio indiziario, è sufficiente rilevare che tale aspetto ha costituito punto controverso sul quale il giudice ha pronunciato.
Ne consegue che neppure in questo caso può rinvenirsi l’errore di fatto revocatorio.
L'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395, quarto comma, c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. Terza, 5 novembre 2012, n. 8842).
Il primo motivo va dunque dichiarato inammissibile.
10.4 - Quanto alle ulteriori considerazioni svolte dal Ministero dell’Interno in merito al grado della colpa della Prefettura di Bari, effettivamente, nella sentenza revocanda – al di là degli aggettivi talvolta utilizzati – non vi è stata alcuna statuizione in ordine alla gravità della colpevolezza nella condotta della Prefettura; questa Sezione ha riscontrato vizi nel procedimento e quindi nell’atto, ritenendo che non ricorressero, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della scusabilità dell’errore delineati dalla giurisprudenza amministrativa, ha riconosciuto la colpevolezza della condotta ma non l’ha qualificata come grave.
11. - Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la doglianza di “ Errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, art. 395 co. 1, n. 4) c.p.c: contestazione della piena prova dei rapporti contrattuali fra la società -OMISSIS- e i Comuni di -OMISSIS-e di -OMISSIS- ” sostenendo che – come già anticipato - la pronuncia revocanda ha accolto la domanda risarcitoria limitatamente ai rapporti contrattuali asseritamente instaurati dalla predetta società con i
comuni di -OMISSIS-e -OMISSIS- ed ha quantificato il risarcimento, quale forma di riparazione, sulla base dei presunti canoni di appalto che la società avrebbe percepito dalla
stipulazione e prosecuzione dei due rapporti contrattuali citati, i quali vengono definiti come “ costituenti piena prova ”, all’interno della finestra temporale dal dicembre 2016 al novembre 2017.
Con tale doglianza il ricorrente sostiene, in sintesi, che le ricostruzioni fattuali operate in tale sentenza si fonderebbero su elementi errati, in quanto espressione di una ricostruzione non corretta dei rapporti contrattuali considerati: contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza revocanda non vi sarebbe stata affatto la “ piena prova ” di tali rapporti.
11.1 - Secondo l’Amministrazione non sarebbe stato mai stipulato il contratto tra la società -OMISSIS- ed il Comune di Bisceglie, essendo il rapporto tra le due parti in fase patologica prima dell’interdittiva: in assenza di un contratto, mancherebbero i presupposti per la condanna al risarcimento del danno; analoga situazione si sarebbe verificata per il Comune di -OMISSIS-: anche in questo caso non sarebbe stato stipulato alcun contratto.
Il Ministero ha quindi dedotto che, nella fattispecie, il giudice sarebbe incorso in un errore di percezione e di ricostruzione del contenuto meramente materiale degli atti di giudizio, che lo hanno indotto a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto (la stipulazione, da parte di -OMISSIS- S.p.a., di contratti di appalto con i comuni di -OMISSIS-e -OMISSIS-), ritenendo tale fatto (documentalmente escluso) come sussistente e costituente persino piena prova.
L’Amministrazione ha poi aggiunto che ricorrerebbero gli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell’errore di fatto revocatorio, in quanto l’errore attiene ad un punto non controverso, e ha costituito un elemento decisivo della sentenza di cui si chiede la revocazione.
11.2 - La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa.
Innanzitutto l’esistenza di tali rapporti costituisce punto controverso espressamente esaminato dalla sentenza appellata, con riguardo alla quantificazione del danno: in particolare, nella sentenza revocanda, i rapporti esistenti con i Comuni di -OMISSIS-e -OMISSIS- sono stati individuati come gli unici due in relazione ai quali sarebbe stata positivamente accertata una causalità diretta rispetto all’interdittiva annullata; pertanto non può trovare spazio il tentativo dell’Amministrazione di sollecitare un riesame di tale conclusione (peraltro sulla scorta della medesima documentazione già esaminata), assumendo – ad esempio – che già prima dell’interdittiva il rapporto con il Comune di -OMISSIS-sarebbe entrato in una “ fase patologica ”, laddove la documentazione in atti ha persuaso del contrario.
11.3 - In ogni caso, nella sentenza revocanda si desume la piena prova dei rapporti con i predetti Comuni facendo riferimento all’aggiudicazione e non alla stipulazione del contratto: per quanto concerne il Comune di -OMISSIS-nella sentenza si fa riferimento al “ servizio di raccolta e trasporto rifiuti ” interrotto con recesso a decorrere dal 20 gennaio 2017 con richiamo a documenti versati in atti da cui ciò si evince; con riferimento al Comune di -OMISSIS- si fa espresso riferimento alla aggiudicazione definitiva.
Ne deriva che la ricostruzione dell’Amministrazione non può essere condivisa non solo perché relativa ad un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, ma anche perché basata su una ricostruzione in fatto inesatta.
Va dunque dichiarata inammissibile anche tale censura.
12. - Con il terzo motivo il Ministero dell’Interno ha dedotto la doglianza di “ Contrasto di giudicati ex art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. ” sostenendo che la sentenza revocanda n. -OMISSIS- si porrebbe in contraddizione con la sentenza n. -OMISSIS-, punto 7), nella quale è stato affermato testualmente che: “ avuto riguardo della complessità delle questioni, in fatto e in diritto, appare equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio ”.
Nella sentenza revocanda, invece, nel ravvisare la colpa dell’Amministrazione non si è tenuto conto della complessità fattuale della vicenda che sarebbe stata dirimente ai fini risarcitori per negare la responsabilità dell’Amministrazione: pertanto tale sentenza si porrebbe in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- oltre che con le due pronunce cautelari di questo Consiglio di Stato (decreto n. 360/17 e ordinanza n. 804/2017).
12.1 - La prospettazione dell’Amministrazione non può essere condivisa, in quanto difetta il presupposto del contrasto con precedente giudicato ex articolo 395, n. 5), c.p.a., in quanto, come condivisibilmente obiettato dalla parte intimata, il giudizio di “ complessità ” della controversia espresso nella sentenza n. -OMISSIS- ai fini della compensazione delle spese costituisce statuizione circoscritta al solo regime delle spese del giudizio di annullamento, e quindi alla quantità e qualità delle argomentazioni spese dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni, e non può in alcun modo essere inteso come una anticipazione di giudizio sulla colpa dell’Amministrazione, tale da risultare preclusivo di differenti determinazioni nel successivo giudizio risarcitorio.
12.1 - A ciò deve aggiungersi che, in base alla giurisprudenza in precedenza richiamata, non potrebbe comunque sussistere un contrasto tra giudicati con riferimento a pronunce cautelari; tenuto conto che la pronuncia riguarda esclusivamente il regime delle spese non ricorrono i presupposti dall’art. 395, comma 1, c.p.c. secondo i principi espressi dalla giurisprudenza.
13. – In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. – Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.