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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9517 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 24334/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/10/2025, alle ore 09,00 nella 13 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. ST AC, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. Doriana Scotto di Frega, per delega dell'Avv. NICOLO' IVANA, per l'attore il quale conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contende- re.
Nessuno è presente per l'Avvocatura.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. Parte ricorrente si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ST AC, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e Parte_1
difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso il cui studio, sito a Aversa, alla Via
Atellana n. 3, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difen- sore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale pres- so gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal per- sonale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 06.07.2023, via pec, la richie- sta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazio- ne in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a
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fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del presidente di sezione f.f. del 26.09.2024 la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata alla scrivente.
Con decreto del 05.06.2025 si fissava l'udienza di comparizione del- le parti per 10.09.2025, disponendone la sostituzione con lo scambio di no- te di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. da depositare nel termine perento- rio del 10.09.2025.
Il convenuto si costituiva in giudizio il 24.07.2025 depositando la re- lazione della Questura di Napoli cui si riportava e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi la domanda.
Con nota depositata il 24.07.2025 il difensore di parte ricorrente rap- presentava che, nelle more del giudizio, con comunicazione del 21.03.2024 il proprio assistito era stato convocato presso la Questura di Napoli per il
27.03.2024 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contende- re.
Con decreto dell'11.09.2025 il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 22.10.2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun-
3
zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ- zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi- cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguente-
4
mente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è sta- to convocato per la formalizzazione della domanda di protezione interna- zionale il 27.03.2024 con una comunicazione della Questura di Napoli del
21.03.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 24.11.2023 mentre è anteriore alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito il 07.07.2025 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, inte- grata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal 24.03.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostra- no anche che, nonostante i solleciti e l'attesa di oltre nove mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazio- nale sono state avviate solo il 02.01.2024.
5
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività
6
amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina del- la domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i prece- denti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controver- sia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con- danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc- combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
7
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 22.10.2025
Il giudice dott.ssa
ST AC
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Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/10/2025, alle ore 09,00 nella 13 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. ST AC, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. Doriana Scotto di Frega, per delega dell'Avv. NICOLO' IVANA, per l'attore il quale conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contende- re.
Nessuno è presente per l'Avvocatura.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. Parte ricorrente si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ST AC, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e Parte_1
difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso il cui studio, sito a Aversa, alla Via
Atellana n. 3, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difen- sore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale pres- so gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal per- sonale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 06.07.2023, via pec, la richie- sta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazio- ne in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a
2
fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del presidente di sezione f.f. del 26.09.2024 la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata alla scrivente.
Con decreto del 05.06.2025 si fissava l'udienza di comparizione del- le parti per 10.09.2025, disponendone la sostituzione con lo scambio di no- te di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. da depositare nel termine perento- rio del 10.09.2025.
Il convenuto si costituiva in giudizio il 24.07.2025 depositando la re- lazione della Questura di Napoli cui si riportava e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi la domanda.
Con nota depositata il 24.07.2025 il difensore di parte ricorrente rap- presentava che, nelle more del giudizio, con comunicazione del 21.03.2024 il proprio assistito era stato convocato presso la Questura di Napoli per il
27.03.2024 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contende- re.
Con decreto dell'11.09.2025 il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 22.10.2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun-
3
zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ- zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi- cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguente-
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mente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è sta- to convocato per la formalizzazione della domanda di protezione interna- zionale il 27.03.2024 con una comunicazione della Questura di Napoli del
21.03.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 24.11.2023 mentre è anteriore alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito il 07.07.2025 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, inte- grata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal 24.03.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostra- no anche che, nonostante i solleciti e l'attesa di oltre nove mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazio- nale sono state avviate solo il 02.01.2024.
5
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività
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amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina del- la domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i prece- denti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controver- sia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con- danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc- combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
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24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 22.10.2025
Il giudice dott.ssa
ST AC
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