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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2024, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1797/2022 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: rendita da malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giulio Amodio in Parte_1
virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2022 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver ottenuto il riconoscimento per la malattia professionale indicata in ricorso di un'invalidità del 6%, esponeva che, a seguito di istanza di aggravamento, l' confermava la CP_1
precedente valutazione.
1 Pertanto, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere CP_1
un'invalidità pari quantomeno al 15% o ad una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con il conseguente diritto alle prestazioni consequenziali .
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare è infondata le eccezioni di nullità del ricorso in quanto lo stesso contiene gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi
La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da “sindrome di disventilatoria restrittiva di grado medio da asbestosi in pneumopatia calcifica”.
Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura dell'11% a decorrere da marzo 2023 la riduzione della capacità lavorativa dell'istante rispetto al 6% già riconosciuto dall' . CP_1
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
L' pertanto, in conformità a tali conclusioni, deve essere CP_1
condannata al pagamento delle differenze economiche tra la misura dell'indennizzo corrisposto al ricorrente e quello spettategli tenuto conto di un'invalidità dell'11% dal marzo 2023.
Su tali differenze deve essere applicata la disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 16 della Legge 412/1991 per cui
2 dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione degli stessi.
Stante il riconoscimento dell'aggravamento da data successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Vanno invece posti a carico dell' le spese di CTU liquidate CP_1
come da separato decreto.
P. Q. M.
La dott.ssa Antonella Paparo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della relativa domanda dichiara il ricorrente invalido nella misura dell' 11% a decorrere da marzo
2023 e per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1
differenze tra quanto corrisposto a titolo di indennizzo e quanto dovuto in base alla riconosciuta superiore percentuale di inabilità, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite;
-Pone le spese di CTU a carico dell liquidate come da CP_1
separato decreto .
Torre Annunziata, 3.7.2024
Il Giudice del lavoro
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1797/2022 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: rendita da malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giulio Amodio in Parte_1
virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2022 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver ottenuto il riconoscimento per la malattia professionale indicata in ricorso di un'invalidità del 6%, esponeva che, a seguito di istanza di aggravamento, l' confermava la CP_1
precedente valutazione.
1 Pertanto, conveniva in giudizio l per sentirsi riconoscere CP_1
un'invalidità pari quantomeno al 15% o ad una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con il conseguente diritto alle prestazioni consequenziali .
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
In via preliminare è infondata le eccezioni di nullità del ricorso in quanto lo stesso contiene gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi
La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da “sindrome di disventilatoria restrittiva di grado medio da asbestosi in pneumopatia calcifica”.
Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura dell'11% a decorrere da marzo 2023 la riduzione della capacità lavorativa dell'istante rispetto al 6% già riconosciuto dall' . CP_1
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
L' pertanto, in conformità a tali conclusioni, deve essere CP_1
condannata al pagamento delle differenze economiche tra la misura dell'indennizzo corrisposto al ricorrente e quello spettategli tenuto conto di un'invalidità dell'11% dal marzo 2023.
Su tali differenze deve essere applicata la disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 16 della Legge 412/1991 per cui
2 dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione degli stessi.
Stante il riconoscimento dell'aggravamento da data successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Vanno invece posti a carico dell' le spese di CTU liquidate CP_1
come da separato decreto.
P. Q. M.
La dott.ssa Antonella Paparo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della relativa domanda dichiara il ricorrente invalido nella misura dell' 11% a decorrere da marzo
2023 e per l'effetto, condanna l' al pagamento delle CP_1
differenze tra quanto corrisposto a titolo di indennizzo e quanto dovuto in base alla riconosciuta superiore percentuale di inabilità, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite;
-Pone le spese di CTU a carico dell liquidate come da CP_1
separato decreto .
Torre Annunziata, 3.7.2024
Il Giudice del lavoro
Antonella Paparo
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