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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENANNO Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore, Piazza Labriola n. 62, Cassino nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO ANGELA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via Piave n. 1, Roccasecca con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 13 maggio 1989 Parte_1 matrimonio concordatario in TE (VA) con dall'unione con la quale CP_1
nascevano i figli, , il 24 marzo 2002 e , il 31 dicembre 2003. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 5665/13 emesso dal Tribunale di Latina in data 14 ottobre 2013 nel procedimento r.g. n. 1929/13.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella conferma dell'assegnazione della casa coniugale a sé ricorrente, per ivi abitarvi assieme ai figli, dichiarare cessato o, in subordine, ridursi sino a complessivi € 400,00 mensili il contributo di mantenimento in favore dei figli, da versarsi direttamente agli stessi, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e ridursi, altresì, la misura dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, riconoscendole in questa sede un assegno divorzile pari ad € 700,00 mensili.
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio associandosi alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla opponendo alla richiesta di conferma dell'assegnazione della casa coniugale allo ma contestando, nondimeno, le deduzioni Pt_1
avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando porsi a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, e riconoscersi in suo favore (di sé resistente) un assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili o, in subordine, confermare quanto previsto in sede di separazione.
Alla prima udienza di comparizione parti, il ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore di moglie e figli.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato in TE (VA), il 13 maggio 1989 e trascritto nei registri dello CP_1
Stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1989.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TE (VA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 26.03.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENANNO Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore, Piazza Labriola n. 62, Cassino nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO ANGELA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via Piave n. 1, Roccasecca con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 13 maggio 1989 Parte_1 matrimonio concordatario in TE (VA) con dall'unione con la quale CP_1
nascevano i figli, , il 24 marzo 2002 e , il 31 dicembre 2003. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 5665/13 emesso dal Tribunale di Latina in data 14 ottobre 2013 nel procedimento r.g. n. 1929/13.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella conferma dell'assegnazione della casa coniugale a sé ricorrente, per ivi abitarvi assieme ai figli, dichiarare cessato o, in subordine, ridursi sino a complessivi € 400,00 mensili il contributo di mantenimento in favore dei figli, da versarsi direttamente agli stessi, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e ridursi, altresì, la misura dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, riconoscendole in questa sede un assegno divorzile pari ad € 700,00 mensili.
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio associandosi alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla opponendo alla richiesta di conferma dell'assegnazione della casa coniugale allo ma contestando, nondimeno, le deduzioni Pt_1
avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando porsi a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, e riconoscersi in suo favore (di sé resistente) un assegno divorzile pari ad € 1.500,00 mensili o, in subordine, confermare quanto previsto in sede di separazione.
Alla prima udienza di comparizione parti, il ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore di moglie e figli.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato in TE (VA), il 13 maggio 1989 e trascritto nei registri dello CP_1
Stato civile del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1989.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TE (VA) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 26.03.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina