Sentenza 10 giugno 2025
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- 1. quater, sentenza 7 gennaio 2026, n. 179https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/06/2025, n. 11297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11297 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11297/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04487/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4487 del 2022, proposto da
Empire s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pia De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Giuseppe Ferrari, 4;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elda Maria Toscano e Maria Scarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della stessa in Roma, via Monzambano, 10;
per l'annullamento
del provvedimento di inserimento dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disposto in data 23.2.2022 (procedimento USANSOA/4535/2021/sd) da AN, Ufficio Sanzioni SOA e Operatori Economici Qualificati e Annotazioni;
della “comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all’esecuzione dei contratti” dell’ANAS S.p.A. (segnalazione), acquisita da AN in data 20.12.2021;
della nota dell’AN del 16.12.2021, trasmessa all’ANAS S.p.A. in data 16.12.2021;
di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per la condanna di AN e AS S.p.A. al risarcimento dei danni derivanti dall’impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN e di AS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Empire s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di inserimento dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disposto in data 23.2.2022 (procedimento USANSOA/4535/2021/sd) da AN, Ufficio Sanzioni SOA e Operatori Economici Qualificati e Annotazioni; della “ comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all’esecuzione dei contratti ” dell’ANAS S.p.A. (segnalazione), acquisita da AN in data 20.12.2021; della nota dell’AN del 16.12.2021, trasmessa all’ANAS S.p.A. in data 16.12.2021; di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
In particolare, con nota di avvio del procedimento del 22.12.2021, relativo all’annotazione nel Casellario ai sensi dell’art. 213, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del Regolamento AN per la gestione del Casellario Informatico, l’AN ha dato conto che “ la stazione appaltante (S.A.) ANAS S.p.A. con nota acquisita il 20.12.2021 al 91007, ha segnalato di avere disposto con provvedimento n. CDG-0546243-I del 02.09.2021 la risoluzione contrattuale per grave inadempimento nei confronti dell’operatore economico Empire s.r.l. (…), relativamente ai “lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo il R.A. 15 tangenziale ovest di Catania dal km 4+500 al km 9+100, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del d.lgs. 50/2016. In particolare, il grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni è imputabile all’inadempimento e alla negligenza dell’appaltatore che non ha dato inizio ai lavori nella data stabilita del 18.03.2021, non rispettando né la scadenza contrattuale fissata al 02.05.2021 né quella prorogata al 27.05.2021, e determinando l’applicazione delle penali fissate nel verbale di consegna all’1% per ogni giorno di ritardo, nonché grave pericolo per la sicurezza della circolazione ”; in sede procedimentale la ricorrente si è motivatamente opposta ai rilievi contenuti nella predetta comunicazione (con memoria depositata in data 24.1.2022); con l’impugnato provvedimento, nondimeno, si è evidenziato – in aggiunta a quanto già previamente contestato nella comunicazione di avvio del procedimento – che “ l’O.E. ha eccepito che il provvedimento di risoluzione del 02.09.2021 risulta inefficace in virtù della duplice circostanza che ANAS S.p.A. non ha proceduto alla stipulazione del contratto d’appalto entro il termine previsto del 02.04.2021, e che Empire s.r.l. aveva già esercitato con PEC del 18.07.2021 il diritto di sciogliersi da ogni vincolo relativo all’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Empire s.r.l. ha convenuto l’ANAS S.p.A. dinanzi al Tribunale di Rona (R.G. 61432/2021) chiedendo l’accertamento e la dichiarazione della validità e dell’efficacia dello scioglimento della Empire s.r.l. da ogni vincolo relativo all’appalto in argomento, nonché della risoluzione di qualsivoglia accordo tra le parti relativo al medesimo appalto, con condanna della S.A. al risarcimento dei danni. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle stazioni appaltanti l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18 ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) nullità, illegittimità, inammissibilità e improcedibilità del procedimento per violazione dei prescritti termini regolamentari.
In prima battuta, la ricorrente ha dedotto che “ la segnalazione della stazione appaltante, in virtù della quale il procedimento de quo è stato avviato, è illegittima in quanto intempestiva, essendo stata trasmessa oltre il prescritto termine di 30 giorni decorrenti dall’accertamento dei fatti da segnalare, ovvero oltre il termine di 30 giorni dal 01.09.2021, data in cui l’ANAS aveva disposto la risoluzione contrattuale segnalata ed annotata nel Casellario ” (cfr. pag. 5), soggiungendo che “ la natura afflittiva dell’annotazione assegna certamente natura perentoria al termine di segnalazione, oltre che a quello di avvio e conclusione del procedimento, al fine di evitare che l’operatore economico possa essere esposto a tempo indefinito all’applicazione dell’annotazione stessa che, sebbene non escluda automaticamente l’operatore economico dalla partecipazione alle gare d’appalto, per lo stesso rappresenta certamente un grave pregiudizio, lasciando alle stazioni appaltanti la scelta discrezionale di escluderlo ” (cfr. pag. 7).
2°) Nullità, illegittimità, inammissibilità e improcedibilità del procedimento per eccesso di potere.
Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che l’annotazione sarebbe illegittima “ per essere stata sollecitata ed indotta dalla stessa Autorità che, con nota del 16.12.2021, allorquando il termine per la segnalazione della pretesa risoluzione contrattuale era ormai spirato in data 01.10.2021 (30 giorni dalla deliberata risoluzione contrattuale), dopo aver evidenziato “che a tutt’oggi non risulta ancora notificata alcuna segnalazione a questa Autorità”, chiedeva all’ANAS S.p.A. “di trasmettere, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, il Modulo A di segnalazione, oltre alla determina di risoluzione ”; e ciò tenuto conto che sarebbe deferito all’Autorità soltanto “ il potere di formulare una richiesta di chiarimenti ove la segnalazione sia stata tempestivamente trasmessa, come previsto dal comma dell’art. 12 del Regolamento, mentre nessun potere di richiedere alla stazione appaltante la trasmissione della segnalazione risiede in capo all’Autorità ” (cfr. pag. 8).
3°) Illegittimità del provvedimento di annotazione per difetto di motivazione.
La ricorrente ha, poi, contestato che “ nell’impugnata comunicazione di annotazione, l’Autorità non ha dato conto alcuno delle dirimenti eccezioni procedimentali svolte nei paragrafi precedenti, né delle contestazioni di merito svolte nel paragrafo successivo, che pure sono state ampiamente formulate ed argomentate nella memoria difensiva trasmessa in data 21.12.2021, né menziona alcuna ragione per la quale esse siano state ritenute irrilevanti e non meritevoli di alcuna valutazione ” (cfr. pag. 9); stigmatizzando, altresì, che “ l’inserimento dell’annotazione de qua, non essendo un atto dovuto, doveva essere adeguatamente motivato con riferimento alle concrete risultanze istruttorie, atteso che la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” ed il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare non esonerano l’Autorità da una puntuale valutazione in ordine all’inserimento dell’annotazione ” (cfr. pag. 10).
4°) Illegittimità del provvedimento di annotazione per infondatezza del fatto annotato.
Da ultimo, la ricorrente ha contestato – nel merito dei presupposti per l’emissione dell’annotazione – che “ la risoluzione con effetto immediato per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, come deliberata dalla stazione appaltante, è nulla, illegittima, inefficace ed infondata in ragione dell’inesistenza/nullità del rapporto negoziale che si sarebbe instaurato tra le parti in virtù della consegna dei lavori effettuata, con verbale del 04.03.2021, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, stante il difetto dei necessari presupposti previsti dalla legge per la consegna in via d’urgenza ” (cfr. pag. 11); in sostanza, la risoluzione sarebbe stata disposta “ quando qualsivoglia rapporto negoziale tra le parti era ormai inesistente, avendo Empire s.r.l. già esercitato, con comunicazione del 16.07.2021, trasmessa alla stazione appaltante a mezzo PEC in data 18.07.2021, il diritto di sciogliersi da ogni vincolo relativo all’appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 (non avendo ANAS S.p.A. mai proceduto alla stipulazione del contratto d’appalto, laddove il termine previsto dalla legge per la stipula era ormai scaduto il 02.04.2021), esercitando al contempo il diritto di risolvere, per inadempimento della stazione appaltante, qualsivoglia valido accordo tra le parti, pur non sussistente nel caso di specie ” (cfr. pag. 12).
La ricorrente ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria, chiedendo “ la condanna dell’AN e dell’ANAS S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, liquidabili nella somma di euro 190.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero liquidata in via equitativa ” (cfr. pag. 15).
Si è costituita in giudizio l’AN (22.4.2022), motivatamente opponendosi ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto; si è, parimenti, costituita in giudizio la società AS S.p.A. (22.4.2022), anch’essa eccependo l’infondatezza del ricorso (cfr. memoria del 5.5.2022).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 16 maggio 2025, l’AN ha ribadito le proprie difese nella memoria depositata il 7.4.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo.
L’art. 17 del “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ” (che fissa il termine di conclusione del procedimento per l’annotazione delle c.d. “notizie utili” nel Casellario AN) prevede che “ il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento ”.
Sulla natura del termine di annotazione, occorre preventivamente distinguere il termine di conclusione del procedimento dal termine (nella specie, oggetto di contestazione) di avvio del procedimento.
Sul punto, secondo un primo orientamento, il procedimento di annotazione di notizie utili ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti (cd. “ annotazioni pubblicità notizia ”) non sarebbe sottoposto al termine perentorio proprio dei provvedimenti sanzionatori in ragione del fatto che “ l’annotazione costituisce un atto a contenuto informativo, che trova piena giustificazione nella funzione di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica ” (cfr. TAR Lazio, 31 marzo 2020, n. 3730), nonché in considerazione del fatto che un siffatto potere “ è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio (…) rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento ” (cfr. TAR Lazio, 17 novembre 2021, n. 11833; id., 19 luglio 2021, n. 8593). In altri termini, la natura del provvedimento di annotazione di cui al presente giudizio (cd. “ annotazione pubblicità notizia ”) conduce a confermare il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere di annotazione delle notizie utili che l’art. 213, comma 10 del d.lgs. 50/2016 conferisce ad AN non ha natura sanzionatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2021, n. 4299).
Sulla base di tali considerazioni la giurisprudenza ha, quindi, ritenuto che il termine di cui all’art. 17 del Regolamento AN, applicabile in materia, non abbia carattere perentorio, evidenziando che la natura perentoria di tale provvedimento “ non è specificata e non è desumibile dalla natura del provvedimento, che – come precisato – ha natura di pubblicità notizia, e non punitiva ” (cfr. TAR Lazio, 7 aprile 2021, n. 4107; id., 21 gennaio 2021, n. 857).
Perentorietà che, di contro, è stata ravvisata per il termine di conclusione del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189), arguendo tale posizione dal rilievo che il carattere perentorio di tale termine potrebbe, comunque, essere desunto dal quadro normativo di riferimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
La finalità del provvedimento di annotazione ai sensi dell’art. 213, comma 10 del 50/2016 (“ l’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81 ”) va distinta dall’annotazione ai sensi dell’art. 80, comma 12 del medesimo codice (“ in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia ”), nel senso che l’annotazione oggetto di odierna contestazione persegue il fine di fornire alle stazioni appaltanti informazioni complete, puntuali ed esatte, come tali utili alla valutazione di affidabilità ed integrità degli operatori economici, cioè a sostanziare il requisito generale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del codice stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2021, n. 4299).
Infatti, nell’impugnato provvedimento si è precisato che l’annotazione “ non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ”.
Nella specie, è accaduto che ben prima di qualsiasi iniziativa da parte di AN, è stata la stessa ricorrente a trasmettere alla predetta Autorità la nota dell’8.10.2021, nella quale ha rappresentato che “ con la presente siamo a contestare fermamente ed integralmente “la risoluzione con effetto immediato per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 del rapporto negoziale concluso con la firma del verbale di consegna sottoscritto in data 04.03.2021 con l’impresa Empire s.r.l., con sede in Via Antonio Raimondi 37, 00176 Roma, per l’esecuzione dei “Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la R.A. 15 Tangenziale Ovest di Catania in entrambe le carreggiate in tratti saltuari dal km 4+500 al km 9+100, Cod. SIL: SIMSCT00248. Cod. CIG: 7990882C6C”, disposta dal Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia dell’ANAS S.p.A. in data 01.09.2021 ”; in particolare, ha contestato la nullità e, comunque, l’illegittimità e l’inefficacia della disposta risoluzione.
Ma ai fini del decidere rileva che la ricorrente, in quanto appaltatrice dei lavori autostradali in questione, è certamente da qualificare – al pari di AS, stazione appaltante dei lavori autostradali – alla stregua di soggetto informato, cui si deve, pertanto, applicare la disciplina di cui all’art. 11 (rubricato “ obbligo informativo ”) del “ regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020 ”, secondo cui “ le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse ” (comma 1); un obbligo informativo che, del resto, è garantito dalla disciplina di cui al successivo comma 2, nel quale è previsto che, “ decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice e del regolamento sanzionatorio ”.
Da respingere è, altresì, il quarto motivo, il cui esame è da preporre al terzo motivo, con il quale la ricorrente ha censurato le valutazioni di merito poste a fondamento dell’annotazione oggetto del contendere.
In giurisprudenza si è rilevato che, “ a norma dell’art. 213, co.10, del d.lgs. n. 50/2016, il casellario dei contratti pubblici contiene “…tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c)…”. Il rinvio dinamico al citato art. 80 esprime, quindi, la volontà del legislatore di dare pubblicità, all’interno del casellario, ai provvedimenti di risoluzione contrattuale, che discendono, ai sensi dell’art. 108 del codice, da una valutazione unilaterale della stazione appaltante, salva la facoltà per l’operatore economico di chiedere successivamente al giudice ordinario l’accertamento dell’insussistenza dei relativi presupposti ”; con la conseguenza che “ l’AN (…) non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate. A fronte di una segnalazione avente ad oggetto la risoluzione di un contratto, infatti, l’AN non dispone né della competenza né degli strumenti per accertare errori di valutazione della stazione appaltante, a meno che non siano rilevabili palesi violazioni procedimentali da parte del committente pubblico nella fase istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, come gravi lacune motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale ” (cfr. TAR Lazio, 25 marzo 2024, n. 5834).
Senza contare che “ la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi ad AN un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico ” (cfr. TAR Lazio, 29 gennaio 2024, n. 1745).
In sostanza, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. TAR Lazio, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318), mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. TAR Lazio, 31 dicembre 2020, n. 14186).
Da ultimo, va respinto anche il terzo motivo, tenuto conto dell’infondatezza dei primi due motivi e, pertanto, del dedotto difetto di motivazione sull’assunto che “ nell’impugnata comunicazione di annotazione, l’Autorità non ha dato conto alcuno delle dirimenti eccezioni procedimentali svolte nei paragrafi precedenti, né delle contestazioni di merito svolte nel paragrafo successivo ” (cfr. pag. 9), vale a dire in relazione alle censure trasfuse nei motivi sopra esaminati.
In conclusione, il ricorso va respinto, ciò determinando, altresì, il rigetto della proposta domanda risarcitoria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate in €. 1.500,00, oltre accessori, che la società ricorrente dovrà corrispondere ad AN; restano compensate le spese processuali nei confronti di AS S.p.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, in favore di AN; compensa le spese processuali nei confronti di AS S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO