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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 16066/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16066/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Valerio Musso
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 28.8.24 proprietaria dell'immobile a destinazione Controparte_2
commerciale sito in Torino, via Bonelli n. 15/C, ha instaurato il presente procedimento intimando alla conduttrice lo sfratto per morosità in considerazione del CP_1
pagina 1 di 4 mancato pagamento del canone di locazione e delle spese relativi al mese di agosto
2024, per complessivi euro 1.295,98;
- all'udienza del 19.9.24 parte intimante ha dato atto che la morosità era stata, nel frattempo, sanata;
- con ordinanza del 19.9.24 è stato disposto il mutamento del rito;
- la ricorrente ha avviato il procedimento di mediazione ed ha poi depositato la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.;
- la resistente non si è costituita neppure in prosieguo di giudizio;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnato con verbale del 27.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la ricorrente, che aveva intimato lo sfratto lamentando il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori relativi al mese di agosto 2024, alla prima udienza del
19 settembre 2024 ha dato atto che, nel frattempo, la morosità era stata sanata;
- la resistente omettendo di costituirsi in giudizio sia nella fase sommaria che nella fase seguita al mutamento del rito ha abdicato alla facoltà di provare, come sarebbe stato suo onere, un più tempestivo pagamento e, in particolare, di aver pagato entro il termine contrattuale del 5 agosto oppure, al più tardi, entro i successivi 20 giorni;
- trova pertanto applicazione l'articolo 21 del contratto ai sensi del quale il mancato pagamento anche di una sola rata entro 20 giorni dalla scadenza determina la risoluzione di diritto del contratto,
pagina 2 di 4 - si deve pertanto dare atto dell'intervenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva espressa della quale la ricorrente si è avvalsa nell'ambito dell'intimazione di sfratto e condannare la resistente al rilascio dell'immobile;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo minimo di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 451,67 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 10.6.21 per inadempimento di CP_1
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile CP_1 Parte_1
sito in Torino, via Bonelli n. 15/C, libero da persone e cose;
pagina 3 di 4 - fissa per l'esecuzione la data del 30 giugno 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 451,67 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 13 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16066/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Valerio Musso
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 28.8.24 proprietaria dell'immobile a destinazione Controparte_2
commerciale sito in Torino, via Bonelli n. 15/C, ha instaurato il presente procedimento intimando alla conduttrice lo sfratto per morosità in considerazione del CP_1
pagina 1 di 4 mancato pagamento del canone di locazione e delle spese relativi al mese di agosto
2024, per complessivi euro 1.295,98;
- all'udienza del 19.9.24 parte intimante ha dato atto che la morosità era stata, nel frattempo, sanata;
- con ordinanza del 19.9.24 è stato disposto il mutamento del rito;
- la ricorrente ha avviato il procedimento di mediazione ed ha poi depositato la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.;
- la resistente non si è costituita neppure in prosieguo di giudizio;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnato con verbale del 27.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- la ricorrente, che aveva intimato lo sfratto lamentando il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori relativi al mese di agosto 2024, alla prima udienza del
19 settembre 2024 ha dato atto che, nel frattempo, la morosità era stata sanata;
- la resistente omettendo di costituirsi in giudizio sia nella fase sommaria che nella fase seguita al mutamento del rito ha abdicato alla facoltà di provare, come sarebbe stato suo onere, un più tempestivo pagamento e, in particolare, di aver pagato entro il termine contrattuale del 5 agosto oppure, al più tardi, entro i successivi 20 giorni;
- trova pertanto applicazione l'articolo 21 del contratto ai sensi del quale il mancato pagamento anche di una sola rata entro 20 giorni dalla scadenza determina la risoluzione di diritto del contratto,
pagina 2 di 4 - si deve pertanto dare atto dell'intervenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva espressa della quale la ricorrente si è avvalsa nell'ambito dell'intimazione di sfratto e condannare la resistente al rilascio dell'immobile;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo minimo di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 451,67 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 10.6.21 per inadempimento di CP_1
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile CP_1 Parte_1
sito in Torino, via Bonelli n. 15/C, libero da persone e cose;
pagina 3 di 4 - fissa per l'esecuzione la data del 30 giugno 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 451,67 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 13 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4