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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
NI ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, via Email_1
Lotti n. 12, Pontedera (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, Email_2 via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 14 novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 31 maggio 2008 in Napoli con dall'unione con la quale sono nati i figli, il 3 luglio 2010 e il Parte_2 Per_1 Per_2
9 dicembre 2013.
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1 della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad un accordo per la separazione consensuale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 30 ottobre 2019.
In punto di condizioni accessorie, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché prevedersi il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di rispettiva spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico e delle detrazioni per i figli da parte del padre.
In data 10 gennaio 2025, si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando le deduzioni svolte da controparte in seno al proprio atto introduttivo. Ha chiesto, quanto alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, nonché regolamentarsi il diritto di visita del padre;
in punto di condizioni economiche, ha chiesto porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile pari ad € 500,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico a sé resistente, chiedendo la stessa, altresì, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari ad € 200,00 mensili, più Istat.
All'esito dell'udienza di comparizione parti, si è proceduto all'audizione dei figli minori e, successivamente, il Giudice ha avanzato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta del Giudice, seppur con talune precisazioni ed integrazioni di cui al verbale udienza.
La causa, a questo punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 31 maggio 2008 in Napoli e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del comune di Napoli, al n. 19, parte II, serie A, sez. V, anno 2008.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Con riguardo alle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al
D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1 Per_2 nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende, altresì, atto delle ulteriori volontà delle parti, nonché della richiesta di prevedere un percorso di sostegno psicologico presso l'UFSMIA territorialmente competente in favore dei minori, che in questa sede il Tribunale ritiene effettivamente di prevedere, allo scopo di sostenere i figli in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire il superamento delle eventuali criticità relazionali tra i minori e il padre.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Napoli, in data 31 maggio 2008, trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Napoli, al n. 19, parte II, serie A, anno 2008, sez. V.
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento paritetico del figlio secondo il seguente calendario: Per_2 una settimana con ciascun genitore e, nello specifico, dal lunedì mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva col padre e dall'uscita da scuola di quello stesso lunedì sino al lunedì mattina seguente all'entrata di scuola con la madre e con orari analoghi e corrispondenti nei periodi non scolastici;
collocamento prevalente del figlio presso la madre con week end alternati presso il padre, Per_1 dal sabato all'uscita di scuola sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola.
Il padre avrà, altresì, diritto di vedere un pomeriggio alla settimana senza pernotto quando Per_1 nel week end è con lui;
due pomeriggi di cui uno è con pernotto nelle settimane in cui nel Per_1 week end rimane con la madre. Per_1
Pe tutti e due i figli si prevedono festività alternate e 15 giorni anche non consecutivi il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
ASSEGNA la casa coniugale a che ivi continuerà ad abitare unitamente ai figli nei Parte_2 modi e nei tempi sopra previsti.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 Per_1
l'onere di corrispondere la somma mensile di € 50,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, Tale importo viene determinato in considerazione del fatto che al momento il figlio Per_1 non vuole rimanere col padre. Siffatto obbligo del Balzamo cesserà automaticamente se e quando ci sarà una frequentazione paritaria con tuti i e due i genitori anche per il figlio Per_1
DISPONE il mantenimento diretto del figlio Per_2
DISPONE che le spese straordinarie per entrambi figli saranno ripartite tra i genitori al 50%, come da protocollo CNF che si richiama integralmente.
DISPONE che l'assegno unico sarà integralmente corrisposto per tutti e due i figli alla sig.ra Pt_2
DISPONE la presa in carico dei minori, e da parte dell'UFSMIA e dei Servizi Per_1 Per_2 sociali territorialmente competente, con attivazione di percorso di sostegno psicologico che li sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire il superamento delle eventuali criticità relazionali tra i minori e il padre. Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La signora si impegna a sottoscrivere la cessione in favore del delle quote di Pt_1 comproprietà del terreno agricolo sito in Terricciola, località La Rosa, via Casalpina, senza corrispettivo e con spese notarili e conseguenti a carico del signor stesso e tale cessione Pt_1
è da considerarsi condizione essenziale ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile e le parti dichiarano di essere economicamente Pt_2 indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento;
- Le disposizioni concordate tra le parti avranno efficacia a partire dal mese di novembre 2025.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30/10/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
NI ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, via Email_1
Lotti n. 12, Pontedera (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, Email_2 via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 14 novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 31 maggio 2008 in Napoli con dall'unione con la quale sono nati i figli, il 3 luglio 2010 e il Parte_2 Per_1 Per_2
9 dicembre 2013.
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1 della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad un accordo per la separazione consensuale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 30 ottobre 2019.
In punto di condizioni accessorie, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché prevedersi il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di rispettiva spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico e delle detrazioni per i figli da parte del padre.
In data 10 gennaio 2025, si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando le deduzioni svolte da controparte in seno al proprio atto introduttivo. Ha chiesto, quanto alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, nonché regolamentarsi il diritto di visita del padre;
in punto di condizioni economiche, ha chiesto porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile pari ad € 500,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico a sé resistente, chiedendo la stessa, altresì, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari ad € 200,00 mensili, più Istat.
All'esito dell'udienza di comparizione parti, si è proceduto all'audizione dei figli minori e, successivamente, il Giudice ha avanzato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta del Giudice, seppur con talune precisazioni ed integrazioni di cui al verbale udienza.
La causa, a questo punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 31 maggio 2008 in Napoli e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del comune di Napoli, al n. 19, parte II, serie A, sez. V, anno 2008.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Con riguardo alle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al
D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1 Per_2 nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende, altresì, atto delle ulteriori volontà delle parti, nonché della richiesta di prevedere un percorso di sostegno psicologico presso l'UFSMIA territorialmente competente in favore dei minori, che in questa sede il Tribunale ritiene effettivamente di prevedere, allo scopo di sostenere i figli in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire il superamento delle eventuali criticità relazionali tra i minori e il padre.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in Napoli, in data 31 maggio 2008, trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Napoli, al n. 19, parte II, serie A, anno 2008, sez. V.
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento paritetico del figlio secondo il seguente calendario: Per_2 una settimana con ciascun genitore e, nello specifico, dal lunedì mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva col padre e dall'uscita da scuola di quello stesso lunedì sino al lunedì mattina seguente all'entrata di scuola con la madre e con orari analoghi e corrispondenti nei periodi non scolastici;
collocamento prevalente del figlio presso la madre con week end alternati presso il padre, Per_1 dal sabato all'uscita di scuola sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola.
Il padre avrà, altresì, diritto di vedere un pomeriggio alla settimana senza pernotto quando Per_1 nel week end è con lui;
due pomeriggi di cui uno è con pernotto nelle settimane in cui nel Per_1 week end rimane con la madre. Per_1
Pe tutti e due i figli si prevedono festività alternate e 15 giorni anche non consecutivi il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
ASSEGNA la casa coniugale a che ivi continuerà ad abitare unitamente ai figli nei Parte_2 modi e nei tempi sopra previsti.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 Per_1
l'onere di corrispondere la somma mensile di € 50,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, Tale importo viene determinato in considerazione del fatto che al momento il figlio Per_1 non vuole rimanere col padre. Siffatto obbligo del Balzamo cesserà automaticamente se e quando ci sarà una frequentazione paritaria con tuti i e due i genitori anche per il figlio Per_1
DISPONE il mantenimento diretto del figlio Per_2
DISPONE che le spese straordinarie per entrambi figli saranno ripartite tra i genitori al 50%, come da protocollo CNF che si richiama integralmente.
DISPONE che l'assegno unico sarà integralmente corrisposto per tutti e due i figli alla sig.ra Pt_2
DISPONE la presa in carico dei minori, e da parte dell'UFSMIA e dei Servizi Per_1 Per_2 sociali territorialmente competente, con attivazione di percorso di sostegno psicologico che li sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire il superamento delle eventuali criticità relazionali tra i minori e il padre. Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La signora si impegna a sottoscrivere la cessione in favore del delle quote di Pt_1 comproprietà del terreno agricolo sito in Terricciola, località La Rosa, via Casalpina, senza corrispettivo e con spese notarili e conseguenti a carico del signor stesso e tale cessione Pt_1
è da considerarsi condizione essenziale ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile e le parti dichiarano di essere economicamente Pt_2 indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento;
- Le disposizioni concordate tra le parti avranno efficacia a partire dal mese di novembre 2025.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30/10/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina