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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/01/2024, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 53/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53/2023 promossa da:
(cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Aliotta Eloisa
RICORRENTE contro
(cf.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9/1/2023, ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva davanti al Tribunale di Livorno il signor Controparte_1 chiedendo lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Arbus
(Cagliari) in data 30/12/2000.
La parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza fissata innanzi al Presidente delegato;
in tale sede la parte ricorrente si riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare non essendovi possibilità di riconciliazione con il signor . CP_1
Nessun provvedimento provvisorio veniva assunto dal Presidente delegato non essendone stata fatta richiesta dalla ricorrente, né ravvisandosene la necessità.
1 La causa veniva rinviata dinnanzi al Giudice Istruttore all'udienza dell'16.01.2024 con onere della parte ricorrente di notifica del verbale di udienza presidenziale al resistente contumace entro i termini indicati nel medesimo verbale.
In tale udienza il Giudice, preso atto della ritualità della notifica al signor dell'ordinanza emessa all'udienza presidenziale del Controparte_1
12/9/2023, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni;
il procuratore di parte ricorrente precisava dunque le conclusioni come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali. L'avvocato dichiarava altresì di rinunciare alla liquidazione del compenso del PSS essendo la signora risultata, nelle more del giudizio, percettrice di reddito Pt_2 superiore ai limiti di legge, con conseguente necessaria revoca del patrocinio.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. non richiesti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (v. sent. n. 607/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n.
1731/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che emerge dagli atti e dai documenti depositati nel giudizio che il signor è risultato del tutto disinteressato allo svolgimento del Controparte_1 procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituito nonostante la ritualità della notifica (da lui ricevuta personalmente).
Non vi sono condizioni tra le parti avendo la ricorrente allegato l'indipendenza economica dei coniugi evidenziando in particolare sia l'abilità al lavoro sia l'età lavorativa di entrambi;
la stessa signora durante Pt_2
l'udienza Presidenziale ha confermato di lavorare, seppur saltuariamente, e di ricavare introiti da tale lavoro. Ha altresì dichiarato di aver acquistato una casa nel 2021 con l'aiuto del fratello e di aver potuto contrarre un prestito, sempre
2 con l'aiuto dei familiari, che sta regolarmente restituendo, confermando dunque anche l'apporto familiare del quale gode.
Quanto alla richiesta della parte ricorrente di un contributo economico da disporsi a carico del padre in favore dei figli e di euro Per_1 Per_2
300,00 mensili (stabilito già in sede di separazione ma nel concreto mai corrisposto dal signor ), tenuto conto delle allegazioni di parte CP_1 ricorrente, ritiene il Collegio che la domanda di contributo al mantenimento possa essere accolta con riferimento al solo figlio appena Per_2 neomaggiorenne e convivente con la madre e per il quale, secondo le allegazioni, la signora percepiva un'indennità che successivamente al Pt_1 raggiungimento della maggiore veniva azzerata. Quanto alla figlia Per_1 nata nel 2001, risulta dalle stesse allegazioni della ricorrente che la stessa lavora attualmente in una pizzeria percependo circa 500,00 euro mensili. Vi è da osservare che quanto allegato appare sintomo di una autonoma collocazione lavorativa della ragazza, specie in mancanza di alcuna indicazione in merito alla precarietà della posizione lavorativa ovvero dell'ulteriore impegno di studi della figlia e tenuto conto dell'onere della prova ricadente sul richiedente l'assegno di mantenimento in caso di maggiore età del figlio (arg. tra le ultime da sent. Cass. 20/09/2023, n.26875).
Va dunque disposto un assegno mensile a carico del padre stabilito, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nella misura Persona_3 complessiva di 150,00 euro, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da suddividere tra i genitori secondo protocollo CNF.
Dando conto dell'istanza di revoca dell'ammissione al PSS e della rinuncia alla relativa liquidazione, avendo nell'anno fiscale il nucleo familiare della ricorrente percepito un reddito superiore ai limiti di legge, le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Arbus (CAGLIARI) il
30/12/2000 tra e e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Arbus (CAGLIARI) nel Registro Atti di
Matrimonio (Parte 1 Serie / n.4);
3 3) dispone che il signor corrisponda mensilmente alla Controparte_1 signora a titolo di mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Per_3
, la somma di euro 150,00 per ogni figlio, rivalutabile annualmente
[...] Org_ secondo gli indici
4) dispone che i genitori dividano al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e da individuarsi secondo il protocollo CNF;
5) condanna il signor al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 1450,00 per fase di studio, 900,00 per fase introduttiva, euro 1000,00 per fase istruttoria ed euro 1500,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arbus (Cagliari) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26/01/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53/2023 promossa da:
(cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Aliotta Eloisa
RICORRENTE contro
(cf.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9/1/2023, ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva davanti al Tribunale di Livorno il signor Controparte_1 chiedendo lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Arbus
(Cagliari) in data 30/12/2000.
La parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza fissata innanzi al Presidente delegato;
in tale sede la parte ricorrente si riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare non essendovi possibilità di riconciliazione con il signor . CP_1
Nessun provvedimento provvisorio veniva assunto dal Presidente delegato non essendone stata fatta richiesta dalla ricorrente, né ravvisandosene la necessità.
1 La causa veniva rinviata dinnanzi al Giudice Istruttore all'udienza dell'16.01.2024 con onere della parte ricorrente di notifica del verbale di udienza presidenziale al resistente contumace entro i termini indicati nel medesimo verbale.
In tale udienza il Giudice, preso atto della ritualità della notifica al signor dell'ordinanza emessa all'udienza presidenziale del Controparte_1
12/9/2023, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni;
il procuratore di parte ricorrente precisava dunque le conclusioni come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali. L'avvocato dichiarava altresì di rinunciare alla liquidazione del compenso del PSS essendo la signora risultata, nelle more del giudizio, percettrice di reddito Pt_2 superiore ai limiti di legge, con conseguente necessaria revoca del patrocinio.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. non richiesti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (v. sent. n. 607/2018 pubbl. il 31/05/2018 RG n.
1731/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti. Va peraltro considerato che emerge dagli atti e dai documenti depositati nel giudizio che il signor è risultato del tutto disinteressato allo svolgimento del Controparte_1 procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituito nonostante la ritualità della notifica (da lui ricevuta personalmente).
Non vi sono condizioni tra le parti avendo la ricorrente allegato l'indipendenza economica dei coniugi evidenziando in particolare sia l'abilità al lavoro sia l'età lavorativa di entrambi;
la stessa signora durante Pt_2
l'udienza Presidenziale ha confermato di lavorare, seppur saltuariamente, e di ricavare introiti da tale lavoro. Ha altresì dichiarato di aver acquistato una casa nel 2021 con l'aiuto del fratello e di aver potuto contrarre un prestito, sempre
2 con l'aiuto dei familiari, che sta regolarmente restituendo, confermando dunque anche l'apporto familiare del quale gode.
Quanto alla richiesta della parte ricorrente di un contributo economico da disporsi a carico del padre in favore dei figli e di euro Per_1 Per_2
300,00 mensili (stabilito già in sede di separazione ma nel concreto mai corrisposto dal signor ), tenuto conto delle allegazioni di parte CP_1 ricorrente, ritiene il Collegio che la domanda di contributo al mantenimento possa essere accolta con riferimento al solo figlio appena Per_2 neomaggiorenne e convivente con la madre e per il quale, secondo le allegazioni, la signora percepiva un'indennità che successivamente al Pt_1 raggiungimento della maggiore veniva azzerata. Quanto alla figlia Per_1 nata nel 2001, risulta dalle stesse allegazioni della ricorrente che la stessa lavora attualmente in una pizzeria percependo circa 500,00 euro mensili. Vi è da osservare che quanto allegato appare sintomo di una autonoma collocazione lavorativa della ragazza, specie in mancanza di alcuna indicazione in merito alla precarietà della posizione lavorativa ovvero dell'ulteriore impegno di studi della figlia e tenuto conto dell'onere della prova ricadente sul richiedente l'assegno di mantenimento in caso di maggiore età del figlio (arg. tra le ultime da sent. Cass. 20/09/2023, n.26875).
Va dunque disposto un assegno mensile a carico del padre stabilito, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nella misura Persona_3 complessiva di 150,00 euro, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da suddividere tra i genitori secondo protocollo CNF.
Dando conto dell'istanza di revoca dell'ammissione al PSS e della rinuncia alla relativa liquidazione, avendo nell'anno fiscale il nucleo familiare della ricorrente percepito un reddito superiore ai limiti di legge, le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Arbus (CAGLIARI) il
30/12/2000 tra e e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Arbus (CAGLIARI) nel Registro Atti di
Matrimonio (Parte 1 Serie / n.4);
3 3) dispone che il signor corrisponda mensilmente alla Controparte_1 signora a titolo di mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Per_3
, la somma di euro 150,00 per ogni figlio, rivalutabile annualmente
[...] Org_ secondo gli indici
4) dispone che i genitori dividano al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e da individuarsi secondo il protocollo CNF;
5) condanna il signor al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 1450,00 per fase di studio, 900,00 per fase introduttiva, euro 1000,00 per fase istruttoria ed euro 1500,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arbus (Cagliari) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26/01/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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